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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20887/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 134 cod. proc. pen., per essere la pronuncia di condanna basata sulle dichiarazioni di testimoni documentate in verbali illeggibili - è manifestamente infondato, atteso che i verbali allegati allo stesso ricorso, sebbene siano redatti con scrittura manuale e non particolarmente lineare, risultano comprensibili; che lo stesso art. 134, d'altronde, prevede che il verbale possa essere redatto anche con scrittura manuale; che, solo nel caso di indecifrabilità grafica del verbale, si sarebbe potuta configurare una nullità d'ordine generale a regime intermedio (cfr. Sez.

U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916); che, nel caso in esame, l'eventuale nullità non risulterebbe neppure tempestivamente dedotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 134 cod. proc. pen., per essere la pronuncia di condanna basata sulle dichiarazioni di testimoni documentate in verbali illeggibili - è manifestamente infondato, atteso che i verbali allegati allo stesso ricorso, sebbene siano redatti con scrittura manuale e non particolarmente lineare, risultano comprensibili; che lo stesso art. 134, d'altronde, prevede che il verbale possa essere redatto anche con scrittura manuale; che, solo nel caso di indecifrabilità grafica del verbale, si sarebbe potuta configurare una nullità d'ordine generale a regime intermedio (cfr. Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916); che, nel caso in esame, l'eventuale nullità non risulterebbe neppure tempestivamente dedotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20887/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris