CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 00712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 30.01.2025 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 61 nn. 7 e 11 c.p., continuato, così riqualificata l'originaria imputazione, pronunciata dal locale Tribunale in data 18.4.2023 formulando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero il termine di prescrizione ordinario del reato di cui all'art. 624 cod.pen. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61 n. 7 e 11 cod.pen. é di anni dieci sicché alla data delle pronuncia della sentenza di appello non era ancora decorso. 3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]. I h e