CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 10 dicembre 2020, alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2.500,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 71 D.Lgs. 81/2008, perché in qualità di datore di lavoro, non documentava né le verifiche per la tenuta degli ancoraggi realizzati né la predisposizione del corretto accesso in sicurezza all'attrezzatura auto-sollevante, attrezzatura utilizzata da operai che stavano lavorando ad un'altezza di 9 m. dal piano stradale, in Roma in data 16 febbraio 2016; che contro tale decisione è stato proposto appello sottoscritto dal solo difensore d'ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) Mancata assoluzione dal reato dell'imputato ex art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste, considerato che il mancato rispetto dei parametri di sicurezza era riscontrato sulla sola base di un giudizio soggettivo degli ispettori intervenuti sul luogo e non con criteri oggettivi; 2) assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 350 c. 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto, non essendo stata provata la qualifica di datore di lavoro del Mearelli; 3) Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis c.p., considerata la lieve entità del fatto, la personalità dell'imputato e il suo stato di incensuratezza; 4) Errata concessione della sospensione condizionale della pena, non avendo l'imputato richiesto tale beneficio, precludendogli così la possibilità di usufruirne in futuro nel caso di pena detentiva; che tale impugnazione è stata convertita in ricorso per cassazione stante la non appellabilità (ex art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria. Considerato che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati in quanto evidenziano in maniera del tutto generica violazioni di legge sostanziale per la cui valutazione è tuttavia necessario un riesame in fatto, non ammissibile in sede di legittimità; che tali motivi sembrano mirare ad un riesame in fatto della vicenda, precluso in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), a fronte di una sentenza che appare adeguata e non manifestamente illogica nel descrivere gli elementi costitutivi del reato, e a fronte di un atto di gravame che si limita a lamentare apoditticamente il giudizio di responsabilità emesso; che anche il terzo motivo deve dichiararsi inammissibile in quanto manifestamente infondato, considerato l'orientamento costante di questa Corte di legittimità in tema di circostanze attenuanti generiche, secondo cui è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un aspetto del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315). Invero, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992 Ud. (dep. 25/11/1992), Rv. 192381); --- i _j_.3 • che invece il quarto motivo risulta fondato; infatti, anche nel corpus della sentenza impugnata non è dato evincere se tali benefici siano stati chiesti, dall'esame del verbale del dibattimento, invece, emerge che la concessione degli stessi fu chiesta con le conclusioni difensive. Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto motivare o sull'utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non giovarsene, sulla base di una valutazione, in concreto, delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insite nell'istituto (Sez. 1, n. 45484 del 11/11/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229815; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, dep. 2014, Held, Rv. 258822) non potendolo negare, ove come nel caso di specie i benefici fossero richiesti, adducendo la non rispondenza di esso all'interesse dell'istante a fruirne in altre occasioni, poiché la valutazione della convenienza o meno di giovarsi della sospensione condizionale di pena solo pecuniaria è di esclusiva pertinenza dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 9204 del 12/02/2014, Barletta, Rv. 259291); che in forza della fondatezza del motivo e della conseguente valida formazione del rapporto impugnatorio, va rilevato che in riferimento al reato ascritto risulta maturato il termine di prescrizione, di talché non può darsi luogo ad un giudizio di rinvio per nuovo giudizio sul punto, ma la sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così decis