CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 39188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG (,L44. 1L4 C..42r-t4 CRA) ?.0 likv-k_ ;Litim_e_emt. 14.4 19.4)21st 0e-te )C.)0-X4-3 ( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile la domanda di sottoposizione a misure alternative introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La ragione della inammissibilità viene esposta nella decisione in termini di Inattendibilità' delle plurime indicazioni fornite sulla esistenza e idoneità di un domicilio, posto che nessuna delle indicazioni è risultata idonea, né in udienza l'interessato ha saputo indicare un affidabile ed effettivo domicilio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II ricorso deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si rappresenta, in particolare, che: a) il condannato non si è mai reso irreperibile, avendo mantenuto contatti con l'Uepe; b) in riferimento alla disponibilità dell'ultimo domicilio, in Milano, si era precisato trattarsi di domicilio temporaneo per ospitalità ricevuta da conoscenti. Non vi era pertanto ragione di inammissibilità della domanda introduttiva, avendo manifestato Ungureanu la volontà di reperire successivamente una abitazione in locazione. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Le valutazioni espresse dal Tribunale non riguardano la condizione di irreperibilità del soggetto istante o l'assenza di una iniziale elezione di domicilio, quanto la stessa possibilità di individuare un effettivo radicamento territoriale dell' Ungureanu. Ciò si riflette sulla possibilità di esprimere una prognosi favorevole in tema di rispetto dei limiti correlati alla eventuale applicazione della misura alternativa, né le prospettazioni difensive incrinano la logicità delle argomentazioni espresse. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 luglio 2022 Il Consigliere estensore 111