CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 28451/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 1127/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Relatore R.G.N. 13642/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite del contrasto in tema di autonomia del giudizio di prevenzione e sentenza di assoluzione relativa ai reati su cui si fonda la valutazione della pericolosità del proposto, o, in subordine, disporre l’annullamento con rinvio del decreto impugnato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 3/2024, emesso in data 17 gennaio 2025 nell’ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proposto e terza interessata, la Corte d’appello di Brescia ha confermato il decreto del Tribunale emesso in data 23 aprile 2024, che aveva disposto, in relazione alla fattispecie della pericolosità "semplice" di cui all'art. 1 lett. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28451/2025 Roma, lì, 04/08/2025 b) d. lgs. n.159/2011, l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due a carico di [OSCURATO:PERSONA], e la confisca, ex art. 24 D.lgs. n. 159/2011, della somma di euro 101.550,00, già sottoposta a sequestro e depositata su libretto giudiziario intestato al FUG, nonché, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, la confisca degli immobili siti in Brescia, via Fontane nn. 106 e 108, alla medesima intestati, come indicati dal Tribunale. 2. Avverso il suddetto decreto ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore di fiducia, anche procuratore speciale per la terza interessata, articolando due motivi. Segnatamente, dopo aver premesso che il decreto riporta l’erronea data del 17 gennaio 2025, mentre l’udienza si era chiusa con riserva il 20 gennaio 2025, e che la motivazione si esaurisce nel riportare il contenuto del decreto di primo grado, stralci di atti istruttori, le ragioni dell’impugnazione della difesa e la memoria del Procuratore Generale — affrontando il tema della confisca solo in minima parte e con argomenti non condivisibili — deducono: 2.1. Col primo motivo si pone, in primo luogo, il tema dei rapporti tra confisca di prevenzione ed esito assolutorio del procedimento penale, avente ad oggetto i reati posti a base della valutazione di prevenzione. In particolare, con riferimento alla confisca della somma di euro 101.550,00 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si espone che, nel caso di specie, con sentenza n. 15916 del 2024, questa Corte di cassazione aveva disposto l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello nella parte in cui confermava la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione, relativamente alla somma rinvenuta presso la sua abitazione, per non essere emersa la tipologia del delitto presupposto; il giudice del rinvio aveva quindi assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione. Si invoca, quindi, l’applicazione dell’orientamento di questa Corte che, in tema di rapporto tra procedimento di prevenzione e giudizio penale assolutorio, esclude la possibilità di attribuire rilievo a fatti privi di rilevanza penale, anche se ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen. In particolare, si richiama la recente sentenza n. 45280 del 30.10.2024 della Sezione Sesta di questa Corte, che ha espresso una posizione estremamente rigorosa sui limiti dell’autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, di fatti oggetto di procedimenti penali conclusisi con assoluzione, anche con formula dubitativa. Né potrebbe rilevare il giudizio pendente per altri reati, detto “[OSCURATO:PERSONA] finale”, rispetto al quale non è mai intervenuto un giudizio che non abbia escluso la responsabilità penale del ricorrente, essendo il procedimento ancora nella fase dell’udienza preliminare. 2.2. Col secondo motivo, in relazione alla confisca degli immobili intestati ad [OSCURATO:PERSONA], si contesta la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che tali beni sarebbero stati acquistati con denaro proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che non ricorre né l’ipotesi di cui all’art. 24 d.lgs. 159/2011 — essendo i beni nella esclusiva disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA], già proprietaria, per donazione della madre e del fratello del [OSCURATO:PERSONA], di beni insistenti nello stesso complesso immobiliare — né quella della presunzione di intestazione fittizia di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per sforamento a ritroso del limite temporale, essendo gli acquisti dei due modesti immobili intervenuti il 24.7.2019, ben prima dei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione, risalente al 15.5.2023. In ogni caso, l’intestazione non può ritenersi fittizia, poiché la provvista per l’acquisto proveniva dall’[OSCURATO:PERSONA], che accese un finanziamento per strutturare il proprio, pur modesto, compendio immobiliare, anche per il tramite della Saottini, madre del [OSCURATO:PERSONA], titolare di redditi propri sufficienti, come allegato dalla difesa e non considerato dalla Corte d’appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], con la requisitoria scritta in atti, ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite del contrasto denunciato dalla sentenza n.45280/2024, emessa dalla Sesta Sezione di questa Corte, in tema di autonomia del giudizio di prevenzione e sentenza di assoluzione relativa ai reati su cui si fonda la valutazione della pericolosità del proposto, o, in subordine, disporre l’annullamento con rinvio del decreto impugnato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. È, invece, inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il primo motivo, nella parte in cui solleva la questione del rilievo, ai fini della presente decisione, della sentenza di assoluzione del proposto dal reato di ricettazione — pronunciata in relazione alla somma di euro 101.550, oggetto di confisca nel presente procedimento — si limita a rilevare che vi è stata, appunto, l’assoluzione, per non essere emersa la tipologia del delitto presupposto. Il ricorrente evidenzia inoltre che la sentenza di primo grado aveva affermato, “senza smentita alcuna”, che i reati presupposti non sono né l’associazione per delinquere — che vede coinvolti, con ruoli differenti, il [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] — né quelli di varia natura indicati, in modo del tutto generico, nel capo d’imputazione. Quest’ultimo ascriveva al ricorrente il reato di ricettazione in quanto appartenente a un’associazione a delinquere, aggravata dal metodo mafioso, finalizzata alla commissione di reati fiscali, usura, corruzione di pubblico ufficiale ed estorsione. Sulla base di tali premesse, il ricorrente conclude che l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] non è intervenuta per ragioni esclusivamente giuridiche — come affermato nel decreto impugnato — bensì anche sulla base di valutazioni di merito. Tali valutazioni escluderebbero che la somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, oggetto di imputazione per ricettazione in sede penale e di confisca nella presente sede, provenga dai reati sopra indicati, dai quali si vorrebbe far discendere la pericolosità del proposto negli ultimi venti anni. Ne conseguirebbe, secondo il ricorrente, il venir meno della necessaria correlazione temporale tra la pericolosità e l’incremento patrimoniale oggetto di ablazione, che, nel caso di specie, non sussisterebbe. 1.1. In realtà, la sentenza di assoluzione — pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte, che aveva rilevato la mancata individuazione del reato presupposto, ritenuta necessaria per affermare la sussistenza del reato di ricettazione — ha escluso la configurabilità della ricettazione della somma di euro 101.550 non per l’insussistenza dei reati suindicati, ma per l’impossibilità di individuare, almeno, la tipologia del reato presupposto relativo alla fattispecie contestata. La sua esatta individuazione era stata demandata al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento. D’altra parte, l’esclusione che tale somma potesse ritenersi proveniente dai reati di associazione per delinquere, reati fiscali, usura, corruzione di pubblico ufficiale ed estorsione — pure sostenuta dalla difesa sulla base della sentenza di condanna di primo grado, poi superata da quella assolutoria di secondo grado — risulta coerente con i presupposti della configurabilità del reato di ricettazione, che richiede che l’autore non abbia concorso nel reato presupposto. La sentenza della Corte d’appello di Brescia si è limitata a constatare che non fosse possibile individuare con certezza, tra i reati suindicati, quello presupposto rispetto alla ricettazione contestata al ricorrente. Essa non ha escluso né la configurabilità dei reati di associazione per delinquere e dei relativi reati fiscali e contro il patrimonio, né la loro ascrivibilità al ricorrente. Non costituendo tali reati oggetto diretto del procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza di assoluzione, la Corte d’appello non si è pronunciata su di essi. La sentenza si è limitata a rilevare che non erano emersi elementi sufficienti per affermare che la somma di euro 101.550 — rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], ben occultata nella sua abitazione durante la perquisizione domiciliare del 25.10.2021 — fosse provento di un determinato reato presupposto. Ha, tuttavia, evidenziato come il primo giudice avesse comunque affermato che non potesse dubitarsi dell’illiceità della provenienza della somma, anche alla luce delle modalità della sua conservazione. La sentenza di assoluzione ha infatti concluso che: “È evidente che, pur a fronte di un’eclatante sproporzione tra l’ammontare delle somme di denaro delle quali i due appellanti sono stati trovati in possesso, nonché di un contesto torbido desumibile dalla vicinanza ad ambienti criminali dediti alla commissione di reati di natura finanziaria attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, articolate anche su società cartiere di diritto straniero, così da consentire la retrocessione in Italia degli ingenti quantitativi di denaro versati per creare l’apparenza dell’effettività dell’operazione, il principio di diritto codificato dalla Suprema Corte, secondo cui deve essere individuata quantomeno la tipologia di fattispecie delittuosa costituente il delitto presupposto, pone degli insuperabili limiti probatori nel caso di specie” (pagg. 17-18). E ancora: “L’impossibilità, quindi, di individuare la tipologia specifica del reato presupposto alla base della costituzione delle ingenti provviste di denaro contante trovate in possesso dei due appellanti determina, di conseguenza, l’assoluzione degli stessi dal reato di ricettazione, ancorché con formula dubitativa” (pag. 18). Ciò che rileva, ai fini che qui occupano, non è la dimostrazione che la somma oggetto di confisca derivi da un determinato reato presupposto, né tantomeno da uno dei reati considerati per la perimetrazione temporale della pericolosità del proposto. Non è infatti necessario, ai fini della confisca di prevenzione, stabilire l’esatta derivazione del bene da uno specifico reato, essendo sufficiente accertare che il proposto viva abitualmente con i proventi dell’attività delittuosa, tenuto conto della struttura dei reati commessi e delle condotte generatrici di profitto, ovvero accertare l’abitualità della commissione di delitti idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo, o comunque significativamente rilevante, del proposto in relazione all’arco temporale a cui sono riconducibili gli acquisti. Questa Corte ha, con orientamento costante, affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’ablazione disposta ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolosità generica del proposto, si giustifica — alla luce dei parametri definiti dalla Corte costituzionale con sent. n. 24 del 2019 — se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute dal soggetto risultino effettivamente fonte di profitti illeciti, in misura ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni da confiscare, la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare (cfr., tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 29157 del 12/04/2023, Rv. 285039–02). La valutazione da compiersi è dunque in termini di congruenza tra il valore dei beni oggetto di confisca e l’entità dei profitti illeciti generati dalle condotte riconducibili al proposto nell’arco temporale di riferimento, senza che sia necessario imputare il bene a una specifica fonte illecita. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato delinea un ampio contesto di attività illecite ritenute foriere di proventi tali da giustificare anche l’apprensione della somma in questione (cfr. pagg. 13-21). Si parte dai numerosi reati contro il patrimonio — ricettazione, estorsione, associazione per delinquere — commessi tra il 1996 e il 1997, per i quali [OSCURATO:PERSONA] riportava una condanna a 9 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e a euro 4.000 di multa; si prosegue con le ricettazioni e l’estorsione del 2000, fino alle nuove tipologie di reato commesse tra il 2005 e il 2006, che segnano un salto di “qualità” del ricorrente, dedito all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, divenuto il suo campo di elezione. A partire da quegli anni, [OSCURATO:PERSONA] è stato stabilmente impegnato in attività illecite di tale natura, come riscontrato anche dalle sentenze di condanna del 2005 e 2006 — due per associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e una per riciclaggio. A ciò si aggiungono le frequentazioni e le vicinanze, anche durante il periodo di affidamento in prova, con pregiudicati di spessore criminale, con i quali fu coinvolto in un’indagine per estorsione, senza mai aver svolto un’attività lavorativa effettiva — risultando del tutto apparente quella precostituita a fini probatori. Il progressivo coinvolgimento del ricorrente in attività illecite culmina — come sottolineato nel provvedimento impugnato — nella partecipazione ad attività organizzata finalizzata alla commissione di reati di usura, corruzione ed estorsione, e nella creazione, in concorso con altri, di una rete articolata di società, anche di diritto estero, come emerge dall’avviso di conclusione delle indagini nel proc. n. 2973/2022, in cui [OSCURATO:PERSONA] è indagato per fatti commessi fino all’estate del 2020. Tali attività sono ritenute foriere di ingenti profitti illeciti, specificamente indicati dalla Corte d’appello, in concorso con altri soggetti — tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — già giudicati separatamente e condannati per il medesimo reato associativo ascritto al [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato evidenzia che le prove raccolte vanno ben oltre le intercettazioni non utilizzabili, che avevano indotto il GIP a rigettare la richiesta di misura cautelare avanzata dal P.M. anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Rimane, quindi, evidente l’irrilevanza, ai fini della soluzione del caso di specie, del contrasto richiamato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta — contrasto che si registrerebbe in tema di rapporto tra procedimento di prevenzione e giudizio penale assolutorio, alla luce dell’interpretazione seguita anche nella recente sentenza n. 45280 del 30.10.2024 della Sezione Sesta di questa Corte, invocata dal ricorrente — la quale esclude la possibilità di attribuire rilievo a fatti oggetto di assoluzione, anche ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen., in relazione alla pericolosità “semplice” di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. La sentenza di assoluzione addotta dalla difesa, infatti, non assume nella dinamica decisionale in scrutinio quel rilievo dirimente che il ricorso ha inteso attribuirle. In altri termini, non rileva nel presente giudizio il principio affermato dalla Sesta Sezione nella sentenza citata, poiché l’assoluzione definitiva dal reato di ricettazione, relativo alla somma oggetto di confisca, non incide sulla decisione assunta dai giudici della prevenzione. Questa si fonda su una pluralità di elementi che vanno ben oltre il mancato accertamento del reato di ricettazione, oggetto della sentenza assolutoria, la quale — è bene ribadirlo — non ha riguardato il coinvolgimento del ricorrente nei reati associativi e fiscali, pure menzionati in quella sede, ma rimasti fuori dal perimetro dell’accertamento penale, che si è limitato a constatare l’impossibilità di giungere a una conclusione certa sull’individuazione del reato presupposto. Non assume rilievo neppure il fatto che il procedimento c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” (relativo ai reati fiscali e all’associazione per delinquere), menzionato in ricorso, non sia giunto a una fase che implichi un giudizio “non escludente la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]” — così testualmente nel ricorso — poiché gli elementi utilizzabili nel procedimento di prevenzione, anche patrimoniale, possono derivare anche da mere denunce o segnalazioni di polizia giudiziaria, ossia da atti che non implicano valutazioni sulla responsabilità del proposto. Nel provvedimento impugnato, peraltro, si valutano direttamente gli elementi relativi alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone la piena conducenza ai fini del suo coinvolgimento nei reati ipotizzati — reati fiscali e associazione — con ampia motivazione, non contestata nel ricorso, che si limita a dedurre la mancanza di un giudizio che escluda la responsabilità (giudizio che, peraltro, non è necessario ai fini della valutazione autonoma in sede di prevenzione). Il ricorso, inoltre, non evidenzia con argomenti specifici eventuali interferenze tra tale giudizio e la sentenza di assoluzione per il reato di ricettazione della somma di euro 101.550 oggetto di confisca. Questa Corte — è opportuno precisarlo — nella sentenza Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Rv. 287063-01, ha affermato che, in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare, ai fini del giudizio di pericolosità, non solo gli elementi accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi, purché siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto. Tale pronuncia non ha mai sostenuto — contrariamente a quanto affermato in ricorso — che la mera pendenza del procedimento penale non possa assumere rilievo in assenza di un giudizio “non escludente”. La sentenza, infatti, ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice d’appello che ha confermato la misura della sorveglianza speciale e della confisca, fondata su molteplici indagini e procedimenti penali non definitivi per reati lucrogenetici, pur in presenza di una sentenza di assoluzione definitiva per fatti analoghi. Ciò in linea con la sentenza n. 3010 del 1993, Rv. 195671-01, che ha affermato che, ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione, rilevano anche fatti che costituiscono indizi di pericolosità sociale, non solo quelli accertati con sentenza di condanna. La Seconda Sezione, nella sentenza citata, ha ribadito che, in sede di verifica della pericolosità ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, il giudice della prevenzione non può attribuire rilievo autonomo a fatti coperti da giudicato assolutorio. Tuttavia, resta titolare del potere di valutare autonomamente la rilevanza penale di fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a condanna, con l’unico limite rappresentato dall’esistenza di una sentenza irrevocabile di assoluzione, che impedisce di assumere quei fatti come indizi di pericolosità. Tale potere valutativo sussiste anche in caso di proscioglimento per prescrizione, purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia ricavabile dagli atti. L’unico limite è che i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità non siano stati smentiti in sede penale — evenienza che, nel caso di specie, non si è verificata. Il giudice della prevenzione può quindi valorizzare dati conoscitivi non considerati in alcun procedimento penale, o valutati in procedimenti non definitivi (cfr. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372), o definiti con declaratorie di estinzione per prescrizione, sostenendo il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni difensive. La Seconda Sezione ha ribadito tale principio anche con riferimento a elementi acquisiti in procedimenti archiviati, precisando che solo una sentenza irrevocabile di assoluzione limita il potere del giudice della prevenzione di rivalutare i fatti (cfr. Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-02). 1.3. In definitiva, l’impostazione seguita dalla Corte d’appello nel provvedimento impugnato è conforme alla pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, secondo cui le “categorie di delitto” che legittimano l’applicazione di una misura fondata sulla pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, devono presentare tre requisiti: essere stati commessi abitualmente, in un significativo arco temporale; aver generato profitti in capo al proposto; costituire, o aver costituito, l’unica o una rilevante fonte di reddito per il medesimo. Tali requisiti risultano soddisfatti nel caso di specie (cfr. Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 05/01/2021, Rv. 280145-03; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827). Il motivo volto a scardinare l’iter argomentativo del provvedimento impugnato è, alla luce di quanto sopra, infondato nel merito e, per alcuni profili, manifestamente inammissibile per aspecificità. 2. Il secondo motivo è meramente reiterativo e si risolve in deduzioni non riconducibili ai vizi denunciabile in cassazione in materia di misure di prevenzione. Ed invero, le doglianze relative alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], come ben evidenzia anche il Procuratore generale nella requisitoria scritta, malgrado facciano riferimento alla categoria della violazione di legge, riguardano la valutazione nel merito degli elementi fondanti il giudizio sull’effettiva titolarità degli immobili oggetto di confisca e la loro disponibilità, assistita da ampia e congrua motivazione sul punto, nonché la valutazione di sproporzione, di cui pure la Corte di merito dà pienamente conto (cfr. pagg. 26 e segg. del provvedimento impugnato), ed esulano, di conseguenza, dai vizi deducibili in questa sede in materia di misure di prevenzione; laddove la [OSCURATO:PERSONA], peraltro, in qualità di terza, non avrebbe titolo per contestare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura (da ultimo, Sez. 4 n. 18185 Anno 2025, nonché Sez. U del 27.3.2025, Putignano, che, secondo quanto desumibile dalla informazione provvisoria, ha affermato che il terzo interessato può rivendicare esclusivamente la effettiva titolarità del bene e a tal fine può dedurre ogni elemento utile al thema probandum). È comunque opportuno ricordare — rispetto alle deduzioni dei ricorrenti che coinvolgono la presunzione relativa di intestazione fittizia, sebbene questa sia rimasta sullo sfondo, avendo i giudici di merito valorizzato gli indicatori del reimpiego di provvista illecita celata dietro l’apparenza dell’operazione — che, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, per i beni intestati a coniuge, figli e conviventi del proposto, anche se acquisiti al di fuori del biennio antecedente la proposta, il rapporto personale che lega tali soggetti al proposto e l’assenza di mezzi propri in capo ad essi costituiscono circostanze significative dell’attribuzione meramente formale e apparente dei beni a persone di fiducia del proposto, non in grado di dimostrarne la lecita provenienza, senza necessità di specifici accertamenti. (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266142; Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, Trubchaninova, Rv. 266247; Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Mortellaro, Rv. 258140). Se è vero che, sulla base del rilievo assegnato al legame personale e alla condivisione di interessi e abitudini di vita, si è giustificato il diverso trattamento riservato a tale categoria di soggetti rispetto a tutti gli altri terzi estranei — persone fisiche o giuridiche — nei cui confronti non opera alcuna presunzione, ma devono essere acquisiti precisi elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione, è altrettanto vero che, allorquando ricorrano aspetti di per sé sintomatici della fittizietà, non è necessario il ricorso a presunzioni per affermarla. Così è accaduto nel caso di specie, in cui i giudici della prevenzione hanno ritenuto sussistenti elementi sufficientemente indicativi della fittizietà, al di là dell’operatività della presunzione, ritenendo in buona sostanza dimostrata non tanto la fittizietà dell’intestazione, quanto dell’intera operazione. Quest’ultima, infatti, si è caratterizzata per la sua particolare struttura: attraverso l’apparenza di una donazione di denaro da parte della madre del proposto — priva di reddito adeguato — si è in realtà occultata la matrice illecita della provvista utilizzata per l’acquisto, che legava il bene al proposto. E rispetto a tale ricostruzione, qui riportata per estrema sintesi, il motivo si limita a reiterare, con valutazioni impingenti il merito, argomenti già adeguatamente considerati e superati nel provvedimento impugnato. 3. Dalle ragioni esposte deriva il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deve quindi essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA], cui consegue, per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nonché — trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio — al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00, in relazione all’entità delle questioni trattate. P.Q.M Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/7/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]