CassazionesentenzaSezione UDecisione del 5 marzo 2021
Cassazione n. 17620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17375-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e parimenti solo in quanto occorra per [OSCURATO:PERSONA] - QUARTA SEZIONE - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 235, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrenti - avverso il verbale d'udienza del 5 marzo 2021 emesso il 28/05/2020 e della allegata ordinanza di vendita, emessa nel pignoramento immobiliare del TRIBUNALE di ROMA, Sez. IV, r.g. n. 1411/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. — [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per "regolamento di giurisdizione a valere anche quale ricorso straordinario" nei confronti dei fratelli, Saverio e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del verbale di udienza del 5 marzo 2021 e dell'ordinanza di vendita del 28 maggio 2020 del giudice delle esecuzioni, sottoscritto il primo ed emessa, la seconda, nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma, iscritta al numero 1411\ 2019 del registro esecuzioni. La ricorrente afferma di proporre ricorso per regolamento di giurisdizione nell'ambito di due distinti procedimenti giudiziari, uno di esecuzione, uno di cognizione: il primo, il pignoramento immobiliare sopra indicato, iscritto al n.1411\2019 del registro esecuzioni del Tribunale di Roma, avviato da parte degli odierni controricorrenti nei suoi confronti, il secondo, un giudizio di opposizione all'esecuzione, Ric. 2021 n. 17375 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- ex art. 615 c.p.c., iscritto al n. 28600\2020 r.g. del Tribunale di Roma, proposto contro il pignoramento di cui sopra, procedimento peraltro al momento del deposito del ricorso in fase di decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ricostruisce i fatti riferendo che il titolo alla base della esecuzione era una scrittura privata di divisione della comunione ereditaria con i fratelli, risalente al 2011, sottoscritta dinanzi a un organismo di mediazione e poi omologata e resa esecutiva dal tribunale di Roma. Afferma che in virtù di quella divisione i suoi fratelli avevano promosso nei suoi confronti prima un pignoramento presso terzi e poi un pignoramento immobiliare, in relazione al quale la ricorrente aveva proposto un'opposizione all'esecuzione decisa dal giudice del Tribunale di Roma con sentenza del 2018 n. 23481 ormai passata in giudicato. Forte di quella decisione, a lei favorevole, la ricorrente proponeva una nuova opposizione ex articolo 615 c.p.c. contro il nuovo precetto notificatole dai fratelli, e il giudizio di opposizione si concludeva con un provvedimento del 2019 in cui l'importo precettato veniva ridotto da oltre 180.000 C a 4.500 C. Dopo aver ottenuto questa pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di conversione del pignoramento e, a quanto afferma, il 14 Aprile 2019 la procedura esecutiva si estingueva per avvenuta conversione del pignoramento e pagamento della somma, attività a seguito delle quali il titolo esecutivo, nella ricostruzione della ricorrente, doveva ritenersi estinto. Ciononostante, afferma la ricorrente, i suoi fratelli intraprendevano nei suoi confronti una nuova procedura di espropriazione immobiliare, sempre sulla base dell'accordo divisionale del 2011, rispetto alla quale la ricorrente proponeva una nuova opposizione; il giudice delle esecuzioni con ordinanza del 20 Aprile 2020 rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva concedendo 90 giorni per l'introduzione della fase di merito. Ric. 2021 n. 17375 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- Quell'ordinanza veniva reclamata dalla Lancia, il reclamo veniva rigettato e, a quanto afferma la ricorrente, sarebbe pendente la fase di merito. Tutto ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] impugna quindi con ricorso straordinario direttamente l'ordinanza di vendita emessa nella procedura di pignoramento immobiliare pendente ed il verbale di causa redatto dal giudice delle esecuzioni, deducendo che queste due attività del giudice dell'esecuzione siano impugnabili direttamente dinnanzi alla Corte di Cassazione perché integrano un difetto assoluto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale in capo al giudice che le ha adottate. Sostiene la ricorrente che ai sensi dell'articolo 362 c.p.c. il sindacato sulla giurisdizione ha ad oggetto anche il controllo sulle modalità di esercizio della potestà, limitatamente al riscontro di elementi sintomatici del radicale stravolgimento delle regole di diritto processuale tale da implicare un evidente diniego di giustizia. Sostiene altresì che il controllo sulla giurisdizione si è evoluto nel senso di comprendere anche la verifica del rispetto da parte del giudice attributario della giurisdizione dei caratteri essenziali della forma di tutela che è chiamato ad erogare. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, sostiene la ricorrente, il giudice avrebbe abusato del potere giurisdizionale conferitogli disponendo la vendita del bene pignorato nonostante la nullità del titolo esecutivo azionato, accertata da una sentenza di altro giudice già passata in giudicato, mentre avrebbe dovuto piuttosto astenersi dal trattenere la causa in decisione e dichiarare il proprio assoluto difetto di giurisdizione. 2. - Resistono con controricorso illustrato da memoria Saverio e [OSCURATO:PERSONA] nonché, con autonomo controricorso, il Ministero della Giustizia. 3. - Nel proprio controricorso e poi nella dettagliata memoria, Saverio e [OSCURATO:PERSONA] ricostruiscono a loro volta i rapporti tra le parti e Ric. 2021 n. 17375 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- delineano un quadro dei numerosi giudizi e procedimenti esecutivi intercorsi e pendenti, chiedendo il rigetto del ricorso sia perché esso esulerebbe dalla nozione attuale di controllo sulla giurisdizione da parte delle Sezioni Unite della Corte sia perché esso sarebbe infondato nel merito. Eccepiscono in primo luogo il difetto di ammissibilità del ricorso perché proposto contro provvedimenti non impugnabili con regolamento di giurisdizione; eccepiscono anche il difetto di autosufficienza, perché la ricorrente pretende di impugnare un verbale di causa e un'ordinanza di vendita senza riprodurli e senza precisare neppure quando e dove avrebbe sollevato l'eccezione di nullità del titolo nel processo di esecuzione. Rilevano che il ricorso presuppone l'esistenza di un potere di controllo della Suprema Corte sul concreto esercizio della giurisdizione ben più ampio di quello delineato alla luce di Corte cost. n. 6 del 2018. Scendono poi a contrastare nel merito la fondatezza degli assunti avversari, diffondendosi sulla interpretazione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel 2018, in ordine alla quale precisano che è stata emessa soltanto tra, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, [OSCURATO:PERSONA] e quindi non è opponibile nei loro confronti né è opponibile nell'ambito della procedura esecutiva n. 1411 del 2019 che li vede come creditori procedenti, neppure nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il quale è intervenuto in quella procedura esecutiva sulla base di un titolo diverso rispetto all'originario accordo di mediazione. I controricorrenti segnalano inoltre che la ricorrente ha cercato di far valere l'efficacia di giudicato della sentenza n.23481 del 2018 già in altrizi numerosi altri giudizi pendenti tra le parti, sempre con esito negativo. Ric. 2021 n. 17375 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- Nel merito, precisano che la conversione del pignoramento non avrebbe estinto il credito portato dal titolo esecutivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma avrebbe avuto ad oggetto soltanto le spese dei giudizi di opposizione a precetto, quindi sostengono che il titolo esecutivo non sarebbe affatto estinto e che la riduzione del credito da 181.000,00 a 4.500,00 euro non si riferirebbe ad esso, che potrebbe ancora essere posto in esecuzione. Quindi, i controricorrenti sostengono che i creditori avrebbero rinunciato alla procedura immobiliare n. 505 del 2018 ma non certo al sotteso credito, azionato nella successiva procedura immobiliare n.1411 del 2019. 4. - Il Ministero della Giustizia si costituisce con controricorso per il Tribunale di Roma, rilevando che è stato evocato in giudizio direttamente tale ufficio giudiziario (e con esso il giudice dell'esecuzione n. 1411 del 2019, dott. [OSCURATO:PERSONA]), soggetto che non possiede una propria autonoma capacità di stare in giudizio, essendo una mera articolazione territoriale del Ministero. Chiede preliminarmente che si dichiari inammissibile il ricorso, per difetto di autosufficienza e anche perché è stato evocato in giudizio un soggetto privo di autonoma capacità a stare in giudizio, e chiede che si dichiari il difetto di legittimazione passiva nei propri confronti. Quanto al merito del ricorso, il Ministero puntualizza che avverso l'ordinanza del giudice ordinario, anche se fosse stata emessa, in ipotesi, non avvedendosi di un precedente giudicato, la parte che si ritiene lesa avrà a disposizione i mezzi di tutela previsti contro i provvedimenti giurisdizionali ma non può comunque validamente sostenere che l'ipotetico error in procedendo possa configurare un difetto assoluto di giurisdizione, tant'è che nel caso di specie la sussistenza della giurisdizione non è neppure posta in discussione. Chiede quindi che si rigetti cÌr ricorso in quanto non è ravvisabile nel caso di specie l'ipotesi del difetto assoluto di giurisdizione né Ric. 2021 n. 17375 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- tantomeno la figura dell'eccesso di potere giurisdizionale così come chiarita dalla Corte costituzionale con sentenza numero 6 del 2018. 5. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ex art. 380 bis- 1. c.p.c. Ritenuto che: 1.- Il ricorso proposto è inammissibile, per molteplici, concorrenti ragioni, sia qualora lo si voglia qualificare come regolamento preventivo di giurisdizione, sia lo si voglia qualificare come ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost. (l'ondivaga qualificazione della ricorrente è "ricorso per regolamento di giurisdizione a valere anche quale ricorso ex art. 111 Cost."). 2. - Da un lato, esso non dubita neppure, in effetti, della giurisdizione del giudice adito, ma pretende di utilizzare lo strumento del ricorso per cassazione (che propone direttamente avverso due atti giudiziari del giudice delle esecuzioni( fil verbale e l'ordinanza di vendita), lamentando che il giudice dell'esecuzione avrebbe violato le regole cui era sottoposto in maniera così grave, da configurare un difetto assoluto di giurisdizione. 2. - Come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, i limiti attuali dell'esercizio del controllo sulla giurisdizione, da parte della Corte di cassazione, sono, in generale, ben più ristretti rispetto a quelli ipotizzati dal ricorrente. L'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia Ric. 2021 n. 17375 sez. SU - ud. 22-03-2022 -7- attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici); e poiché la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (in questo senso, da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 36899 del 2021; Cass. Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085). Non ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice speciale è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, settimo comma, Cost. e dall' art. 362 cod. proc. civ. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un. 15573 del 2021). Si è chiarito poi ( ex multis, Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, ottavo comma, Cost., in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata da Corte cost., sentenza n. 6 del 2018, atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé Ric. 2021 n. 17375 sez. SU - ud. 22-03-2022 -8- sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Le affermazioni che precedono sono idonee a ribadire che l'ambito del controllo sulla giurisdizione esercitabile da parte della Corte di cassazione nei confronti delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali emessi dai giudici speciali è, quindi, di per sé, ben più ristretto rispetto a quanto ipotizzato dalla ricorrente. 3.- Scendendo all'analisi del caso concreto, il proposto ricorso ha ad oggetto due atti (neppure due provvedimenti), adottati non da un giudice speciale ma dal giudice ordinario e non nell'ambito di un giudizio di cognizione ma nell'ambito di una procedura esecutiva. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del processo esecutivo. Tale affermazione, effettuata ab initio da Cass. S.U. n.1139 del 2000, è stata successivamente sempre confermata, da Cass. S.U. n. 19172 del 2005, da Cass. S.U. n. 4912 del 2006, da Cass. S.U. n. 26109 del 2007, da Cass. S.U. n. 13633 del 2008 e da Cass S.U. n. 10320 del 2016. Di recente (Cass. S.U. n. 1216 del 2022) questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che in pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art.367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le Ric. 2021 n. 17375 sez. SU - ud. 22-03-2022 -9- questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo o la qualità soggettiva di P.A. del debitore. 4. - A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, esaminando quali atti la ricorrente pretende di impugnare direttamente con regolamento di giurisdizione, emerge che si tratta di una ordinanza di vendita e di un semplice verbale sottoscritto dal giudice delle esecuzioni. Quanto alla ordinanza di vendita, essa avrebbe potuto essere impugnata utilizzando il rimedio endoesecutivo della opposizione (strumento che, a quanto è dato comprendere dalla lettura del ricorso, la Lancia ha anche, infruttuosamente utilizzato, atteso che il giudice della fase sommaria ha rigettato la sua istanza di sospensione dell'esecuzione, in tal modo rendendo palese che con il regolamento preventivo si tenta di utilizzare un rimedio supplementare, non previsto dalla normale dialettica processuale, per fermare l'esecuzione in corso). Il secondo atto che la ricorrente pretende di impugnare con regolamento preventivo di giurisdizione, lamentando il difetto assoluto di potere giurisdizionale, è il verbale del giudice delle esecuzioni. Il verbale, in sé, è un atto endoprocedimentale, privo di alcun contenuto decisorio, avente la funzione di attestare validamente tutto quanto è in esso contenuto, fino a querela di falso. Avverso il verbale in sé, ove si contesti la veridicità di quanto attestato, lo strumento di impugnazione è quindi la querela di falso (Cass. 11541 del 2002; Cass. n. 5831 del 1999); ove questo non sia contestato e il verbale non incorpori alcun provvedimento decisorio, non è previsto un mezzo di impugnazione, perché non c'è, appunto, decisione. Essendo poi il verbale un "contenitore" descrittivo dell'attività processuale svolta in udienza, esso, a seconda dei casi, atteso che attesta tutto ciò che è accaduto di rilevante nel corso dell'udienza, Ric. 2021 n. 17375 sez. SU - ud. 22-03-2022 -10- può anche incorporare provvedimenti decisori, per i quali esiste un autonomo regime di impugnazione, e in questo caso, l'impugnazione segue il regime previsto per il provvedimento incorporato nel verbale. 5. -Infine, la ricorrente ha evocato in giudizio anche soggetti privi, in proprio, di legittimazione passiva (il Tribunale di Roma, il magistrato che svolgeva le funzioni di giudice dell'esecuzione) chiedendo, per di più, che si dichiari il difetto assoluto di giurisdizione del singolo giudice come persona fisica. Il tutto in violazione dell'art. 75 terzo comma c.p.c., e dimenticando che lo strumento del regolamento di giurisdizione o anche del ricorso straordinario vede come parti esclusivamente le parti del giudizio pendente, in ordine al quale si chiede alla Corte di individuare il giudice avente giurisdizione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalle parti controricorrenti, che liquida in complessivi euro 8.500,00 in favore di Saverio e [OSCURATO:PERSONA], oltre euro 200,00 per esborsi, iva, c.p.a. e contributo spese generali e in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito in favore del Ministero della Giustizia. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principal