CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 08 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa il 23 maggio 2023 dal Tribunale di Palermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto e trasportato sostanza stupefacente del tipo hashish e del tipo marijuana; fatto commesso in Palermo, in data 15/12/2022. Rilevato che i due motivi di ricorso, trattati congiuntamente perché connessi, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta (v. pag. da 2 a 5 della sentenza impugnata), sottolineando come l'imputato, disoccupato, fosse stato trovato in possesso di più involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish da cui erano ricavabili 704,7, 5,4 e 552,1 dosi medie singole, nonché di sostanza stupefacente del tipo marijuana da cui erano ricavabili 9,6 dosi medie singole, nonché di trenta involucri di pari lunghezza e di un ulteriore involucro contenente anch'esso sostanza stupefacente; Considerato che la decisione si pone in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte, scondo cui gli indici - declinati dalla legge (art. 73, comma 1-bis, lettera a), ultimo periodo) o delineati dalla giurisprudenza che, a titolo esemplificativo, devono essere valutati per la prova della finalità di spaccio - possono essere individuati «nell'eventuale stato di tossicodipendenza dell'imputato e nel suo grado; nel contesto ambientale in cui l'imputato vive; negli eventuali rapporti dell'imputato con soggetti implicati nel traffico; nella capacità patrimoniale dell'imputato in rapporto allo stupefacente detenuto ed ai prezzi del mercato; nella qualità e quantità dello stupefacente detenuto in rapporto alle esigenze personali dell'imputato, nonché in rapporto al processo di naturale scadimento degli effetti droganti e alle difficoltà di conservazione per un tempo particolarmente lungo; nella varietà di sostanze stupefacenti detenute; nelle modalità di custodia e frazionamento della sostanza; nel ritrovamento di sostanze e mezzi idonei al taglio; nel luogo e nelle modalità in cui è avvenuto l'accertamento del fatto; nel possesso dello strumentario tipico dello spacciatore» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, cit.); non è richiesta l'integrazione di tutti i predetti indici per ritenere l'esistenza del fine di spaccio, mentre la valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se - come nel caso in esame - sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de