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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06449/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica degli eventi, e contestando la rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; e che dal ricorso non emergono i connotati di decisività e rilevanza necessari affinché possa ravvisarsi un travisamento atto a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata, complessivamente valutata; - Ritenuto che il secondo motivo, che denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica degli eventi, e contestando la rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; e che dal ricorso non emergono i connotati di decisività e rilevanza necessari affinché possa ravvisarsi un travisamento atto a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata, complessivamente valutata; - Ritenuto che il secondo motivo, che denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 06449/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris