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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 10828/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34690-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 1120 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] ò , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentate e difese, come da procura in calce al controricorso con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2019 n. 34690 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 296/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 7/8/2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la madre [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dello spoglio, perpetrato in suo danno, del compossesso dell’appartamento in Sassari, via Paglietti n. 4, ricevuto in successione dal padre, nel quale risiedeva e aveva stabilito la sede legale della sua impresa individuale.

In particolare, l’attore esponeva che aveva ottenuto in data 7/7/2009,dal Tribunale di Sassari, un provvedimento di reintegra zione nel possesso dell'appartamento, ma in conseguenza dell’illegittimo spoglio (le convenute avevano pure cancellato il suo nome dalla cassetta della posta) aveva comunque in precedenza perduto la possibilità di ritirare la corrispondenza e, in conseguenza, non aveva potuto accettare una proposta di lavoro come operatore informatico, offertagli da una ditta terza con lettera raccomandata del 12 gennaio 2009 ed aveva perciò subito un danno pari a Euro 60.000 ,00 ; aggiungeva di essere stato pure costretto a riacquistare gli strumenti necessari alla sua attività di amministratore di sistemi Oracle, quali manuali, attrezzature software e hardware nel periodo in cui non aveva più potuto accedere in quell'appartamento dove li conservava perché sede della sua impresa, per un danno pari a Euro 10.000,00; chiedeva pure il rimborso delle somme spesesopportate negli anni tra il 2007 e 2009 per la manutenzione e conservazione di alcuni immobili in Ric. 2019 n. 34690 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 3 - Castelsardo, compresi nella successione del padre Filippo, quantificandole in complessivi Euro 6000,00.

Le convenute resistettero alle domande attoree , eccependo ne innanzitutto l’inammissibilità perché proposte in un giudizio separato e non nel giudizio possessorio e, nel merito, dedussero che egli si era volontariamente allontanato dall’abitazione sin dal 2005, senza lasciare indicazioni del suo nuovo indirizzo.

Con sentenza n. 300/2016 del 21 febbraio 2016 il Tribunale di Sassari rigettò la domanda,compensando integralmente le spese.

In particolare, il Tribunale ritenne ammissibile la domanda , stante la natura dei danni lamentati afferenti a diritti diversi da quelli tutelati con la reintegrazione nel possesso, ma rigettò nel merito la pretesa, compensando le spese.

2. Con sentenza n. 296/2019, la Corte di Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) rigettò l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalle convenute, lo condannò al pagamento delle spese del doppio grado, ravvisando la sua soccombenza.

La Corte escluse vi fosse stata la lamentata violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. nella motivazione sulla non genuinità della proposta di lavoro, laddove il primo giudice aveva evidenziato che la proposta di un lavoro come operatore informatico a mezzo raccomandata risultava non verosimile perché presumibilmente un’impresa operante nel settore informatico avrebbe comunicato con modalità informatiche,per posta elettronica o cellulare: sul punto rilevò che nella comparsa di costituzione del 7/10/2013 le convenute avevano proprio rappresentato questa circostanza.

Sottolineò quindi che le convenute avevano pure rimarcato che l’attore Correnti, proponendo il ricorso del 20 febbraio 2009 per la Ric. 2019 n. 34690 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 4 - reintegrazione del possesso, avrebbe dovuto essere già in possesso della lettera asseritamente ricevuta il mese precedente alla data del 14 gennaio 2009, mentre la domanda risarcitoria era stata avanzata soltanto nel 2013 e che probabilmente l'intera operazione era stata posta in essere artatamente per ottenere un risarcimento non dovuto.

Rilevò,infine, che le spese effettuate per la manutenzione degli immobili della comunione ereditaria non avevano natura risarcitoria, ma costituivano crediti nei confronti dell'eredità da far valere in sede di divisione e che non era necessaria l'eccezione delle coeredi per rilevare la natura di queste pretese; aggiunse che comunque non vi era prova degli esborsi.

Infine, confermò la non decisività della prova per testi posta a sostegno della genuinità della lettera del 12/1/2009 e non conferenti rispetto ai profili di non verosimiglianza della offerta di lavoro come enucleati.

Escluse pure la violazione dell'art. 2043 cod. civ. , confermando la decisione di primo grado, perché l’appellante non aveva provato né di aver cessato l’esercizio dell’impresa in conseguenza dello spoglio, ben potendo egli trasferire comunque la sede e, soprattutto, risultando il suo allontanamento sin dal 2005; aggiunse che l’attore appellante non aveva offert o prova neppure di aver lasciato in quel luogo il materiale rivendicato e, in ogni caso, non aveva prodotto alcun documento fiscale attestante il valore del materiale asseritamente perduto e riacquistato.

Confermò l’impossibilità di unaliquidazione equitativa del danno, non risultando accertato l’an di una condotta generatrice di danno ingiusto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi.

Ric. 2019 n. 34690 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 5 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rilevata l’infondatezza del l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per non avere il ricorrente elencato, in ricorso, i documenti depositati, tra cui la copia della sentenza impugnata e della relata di notifica: la semplice omessa indicazione, nel ricorso per Cassazione, del deposito degli atti e documenti non determina alcuna inammissibilità; e non determina neppure l’improcedibilità a norma dell’art. 369 cod. proc. civ. che consegue soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale, consistente nell'effettiva mancanza degli atti suindicati nell'inserto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione (Cass., Sez. 1, n. 6294 del 1984 ).

Nella fattispecie , la sentenza impugnata è stata depositata dal ricorrente, per quanto tale deposito non risulti specificato nel ricorso (Cass., Sez. 3, n. 16605 del 11/06/2021;Sez. 3, n. 12753 del 17/11/1999).

2. Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può procedersi all’esame dei motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata per violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che la causa era stata decisa in primo grado sulla base di circostanze non allegate dalle appellate.

La censura è articolata in tre profili.

Il primo profilo concerne la presunzione utilizzata dal Tribunale per escludere la genuinità dell’allegata comunicazione dell’offerta di lavoro poi perduta.

Ric. 2019 n. 34690 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 6 - Il secondo profilo concerne la contestazione soltanto generica, da parte delle convenute, della genuinità della lettera, seppure munita di timbro postale che si risolverebbe in una mancata contestazione.

Il terzo profilo concerne, infine,l’inammissibilità della domanda di rimborso per lepretese migliorie sui beni ereditari comuni.

I primi due profili della censura sono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla "causa petendi" e dal "petitum", sicché non integra vizio diultrapetizione la valutazione dei mezzi diprova dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga la contestazione tra le medesime (Cass., Sez.3, n. 15734 del17/05/2022).

I profili in esame, in realtà, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mirano a censurare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (i giudici hanno ritenuto non provata la pretesa offerta di lavoro inviata all’attore), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, non risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata né apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 2014; v. anche Sez.Un., n. 34476 del 2019 ).

Anche l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 27490 del 28/10/2019) e invece il ricorrente si è limitatoa sostenere che la contestazione fosse generica, senza articolare una censura efficaceall’interpretazione del giudice.

Ric. 2019 n. 34690 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 7 - Quanto poi al terzo profilo del motivo, concerne l’inammissibilità della domanda di rimborso per le pretese migliorie sui beni ereditari comuni, la censura è palesemente inammissibile perché non indica neppure quale norma sarebbe stata violata con la statuizione impugnata.

Invero, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U, n. 23745 del 28/10/2020).

2.2. Con il secondo motivo,il ricorrente denunci a la violazione e falsa applicazione dell’art.178 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 , comma I n.3 e 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte ammesso la dedotta prova testimoniale sulla circostanza dell'effettiva data di spedizione della lettera contenente la proposta di lavoro.

Il motivo è inammissibile.

In disparte l’inconferenterichiamo all’art. 178 cod. proc. civ., va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Supremadalla quale non v’è ragione di discostarsi, spetta al giudice di merito il potere discrezionale di valutare la rilevanza in concreto delle prove dedotte dalle parti con riferimento alla loro “idoneità dimostrativa” e alla loro “non-superfluità”, cosicché il diniego di ammissione della prova Ric. 2019 n. 34690 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 8 - relativamente a tali profili non è censurabile in sede di legittimità, quando il giudice abbia ritenuto –anche con motivazione implicita – la superfluità dell’assunzione di ulteriori prove, ossia di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass., Sez. 3, n. 1754 del 08/02/2012; Sez. 3, n. 9551 del 22/04/2009; Sez. 3, n. 10719 del 11/08/2000; Sez. 3, n. 9942del 08/10/1998, Rv. 519511).

Nella specie,la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la prova dedotta, spiegando che «il teste era chiamato ad interpretare la comunicazione, senza che sia dato comprendere in che termini il deducente intendeva riferiva l’offerta ad un periodo di tempo diverso dalla data indicata nel documento» (p.10 della sentenza impugnata ) .

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.2043 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni senza provvedere ad una liquidazione in via equitativa.

La censura non chiarisce quale sia l’errore imputatoal giudice di appello, atteso che la Corte territoriale ha ribadito l’assenza di prova di una condotta generatrice di danno ed ha perciò escluso del tutto l’esistenza di alcun danno; ciò che preclude in radice la possibilità di provvedere ad una liquidazione equitativa.

Del tutto inconferente è poi il richiamo alla configurabilità di un danno in re ipsa, attesoche, a tacer d’altro,nella specie il danno è stato escluso per il riscontro di elementi di prova contraria, su cui non è stata formulata censura.

2.4. Con il quarto motivo, infine, è stata dedotta la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. , per avere la Corte d'Appello condannato l'appellante al rimborso delle spese del doppio grado nonostante ricorresse soccombenza reciproca, scaturente –a dire del ricorrente – Ric. 2019 n. 34690 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 9 - dal rigetto della domanda risarcitoria ex 96 cod. proc. civ. proposta dalle convenute appellate.

La censura è inammissibile ai sensi del l’art. 360 - bis , n. 1 , cod. proc. civ, avendo i giudici di appello deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, neppure considerata dal ricorrente.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 cod. proc. civ., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. , Sez. 2, n. 18036 del 06/06/2022).

In ogni caso, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese della lite , sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass.,Sez. 5, n. 8421 del 31/03/2017 ; Sez. 6 - 3, n. 24502 del 17/10/2017).

3. Risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

Ric. 2019 n. 34690 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 10 - P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 (settemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34690-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 1120 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] ò , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentate e difese, come da procura in calce al controricorso con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2019 n. 34690 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 296/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 7/8/2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la madre [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dello spoglio, perpetrato in suo danno, del compossesso dell’appartamento in Sassari, via Paglietti n. 4, ricevuto in successione dal padre, nel quale risiedeva e aveva stabilito la sede legale della sua impresa individuale. In particolare, l’attore esponeva che aveva ottenuto in data 7/7/2009,dal Tribunale di Sassari, un provvedimento di reintegra zione nel possesso dell'appartamento, ma in conseguenza dell’illegittimo spoglio (le convenute avevano pure cancellato il suo nome dalla cassetta della posta) aveva comunque in precedenza perduto la possibilità di ritirare la corrispondenza e, in conseguenza, non aveva potuto accettare una proposta di lavoro come operatore informatico, offertagli da una ditta terza con lettera raccomandata del 12 gennaio 2009 ed aveva perciò subito un danno pari a Euro 60.000 ,00 ; aggiungeva di essere stato pure costretto a riacquistare gli strumenti necessari alla sua attività di amministratore di sistemi Oracle, quali manuali, attrezzature software e hardware nel periodo in cui non aveva più potuto accedere in quell'appartamento dove li conservava perché sede della sua impresa, per un danno pari a Euro 10.000,00; chiedeva pure il rimborso delle somme spesesopportate negli anni tra il 2007 e 2009 per la manutenzione e conservazione di alcuni immobili in Ric. 2019 n. 34690 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 3 - Castelsardo, compresi nella successione del padre Filippo, quantificandole in complessivi Euro 6000,00. Le convenute resistettero alle domande attoree , eccependo ne innanzitutto l’inammissibilità perché proposte in un giudizio separato e non nel giudizio possessorio e, nel merito, dedussero che egli si era volontariamente allontanato dall’abitazione sin dal 2005, senza lasciare indicazioni del suo nuovo indirizzo. Con sentenza n. 300/2016 del 21 febbraio 2016 il Tribunale di Sassari rigettò la domanda,compensando integralmente le spese. In particolare, il Tribunale ritenne ammissibile la domanda , stante la natura dei danni lamentati afferenti a diritti diversi da quelli tutelati con la reintegrazione nel possesso, ma rigettò nel merito la pretesa, compensando le spese. 2. Con sentenza n. 296/2019, la Corte di Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) rigettò l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalle convenute, lo condannò al pagamento delle spese del doppio grado, ravvisando la sua soccombenza. La Corte escluse vi fosse stata la lamentata violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. nella motivazione sulla non genuinità della proposta di lavoro, laddove il primo giudice aveva evidenziato che la proposta di un lavoro come operatore informatico a mezzo raccomandata risultava non verosimile perché presumibilmente un’impresa operante nel settore informatico avrebbe comunicato con modalità informatiche,per posta elettronica o cellulare: sul punto rilevò che nella comparsa di costituzione del 7/10/2013 le convenute avevano proprio rappresentato questa circostanza. Sottolineò quindi che le convenute avevano pure rimarcato che l’attore Correnti, proponendo il ricorso del 20 febbraio 2009 per la Ric. 2019 n. 34690 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 4 - reintegrazione del possesso, avrebbe dovuto essere già in possesso della lettera asseritamente ricevuta il mese precedente alla data del 14 gennaio 2009, mentre la domanda risarcitoria era stata avanzata soltanto nel 2013 e che probabilmente l'intera operazione era stata posta in essere artatamente per ottenere un risarcimento non dovuto. Rilevò,infine, che le spese effettuate per la manutenzione degli immobili della comunione ereditaria non avevano natura risarcitoria, ma costituivano crediti nei confronti dell'eredità da far valere in sede di divisione e che non era necessaria l'eccezione delle coeredi per rilevare la natura di queste pretese; aggiunse che comunque non vi era prova degli esborsi. Infine, confermò la non decisività della prova per testi posta a sostegno della genuinità della lettera del 12/1/2009 e non conferenti rispetto ai profili di non verosimiglianza della offerta di lavoro come enucleati. Escluse pure la violazione dell'art. 2043 cod. civ. , confermando la decisione di primo grado, perché l’appellante non aveva provato né di aver cessato l’esercizio dell’impresa in conseguenza dello spoglio, ben potendo egli trasferire comunque la sede e, soprattutto, risultando il suo allontanamento sin dal 2005; aggiunse che l’attore appellante non aveva offert o prova neppure di aver lasciato in quel luogo il materiale rivendicato e, in ogni caso, non aveva prodotto alcun documento fiscale attestante il valore del materiale asseritamente perduto e riacquistato. Confermò l’impossibilità di unaliquidazione equitativa del danno, non risultando accertato l’an di una condotta generatrice di danno ingiusto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. Ric. 2019 n. 34690 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 5 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevata l’infondatezza del l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per non avere il ricorrente elencato, in ricorso, i documenti depositati, tra cui la copia della sentenza impugnata e della relata di notifica: la semplice omessa indicazione, nel ricorso per Cassazione, del deposito degli atti e documenti non determina alcuna inammissibilità; e non determina neppure l’improcedibilità a norma dell’art. 369 cod. proc. civ. che consegue soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale, consistente nell'effettiva mancanza degli atti suindicati nell'inserto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione (Cass., Sez. 1, n. 6294 del 1984 ). Nella fattispecie , la sentenza impugnata è stata depositata dal ricorrente, per quanto tale deposito non risulti specificato nel ricorso (Cass., Sez. 3, n. 16605 del 11/06/2021;Sez. 3, n. 12753 del 17/11/1999). 2. Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può procedersi all’esame dei motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata per violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che la causa era stata decisa in primo grado sulla base di circostanze non allegate dalle appellate. La censura è articolata in tre profili. Il primo profilo concerne la presunzione utilizzata dal Tribunale per escludere la genuinità dell’allegata comunicazione dell’offerta di lavoro poi perduta. Ric. 2019 n. 34690 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 6 - Il secondo profilo concerne la contestazione soltanto generica, da parte delle convenute, della genuinità della lettera, seppure munita di timbro postale che si risolverebbe in una mancata contestazione. Il terzo profilo concerne, infine,l’inammissibilità della domanda di rimborso per lepretese migliorie sui beni ereditari comuni. I primi due profili della censura sono inammissibili. Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla "causa petendi" e dal "petitum", sicché non integra vizio diultrapetizione la valutazione dei mezzi diprova dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga la contestazione tra le medesime (Cass., Sez.3, n. 15734 del17/05/2022). I profili in esame, in realtà, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mirano a censurare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (i giudici hanno ritenuto non provata la pretesa offerta di lavoro inviata all’attore), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, non risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata né apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; v. anche Sez.Un., n. 34476 del 2019 ). Anche l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 27490 del 28/10/2019) e invece il ricorrente si è limitatoa sostenere che la contestazione fosse generica, senza articolare una censura efficaceall’interpretazione del giudice. Ric. 2019 n. 34690 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 7 - Quanto poi al terzo profilo del motivo, concerne l’inammissibilità della domanda di rimborso per le pretese migliorie sui beni ereditari comuni, la censura è palesemente inammissibile perché non indica neppure quale norma sarebbe stata violata con la statuizione impugnata. Invero, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U, n. 23745 del 28/10/2020). 2.2. Con il secondo motivo,il ricorrente denunci a la violazione e falsa applicazione dell’art.178 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 , comma I n.3 e 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte ammesso la dedotta prova testimoniale sulla circostanza dell'effettiva data di spedizione della lettera contenente la proposta di lavoro. Il motivo è inammissibile. In disparte l’inconferenterichiamo all’art. 178 cod. proc. civ., va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Supremadalla quale non v’è ragione di discostarsi, spetta al giudice di merito il potere discrezionale di valutare la rilevanza in concreto delle prove dedotte dalle parti con riferimento alla loro “idoneità dimostrativa” e alla loro “non-superfluità”, cosicché il diniego di ammissione della prova Ric. 2019 n. 34690 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 8 - relativamente a tali profili non è censurabile in sede di legittimità, quando il giudice abbia ritenuto –anche con motivazione implicita – la superfluità dell’assunzione di ulteriori prove, ossia di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass., Sez. 3, n. 1754 del 08/02/2012; Sez. 3, n. 9551 del 22/04/2009; Sez. 3, n. 10719 del 11/08/2000; Sez. 3, n. 9942del 08/10/1998, Rv. 519511). Nella specie,la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la prova dedotta, spiegando che «il teste era chiamato ad interpretare la comunicazione, senza che sia dato comprendere in che termini il deducente intendeva riferiva l’offerta ad un periodo di tempo diverso dalla data indicata nel documento» (p.10 della sentenza impugnata ) . 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.2043 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni senza provvedere ad una liquidazione in via equitativa. La censura non chiarisce quale sia l’errore imputatoal giudice di appello, atteso che la Corte territoriale ha ribadito l’assenza di prova di una condotta generatrice di danno ed ha perciò escluso del tutto l’esistenza di alcun danno; ciò che preclude in radice la possibilità di provvedere ad una liquidazione equitativa. Del tutto inconferente è poi il richiamo alla configurabilità di un danno in re ipsa, attesoche, a tacer d’altro,nella specie il danno è stato escluso per il riscontro di elementi di prova contraria, su cui non è stata formulata censura. 2.4. Con il quarto motivo, infine, è stata dedotta la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. , per avere la Corte d'Appello condannato l'appellante al rimborso delle spese del doppio grado nonostante ricorresse soccombenza reciproca, scaturente –a dire del ricorrente – Ric. 2019 n. 34690 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 9 - dal rigetto della domanda risarcitoria ex 96 cod. proc. civ. proposta dalle convenute appellate. La censura è inammissibile ai sensi del l’art. 360 - bis , n. 1 , cod. proc. civ, avendo i giudici di appello deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, neppure considerata dal ricorrente. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 cod. proc. civ., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. , Sez. 2, n. 18036 del 06/06/2022). In ogni caso, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese della lite , sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass.,Sez. 5, n. 8421 del 31/03/2017 ; Sez. 6 - 3, n. 24502 del 17/10/2017). 3. Risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ric. 2019 n. 34690 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 10 - P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 (settemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principa
Sentenza Cassazione n. 10828/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris