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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17764/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Angelo ha proposto ricorso per cassazione, nonché motivi aggiunti, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 14 dicembre 2022, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata, nei confronti del predetto, quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso nel furto di un veicolo, aggravato dalla esposizione del bene alla pubblica fede (mezzo parcheggiato sulla pubblica via) e dalla violenza sulle cose (rimozione blocco accensione e taglio del volante), già esclusa la recidiva dal primo giudice e bilanciate dette aggravanti in termini di equivalenza con le riconosciute generiche (in Roma il 13/12/2012); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati; che, in particolare, quanto alla dedotta, omessa notifica del decreto di citazione a giudizio d'appello al difensore dell'imputato (avv. [OSCURATO:PERSONA]), emerge dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia é intervenuto anche in sostituzione del citato avv. [OSCURATO:PERSONA], senza nulla eccepire in merito [sez. 2, n. 49717 del 7/11/2023, Arena, Rv. 285545-01, in cui si è ribadito che la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. 261529-01]; che, quanto alla dedotta prescrizione del reato, la difesa ha impropriamente richiamato il diritto vivente (Sez.

U, n. 20808/20, Schettino, in cui si è affermato il principio di diritto per il quale "La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato", fattispecie, invero, del tutto eccentrica rispetto al caso in esame, nel quale le aggravanti sono state ritenute entrambe), senza considerare, invece, il chiaro disposto di cui all'art. 157, comma 2, cod. pen.; che, in particolare, nella specie, le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 625 nn. 2 e 7, cod. pen. non sono state escluse dai giudici del merito che, anzi, le hanno poste in comparazione ai sensi dell'art. 69, cod. pen. con le attenuanti, laddove l'art. 157 comma 3, cod. pen., a sua volta, dispone che il giudizio di comparazione non influisce sul tempo necessario a prescrivere che va calcolato a norma del secondo comma e, dunque, considerando le aggravanti ad effetto speciale, delle quali si tiene conto anche ad altri fini (sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisirces, Rv, 285267-01, in tema di recidiva; sez. 2, n. 24754 del 9/3/2015, Massarelli, 264208-01; n. 24862 del 29/5/2009, Randazzo, Rv. 244340-01, in tema di procedibilità); che, conseguentemente, in base alla cornice edittale (da tre a dieci anni) di riferimento (art. 625, comma 3, cod. pen.), il reato si prescriverà non prima del 13/6/2025, fatte salve eventuali cause di sospensione; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Angelo ha proposto ricorso per cassazione, nonché motivi aggiunti, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 14 dicembre 2022, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata, nei confronti del predetto, quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso nel furto di un veicolo, aggravato dalla esposizione del bene alla pubblica fede (mezzo parcheggiato sulla pubblica via) e dalla violenza sulle cose (rimozione blocco accensione e taglio del volante), già esclusa la recidiva dal primo giudice e bilanciate dette aggravanti in termini di equivalenza con le riconosciute generiche (in Roma il 13/12/2012); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati; che, in particolare, quanto alla dedotta, omessa notifica del decreto di citazione a giudizio d'appello al difensore dell'imputato (avv. [OSCURATO:PERSONA]), emerge dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia é intervenuto anche in sostituzione del citato avv. [OSCURATO:PERSONA], senza nulla eccepire in merito [sez. 2, n. 49717 del 7/11/2023, Arena, Rv. 285545-01, in cui si è ribadito che la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. 261529-01]; che, quanto alla dedotta prescrizione del reato, la difesa ha impropriamente richiamato il diritto vivente (Sez. U, n. 20808/20, Schettino, in cui si è affermato il principio di diritto per il quale "La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato", fattispecie, invero, del tutto eccentrica rispetto al caso in esame, nel quale le aggravanti sono state ritenute entrambe), senza considerare, invece, il chiaro disposto di cui all'art. 157, comma 2, cod. pen.; che, in particolare, nella specie, le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 625 nn. 2 e 7, cod. pen. non sono state escluse dai giudici del merito che, anzi, le hanno poste in comparazione ai sensi dell'art. 69, cod. pen. con le attenuanti, laddove l'art. 157 comma 3, cod. pen., a sua volta, dispone che il giudizio di comparazione non influisce sul tempo necessario a prescrivere che va calcolato a norma del secondo comma e, dunque, considerando le aggravanti ad effetto speciale, delle quali si tiene conto anche ad altri fini (sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisirces, Rv, 285267-01, in tema di recidiva; sez. 2, n. 24754 del 9/3/2015, Massarelli, 264208-01; n. 24862 del 29/5/2009, Randazzo, Rv. 244340-01, in tema di procedibilità); che, conseguentemente, in base alla cornice edittale (da tre a dieci anni) di riferimento (art. 625, comma 3, cod. pen.), il reato si prescriverà non prima del 13/6/2025, fatte salve eventuali cause di sospensione; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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