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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30228/2026

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di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna infunzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta aottenere il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con tre sentenzedefinitive, sulla base della riscontrata distanza temporale tra i fatti giudicati conla sentenza di cui al n. 2 dell’istanza e quelli di cui alle altre pronunce, nonchésegnalando, per le sentenze sub nn. 1 e 3 , l’eterogeneità dei reati giudicati iquali, oltre all’illecita cessione di cocaina comprendono anche quelli relativi adetenzione e ricettazione di armi.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen e 671 delcodice di rito – primo motivo; vizio di motivazione – secondo motivo) èinammissibile.Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino,comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).[OSCURATO:PERSONA], altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).[OSCURATO:PERSONA] che la motivazione del provvedimento censurato si è attenuta agliindicati principi e che non si ravvisa l’asserito difetto di motivazione, avendo ilgiudice dell’esecuzione, quanto alla prossimità temporale delle condotte sub nn.1 e 3 dell’istanza, che sebbene si tratti di reati commessi a distanza di tre mesigli uni dagli altri, le ragioni illustrate nel ricorso non sono specifiche perché nonsi confrontano con la motivazione che fonda il diniego sulla descrittaeterogeneità delle condotte di cui alle sentenze indicate.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna infunzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta aottenere il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con tre sentenzedefinitive, sulla base della riscontrata distanza temporale tra i fatti giudicati conla sentenza di cui al n. 2 dell’istanza e quelli di cui alle altre pronunce, nonchésegnalando, per le sentenze sub nn. 1 e 3 , l’eterogeneità dei reati giudicati iquali, oltre all’illecita cessione di cocaina comprendono anche quelli relativi adetenzione e ricettazione di armi.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen e 671 delcodice di rito – primo motivo; vizio di motivazione – secondo motivo) èinammissibile.Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino,comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).[OSCURATO:PERSONA], altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).[OSCURATO:PERSONA] che la motivazione del provvedimento censurato si è attenuta agliindicati principi e che non si ravvisa l’asserito difetto di motivazione, avendo ilgiudice dell’esecuzione, quanto alla prossimità temporale delle condotte sub nn.1 e 3 dell’istanza, che sebbene si tratti di reati commessi a distanza di tre mesigli uni dagli altri, le ragioni illustrate nel ricorso non sono specifiche perché nonsi confrontano con la motivazione che fonda il diniego sulla descrittaeterogeneità delle condotte di cui alle sentenze indicate.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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