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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11129/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 04/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21742 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21742del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36P08 A059E) FAVARETTI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40P53 C742A) [OSCURATO:PERSONA] Stefano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M07 G224S), in proprio e quale tutore di Alessandro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H03 G224V) [OSCURATO:PERSONA] Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T07 G224I) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37S22 D612N) -ricorrenti- nei confronti di MINISTERO DELLA DIFESA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Ministro, legale rappre- sentante pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore -intimata- Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 per la cassazione della sentenza (non definitiva) della Corte d’appello di Firenzen. 309 /2021 , pubblicata in data 8 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché Andrea e Ste- fano [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo anche in qualità di tutore legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]), hanno promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi, nei confronti dei Ministeri della Difesa e dell’Eco- nomia e delle Finanze, in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale, pignorando i crediti vantati dall’amministrazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (alla quale è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate –Riscossione).

I Ministeri esecutati hanno proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando la legittimazione pas- siva sul piano esecutivo del Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze, la pignorabilità dei crediti assoggettati ad espropria- zione, nonché la determinazione della somma ancora eventual- mente dovuta ai creditori.

L’opposizione è stata solo parzialmente accoltadal Tribunale di Firenze, con riguardo all’importo dovuto (rideterminato in € 228.642,20, con interessi legali dal 30 giugno 2012 al saldo).

Hanno proposto appello entrambe le parti.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza non definitiva, ha rigettato i motivi di appello delle amministrazioni esecutate re- lativi alla legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze ed alla pignorabilità dei crediti assoggettati ad espropria- zione; ha poi pronunciato su alcune questioni relative agli ulte- riorimotivi di opposizione, rimettendo per il resto al definitivo. [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA], in base a quattro motivi.

Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Resistono con controricorso i Ministeri della Difesa e dell’Eco- nomia e delle Finanze, che propongono a loro volta ricorso in via incidentale, sulla base di due motivi.

I ricorrenti principali resistono al ricorso incidentale con ulte- riore autonomo controricorso.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Ricorso principale Con riguardo al ricorso principale, risulta pregiudiziale ed as- sorbente la verifica della sua ammissibilità, che sortisce esito negativo. 1.1Il ricorso principale ha ad oggetto unicamente la decisione sui motivi di opposizione relativi alla determinazione della somma (ancora) dovuta dall’amministrazione debitrice adAles- sandro Guarnierie ai suoi congiunti (d el resto, con riguardo agli altri motivi di opposizione, i ricorrenti sono risultat i integral- mente vittoriosinel giudizio di merito).

Va premesso che, secondoil costante indirizzo di questa Corte, nel caso di proposizione di una opposizione esecutiva fondata su distinti e autonomi motivi, ognuno di tali motivicostituisce, di per sé, una autonoma domand a, onde non possono essere avanzati ulteriori e diversi motivi di opposizione nel corso del giudizio el’opposizione stessa non può essere accolta per un motivo diverso da quelli in origine dedotti dalla parte oppo- nente.

Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 Tanto premesso, si deve osservare che, con riguardo al motivo di opposizione relativoal quantum (ancora) dovuto dall’ammi- nistrazione debitrice ad [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi con- giunti, la sentenza non definitiva impugnata si limitaa risolvere delle questioni preliminari di merito, ma non contiene alcuna pronuncia idonea a definire, anche solo parzialmente, la con- troversiae, di conseguenza, secondo l’indirizzo costante di que- sta stessa Corte, si deve escludere che essa sia impugnab ile immediatamente con il ricorso per cassazione,ai sensi dell’art. 360, comma 3, c.p.c.,potendo peraltro essere proposto il sud- detto ricorso, senza necessità di riserva, con l’impugnazione della successiva sentenza che definirà il giudizio stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11916del 12/05/2017, Rv. 644077 –01: «è inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 3, c.p.c., nel testo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza non definitiva che, decidendo questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, non definisca, neppure in parte, il processo dinanzi al giudice che l’ha pronunciata, potendo l’impugnazione essere proposta, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio»; conf., ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11456 del 03/06/2015, Rv. 635628 –01; Sez.

U, Sentenza n. 25774 del 22/12/2015, Rv. 637968 -01). 1.2È opportuno chiarire che le amministrazioni esecutate, per quanto si riferisce nella stessa sentenza impugnata, hannopro- posto quattro diversi motivi di opposizione; i primi due motivi hanno ad oggetto, rispettivamente , la legittimazione passiva sul piano esecutivodel M.E.F. (ministero non destinatario della condanna pronunciata in sede di cognizione)e la pignorabilità dei crediti da detto ministero vantati nei confronti dell’agente della riscossione, terzo pignorato; gli altri due motivi hanno in- vece ad oggetto, rispettivamente, i criteri di calcolo del dovuto Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 nel precetto, in relazione agli acconti già versati ai creditori, nonché la determinazione di quanto dovuto a titolo di spese processuali.

La corte d’appello ha rigettato il gravameproposto dell’Avvoca- tura Generaledello Stato per entrambe le amministrazioni op- ponenti(confermando quindi il rigetto dell’opposizione già pro- nunciato dal giudice di primo grado),così definendo il giudizio, in relazione ai soli primi due motividi opposizione su richiamati.

Con riguardo agli altri motivi di opposizione (aventi ad oggetto l’importo effettivamente dovuto ai creditori procedenti), si è in- vece limitata a decidere in ordine ad alcune questioni prelimi- nari di merito, ma non ha definito, neanche parzialmente , il giudizio, né con riguardo all’importo ancora dovuto a titolo di capitale, né con riguardo a quello ancora dovuto a titolo di ac- cessori, né con riguardoal credito per le spese processuali.

Dopo aver individuato i principi di diritto da applicare per effet- tuare il conteggio del dovuto in caso di acconti corrisposti in corso di causa, ha infatti ritenuto che fosse necessario sentire le parti in ordine ad un possibile erroremateriale contenuto, in proposito, nella sentenza che aveva definito il giudizio di cogni- zione in sede di rinvio,avente rilievo al fine di stabilire l’importo complessivamente (ancora)dovuto ai creditori.

Più precisamente, la corte d’appello, dopo aver stabilito come dovevano essere conteggiati i pagamenti effettuati nel 1992 (all’esito della originaria decisione di primo grado nel giudizio di cognizione) rispetto al la determinazione del complessivo cre- dito,definitivamente accertato solo nel 2007 (peral tro con so- stanziale conferma di quanto statuito nella prima e originaria pronuncia, cui aveva fatto seguito un processo di esecuzione forzata integralmente satisfattivo), ha comunque concluso te- stualmente come segue: « In astratto, a questo punto, si po- trebbe ritenere soddisfatto il credito degli opposti per capitale ed accessori sin dalla data del 12.10.1992, senza necessità di Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 ulteriori conteggi al riguardo (come pure il credito per spese di lite di primo grado, corrisposte anch’esse contestualmente), mentre residuerebbe il debito da spese di lite dei gradi e fasi successivi, maggiorato degli interessi legali e computato senza contestazioni dal CTU nominato dott. [OSCURATO:PERSONA] (sull’importo delle spese di lite e sulla concessione degli interessi legali sulle medesime non vi è stata impugnazione).

Ciò risparmierebbe i tempi e le spese di ulteriore CTU.

Tuttavia, si pone questione su un aspetto che questo Collegio ha rinvenuto in sede di deci- sione e su cui le parti non hanno esercitato il necessario con- traddittorio.

La sentenza 1676/2007 della C.A. di Venezia quale giudice del rinvio, pur dichiarando di condividere ed il risultato matematico l’impostazione nel calcolo del capitale e degli inte- ressi del Tribunale di Venezia con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, ha di fatto invertito sia in motivazione che in dispositivo l’importo del capitale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] su cui calcolare gli accessori prima e dopo l’acconto del giugno 1988: il capitale definito “residuo” dopo l’acconto ricevuto a meno di un anno dal sinistro è stato indicato in cifre nella misura al lordo dell’acconto e su di esso è stato affermato il computo degli interessi da allora sino al 2007; con conse- guente incremento non indifferente del quantum.

È allora da sottoporre alle parti il seguente tema di discussione: - se si tratti di errore materiale rimediabile o vizio di merito; - se sia intervenuto il giudicato; -se sia rilevabile anche in appello.

Non è applicabile il comma 1 aggiunto all’art. 101 cpc con la previ- sione di termini alle parti per pronunciarsi, trattandosi di giudi- zio promosso in primo grado prima della novella n. 69/2009 (art. 58 comma 1 s.l.).

Èperciò necessaria la rimessione della causa sul ruolo per raccogliere il parere delle parti in causa ed eventualmente disporre nuova CTU sulla scorta di quanto sin qui già deciso e di quanto si deciderà anche a riguardo di Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 quest’ultimo tema; auspicando in ogni caso che le parti possano raggiungere un accordo amichevole nel frattempo».

Ritiene il Collegioche, in tal modo, la corte d’appello non abbia definito il giudizio in relazione a nessuno dei motivi di opposi- zione aventi ad oggetto l’esatta determinazione dell’importo per il quale i [OSCURATO:PERSONA] avevano eventualmente ancora di ritto di procedere ad esecuzione forzata (né per il capitale, né per gli accessori e le spese di lite).

Dunque, come si è anticipato, con riguardo a tali motivi di op- posizione la sentenza non può ritenersiimmediatamente ricor- ribile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 3, c.p.c., potendo essere esclusivamente impugnata, anche senza ri- serva, in uno a quella definitiva.

Il ricorso principale avanzato da AlessandroGuarnieri e dai suoi congiuntiva pertanto dichiarato inammissibile.

2. Ricorso incidentale Il ricorsoincidentale avanzato dalle amministrazioni opponenti, benchéavente ad oggetto motivi di opposizione in relazione ai quali la decisione impugnata deve ritenersi avere definito il giu- dizio, va dichiaratoinefficace, ai sensi dell’art. 334 , comma 2, c.p.c.,in conseguenza dell’inammissibilità di quello principale, trattandosi di ricorso incidentaletardivo.

La sentenza impugnata risulta,infatti, pubblicata in data 8 feb- braio 2021, mentre il ricorso incidentale è stato notificato solo in data 26 agosto 2021, quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.(non essendo applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia esecutiva). 3.Conclusioni e spese processuali Il ricorsoprincipale è dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale è dichiarato inefficace.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, da riferirsi ai sol i ricorrenti in Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 via principale, non potendosi procedere all’esame del ricorso incidentale dichiarato inefficace(cfr. Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018 , Rv. 649306 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 23469del 04/11/2014, Rv. 632912 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 4074 del 20/02/2014 , Rv. 630196 – 01 ), come in di- spositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(in relazione al solo ricorso principale: cfr. Cass., Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017 , Rv. 645149 -01).

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale ; - dichiara inefficace il ricorso incidentale; - condanna i ricorrent i in via principal e a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltreeventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei(so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21742 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21742del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36P08 A059E) FAVARETTI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40P53 C742A) [OSCURATO:PERSONA] Stefano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M07 G224S), in proprio e quale tutore di Alessandro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H03 G224V) [OSCURATO:PERSONA] Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T07 G224I) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37S22 D612N) -ricorrenti- nei confronti di MINISTERO DELLA DIFESA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Ministro, legale rappre- sentante pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore -intimata- Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 per la cassazione della sentenza (non definitiva) della Corte d’appello di Firenzen. 309 /2021 , pubblicata in data 8 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché Andrea e Ste- fano [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo anche in qualità di tutore legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]), hanno promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi, nei confronti dei Ministeri della Difesa e dell’Eco- nomia e delle Finanze, in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale, pignorando i crediti vantati dall’amministrazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (alla quale è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate –Riscossione). I Ministeri esecutati hanno proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando la legittimazione pas- siva sul piano esecutivo del Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze, la pignorabilità dei crediti assoggettati ad espropria- zione, nonché la determinazione della somma ancora eventual- mente dovuta ai creditori. L’opposizione è stata solo parzialmente accoltadal Tribunale di Firenze, con riguardo all’importo dovuto (rideterminato in € 228.642,20, con interessi legali dal 30 giugno 2012 al saldo). Hanno proposto appello entrambe le parti. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza non definitiva, ha rigettato i motivi di appello delle amministrazioni esecutate re- lativi alla legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze ed alla pignorabilità dei crediti assoggettati ad espropria- zione; ha poi pronunciato su alcune questioni relative agli ulte- riorimotivi di opposizione, rimettendo per il resto al definitivo. [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA], in base a quattro motivi. Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Resistono con controricorso i Ministeri della Difesa e dell’Eco- nomia e delle Finanze, che propongono a loro volta ricorso in via incidentale, sulla base di due motivi. I ricorrenti principali resistono al ricorso incidentale con ulte- riore autonomo controricorso. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Ricorso principale Con riguardo al ricorso principale, risulta pregiudiziale ed as- sorbente la verifica della sua ammissibilità, che sortisce esito negativo. 1.1Il ricorso principale ha ad oggetto unicamente la decisione sui motivi di opposizione relativi alla determinazione della somma (ancora) dovuta dall’amministrazione debitrice adAles- sandro Guarnierie ai suoi congiunti (d el resto, con riguardo agli altri motivi di opposizione, i ricorrenti sono risultat i integral- mente vittoriosinel giudizio di merito). Va premesso che, secondoil costante indirizzo di questa Corte, nel caso di proposizione di una opposizione esecutiva fondata su distinti e autonomi motivi, ognuno di tali motivicostituisce, di per sé, una autonoma domand a, onde non possono essere avanzati ulteriori e diversi motivi di opposizione nel corso del giudizio el’opposizione stessa non può essere accolta per un motivo diverso da quelli in origine dedotti dalla parte oppo- nente. Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 Tanto premesso, si deve osservare che, con riguardo al motivo di opposizione relativoal quantum (ancora) dovuto dall’ammi- nistrazione debitrice ad [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi con- giunti, la sentenza non definitiva impugnata si limitaa risolvere delle questioni preliminari di merito, ma non contiene alcuna pronuncia idonea a definire, anche solo parzialmente, la con- troversiae, di conseguenza, secondo l’indirizzo costante di que- sta stessa Corte, si deve escludere che essa sia impugnab ile immediatamente con il ricorso per cassazione,ai sensi dell’art. 360, comma 3, c.p.c.,potendo peraltro essere proposto il sud- detto ricorso, senza necessità di riserva, con l’impugnazione della successiva sentenza che definirà il giudizio stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11916del 12/05/2017, Rv. 644077 –01: «è inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 3, c.p.c., nel testo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza non definitiva che, decidendo questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, non definisca, neppure in parte, il processo dinanzi al giudice che l’ha pronunciata, potendo l’impugnazione essere proposta, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio»; conf., ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11456 del 03/06/2015, Rv. 635628 –01; Sez. U, Sentenza n. 25774 del 22/12/2015, Rv. 637968 -01). 1.2È opportuno chiarire che le amministrazioni esecutate, per quanto si riferisce nella stessa sentenza impugnata, hannopro- posto quattro diversi motivi di opposizione; i primi due motivi hanno ad oggetto, rispettivamente , la legittimazione passiva sul piano esecutivodel M.E.F. (ministero non destinatario della condanna pronunciata in sede di cognizione)e la pignorabilità dei crediti da detto ministero vantati nei confronti dell’agente della riscossione, terzo pignorato; gli altri due motivi hanno in- vece ad oggetto, rispettivamente, i criteri di calcolo del dovuto Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 nel precetto, in relazione agli acconti già versati ai creditori, nonché la determinazione di quanto dovuto a titolo di spese processuali. La corte d’appello ha rigettato il gravameproposto dell’Avvoca- tura Generaledello Stato per entrambe le amministrazioni op- ponenti(confermando quindi il rigetto dell’opposizione già pro- nunciato dal giudice di primo grado),così definendo il giudizio, in relazione ai soli primi due motividi opposizione su richiamati. Con riguardo agli altri motivi di opposizione (aventi ad oggetto l’importo effettivamente dovuto ai creditori procedenti), si è in- vece limitata a decidere in ordine ad alcune questioni prelimi- nari di merito, ma non ha definito, neanche parzialmente , il giudizio, né con riguardo all’importo ancora dovuto a titolo di capitale, né con riguardo a quello ancora dovuto a titolo di ac- cessori, né con riguardoal credito per le spese processuali. Dopo aver individuato i principi di diritto da applicare per effet- tuare il conteggio del dovuto in caso di acconti corrisposti in corso di causa, ha infatti ritenuto che fosse necessario sentire le parti in ordine ad un possibile erroremateriale contenuto, in proposito, nella sentenza che aveva definito il giudizio di cogni- zione in sede di rinvio,avente rilievo al fine di stabilire l’importo complessivamente (ancora)dovuto ai creditori. Più precisamente, la corte d’appello, dopo aver stabilito come dovevano essere conteggiati i pagamenti effettuati nel 1992 (all’esito della originaria decisione di primo grado nel giudizio di cognizione) rispetto al la determinazione del complessivo cre- dito,definitivamente accertato solo nel 2007 (peral tro con so- stanziale conferma di quanto statuito nella prima e originaria pronuncia, cui aveva fatto seguito un processo di esecuzione forzata integralmente satisfattivo), ha comunque concluso te- stualmente come segue: « In astratto, a questo punto, si po- trebbe ritenere soddisfatto il credito degli opposti per capitale ed accessori sin dalla data del 12.10.1992, senza necessità di Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 ulteriori conteggi al riguardo (come pure il credito per spese di lite di primo grado, corrisposte anch’esse contestualmente), mentre residuerebbe il debito da spese di lite dei gradi e fasi successivi, maggiorato degli interessi legali e computato senza contestazioni dal CTU nominato dott. [OSCURATO:PERSONA] (sull’importo delle spese di lite e sulla concessione degli interessi legali sulle medesime non vi è stata impugnazione). Ciò risparmierebbe i tempi e le spese di ulteriore CTU. Tuttavia, si pone questione su un aspetto che questo Collegio ha rinvenuto in sede di deci- sione e su cui le parti non hanno esercitato il necessario con- traddittorio. La sentenza 1676/2007 della C.A. di Venezia quale giudice del rinvio, pur dichiarando di condividere ed il risultato matematico l’impostazione nel calcolo del capitale e degli inte- ressi del Tribunale di Venezia con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, ha di fatto invertito sia in motivazione che in dispositivo l’importo del capitale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] su cui calcolare gli accessori prima e dopo l’acconto del giugno 1988: il capitale definito “residuo” dopo l’acconto ricevuto a meno di un anno dal sinistro è stato indicato in cifre nella misura al lordo dell’acconto e su di esso è stato affermato il computo degli interessi da allora sino al 2007; con conse- guente incremento non indifferente del quantum. È allora da sottoporre alle parti il seguente tema di discussione: - se si tratti di errore materiale rimediabile o vizio di merito; - se sia intervenuto il giudicato; -se sia rilevabile anche in appello. Non è applicabile il comma 1 aggiunto all’art. 101 cpc con la previ- sione di termini alle parti per pronunciarsi, trattandosi di giudi- zio promosso in primo grado prima della novella n. 69/2009 (art. 58 comma 1 s.l.). Èperciò necessaria la rimessione della causa sul ruolo per raccogliere il parere delle parti in causa ed eventualmente disporre nuova CTU sulla scorta di quanto sin qui già deciso e di quanto si deciderà anche a riguardo di Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 quest’ultimo tema; auspicando in ogni caso che le parti possano raggiungere un accordo amichevole nel frattempo». Ritiene il Collegioche, in tal modo, la corte d’appello non abbia definito il giudizio in relazione a nessuno dei motivi di opposi- zione aventi ad oggetto l’esatta determinazione dell’importo per il quale i [OSCURATO:PERSONA] avevano eventualmente ancora di ritto di procedere ad esecuzione forzata (né per il capitale, né per gli accessori e le spese di lite). Dunque, come si è anticipato, con riguardo a tali motivi di op- posizione la sentenza non può ritenersiimmediatamente ricor- ribile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 3, c.p.c., potendo essere esclusivamente impugnata, anche senza ri- serva, in uno a quella definitiva. Il ricorso principale avanzato da AlessandroGuarnieri e dai suoi congiuntiva pertanto dichiarato inammissibile. 2. Ricorso incidentale Il ricorsoincidentale avanzato dalle amministrazioni opponenti, benchéavente ad oggetto motivi di opposizione in relazione ai quali la decisione impugnata deve ritenersi avere definito il giu- dizio, va dichiaratoinefficace, ai sensi dell’art. 334 , comma 2, c.p.c.,in conseguenza dell’inammissibilità di quello principale, trattandosi di ricorso incidentaletardivo. La sentenza impugnata risulta,infatti, pubblicata in data 8 feb- braio 2021, mentre il ricorso incidentale è stato notificato solo in data 26 agosto 2021, quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.(non essendo applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia esecutiva). 3.Conclusioni e spese processuali Il ricorsoprincipale è dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale è dichiarato inefficace. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, da riferirsi ai sol i ricorrenti in Ric. n. 21742/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 via principale, non potendosi procedere all’esame del ricorso incidentale dichiarato inefficace(cfr. Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018 , Rv. 649306 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 23469del 04/11/2014, Rv. 632912 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 4074 del 20/02/2014 , Rv. 630196 – 01 ), come in di- spositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(in relazione al solo ricorso principale: cfr. Cass., Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017 , Rv. 645149 -01). Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale ; - dichiara inefficace il ricorso incidentale; - condanna i ricorrent i in via principal e a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltreeventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei(so
Sentenza Cassazione n. 11129/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris