Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07202/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi inoltre: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, decidendo su appello proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 18.7.2014, aveva assolto, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi E); F) e G) dell'imputazione, riqualificava i fatti di cui ai menzionati capì di imputazione in bancarotta preferenziale ed, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, co. 1,

I. fall., dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati per essere i reati in questione estinti, in conseguenza del compiuto decorso del relativo termine massimo di prescrizione, già in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Di conseguenza la corte territoriale rigettava le domande risarcitorie proposte dalle costituite parti civili, non appellanti la sentenza di assoluzione di primo grado.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, da un lato, i suddetti imputati, dall'altro, le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. [OSCURATO:PERSONA], il Santoro e l'Abbate, in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentano: 1) violazione di legge, con riferimento agli artt. 591, lett. c) e 581, c.p.p., in punto di non rilevata inammissibilità dell'appello del pubblico ministero da parte della corte territoriale, per genericità dei motivi di impugnazione; 2) vizio di motivazione in relazione al criterio dell'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio e violazione di legge, con riferimento alla regola probatorio di cui all'art. 530, co. 2, c.p.p., posto che la corte territoriale, pronunciando sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, da considerarsi alla stregua di una riforma in peius della sentenza di primo grado, ha omesso di esplicitare le modalità attuative e le concrete caratteristiche dell'ipotizzato accordo criminoso tra i funzionari dell'ex Banca di Roma, oggi ricorrenti, e il [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge, in ordine alla errata riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) mancanza di motivazione in ordine alla posizione del suddetto ricorrente; 2) violazione di legge, in relazione agli artt. 110, c.p., 216, co. 3,

I. fall., evidenziando l'estraneità del prevenuto rispetto all'effettiva provenienza del denaro proveniente dal mutuo.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omessa decisione in merito alle statuizioni civili, laddove l'art. 576, c.p.p., costituisce una deroga all'art. 538, c.p.p., dovendosi riconoscere la legittimazione della parte civile ad appellare le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato.

3. Con requisitoria scritta del 3.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi delle parti civili; che venga rigettato il ricorso del Clemente e che vengano accolti i ricorsi del Santoro, dell'Abbate e del Mastrorilli, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a queste ultime posizioni.

Con memoria del 30.9.202 il difensore del Mastrorilli chiede che il ricorso delle parti civili sia dichiarato inammissibile o rigettato; analoga richiesta formula con memoria del 26.9.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore del responsabile civile Banca di Roma, ora [OSCURATO:SOCIETA].

Con motivi nuovi del 29.9.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] reitera la richiesta di l'annullamento della sentenza impugnata, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti con conclusioni del 5.10.2002, con cui chiede anche il rigetto dei ricorsi delle parti civili.4.

Diverse sono le conclusioni cui si deve pervenire in relazione ai ricorsi in premessa indicati.

5. Inammissibili vanno dichiarati i ricorsi proposti nell'interesse delle costituite parti civili Carlucci e Loperfido.

Al riguardo va rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione (In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile: cfr., Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953, nonché Sez.

U, n. 25083 del 11/07/2006, Rv. 233918).

Presupposto indispensabile affinché possa ritenersi legittimo il ricorso per cassazione della parte civile avvero la sentenza della corte di appello che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata già innanzi al giudice di primo grado, è, pertanto, che con l'impugnazione venga contestata l'erroneità del percorso logico-giuridico seguito per ritenere perento il termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Ciò in quanto, come è stato opportunamente rilevato, in tema di appello della parte civile, perché sussista la cognizione del giudice penale sulle statuizioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado, mentre se è stata pronunziata sentenza di assoluzione e in appello venga accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno, essendo le statuizioni civili escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado (cfr. Sez. 2, n. 39397 del 05/07/2019, Rv. 277104).

Orbene, nel caso in esame, a fronte di un approfondito ordito motivazionale seguito dalla corte di appello per indicare le ragioni che militano a favore della dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi E); F) e G), una volta qualificati in termini di bancarotta preferenziale (cfr. pp. 16-21 della sentenza oggetto di ricorso), i ricorrenti deducono una pretesa omessa motivazione della corte di appello in punto di statuizioni civili (rilievo, peraltro, manifestamente infondato, in quanto il giudice di secondo grado, facendo corretta applicazione dei principi in precedenza richiamati, ha evidenziato come l'estinzione dei reati per prescrizione in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di primo grado non consenta di accogliere le domande proposte dalle parti civili), senza svolgere alcun rilievo specifico in ordine alla eventuale erroneità della menzionata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, limitandosi, al riguardo, a dedurre, in termini assolutamente generici la "mancanza di motivazione in merito alla presunta maturazione della prescrizione già nel corso del giudizio di primo grado".

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

6. Passando ai ricorsi proposti dagli imputati, ne va innanzitutto evidenziata la legittimità, posto che, come da tempo affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con assunto condivisibile, è configurabile l'interesse ad impugnare dell'imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., considerato che detto interesse sussiste qualora dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame.

Pertanto, detta modifica rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi come l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (cfr. Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Rv. 263907).

Tanto premesso devono ritenersi fondati i rilievi difensivi articolati nell'interesse del Santoro, dell'Abbate e del Mastrolilli, in quanto, come rilevato dal procuratore generale nella menzionata requisitoria scritta, per tali posizioni difetta nella sentenza impugnata una reale motivazione sul tema della non estraneità degli imputati ai fatti in contestazione (in tale vizio motivazionale dovendosi ritenere assorbita ogni ulteriore doglianza), che rappresenta il presupposto indispensabile per la prevalenza della dichiarazione di estinzione del reato sulla formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p., motivazione tanto più necessaria ove si rammenti che il giudice di primo grado aveva assolto i suddetti imputati dalle imputazioni loro contestate, sia pure ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste (capo E) ovvero per non aver commesso il fatto (capo Fe G).

Al riguardo si osserva come l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità sia da tempo orientato nel senso che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa (cfr. Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Rv. 273679).

Principio ovviamente destinato a valere anche quando, come nel caso in esame, alla diversa qualificazione giuridica provveda il giudice di secondo grado, chiamato a decidere su di un appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado, dovendosi, pertanto, ritenere che sul punto la sentenza di non doversi procedere pronunciata dal giudice di appello per estinzione del reato, conseguente al sopravvenuto decorso del termine di prescrizione, debba comunque essere sorretta da adeguata e convincente motivazione sulla impossibilità di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, c.p.p., in assenza della quale la causa di estinzione del reato non può prevalere sulla pronuncia di assoluzione adottata dal giudice di primo grado.

Motivazione che, nel caso in esame e nei confronti degli indicati ricorrenti, appare del tutto assente, essendosi limitata la corte territoriale ad affermare, con riferimento al Mastrolilli, al Santoro e all'Abate, che non emerge "dalle carte processuali la loro estraneità ai fatti" (cfr. p. 21).

Si impone, pertanto, nei confronti di questi ultimi l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio nei loro confronti della sentenza impugnata.

A conclusioni diverse si deve pervenire per il solo Clemente.

In questo caso la corte di merito ha assolto al suo dovere motivazionale spiegando le ragioni per cui il Clemente non poteva ritenersi ictu °cui/ estraneo ai fatti di bancarotta preferenziale, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, né per quali ragioni non fosse ictu ocu/i insussistente il fatto di bancarotta preferenziale, laddove i rilievi difensivi articolati dal ricorrente, sia nel ricorso principale, che nei motivi nuovi, sulla errata qualificazione giuridica dei fatti sono di natura meramente fattuale, dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità, mentre appaiono infondate le censure con cui si denuncia una pretesa genericità dell'appello del pubblico ministero, non rilevata dalla corte territoriale, che, invece, contrariamente all'assunto difensivo, ha evidenziato, con logico argomentare, come, pur essendo il suddetto appello incentrato interamente sull'esistenza di un accordo tra il Banco di Roma e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], l'impugnazione abbia riguardato l'intero apparato motivazionale della pronuncia di primo grado (cfr. p. 21).

Sul punto non può che condividersi la puntuale osservazione del procuratore generale, che ha evidenziato come "la dedotta esistenza di un accordo tra la banca e il Cantoro non potesse non estendersi anche alle posizioni dei funzionari della banca" (cfr. p. 2 della citata requisitoria scritta), attuali ricorrenti.

Al rigetto del ricorso del Cantoro, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi inoltre: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, decidendo su appello proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 18.7.2014, aveva assolto, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi E); F) e G) dell'imputazione, riqualificava i fatti di cui ai menzionati capì di imputazione in bancarotta preferenziale ed, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, co. 1, I. fall., dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati per essere i reati in questione estinti, in conseguenza del compiuto decorso del relativo termine massimo di prescrizione, già in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di primo grado. Di conseguenza la corte territoriale rigettava le domande risarcitorie proposte dalle costituite parti civili, non appellanti la sentenza di assoluzione di primo grado. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, da un lato, i suddetti imputati, dall'altro, le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], il Santoro e l'Abbate, in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentano: 1) violazione di legge, con riferimento agli artt. 591, lett. c) e 581, c.p.p., in punto di non rilevata inammissibilità dell'appello del pubblico ministero da parte della corte territoriale, per genericità dei motivi di impugnazione; 2) vizio di motivazione in relazione al criterio dell'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio e violazione di legge, con riferimento alla regola probatorio di cui all'art. 530, co. 2, c.p.p., posto che la corte territoriale, pronunciando sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, da considerarsi alla stregua di una riforma in peius della sentenza di primo grado, ha omesso di esplicitare le modalità attuative e le concrete caratteristiche dell'ipotizzato accordo criminoso tra i funzionari dell'ex Banca di Roma, oggi ricorrenti, e il [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge, in ordine alla errata riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) mancanza di motivazione in ordine alla posizione del suddetto ricorrente; 2) violazione di legge, in relazione agli artt. 110, c.p., 216, co. 3, I. fall., evidenziando l'estraneità del prevenuto rispetto all'effettiva provenienza del denaro proveniente dal mutuo. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omessa decisione in merito alle statuizioni civili, laddove l'art. 576, c.p.p., costituisce una deroga all'art. 538, c.p.p., dovendosi riconoscere la legittimazione della parte civile ad appellare le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato. 3. Con requisitoria scritta del 3.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi delle parti civili; che venga rigettato il ricorso del Clemente e che vengano accolti i ricorsi del Santoro, dell'Abbate e del Mastrorilli, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a queste ultime posizioni. Con memoria del 30.9.202 il difensore del Mastrorilli chiede che il ricorso delle parti civili sia dichiarato inammissibile o rigettato; analoga richiesta formula con memoria del 26.9.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore del responsabile civile Banca di Roma, ora [OSCURATO:SOCIETA]. Con motivi nuovi del 29.9.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] reitera la richiesta di l'annullamento della sentenza impugnata, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti con conclusioni del 5.10.2002, con cui chiede anche il rigetto dei ricorsi delle parti civili.4. Diverse sono le conclusioni cui si deve pervenire in relazione ai ricorsi in premessa indicati. 5. Inammissibili vanno dichiarati i ricorsi proposti nell'interesse delle costituite parti civili Carlucci e Loperfido. Al riguardo va rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione (In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile: cfr., Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953, nonché Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Rv. 233918). Presupposto indispensabile affinché possa ritenersi legittimo il ricorso per cassazione della parte civile avvero la sentenza della corte di appello che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata già innanzi al giudice di primo grado, è, pertanto, che con l'impugnazione venga contestata l'erroneità del percorso logico-giuridico seguito per ritenere perento il termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Ciò in quanto, come è stato opportunamente rilevato, in tema di appello della parte civile, perché sussista la cognizione del giudice penale sulle statuizioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado, mentre se è stata pronunziata sentenza di assoluzione e in appello venga accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno, essendo le statuizioni civili escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado (cfr. Sez. 2, n. 39397 del 05/07/2019, Rv. 277104). Orbene, nel caso in esame, a fronte di un approfondito ordito motivazionale seguito dalla corte di appello per indicare le ragioni che militano a favore della dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi E); F) e G), una volta qualificati in termini di bancarotta preferenziale (cfr. pp. 16-21 della sentenza oggetto di ricorso), i ricorrenti deducono una pretesa omessa motivazione della corte di appello in punto di statuizioni civili (rilievo, peraltro, manifestamente infondato, in quanto il giudice di secondo grado, facendo corretta applicazione dei principi in precedenza richiamati, ha evidenziato come l'estinzione dei reati per prescrizione in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di primo grado non consenta di accogliere le domande proposte dalle parti civili), senza svolgere alcun rilievo specifico in ordine alla eventuale erroneità della menzionata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, limitandosi, al riguardo, a dedurre, in termini assolutamente generici la "mancanza di motivazione in merito alla presunta maturazione della prescrizione già nel corso del giudizio di primo grado". Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 6. Passando ai ricorsi proposti dagli imputati, ne va innanzitutto evidenziata la legittimità, posto che, come da tempo affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con assunto condivisibile, è configurabile l'interesse ad impugnare dell'imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., considerato che detto interesse sussiste qualora dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Pertanto, detta modifica rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi come l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (cfr. Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Rv. 263907). Tanto premesso devono ritenersi fondati i rilievi difensivi articolati nell'interesse del Santoro, dell'Abbate e del Mastrolilli, in quanto, come rilevato dal procuratore generale nella menzionata requisitoria scritta, per tali posizioni difetta nella sentenza impugnata una reale motivazione sul tema della non estraneità degli imputati ai fatti in contestazione (in tale vizio motivazionale dovendosi ritenere assorbita ogni ulteriore doglianza), che rappresenta il presupposto indispensabile per la prevalenza della dichiarazione di estinzione del reato sulla formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p., motivazione tanto più necessaria ove si rammenti che il giudice di primo grado aveva assolto i suddetti imputati dalle imputazioni loro contestate, sia pure ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste (capo E) ovvero per non aver commesso il fatto (capo Fe G). Al riguardo si osserva come l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità sia da tempo orientato nel senso che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa (cfr. Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Rv. 273679). Principio ovviamente destinato a valere anche quando, come nel caso in esame, alla diversa qualificazione giuridica provveda il giudice di secondo grado, chiamato a decidere su di un appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado, dovendosi, pertanto, ritenere che sul punto la sentenza di non doversi procedere pronunciata dal giudice di appello per estinzione del reato, conseguente al sopravvenuto decorso del termine di prescrizione, debba comunque essere sorretta da adeguata e convincente motivazione sulla impossibilità di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, c.p.p., in assenza della quale la causa di estinzione del reato non può prevalere sulla pronuncia di assoluzione adottata dal giudice di primo grado. Motivazione che, nel caso in esame e nei confronti degli indicati ricorrenti, appare del tutto assente, essendosi limitata la corte territoriale ad affermare, con riferimento al Mastrolilli, al Santoro e all'Abate, che non emerge "dalle carte processuali la loro estraneità ai fatti" (cfr. p. 21). Si impone, pertanto, nei confronti di questi ultimi l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio nei loro confronti della sentenza impugnata. A conclusioni diverse si deve pervenire per il solo Clemente. In questo caso la corte di merito ha assolto al suo dovere motivazionale spiegando le ragioni per cui il Clemente non poteva ritenersi ictu °cui/ estraneo ai fatti di bancarotta preferenziale, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, né per quali ragioni non fosse ictu ocu/i insussistente il fatto di bancarotta preferenziale, laddove i rilievi difensivi articolati dal ricorrente, sia nel ricorso principale, che nei motivi nuovi, sulla errata qualificazione giuridica dei fatti sono di natura meramente fattuale, dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità, mentre appaiono infondate le censure con cui si denuncia una pretesa genericità dell'appello del pubblico ministero, non rilevata dalla corte territoriale, che, invece, contrariamente all'assunto difensivo, ha evidenziato, con logico argomentare, come, pur essendo il suddetto appello incentrato interamente sull'esistenza di un accordo tra il Banco di Roma e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], l'impugnazione abbia riguardato l'intero apparato motivazionale della pronuncia di primo grado (cfr. p. 21). Sul punto non può che condividersi la puntuale osservazione del procuratore generale, che ha evidenziato come "la dedotta esistenza di un accordo tra la banca e il Cantoro non potesse non estendersi anche alle posizioni dei funzionari della banca" (cfr. p. 2 della citata requisitoria scritta), attuali ricorrenti. Al rigetto del ricorso del Cantoro, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiar
Sentenza Cassazione n. 07202/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris