CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 17208/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE REGGIO EMILIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19 ottobre 2023 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], rilevato un caso di conflitto di competenza per materia con riferimento al reato di lesioni aggravate dall'uso di arma impropria, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], così come denunciato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], precedentemente dichiaratosi incompetenze, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen. 2. Segnatamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che lo strumento (bicchiere di vetro) utilizzato dall'imputato per colpire la vittima secondo quanto descritto nel capo d'imputazione non potesse qualificarsi arma e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., ha declinato la propria competenza ai sensi dell'art. 22, comma 3, cod. proc. pen., individuando quale giudice competente il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], quindi ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. 3. La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente che, facendo proprie le considerazioni svolte dal Pubblico ministero nella denuncia di conflitto, ha dissentito sull'impossibilità di ritenere il bicchiere di vetro quale arma impropria, al tal fine citando ampia giurisprudenza di legittimità secondo la quale il bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto a offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen. Pertanto, ha ritenuto che la competenza spettasse al Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 25 gennaio 2024, ha prospettato l'attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 16 gennaio 2024 una memoria e in data 5 febbraio 2024 conclusioni scritte con le quali ha chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che per primo l'ha declinata. 3. Occorre premettere come, in sede di decisione sul conflitto (sia di competenza, sia di giurisdizione), fermo restando l'ancoraggio alla prospettazione fattuale introdotta dall'organo dell'accusa, è principio pacifico quello per cui la Corte regolatrice esercita appieno la funzione giurisdizionale, intesa come verifica della corrispondenza tra fatto (descritto nella contestazione) e fattispecie astratta (norma incriminatrice di riferimento). [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 18621 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zimarmani, Rv. 269585 si è, invero, statuito che, in sede di risoluzione del conflitto la Corte di cassazione, anche al fine di apprezzare una eventuale duplicazione delle contestazioni, è chiamata a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. 4. Ciò premesso, trascorrendo al caso che ci occupa, va osservato che l'imputazione riguarda il reato di lesioni commesse con un corpo contundente, costituito da un bicchiere di vetro che certamente rientra nel concetto di arma impropria poiché, in tale locuzione, diversamente da quanto argomentato dal Giudice per le indagini preliminari, deve intendersi ricompreso qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750; Sez.5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713; Sez.5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017). Questa Corte si è, peraltro, espressa proprio sulla natura di arma impropria del bicchiere di vetro, ribadendo il principio secondo cui tale oggetto, «adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 5 n. 47504 del 24/09/2012, Baciu, Rv. 254082; Sez. 5, n. 28207 del 21/05/2008, Mameli, Rv. 240448). Sotto altro profilo va qui posto in rilievo la circostanza secondo il quale la competenza va sempre attribuita sulla base della prospettazione e non di ciò che, eventualmente, si ritiene o s'ipotizza in via prognostica sulla base di una anticipazione di valutazioni tipiche della sede di merito pieno: nel caso di specie, il capo d'imputazione è stato formulato nei termini aggravati, con contestazione in fatto dell'uso dell'arma, sicché il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] non poteva escludere l'aggravante sic et simpliciter, senza svolgere alcun accertamento istruttorio. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infine, in tema di conflitti di competenza, quando la risoluzione di un conflitto dipende dalli sussistenza di circostanze aggravanti e non possa essere esclusa, allo stato, in base ad una valutazione sommaria delle risultanze probatorie acquisite, la più grave delle ipotesi prospettate, il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice superiore,. il quale è in grado di decidere definitivamente sulla gravità e sulla esatta configurazione giuridica del fatto, col sussidio che può essere offerto dall'acquisizione e dal vaglio di ulteriori elementi nel giudizio, pronunciandosi, ove occorra, anche sul reato meno grave (Sez. 1, n. 18888 del 28/04/2007, confl. comp. in proc. Lamberto, Rv. 237368; Sez. 1, n. 1908 del 28/04/1994, confl. comp. in proc. Celano). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cii dispone trasmettersi gli atti. Co