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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 21326/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Letta la memoria proposta nell'interesse dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione del principio di correlazione ex art. 522 cod. proc. pen. in riferimento alla intervenuta assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per essere le contestazioni inscindibilmente collegate, con conseguente elaborazione novativa di inattendibilità di voci contabili non contestate ed invece rielaborate dal capo oggetto di pronuncia liberatoria, è manifestamente infondato.

A fronte della contestazione di una falsificazione contabile strumentale all'occultamento di atti distrattivi, con particolare riferimento all'utilizzo delle voci contabili "sopravvenienze passive indeducibili", "crediti diversi" e "crediti verso soci", in tesi finalizzate a dissimulare distrazioni di risorse per oltre due milioni di euro, la Corte di merito avrebbe illogicamente valorizzato il riferimento alla generica inattendibilità della contabilità sub b), in tal guisa immutando il fatto, in violazione dei diritti della difesa.

La censura è destituita di fondamento, sol che si consideri come l'imputato non abbia contestato la materialità dei fatti - e, dunque, l'inattendibilità delle scritture - limitandosi a contrastare, con l'appello, l'elemento soggettivo del reato.

In ogni caso, se è vero che la correlazione tra le imputazioni ha delineato profili di intenzionale falsificazione, correlata alla dissimulazione dell'attività distrattiva - esclusa già in primo grado - nondimeno la formulazione del capo b) non esclude il rilievo di profili di complessiva inattendibilità diversi ed ulteriori rispetto a quelli richiamati per relationem al capo a), come diffusamente esplicato in motivazione, rimarcando puntualmente i libri e le scritture mancanti o incomplete, con conseguente infondatezza manifesta del motivo; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'elemento psicologico del reato, è - del pari - manifestamente infondato, avendo la Corte di merito puntualmente dato atto del dolo - generico - di fattispecie (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in tema di parziale omissione del dovere annotativo), pur all'esito della pronuncia liberatoria del capo.a), in un serrato confronto dialettico con le deduzioni difensive, mentre il ricorrente insiste nel rivendicare un automatico ed assiomaticoeffetto estensivo della pronunciata assoluzione, di cui, peraltro, omette di circostanziare i termini, sì da consentire a questa Corte di apprezzarne l'interferenza sul punto dell'elemento soggettivo; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con il quale si deduce analoga censura in riferimento all'art. 217

I. fall. e si contesta il vizio di motivazione riguardo il diniego di rinnovazione dell'istruttoria, è proposto fuori dei casi previsti, nella parte in cui pretende di devolvere a questa Corte una rilettura dei fatti, ed è generico laddove - richiamando passaggi motivazionali della sentenza impugnata relativi alla procrastinazione dell'emergenza del dissesto - non si confronta con le complessive cadenze argomentative della Corte di merito che, lungi dall'accreditare un'ipotesi di bancarotta semplice, hanno dato conto delle concrete circostanze in cui è maturato il disordine contabile, sorretto dalla consapevolezza che siffatta inattendibilità rendesse difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa; che il riferimento al diniego di rinnovazione dell'istruttoria, enunciato nel titolo del motivo, è rimasto solo accennato e privo di effettiva portata critica; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C O U 2026 Forei MbJ(L) Saffig L.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Letta la memoria proposta nell'interesse dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione del principio di correlazione ex art. 522 cod. proc. pen. in riferimento alla intervenuta assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per essere le contestazioni inscindibilmente collegate, con conseguente elaborazione novativa di inattendibilità di voci contabili non contestate ed invece rielaborate dal capo oggetto di pronuncia liberatoria, è manifestamente infondato. A fronte della contestazione di una falsificazione contabile strumentale all'occultamento di atti distrattivi, con particolare riferimento all'utilizzo delle voci contabili "sopravvenienze passive indeducibili", "crediti diversi" e "crediti verso soci", in tesi finalizzate a dissimulare distrazioni di risorse per oltre due milioni di euro, la Corte di merito avrebbe illogicamente valorizzato il riferimento alla generica inattendibilità della contabilità sub b), in tal guisa immutando il fatto, in violazione dei diritti della difesa. La censura è destituita di fondamento, sol che si consideri come l'imputato non abbia contestato la materialità dei fatti - e, dunque, l'inattendibilità delle scritture - limitandosi a contrastare, con l'appello, l'elemento soggettivo del reato. In ogni caso, se è vero che la correlazione tra le imputazioni ha delineato profili di intenzionale falsificazione, correlata alla dissimulazione dell'attività distrattiva - esclusa già in primo grado - nondimeno la formulazione del capo b) non esclude il rilievo di profili di complessiva inattendibilità diversi ed ulteriori rispetto a quelli richiamati per relationem al capo a), come diffusamente esplicato in motivazione, rimarcando puntualmente i libri e le scritture mancanti o incomplete, con conseguente infondatezza manifesta del motivo; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'elemento psicologico del reato, è - del pari - manifestamente infondato, avendo la Corte di merito puntualmente dato atto del dolo - generico - di fattispecie (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in tema di parziale omissione del dovere annotativo), pur all'esito della pronuncia liberatoria del capo.a), in un serrato confronto dialettico con le deduzioni difensive, mentre il ricorrente insiste nel rivendicare un automatico ed assiomaticoeffetto estensivo della pronunciata assoluzione, di cui, peraltro, omette di circostanziare i termini, sì da consentire a questa Corte di apprezzarne l'interferenza sul punto dell'elemento soggettivo; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con il quale si deduce analoga censura in riferimento all'art. 217 I. fall. e si contesta il vizio di motivazione riguardo il diniego di rinnovazione dell'istruttoria, è proposto fuori dei casi previsti, nella parte in cui pretende di devolvere a questa Corte una rilettura dei fatti, ed è generico laddove - richiamando passaggi motivazionali della sentenza impugnata relativi alla procrastinazione dell'emergenza del dissesto - non si confronta con le complessive cadenze argomentative della Corte di merito che, lungi dall'accreditare un'ipotesi di bancarotta semplice, hanno dato conto delle concrete circostanze in cui è maturato il disordine contabile, sorretto dalla consapevolezza che siffatta inattendibilità rendesse difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa; che il riferimento al diniego di rinnovazione dell'istruttoria, enunciato nel titolo del motivo, è rimasto solo accennato e privo di effettiva portata critica; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C O U 2026 Forei MbJ(L) Saffig L.
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