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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22003/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1° giugno 2023,la Corte di appello di Firenze , quale giudice dell’esecuzione, avev a rigett ato la richiesta di ridetermina zione del la pena per riconoscimento dellacontinuazione in executivis propost a nell ’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione:a) ai delitti di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale della Banca di [OSCURATO:PERSONA].

Fiorentinoe di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche forniture , per i qualiegli era stato condannato alla pena complessiva di 6 anni e 10 mesi di reclusione con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 2 luglio 2018; b) al delitto di concorso in bancarotta della [OSCURATO:SOCIETA], per il quale era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10 giugno 2021.

Secondo il Collegio, infatti, le condotte erano diverse sotto il profilo finalistico, posto che, nel primo caso, avevanoinciso sul dissesto della banca i finanziamenti erogati a società in crisi, mentre nel secondo caso l’esito finale dell’operazione, pur concorrendo a causare il fallimento della CDMCostruzioni, si era concretizzato in un vantaggio per la banca, sicché non poteva ritenersi sussistente alcuna ideazione unitaria dei diversi episodi.

1.1. Con sentenza n. 25532 in data 8 marzo 2024, la Prima Sezione penale di Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando che il Giudice dell’esecuzione non avesse realizzato il necessario «esame globale» delle condotte oggetto dei due diversi giudizi, pur in presenza di indicatori storiciche rendevano non improbabile l’esistenza del medesimo disegno criminoso e cheavesse, invece, limitato la valutazione ad una presa d’atto della diversa finalità tra le condotte fondata sull’esame delle contestazioni.

In realtà, la complessità degli intrecci finanziari avrebbe reso doveroso un approfondimento delle linee complessive dell’agire illecito di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, dell’eventuale correlazione tra il dissesto della Banca di [OSCURATO:PERSONA].

Fiorentino e quello della società CDMCostruzioni.

1.2. Con ordinanza in data 30 dicembre 2024, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, ha riconosciuto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza della unicità del disegno criminoso tra i reati giudicati definitivamente con le predette sentenze dovendoanche i fatti di bancarotta relativi al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]considerarsi da lui commessi in esecuzione dello stesso proposito criminale che lo aveva spinto alle condotte distrattive accertate conla sentenza del 2 luglio 2018.

Per l’ effetto, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in complessivi 8 anni di reclusione, così calcolata: 6 anni e 10 mesi di reclusione per i fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze del 3 luglio 2018 (a sua volta in quella sede determinata in 6 anni e 6 mesi di reclusione quale pena base per il delitto contestato sub B, aumentata di due mesi per ciascuno dei delitti sub Q e R) e 1 anno e 6 mesi di reclusione per i fatti di bancarotta di cui al capo 2) oggetto della sentenza n. 2794 della Corte di appello di Firenze in data 10 giugno 2021.

2. DenisVerdini ha proposto ricorso per cassazione avverso l a predett a o rdinanza per il tramite dei difensoridi fiducia , avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , deducendo , con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanzadella motivazione in relazione all’aumento pari a 1 anno e 6 mesi di reclusione per il delitto di bancarotta oggetto della sentenza n. 2794 del 2021.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la motivazione abbia assertivamente determinatola misura dell’aumento a partire dalla gravità del fatto e del danno procurato e dalla capacità a delinquere palesata da [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, la decisione sarebbe illogica in rapporto al numero dei fatti di bancarotta giudicati con la sentenza Corte di appello di Firenze n. 3549/2018 di cui al capo B) dell’imputazione, pari a ben 34 episodi distrattivi (corrispondenti alle delibere degli affidamenti bancari), in relazione ai quali, a titolo di continuazione interna, era stata complessivamente inflitta la pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione; laddove il fatto di bancarotta descritto nella sentenza n. 2794 del 2021 della Corte di appello di Firenze sarebbesoltanto uno, così come minore sarebbe il danno prodotto , pari a circa 700.000 euro.

Dunque, all’interno della complessiva valutazione dell’entità sanzionatoria l’ultimo episodio non avrebbe una gravità tale da giustificare l’enorme disparità del trattamento, posto che se per 32 episodi di bancarotta è stata inflitta la sanzione complessiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione non sarebbe equo determinare in 1 anno e 6 mesi di reclusione la sanzione da infliggersi per l’unico fatto di bancarotta consumato nel medesimo contesto temporale e nell’esercizio delle stesse funzioni di presidente del consiglio di amministrazione dell’istituto di credito.

Né la motivazione sarebbe, sul punto, adeguata rispetto all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad indicare il reato più grave e a stabilire la pena base per esso, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite.

Peraltro, con la sentenza n. 2794/2021 la Corte di a ppello di Firenze avrebbe determinato una pena equiparata a quella degli altri concorrenti, per i quali, attesa l’esiguità del fatto, sarebbe stata inflitta una pena di poco superiore a quella oggetto del presente ricorso.In conclusione, il giudizio di rinvio, pur avendo formalmente aderito alle indicazioni fornite in sede rescindente,ne avrebbe vanificato le statuizioni.

3. In data 12 marzo 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Va premesso che nei casi di riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, sia pure con un grado di impegno motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena che deve essere correlato all’entità degli stessi; motivazione che è funzionale a consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non sia stato surrettiziamente effettuato un cumulo materiale di pene (così Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; conf.

Sez.

U, n. 7930 del /1995, Rv. 201549 - 01).

Nondimeno, tale rapporto di proporzione, ovviamente, presuppone una sostanziale omogeneità dei vari fatti, in specie con riferimento alla gravità del singolo episodio criminoso e, in particolare, alla gravità del danno o del pericolo realizzati, potendo (e, anzi, dovendo) addivenirsi una differente entità della pena applicata in relazione a ciascuno di essi quando la stessa sia giustificata da una differente gravità delle singole violazioni, la cui valutazione appartiene alla competenza del giudice di merito.

3. Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione, nel riconoscere l’unicità del disegno criminoso tra i singoli episodi delittuosi, ha compiuto uno specifico apprezzamento della gravità degli stessi, giustificando il quantum della pena applicato in aumento per il delitto oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10 giugno 2021, determinato in misura pari a1 anno e 6 mesi di reclusione , attribuendo rilevanza alle concrete modalità della condotta che aveva portato al fallimento della C.D.M.

Costruzioni, alla « obiettiva e rilevante gravità del fatto e del danno»cagionato a ta l e società, caratterizzato da una distrazione integrale delle sue risorse, alla peculiare «capacità a delinquere» di [OSCURATO:PERSONA].

In questo modo, il provvedimento impugnato ha offerto una motivazione del tutto adeguata della valutazione compiuta dalla Corte territoriale, la quale, con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, è comunque pervenuta ad applicare una pena di gran lunga inferiore a quella determinata in sede di cognizione, operando una riduzione pari a oltre la metà di quanto originariamente disposto (ovvero 3 anni e 10 mesi di reclusione).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1° giugno 2023,la Corte di appello di Firenze , quale giudice dell’esecuzione, avev a rigett ato la richiesta di ridetermina zione del la pena per riconoscimento dellacontinuazione in executivis propost a nell ’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione:a) ai delitti di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale della Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Fiorentinoe di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche forniture , per i qualiegli era stato condannato alla pena complessiva di 6 anni e 10 mesi di reclusione con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 2 luglio 2018; b) al delitto di concorso in bancarotta della [OSCURATO:SOCIETA], per il quale era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10 giugno 2021. Secondo il Collegio, infatti, le condotte erano diverse sotto il profilo finalistico, posto che, nel primo caso, avevanoinciso sul dissesto della banca i finanziamenti erogati a società in crisi, mentre nel secondo caso l’esito finale dell’operazione, pur concorrendo a causare il fallimento della CDMCostruzioni, si era concretizzato in un vantaggio per la banca, sicché non poteva ritenersi sussistente alcuna ideazione unitaria dei diversi episodi. 1.1. Con sentenza n. 25532 in data 8 marzo 2024, la Prima Sezione penale di Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando che il Giudice dell’esecuzione non avesse realizzato il necessario «esame globale» delle condotte oggetto dei due diversi giudizi, pur in presenza di indicatori storiciche rendevano non improbabile l’esistenza del medesimo disegno criminoso e cheavesse, invece, limitato la valutazione ad una presa d’atto della diversa finalità tra le condotte fondata sull’esame delle contestazioni. In realtà, la complessità degli intrecci finanziari avrebbe reso doveroso un approfondimento delle linee complessive dell’agire illecito di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, dell’eventuale correlazione tra il dissesto della Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Fiorentino e quello della società CDMCostruzioni. 1.2. Con ordinanza in data 30 dicembre 2024, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, ha riconosciuto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza della unicità del disegno criminoso tra i reati giudicati definitivamente con le predette sentenze dovendoanche i fatti di bancarotta relativi al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]considerarsi da lui commessi in esecuzione dello stesso proposito criminale che lo aveva spinto alle condotte distrattive accertate conla sentenza del 2 luglio 2018. Per l’ effetto, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in complessivi 8 anni di reclusione, così calcolata: 6 anni e 10 mesi di reclusione per i fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze del 3 luglio 2018 (a sua volta in quella sede determinata in 6 anni e 6 mesi di reclusione quale pena base per il delitto contestato sub B, aumentata di due mesi per ciascuno dei delitti sub Q e R) e 1 anno e 6 mesi di reclusione per i fatti di bancarotta di cui al capo 2) oggetto della sentenza n. 2794 della Corte di appello di Firenze in data 10 giugno 2021. 2. DenisVerdini ha proposto ricorso per cassazione avverso l a predett a o rdinanza per il tramite dei difensoridi fiducia , avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , deducendo , con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanzadella motivazione in relazione all’aumento pari a 1 anno e 6 mesi di reclusione per il delitto di bancarotta oggetto della sentenza n. 2794 del 2021. Nel dettaglio, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la motivazione abbia assertivamente determinatola misura dell’aumento a partire dalla gravità del fatto e del danno procurato e dalla capacità a delinquere palesata da [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, la decisione sarebbe illogica in rapporto al numero dei fatti di bancarotta giudicati con la sentenza Corte di appello di Firenze n. 3549/2018 di cui al capo B) dell’imputazione, pari a ben 34 episodi distrattivi (corrispondenti alle delibere degli affidamenti bancari), in relazione ai quali, a titolo di continuazione interna, era stata complessivamente inflitta la pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione; laddove il fatto di bancarotta descritto nella sentenza n. 2794 del 2021 della Corte di appello di Firenze sarebbesoltanto uno, così come minore sarebbe il danno prodotto , pari a circa 700.000 euro. Dunque, all’interno della complessiva valutazione dell’entità sanzionatoria l’ultimo episodio non avrebbe una gravità tale da giustificare l’enorme disparità del trattamento, posto che se per 32 episodi di bancarotta è stata inflitta la sanzione complessiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione non sarebbe equo determinare in 1 anno e 6 mesi di reclusione la sanzione da infliggersi per l’unico fatto di bancarotta consumato nel medesimo contesto temporale e nell’esercizio delle stesse funzioni di presidente del consiglio di amministrazione dell’istituto di credito. Né la motivazione sarebbe, sul punto, adeguata rispetto all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad indicare il reato più grave e a stabilire la pena base per esso, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, con la sentenza n. 2794/2021 la Corte di a ppello di Firenze avrebbe determinato una pena equiparata a quella degli altri concorrenti, per i quali, attesa l’esiguità del fatto, sarebbe stata inflitta una pena di poco superiore a quella oggetto del presente ricorso.In conclusione, il giudizio di rinvio, pur avendo formalmente aderito alle indicazioni fornite in sede rescindente,ne avrebbe vanificato le statuizioni. 3. In data 12 marzo 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Va premesso che nei casi di riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, sia pure con un grado di impegno motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena che deve essere correlato all’entità degli stessi; motivazione che è funzionale a consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non sia stato surrettiziamente effettuato un cumulo materiale di pene (così Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; conf. Sez. U, n. 7930 del /1995, Rv. 201549 - 01). Nondimeno, tale rapporto di proporzione, ovviamente, presuppone una sostanziale omogeneità dei vari fatti, in specie con riferimento alla gravità del singolo episodio criminoso e, in particolare, alla gravità del danno o del pericolo realizzati, potendo (e, anzi, dovendo) addivenirsi una differente entità della pena applicata in relazione a ciascuno di essi quando la stessa sia giustificata da una differente gravità delle singole violazioni, la cui valutazione appartiene alla competenza del giudice di merito. 3. Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione, nel riconoscere l’unicità del disegno criminoso tra i singoli episodi delittuosi, ha compiuto uno specifico apprezzamento della gravità degli stessi, giustificando il quantum della pena applicato in aumento per il delitto oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10 giugno 2021, determinato in misura pari a1 anno e 6 mesi di reclusione , attribuendo rilevanza alle concrete modalità della condotta che aveva portato al fallimento della C.D.M. Costruzioni, alla « obiettiva e rilevante gravità del fatto e del danno»cagionato a ta l e società, caratterizzato da una distrazione integrale delle sue risorse, alla peculiare «capacità a delinquere» di [OSCURATO:PERSONA]. In questo modo, il provvedimento impugnato ha offerto una motivazione del tutto adeguata della valutazione compiuta dalla Corte territoriale, la quale, con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, è comunque pervenuta ad applicare una pena di gran lunga inferiore a quella determinata in sede di cognizione, operando una riduzione pari a oltre la metà di quanto originariamente disposto (ovvero 3 anni e 10 mesi di reclusione). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al p
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