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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 17061/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sugli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestatagli, essendo risultata provata sia la provenienza illecita del bene legata alla sua falsificazione, sia la piena consapevolezza di tale origine da parte dell'imputato, la cui versione alternativa dei fatti non ha trovato riscontro effettivo, in mancanza peraltro di alcuna certificazione comprovante la legittimità del possesso del Rolex); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sugli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestatagli, essendo risultata provata sia la provenienza illecita del bene legata alla sua falsificazione, sia la piena consapevolezza di tale origine da parte dell'imputato, la cui versione alternativa dei fatti non ha trovato riscontro effettivo, in mancanza peraltro di alcuna certificazione comprovante la legittimità del possesso del Rolex); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17061/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris