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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 04312/2023

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hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 8664 /201 6 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persone dal Presidente pro tempore rappresentata e difes a in forza di procura speciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Valadier n. 43 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – enei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dell’avvocatura generale dello Oggetto:notifica cartelladi pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Esul ricorso iscritto al n. 28 8 37/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dell’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Molise n.386/01/15 depositata in data 04 / 12 /201 5 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - Gioacchino de Chirico impugnava le cartelle di pagamento notificategli per iva e sanzioni riferite agli anni 1992 - 1993 contestandonela regolarità delle notifiche; - la CTP di Campobasso respingeva i ricorsi; appellava il contribuente; - con la pronuncia impugnata la CTR molisana accoglieva l'appello in quanto il concessionario per la riscossione non aveva ottemperato a quanto disposto con ordinanza dal giudice del gravame,mancando di produrre copia conforme all'originale delle cartelle di pagamento notificate e l'originale dell'avviso di ricevimento, non risultando sufficienti a provare il credito gli estrattidi ruolo e ritenendosi non provato da parte del mittente il contenutodella busta contenente l'atto impugnato; - ricorre a questa Corte il concessionario della riscossione con atto affidato a cinque motivi; il giudizio relativo all’impugnazione da questiproposta ha assunto il n. r.g. 28664/2016; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - in esso, l'Agenzia delle entra te con proprio controricorso insta per la riunione del presente giudizio con quello avente numero r.g. 28837/2016del 2016 e aderisce quanto alle conclusioni al ricorso delriscossore; il contribuente è rimasto qui intimato; - nel giudizio iscritto al n. r.g. 28837/2016 l’Agenzia delle Entrate ha proposto proprio ricorso affidato a cinque motivi; il concessionarioè rimasto intimato come pure il contribuente; Consideratoche: - preliminarmente, va disposta la riunione de l giudizio n. 28837/2016 in quello avente n. r.g. 28 664 /2016 : i due giudizi riguardano impugnazioni proposte contro la stessa sentenza e quindidebbono esser r iuniti ex art. 335 c.p.c. ; - va poi qualificato come ricorso principale l’atto (notificato per primo,in data 12 dicembre 2016) introduttivo del giudizio n. r.g. 28664/2016 rispetto a quello introduttivo del giudizio n. r.g. 28837/2016 (notificato per secondo, in data 15 dicembre 2016) cheva qualificato come ricorso incidentale; - infatti, (in termini si veda sul punto la pronuncia Cass. Sez.3, Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 ) il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sen tenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso.

Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentementedalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionataal ri spetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.,indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.

Detto termine decorre dall'ultima notifi cazione dell'impugnazione principale nel caso in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che proponel'impugnazione incidentale; - debbono quindi esaminarsi per primi i motivi proposti dal riscossorecon l’atto originante il giudizio n. r .g. 28664/2016; - quanto alla cartella impugnata n. 02720060015723113, notificata a mezzo posta, il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione degli art. 26 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degliartt. 137 c.p.c., 149, 156 c. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza gravata accolto l'eccezione di inesistenza giuridica della notifica della cartella per mancata idoneitàdegli estratti di ruolo approvare il contenuto della cartella anziché ritenere la null ità sanabile sanata ex art. 156 c. 3 c.p.c. per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto; il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 26e 60 del d.P.R. n. 60 2 del 1973 e degli artt. 3, 4, 14 della L. n. 890del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTRaccolto l'eccezione di un esistenza giuridica della notifica della cartella ritenendo il procedimento notificatorio carente delle formalitàpreviste dagli artt. 3 e 4 della L. n. 890 del 198 2 per le notifichea mezzo posta di atti da parte dell'ufficiale giudiziario, in realtàespressamente escluse dall'art 14 della medesima legge; - entrambi i motivi , suscettibili di esame congiunto in quanto frammentazione di una medesima censura articolata i n profili connessitra di loro, s ono fondati; - quanto al primo, questa Corte ritiene costantemente (tra molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016) che in tema dinotifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto,nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'a ttività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, ivizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzio ne, nella Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimentodello scopo; - pertanto, se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il propriodiritto di difesa , lo stesso contribuente non potrà, in via di principio,dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento.

A diverse conclusioni deve, peraltro, pervenirsise la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso alle commissioni /sia intervenuta – il che qui non risulta esser avvenuto - quando il termine per l'esercizio del potere di accertamentoera scaduto ; - riguardo al secondo mezzo di gravame , questa Corte, nella sua consolidata giurisprudenza, ha affermato che deve trovare applicazionealla presente fattispecie l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche medianteinvio di lettera raccomandata co n avviso di ricevimento.

In questo caso, la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica(cfr. Cass. sent. n. 14327 del 2009, n. 14105 del 2000).

Quando l'Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernentiil servizio postale ordinario e non quelle indicate dalla leggen. 890 del 1982 (Cass. n. 1 7598 del 2010, Cass. n.911 del 2012, Cass. n. 14146 del 2014, Cass. 19771 del 2013, Cass.16949del 2014).

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformitàa Costituzione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602del 1973; - con riguardo alla cartella n. 02720060016149187, consegnata a mani del destinatario, il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazionedell'art . 112 c .p. c . in relazione all'art . 360 c. 1 n. 4 3 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 c.p.c. per avere la CTR esondato oltre i limiti della domanda decidendo in ordine alla mancanza di prova quanto all'esistenza della notifica portato dalla cartella opposta stante l'inottemperanza all'ordine di produz ione di copia conforme all'originale della cartella valutando come inidonei gli estratti di ruoloapprovare l'esistenza del credito; il motivo può esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione tra i mezzi di impugnazione, con il quarto motivo di ricorso, che si duole della violazionefalsa applicazione degli art . 115 e 116 c.p.c. e dell'art.2697c.c. in relazione all'art 360 c. 1 n. 3 c.c. per avere la sentenza impugnata dichiarato erroneamente l'inesistenza della notifica dellacartella non ave ndo i riscossori dato prova del procedimento notificatorio mediante produzione in ottemperanza all'ordinanza istruttoriaresa in merito di copia conforme della cartella notificata al contribuente ritenuti inidonei allo scopo gli estratti di ruolo depositatidal riscossore in luogo di quanto richiesto; - anche detti motivi sono fondati; - ancora recentemente, confermando la consolidata giurisprudenza già espressa precedentemente , questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez.5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018) che in tema dinotifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca lacopia della cartella di pagamen to, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabilesolo se il contr ibuente dimostri di essersi trovato senza suacolpa nell'impossibilità di prenderne cognizione ; - infine, il quinto motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 26del d.P.R. n. 602 del 1973; 60 del d.P.R. n. 600 del 1973; 156 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 c. 3 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto sanati i vizi originari lamentatie conseguentemente erroneamente accolto l'eccezione diun'esistenza della notifica; - alla luce della decisione in ordine ai motivi che precedono, il motivoin parola è assorbito; - pertanto, vanno a cco lti i p rimi quattro motivi di ricorso principale , assorbitoil quinto motivo ; - all’esito della decisione che precede, il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, che si incentra sostanzialmente sulle medesimecensure, è assorbito; - la sentenza impugnata è in tegralmente cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito nel rispetto dei principisopra illustrati ;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 8664 /201 6 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persone dal Presidente pro tempore rappresentata e difes a in forza di procura speciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Valadier n. 43 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – enei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dell’avvocatura generale dello Oggetto:notifica cartelladi pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Esul ricorso iscritto al n. 28 8 37/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dell’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Molise n.386/01/15 depositata in data 04 / 12 /201 5 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - Gioacchino de Chirico impugnava le cartelle di pagamento notificategli per iva e sanzioni riferite agli anni 1992 - 1993 contestandonela regolarità delle notifiche; - la CTP di Campobasso respingeva i ricorsi; appellava il contribuente; - con la pronuncia impugnata la CTR molisana accoglieva l'appello in quanto il concessionario per la riscossione non aveva ottemperato a quanto disposto con ordinanza dal giudice del gravame,mancando di produrre copia conforme all'originale delle cartelle di pagamento notificate e l'originale dell'avviso di ricevimento, non risultando sufficienti a provare il credito gli estrattidi ruolo e ritenendosi non provato da parte del mittente il contenutodella busta contenente l'atto impugnato; - ricorre a questa Corte il concessionario della riscossione con atto affidato a cinque motivi; il giudizio relativo all’impugnazione da questiproposta ha assunto il n. r.g. 28664/2016; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - in esso, l'Agenzia delle entra te con proprio controricorso insta per la riunione del presente giudizio con quello avente numero r.g. 28837/2016del 2016 e aderisce quanto alle conclusioni al ricorso delriscossore; il contribuente è rimasto qui intimato; - nel giudizio iscritto al n. r.g. 28837/2016 l’Agenzia delle Entrate ha proposto proprio ricorso affidato a cinque motivi; il concessionarioè rimasto intimato come pure il contribuente; Consideratoche: - preliminarmente, va disposta la riunione de l giudizio n. 28837/2016 in quello avente n. r.g. 28 664 /2016 : i due giudizi riguardano impugnazioni proposte contro la stessa sentenza e quindidebbono esser r iuniti ex art. 335 c.p.c. ; - va poi qualificato come ricorso principale l’atto (notificato per primo,in data 12 dicembre 2016) introduttivo del giudizio n. r.g. 28664/2016 rispetto a quello introduttivo del giudizio n. r.g. 28837/2016 (notificato per secondo, in data 15 dicembre 2016) cheva qualificato come ricorso incidentale; - infatti, (in termini si veda sul punto la pronuncia Cass. Sez.3, Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 ) il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sen tenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentementedalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionataal ri spetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.,indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notifi cazione dell'impugnazione principale nel caso in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che proponel'impugnazione incidentale; - debbono quindi esaminarsi per primi i motivi proposti dal riscossorecon l’atto originante il giudizio n. r .g. 28664/2016; - quanto alla cartella impugnata n. 02720060015723113, notificata a mezzo posta, il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione degli art. 26 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degliartt. 137 c.p.c., 149, 156 c. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza gravata accolto l'eccezione di inesistenza giuridica della notifica della cartella per mancata idoneitàdegli estratti di ruolo approvare il contenuto della cartella anziché ritenere la null ità sanabile sanata ex art. 156 c. 3 c.p.c. per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto; il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 26e 60 del d.P.R. n. 60 2 del 1973 e degli artt. 3, 4, 14 della L. n. 890del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTRaccolto l'eccezione di un esistenza giuridica della notifica della cartella ritenendo il procedimento notificatorio carente delle formalitàpreviste dagli artt. 3 e 4 della L. n. 890 del 198 2 per le notifichea mezzo posta di atti da parte dell'ufficiale giudiziario, in realtàespressamente escluse dall'art 14 della medesima legge; - entrambi i motivi , suscettibili di esame congiunto in quanto frammentazione di una medesima censura articolata i n profili connessitra di loro, s ono fondati; - quanto al primo, questa Corte ritiene costantemente (tra molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016) che in tema dinotifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto,nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'a ttività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, ivizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzio ne, nella Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimentodello scopo; - pertanto, se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il propriodiritto di difesa , lo stesso contribuente non potrà, in via di principio,dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento. A diverse conclusioni deve, peraltro, pervenirsise la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso alle commissioni /sia intervenuta – il che qui non risulta esser avvenuto - quando il termine per l'esercizio del potere di accertamentoera scaduto ; - riguardo al secondo mezzo di gravame , questa Corte, nella sua consolidata giurisprudenza, ha affermato che deve trovare applicazionealla presente fattispecie l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche medianteinvio di lettera raccomandata co n avviso di ricevimento. In questo caso, la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica(cfr. Cass. sent. n. 14327 del 2009, n. 14105 del 2000). Quando l'Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernentiil servizio postale ordinario e non quelle indicate dalla leggen. 890 del 1982 (Cass. n. 1 7598 del 2010, Cass. n.911 del 2012, Cass. n. 14146 del 2014, Cass. 19771 del 2013, Cass.16949del 2014). Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformitàa Costituzione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602del 1973; - con riguardo alla cartella n. 02720060016149187, consegnata a mani del destinatario, il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazionedell'art . 112 c .p. c . in relazione all'art . 360 c. 1 n. 4 3 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 c.p.c. per avere la CTR esondato oltre i limiti della domanda decidendo in ordine alla mancanza di prova quanto all'esistenza della notifica portato dalla cartella opposta stante l'inottemperanza all'ordine di produz ione di copia conforme all'originale della cartella valutando come inidonei gli estratti di ruoloapprovare l'esistenza del credito; il motivo può esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione tra i mezzi di impugnazione, con il quarto motivo di ricorso, che si duole della violazionefalsa applicazione degli art . 115 e 116 c.p.c. e dell'art.2697c.c. in relazione all'art 360 c. 1 n. 3 c.c. per avere la sentenza impugnata dichiarato erroneamente l'inesistenza della notifica dellacartella non ave ndo i riscossori dato prova del procedimento notificatorio mediante produzione in ottemperanza all'ordinanza istruttoriaresa in merito di copia conforme della cartella notificata al contribuente ritenuti inidonei allo scopo gli estratti di ruolo depositatidal riscossore in luogo di quanto richiesto; - anche detti motivi sono fondati; - ancora recentemente, confermando la consolidata giurisprudenza già espressa precedentemente , questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez.5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018) che in tema dinotifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca lacopia della cartella di pagamen to, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabilesolo se il contr ibuente dimostri di essersi trovato senza suacolpa nell'impossibilità di prenderne cognizione ; - infine, il quinto motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 26del d.P.R. n. 602 del 1973; 60 del d.P.R. n. 600 del 1973; 156 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 c. 3 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto sanati i vizi originari lamentatie conseguentemente erroneamente accolto l'eccezione diun'esistenza della notifica; - alla luce della decisione in ordine ai motivi che precedono, il motivoin parola è assorbito; - pertanto, vanno a cco lti i p rimi quattro motivi di ricorso principale , assorbitoil quinto motivo ; - all’esito della decisione che precede, il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, che si incentra sostanzialmente sulle medesimecensure, è assorbito; - la sentenza impugnata è in tegralmente cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito nel rispetto dei principisopra illustrati ;
Sentenza Cassazione n. 04312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris