CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 35122/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO 18 NOV, 2021 RG 20514/2020 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],_ 35 1-2,2, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 4968/2019 pubblicata in data 12.11.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; Otenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coci4fnatore Pres. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N CANC7-7_11.7?2, 13 NOV. 2