CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 49656/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 042ZC40 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] l. Con sentenza del giorno 21 settembre 2022 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia resa il 26 febbraio 2018 con la quale il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto aggravato - perché commesso con violenza sulle cose nonché su cose esposte alla pubblica fede - e l'aveva condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro duecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod, proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione della legge penale, deducendo che in forza della novella posta dal d. Igs. 150/2022, da applicarsi in quanto norma penale più favorevole, il reato in imputazione è divenuto procedibile a querela, che nella specie difetterebbe. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo ha prospettato il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono di seguito, rimanendo assorbite le ulteriori censure. Il regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione è mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla pronuncia impugnata: difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)». E nella specie in effetti difetta la querela (come verificato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il tramite dell'Ufficio per il processo di questa Corte). Con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di quere