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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18503/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/06/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 9 novembre 2023, è stato assolto dal reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 1) per non avere commesso ilfatto, ed è stata rideterminata in anni uno di reclusione la pena irrogata nei suoi confronti per il reato di evasione di cui al capo 2), per cui era stata già riconosciuta l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.

2. Il ricorso si articola in tre motivi.

2.1. Con il primo, il ricorrente denuncia violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, avuto riguardo alla data del commesso reato (23 maggio 2016), non potendosi riconoscere effetto interruttivo alla sentenza di primo grado, che aveva condannato l'imputato in relazione ad entrambi i reati originariamente ascritti in contestazione.

2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., di cui difettano gli elementi costitutivi: a) sul piano oggettivo, in quanto il ricorrente veniva sorpreso nel cortile interno dell'abitazione ove era ristretto, in adiacenza al portone di accesso al civico; b) sul piano soggettivo, per mancanza da parte del medesimo della consapevolezza e volontà di trasgredire la misura coercitiva degli arresti domiciliari.

La sentenza impugnata è in contrasto con un precedente giudicato, relativo a fatto analogo, costituito dalla assoluzione resa nei confronti dell'imputato con sentenza del Tribunale di Napoli n. 12352 del 2018, per analoga violazione delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari.

2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed erronea determinazione della pena, in seguito alla assoluzione dal reato di cui al capo 1).

È stata applicata la pena di un anno, superiore a quella indicata dal primo Giudice, che aveva determinato la pena base in misura di anni uno di reclusione per il più grave reato di cui al capo 1) e di mesi due di reclusione a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 2) (per cui oggi si procede).

La motivazione sulla pena adottata è del tutto carente.

3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, inerente alla determinazione della pena; inammissibile nel resto.

22. È manifestamente infondato il primo motivo, con cui il ricorrente deduce l'avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato.

Avuto riguardo alla data in cui è l'evasione si è consumata (23 maggio 2016), opera il regime prescrizionale, più favorevole, dettato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli).

La sentenza di primo grado risale al 28 marzo 2023 e, trattandosi di sentenza di condanna - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - ha avuto effetto interruttivo del corso della prescrizione a mente dell'art. 160, comma primo, cod. pen.

Essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - ancorchè ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche - opera il principio, costantemente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui la recidiva qualificata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (tra le molte, v.

Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214).

Deve poi considerarsi che, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con pena inferiore a sei anni di reclusione - come, nella specie, l'evasione, il cui massimo edittale è pari a tre anni di reclusione - ove sia contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016 - 01).

Ne consegue che, nel caso in esame, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere, opera il disposto di cui alla parte finale dell'art. 157, comma primo, cod. pen., in forza del quale la prescrizione estingue il reato decorso "comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto".

Detto termine è stato interrotto, dunque, per effetto della emissione del decreto di citazione a giudizio, il 21 gennaio 2019, e poi per effetto della sentenza di condanna resa in primo grado, il 28 marzo 2023 e, allo stato, non risulta decorso il termine di prescrizione massimo, che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. aumentando in misura di due terzi il tempo necessario a prescrivere, risulta pari a dieci anni.

3. Il secondo motivo pone due questioni.

33.1. La prima, relativa alla configurabilità del reato di evasione, è generica.

La condotta di allontanamento non integrerebbe, in tesi difensiva, il reato, essendo il ricorrente rimasto "all'interno del cancello del civico della abitazione".

Il deducente non ha invero allegato che il cortile "del civico", strettamente adiacente all'ingresso di casa, costituisse parte integrante dell'unità abitativa, in quanto pertinenza esclusiva del c.d. basso da lui occupato, e non invece uno spazio condominiale, né ha dedotto che egli fosse stato autorizzato ad accedervi.

Al riguardo, ritiene il Collegio di dare continuità al consolidato principio, espresso, tra le tante, da Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744 - 01, in forza del quale, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen., deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante; e ciò perché la finalità del rigoroso regime restrittivo è quello di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà.

3.2. Manifestamente infondata è la deduzione sulla violazione del giudicato.

Impropriamente, infine, il ricorrente fa riferimento ad un contrasto di giudicati.

L'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, là dove la pregressa pronuncia assolutoria riguarda un fatto analogo, non sovrapponibile a quello per cui si procede.

4. E invece fondato il motivo vertente sul trattamento sanzionatorio, quanto alla dedotta violazione del principio di reformatio in peius.

La sentenza di primo grado ha assunto, come pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.050,00 di multa ed ha aumentato la stessa ad anni uno, mesi due di reclusione, a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

L'avere la Corte di appello individuato una pena base pari ad anni uno di reclusione per il reato di evasione, a seguito del proscioglimento per il reato più grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., ossia una pena base più alta di quella in precedenza stabilita per detto reato, integra una reformatio in peius, essendo il trattamento sanzionatorio, con riferimento a tale segmento del 4calcolo, deteriore, in violazione del disposto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma quarto, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066 - 01).

In tale prospettiva deve rilevarsi che la pena base non può essere inferiore a quella prevista per il reato unito in continuazione, anche se punito meno gravemente nel massimo (Sez.

U, 20798 del 24/02/2011, Indelicato, non massimata sul punto): ne discende che la pena base, determinata in primo grado, pur erronea per difetto, non avrebbe potuto essere modificata in peius in assenza di impugnazione della parte pubblica.

Questa Corte può direttamente procedere alla rideterminazione, a norma dell'art. 620, comma 1, lett.

I), rideterminando la pena nella misura di dieci mesi di reclusione, riproducendo il valore-base già ritenuto congruo dai Giudici di merito, e non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto.

P. P.Q.MDott s t 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/06/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 9 novembre 2023, è stato assolto dal reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 1) per non avere commesso ilfatto, ed è stata rideterminata in anni uno di reclusione la pena irrogata nei suoi confronti per il reato di evasione di cui al capo 2), per cui era stata già riconosciuta l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. 2. Il ricorso si articola in tre motivi. 2.1. Con il primo, il ricorrente denuncia violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, avuto riguardo alla data del commesso reato (23 maggio 2016), non potendosi riconoscere effetto interruttivo alla sentenza di primo grado, che aveva condannato l'imputato in relazione ad entrambi i reati originariamente ascritti in contestazione. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., di cui difettano gli elementi costitutivi: a) sul piano oggettivo, in quanto il ricorrente veniva sorpreso nel cortile interno dell'abitazione ove era ristretto, in adiacenza al portone di accesso al civico; b) sul piano soggettivo, per mancanza da parte del medesimo della consapevolezza e volontà di trasgredire la misura coercitiva degli arresti domiciliari. La sentenza impugnata è in contrasto con un precedente giudicato, relativo a fatto analogo, costituito dalla assoluzione resa nei confronti dell'imputato con sentenza del Tribunale di Napoli n. 12352 del 2018, per analoga violazione delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari. 2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed erronea determinazione della pena, in seguito alla assoluzione dal reato di cui al capo 1). È stata applicata la pena di un anno, superiore a quella indicata dal primo Giudice, che aveva determinato la pena base in misura di anni uno di reclusione per il più grave reato di cui al capo 1) e di mesi due di reclusione a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 2) (per cui oggi si procede). La motivazione sulla pena adottata è del tutto carente. 3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, inerente alla determinazione della pena; inammissibile nel resto. 22. È manifestamente infondato il primo motivo, con cui il ricorrente deduce l'avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Avuto riguardo alla data in cui è l'evasione si è consumata (23 maggio 2016), opera il regime prescrizionale, più favorevole, dettato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli). La sentenza di primo grado risale al 28 marzo 2023 e, trattandosi di sentenza di condanna - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - ha avuto effetto interruttivo del corso della prescrizione a mente dell'art. 160, comma primo, cod. pen. Essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - ancorchè ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche - opera il principio, costantemente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui la recidiva qualificata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (tra le molte, v. Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214). Deve poi considerarsi che, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con pena inferiore a sei anni di reclusione - come, nella specie, l'evasione, il cui massimo edittale è pari a tre anni di reclusione - ove sia contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016 - 01). Ne consegue che, nel caso in esame, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere, opera il disposto di cui alla parte finale dell'art. 157, comma primo, cod. pen., in forza del quale la prescrizione estingue il reato decorso "comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto". Detto termine è stato interrotto, dunque, per effetto della emissione del decreto di citazione a giudizio, il 21 gennaio 2019, e poi per effetto della sentenza di condanna resa in primo grado, il 28 marzo 2023 e, allo stato, non risulta decorso il termine di prescrizione massimo, che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. aumentando in misura di due terzi il tempo necessario a prescrivere, risulta pari a dieci anni. 3. Il secondo motivo pone due questioni. 33.1. La prima, relativa alla configurabilità del reato di evasione, è generica. La condotta di allontanamento non integrerebbe, in tesi difensiva, il reato, essendo il ricorrente rimasto "all'interno del cancello del civico della abitazione". Il deducente non ha invero allegato che il cortile "del civico", strettamente adiacente all'ingresso di casa, costituisse parte integrante dell'unità abitativa, in quanto pertinenza esclusiva del c.d. basso da lui occupato, e non invece uno spazio condominiale, né ha dedotto che egli fosse stato autorizzato ad accedervi. Al riguardo, ritiene il Collegio di dare continuità al consolidato principio, espresso, tra le tante, da Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744 - 01, in forza del quale, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen., deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante; e ciò perché la finalità del rigoroso regime restrittivo è quello di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. 3.2. Manifestamente infondata è la deduzione sulla violazione del giudicato. Impropriamente, infine, il ricorrente fa riferimento ad un contrasto di giudicati. L'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, là dove la pregressa pronuncia assolutoria riguarda un fatto analogo, non sovrapponibile a quello per cui si procede. 4. E invece fondato il motivo vertente sul trattamento sanzionatorio, quanto alla dedotta violazione del principio di reformatio in peius. La sentenza di primo grado ha assunto, come pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.050,00 di multa ed ha aumentato la stessa ad anni uno, mesi due di reclusione, a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. L'avere la Corte di appello individuato una pena base pari ad anni uno di reclusione per il reato di evasione, a seguito del proscioglimento per il reato più grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., ossia una pena base più alta di quella in precedenza stabilita per detto reato, integra una reformatio in peius, essendo il trattamento sanzionatorio, con riferimento a tale segmento del 4calcolo, deteriore, in violazione del disposto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma quarto, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066 - 01). In tale prospettiva deve rilevarsi che la pena base non può essere inferiore a quella prevista per il reato unito in continuazione, anche se punito meno gravemente nel massimo (Sez. U, 20798 del 24/02/2011, Indelicato, non massimata sul punto): ne discende che la pena base, determinata in primo grado, pur erronea per difetto, non avrebbe potuto essere modificata in peius in assenza di impugnazione della parte pubblica. Questa Corte può direttamente procedere alla rideterminazione, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), rideterminando la pena nella misura di dieci mesi di reclusione, riproducendo il valore-base già ritenuto congruo dai Giudici di merito, e non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto. P. P.Q.MDott s t 5
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