CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; R.G.N. 1225/2025 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dello stesso difensore di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena (segnatamente, in anni 6 e mesi 7 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]), deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per avere la Corte di appello omesso di delineare con sufficiente chiarezza il ruolo ricoperto dagli imputati all'interno del sodalizio criminoso, nonché il c.d. affectio societatis in capo agli stessi, nonché per avere applicato gli aumenti per i reati fine ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 senza precisare i criteri determinativi dei vari quantum di pena. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I ricorsi sono inammissibili. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corte di legittimità ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acce- dere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al conte- nuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rien- trante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.; Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammis- sibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cogni- zione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Ca- sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello R.G.N. 1225/2025 che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause dì non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'an- nullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale conve- nuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione; conf. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). E' pacifico che nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. (cfr. ex multis Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02).Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richie- sta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144). 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in