Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 2020

Cassazione n. 35645/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18781/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6 - ricorrente - 3CW 7- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rapp-r-esentata---e- difesa-da-IVAvvacatura--Generale dello Stato, cori damiciBo exJeeJaRorna, alta via dei Portoghesi, n 12 - intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio - Roma, n. 170/29/13, pronunciata il 5 giugno 2013 e depositata il 10 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal CcnSMarcello M. Fracanzani; RILEVATO

1. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA] intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c. ma a mezzo di semplice e tardivo "atto di costituzione" depositato ai soli dichiarati fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica e quindi inidoneo all'insorgenza di quei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite (cfr. Cass. sez.

I, n. 9672/2021, n. 9601/2021) - non gode delle garanzie che l'art art. 372, secondo comma, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass.

S.U., n. 19980 del 23/09/2014, Rv. 632161 - 01).

2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez.

L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 - 01).

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse.

LL( Spese carn-~te Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18781/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6 - ricorrente - 3CW 7- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rapp-r-esentata---e- difesa-da-IVAvvacatura--Generale dello Stato, cori damiciBo exJeeJaRorna, alta via dei Portoghesi, n 12 - intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio - Roma, n. 170/29/13, pronunciata il 5 giugno 2013 e depositata il 10 giugno 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal CcnSMarcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA] intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c. ma a mezzo di semplice e tardivo "atto di costituzione" depositato ai soli dichiarati fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica e quindi inidoneo all'insorgenza di quei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite (cfr. Cass. sez. I, n. 9672/2021, n. 9601/2021) - non gode delle garanzie che l'art art. 372, secondo comma, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass. S.U., n. 19980 del 23/09/2014, Rv. 632161 - 01). 2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 - 01). PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse. LL( Spese carn-~te Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35645/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris