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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 48349/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro ascritti (ex artt. 61, n. 5, 624-bis, primo comma e terzo comma, 625, primo comma, n. 2, cod. pen., il primo, e artt. 61, n. 7, e 624-bis cod. pen., per il secondo) per l'avvenuto decorso del termine prescrizionale.

2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, Dott. [OSCURATO:PERSONA], eccependo, con motivo unico, violazione di legge penale in riferimento all'art. 157 cod. pen. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto maturato il termine prescrizionale del reato, non tenendo conto delle contestate circostanze aggravanti, da considerarsi a effetto speciale ai sensi dell'art. 63, terzo comma, cod. pen.

Dacché la contestazione di dette circostanze aggravanti comporta un aumento di pena superiore a un terzo, il termine prescrizionale, slittato in avanti nel tempo, non è, ad oggi, da ritenere maturato.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Per effetto della contestata e non esclusa ricorrenza delle circostanze aggravanti sopra ricordate, la pena edittale massima prevista per il reato de quo è quella di dieci anni, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine di prescrizione risulta essere di dodici anni e sei mesi e, tenuto conto della data di commissione dei fatti (3 maggio 2013 e 24 aprile 2013), è destinato a maturare il 3 novembre 2025 e il 24 ottobre 2025.

Ne segue l'annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Catania per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro ascritti (ex artt. 61, n. 5, 624-bis, primo comma e terzo comma, 625, primo comma, n. 2, cod. pen., il primo, e artt. 61, n. 7, e 624-bis cod. pen., per il secondo) per l'avvenuto decorso del termine prescrizionale. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, Dott. [OSCURATO:PERSONA], eccependo, con motivo unico, violazione di legge penale in riferimento all'art. 157 cod. pen. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto maturato il termine prescrizionale del reato, non tenendo conto delle contestate circostanze aggravanti, da considerarsi a effetto speciale ai sensi dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. Dacché la contestazione di dette circostanze aggravanti comporta un aumento di pena superiore a un terzo, il termine prescrizionale, slittato in avanti nel tempo, non è, ad oggi, da ritenere maturato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Per effetto della contestata e non esclusa ricorrenza delle circostanze aggravanti sopra ricordate, la pena edittale massima prevista per il reato de quo è quella di dieci anni, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine di prescrizione risulta essere di dodici anni e sei mesi e, tenuto conto della data di commissione dei fatti (3 maggio 2013 e 24 aprile 2013), è destinato a maturare il 3 novembre 2025 e il 24 ottobre 2025. Ne segue l'annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Catania per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania. Così dec
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