CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 7545/17/2024, depositata in data 10 ottobre2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Catania la cartella di pagamento n.2932010002286839 per l’importo complessivo di Euro 17.966,61,relativa ad IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2006, emessa a seguito diNumero registro generale 8194/2025Numero sezionale 4986/2026Numero di raccolta generale 20809/2026controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 sul modelloData pubblicazione 19/06/2026UNICO/2007, deducendo, per quanto qui ancora rilevi, la decadenzadell’Ufficio perché l’atto era stato notificato il 28 gennaio 2011, oltreil termine previsto dalla legge, ovvero il 31 dicembre 2010.La CTP accoglieva il ricorso richiamando l’art. 1, comma 5bisdel d.l. 106/2005, e rilevando il mancato rispetto del termine del 31dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delladichiarazione, previsto dalla lettera a).2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, confermava la decisione deigiudici di prossimità: preliminarmente, riteneva ammissibile ladocumentazione (relata di notifica della cartella datata 28 dicembre2010) depositata dall’Agenzia delle entrate solo in appello;affermava, poi, che il documento non comprovava la regolarenotifica, poiché dalla relata non poteva ricavarsi il contenuto dell’attonotificato; infine, evidenziava che la notifica era stata eseguitamediante invio di raccomandata a.r. tramite [OSCURATO:PERSONA] e, quindi,era nulla.3. Contro la sentenza della CGT-2 propone ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate, notificato al contribuente il 6aprile 2025 a mezzo pec presso il difensore domiciliatario in secondogrado ed affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.È stata fissata l’adunanza camerale per il 17 giugno 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’ADE lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 2700 c.c. e 1335 c.c.» per averela CGT-2 erroneamente ritenuto incombente sull’Ufficio l’onere difornire la prova della corrispondenza tra l’atto notificato e la relativarelata di notifica; opina, di contro, che alla luce della pacificagiurisprudenza di legittimità, ‘è onere di colui che riceve l’atto fornireprova contraria in ordine all’effettiva conoscenza dell’atto e delNumero registro generale 8194/2025Numero sezionale 4986/2026Numero di raccolta generale 20809/2026contenuto del plico consegnato mediante spedizione postale’ (pag. 9Data pubblicazione 19/06/2026del ricorso).1.1. Il motivo è fondato.1.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, intema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata,la consegna del plico al domicilio del destinatario risultantedall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c.,in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenzadell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il pliconon conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello chesi assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass. 22/06/2018,n. 16528), a condizione che l'ente impositore invochi l'intervenutanotificazione di un documento, individuabile attraverso gli attiprodotti e che venga depositato almeno in copia (da ultimo, Cass.08/01/2026, n. 398).1.3. Nella specie la CGT-2 non ha fatto corretta applicazionedei principi richiamati, avendo ritenuto non provata la notifica dellacartella in quanto dalla relata non emergevano elementi certi diriferibilità al contenuto dell’atto notificato, e, quindi, sostanzialmenteincombente sull’Ufficio un onere probatorio (ovvero la dimostrazionedella corrispondenza del contenuto dell’atto notificato a quelloindicato nella relativa relata) non previsto da alcuna norma.2. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta la «nullità dellasentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c.» per avere la CGT-2 omesso di considerareche la notifica della cartella (eseguita il 28 dicembre 2010) era stataaffidata dall’agente della riscossione alla [OSCURATO:SOCIETA]. e, daquesta, a [OSCURATO:PERSONA]. Premette, al riguardo, che nella specie,nonostante le due sentenze siano entrambe sfavorevoli per l’erario,non possa parlarsi di cd. doppia conforme, poiché la sentenza dellaCTP era fondata esclusivamente sulla notifica del 28 gennaio 2011,mentre quella di seconde cure sulla notifica eseguita il 28 dicembreNumero registro generale 8194/2025Numero sezionale 4986/2026Numero di raccolta generale 20809/20262010. La circostanza sarebbe, inoltre, decisiva e aveva formatoData pubblicazione 19/06/2026oggetto di discussione tra le parti. Ciò posto in punto di ammissibilitàdel motivo, il patrono erariale richiama il formante giurisprudenzialesecondo cui la riserva prevista dall’art. 4, comma 5, d.lgs. n.261/1999, a favore del fornitore del servizio universale è rispettataanche quando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postaleprivata, venga poi veicolato da quest’ultima all’[OSCURATO:PERSONA], la qualeprovveda all’integrale esecuzione della procedura.2.1. Il motivo è fondato.2.2. È opportuno premettere che per stabile indirizzonomofilattico costituisce «fatto», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5), c.p.c., una specifica circostanza o un preciso evento in sensostorico-naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014, Cass. Sez. U. n.19881/2014 e le numerose successive pronunce conformi: sivedano, ex ceteris, Cass. n. 24513/2025, Cass. n. 25305/2025,Cass. n. 25438/2025, Cass. n. 27211/2025, Cass. n. 26/2026), enon invece una questione giuridica, un’argomentazione o deduzionedifensiva, un elemento istruttorio (cfr. Cass. 22397/2019, Cass. n.17536/2020, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 5616/2023, Cass. n.25171/2024).Il fatto così inteso deve essere processualmente esistente, inquanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussionetra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,e deve essere decisivo, nel senso che se preso in considerazioneavrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n.9637).Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario(così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenziosotributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso percassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fattodecisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per nonavere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedottaNumero registro generale 8194/2025Numero sezionale 4986/2026in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delleNumero di raccolta generale 20809/2026dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da paDrattae p udbbeliclalazio ne 19/06/2026contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenzedi merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppiaconforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegareche, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.2.3. Ciò posto in termini generali, osserva la Corte che nellaspecie la ricorrente abbia adempiuto all’onere da ultimo citato,avendo espressamente (e condivisibilmente) evidenziato che le duedecisioni di merito si fondino su ragioni diverse, ovvero l’una (quelladella CTP) sulla tardività della notifica eseguita il 28 gennaio 2011,l’altra (quella della CGT-2) sulla nullità della notifica eseguita il 28dicembre 2010.Inoltre, la circostanza omessa (l’essere la notifica stataeffettuata materialmente da [OSCURATO:PERSONA], a tanto incaricata dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale si era rivolta la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)integra un ‘fatto’ nell’accezione fenomenica richiesta dalla norma;infine, ricorre la decisività della circostanza, atteso che secondo lacostante giurisprudenza di questa Corte la riserva in via esclusivache l'art. 4 comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999 continua a mantenerea favore del "fornitore del servizio universale" (anche per ciò checoncerne l'esecuzione di una notificazione con il ricorso alla"raccomandata con avviso di ricevimento”; Cass. n. 11095 del2008), deve essere intesa come volta a garantire l'attestazionefidefacente della puntualità e regolarità della procedura di notifica, eperciò l'attestazione della puntuale consegna al destinatario del plicoraccomandato, garanzia che non viene in alcun modo scalfitaallorquando, come nella specie, il plico raccomandato, inizialmenteaffidato ad una agenzia postale privata, sia da quest'ultima veicolatoal "fornitore del servizio universale", il quale provveda all'integraleesecuzione della procedura di spedizione, ed in particolare allaconsegna del plico, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento,Numero registro generale 8194/2025Numero sezionale 4986/2026Numero di raccolta generale 20809/2026della data di avvenuta consegna dal momento che in tal caso non siData pubblicazione 19/06/2026viola la regola dell'attribuzione esclusiva degli adempimentinecessari del procedimento di notificazione, tra questi ultimi nonpotendosi considerare compreso anche il diretto affidamento delplico dal mittente all'ufficio postale, affidamento al quale ben puòprovvedere un incaricato che agisca da tramite (Cass. n.15347/2015; conf. Cass. 13/09/2017, n. 21251).In definitiva, quindi, deve escludersi la nullità della notificaeseguita il 28 dicembre 2010, come erroneamente affermato dallaCGT-2, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice delgravame, la stessa non fu effettuata da un operatore di posteprivato.3. Il ricorso va, per tutto quanto esposto, accolto; la sentenzava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione per nuovo esame e perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché, indiversa composizione, proceda a nuovo esame provvedendo anchea regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]