CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 15392/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti di cui agli artt. 73 commi 4 e 5, d.P.R. 309/90 (cessione di tre involucri di marijuana, nonché detenzione della medesima sostanza in quantitativo complessivo almeno pari a 7 grammi), e 337 cod. pen. - la pena di anni uno e mesi due di reclusione, disponendo la confisca del denaro in sequestro «stante l'evidente provenienza da attività delittuosa, non essendo stata fornita alcuna circostanza utile a giustificarne la lecita disponibilità». 2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione Biondi, deducendo, come motivo unico, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro (105 euro in banconote di diverso taglio, rinvenuti sulla persona dell'imputato e ulteriori 800 euro, rinvenuti all'interno della sua abitazione), difettando totalmente la motivazione in ordine ai presupposti della confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 2.Secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comrna 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (ex multis, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274946 — 01). 3.Rileva il Collegio che, nel caso di specie, mentre la motIvazione suindicata può essere ritenuta adeguata con riferimento al sequestro di 150,00 euro rinvenuti nelle tasche dell'imputato al momento del controllo, nessuna motivazione è stata offerta a giustificazione della confisca degli 800 euro rinvenuti nell'abitazione. Invero, la formula utilizzata in motivazione ("evidente provenienza da attività delittuosa, non essendo stata fornita alcuna circostanza utile a giustificarne la lecita disponibilità") appare generica e meramente di stile, così integrando una motivazione del tutto apparente. La sentenza impugnata, quindi, non ha reso alcuna spiegazione in ordine all'esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per disporre l'applicazione della confisca degli 800,00 euro in relazione al reato di detenzione illecita di stupefacenti. La giustificazione, tra l'altro, era tanto più necessaria se si considera che, ripetutamente, la giurisprudenza ha affermato l'iliegittimità della confisca di denaro disposta a norma dell'art. 240 cod. pen, con riferimento al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare sottolineando l'impossibilità di qualificare le banconote e le monete rinvenute come profitto dell'attività illecita (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204/01, e Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768/01).Alla luce di tali considerazioni, mancando nella specie l'indicazione del nesso tra l'imputazione in relazione alla quale è stata emessa la sentenza di applicazione della pena e la somma di denaro di 800,00 euro rinvenuti all'interno dell'abitazione e in sequestro, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca di tale somma, della quale si dispone la restituzione all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 800 della quale dispone l'immediata restituzione all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 18 gennaio 2024 I