CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] IPerrotta a sostegno dell'impugnazione è interamente versato in atto ed è, comunque, manifestamente infondato. Alla sentenza impugnata che ha considerato sufficiente ad integrare la violazione della prescrizione di rincasare entro le ore 20.00 un ritardo di cira cinque minuti sul rilievo che esso era, comunque, addebitabile alla volontaria scelta di calibrare i tempi dell'uscita dilatandoli, il ricorrente continua ad opporre l'assenza di intenzionalità della condotta senza confrontarsi con l'orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicemb