Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2024/2026

ECLI:EU:C:2026:75
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA

presentate il 5 febbraio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 813/24

[OSCURATO:PERSONA] SA

contro [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ‑

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Procedimento pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Direttiva 2006/123/CE – — Servizi nel mercato interno – Gestione di un alloggio turistico – Regime di autorizzazione – Condizioni per la concessione dell’autorizzazione – Gestione subordinata ad una dichiarazione preventiva e ad una registrazione – Requisito di un attestato di conformità urbanistica – Necessità del permesso urbanistico – Intervento di autorità regionali e comunali nella procedura – Assenza di termini di decisione e di ricorsi giurisdizionali nella procedura per l’ottenimento dell’attestato di conformità urbanistica »

1. Il presente rinvio pregiudiziale verte sulla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE ( 2 ) delle norme che disciplinano, nella [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), l’autorizzazione e la registrazione degli alloggi turistici.

2. La complessa normativa regionale, la cui attuazione da parte delle autorità comunali solleva non pochi interrogativi, prevede, tra i requisiti per l’autorizzazione di un alloggio turistico, il rilascio di un attestato di conformità urbanistica.

3. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ) la Corte ha esaminato problemi giuridici più o meno analoghi a quelli del presente rinvio, in riferimento alla normativa francese sugli alloggi turistici soggetti ad un regime di autorizzazione preventiva ( 4 ).

4. Nella presente causa la Corte ha l’opportunità di precisare la propria giurisprudenza sulla compatibilità con la direttiva 2006/123 di norme nazionali che limitano la prestazione di servizi turistici.

Un nuovo strumento normativo successivo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], il regolamento (UE) 2024/1028 ( 5 ), può aiutare a comprendere meglio il dibattito.

5. La controversia all’origine del rinvio pregiudiziale si colloca in un contesto nel quale molte città turistiche europee con attrattiva turistica sono interessate dall’espansione di questo tipo di alloggi.

I problemi di vario genere (economici, sociali, urbanistici) provocati dalla loro proliferazione sono all’ordine del giorno nel dibattito politico degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 6 ).

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione: direttiva 2006/123.

6. Rinvio alla trascrizione dei considerando e delle disposizioni della direttiva 2006/123 contenuta nei punti da 3 a 11 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

B. Diritto belga

1. Legge regionale dell’8 maggio 2014 ( 7 )

7. L’articolo 2 indica che tale legge incorpora parzialmente nel diritto belga la direttiva 2006/123.

8. L’articolo 3, punto 2, definisce l’alloggio ( hébergement ) turistico come «qualsiasi alloggio [( logement )] proposto per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale, a turisti».

9. L’articolo 3, punto 6, menziona, tra le varie categorie di alloggio, le «residenze turistiche».

10. Ai sensi dell’articolo 4, la gestione di un alloggio turistico è soggetta ad una «dichiarazione preventiva» e ad una registrazione, nonché al rispetto delle condizioni che sono in particolare precisate dall’articolo 5, punto 2 ( 8 ).

11. Le condizioni precisate all’articolo 5, punto 2, sono le seguenti: – l’ottenimento di un attestato di sicurezza antincendio rilasciato dal sindaco del comune in cui l’alloggio turistico si trova, previo parere del servizio competente ( 9 ).

Alle condizioni fissate dal governo, per talune strutture, tra cui le residenze turistiche, può essere sufficiente un attestato di controllo semplificato [lettera a)]; – l’ottenimento di un attestato del comune in cui è situato l’alloggio turistico, che confermi che tale alloggio «è stabilito nel rispetto della normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore» [(lettera b)].

2. Decreto del 24 marzo 2016 ( 10 )

12. Per quanto riguarda l’attestato di sicurezza antincendio, l’articolo 27 specifica le condizioni necessarie per ottenere un attestato di controllo semplificato, ai sensi dell’articolo 5, punto 2, lettera a), della legge regionale dell’8 maggio 2014.

13. L’articolo 27 prescrive che la capacità massima dell’alloggio sia inferiore a dieci persone e nessun altro alloggio si trovi nello stesso edificio, oppure che la struttura si trovi in un edificio che ospita diversi alloggi turistici la cui capacità totale sia inferiore a dieci persone, a condizione tuttavia che, per le residenze turistiche, l’alloggio turistico non sia esercito da un gestore che gestisce contemporaneamente più di cinque alloggi.

3. Piano regionale di destinazione del suolo ( 11 )

14. L’attestato di conformità urbanistica richiede che il comune confermi che l’esercizio dell’attività progettata è conforme alla situazione urbanistica del bene.

15. A tal riguardo, il documento di riferimento è il glossario ( 12 ) del PRAS, che distingue: – l’«alloggio» ( logement ), definito come un «insieme di locali che sono stati concepiti per l’abitazione o la residenza di una o più persone, purché non sia stata legalmente stabilita un’altra destinazione, ivi comprese le case di riposo e gli alloggi autorizzati o sovvenzionati, escluse le strutture alberghiere», e – la «struttura alberghiera», definita come una «struttura di accoglienza di persone in grado di offrire prestazioni di servizi alla clientela, quali hotel, alberghi, ostelli della gioventù, motel, pensioni, appart‑hotel o flat‑hotel, ...».

4. Codice di [OSCURATO:PERSONA] sulla pianificazione territoriale ( 13 )

16. L’articolo 98 impone, nel suo paragrafo 1, punto 5, l’ottenimento di un permesso urbanistico quando si tratta di modificare la destinazione (vale a dire la funzione per la quale il bene deve essere impiegato in base al relativo permesso edilizio o urbanistico) o l’uso (inteso, nell’ambito della suddetta destinazione, come l’attività precisa che si svolge all’interno o sul bene) di un immobile.

5. Circolare ministeriale esplicativa del 10 maggio 2016 ( 14 )

17. Ai sensi del paragrafo 2: – «Da un punto di vista urbanistico, il criterio principale che distingue la struttura alberghiera dall’alloggio è il fatto che la funzione di residenza/alloggio cede il passo alla nozione di ospitalità di una clientela di passaggio». – La nozione di struttura alberghiera «deve essere interpretata in senso ampio e comprende qualsiasi tipo di struttura destinata ad accogliere una popolazione di passaggio, il che la distingue dalla nozione di alloggio». – «Occorre verificare in concreto se l’attività di ricettività turistica svolta nell’immobile richieda – o meno – che l’immobile sia destinato a “struttura alberghiera” ai sensi del PRAS». – «Se il bene in cui si trova la struttura di alloggio turistico conserva una funzione principale di alloggio residenziale, esso non deve essere destinato a struttura alberghiera.

Ciò vale, ad esempio, per l’alloggio dato in locazione turistica in modo occasionale o per l’alloggio presso il quale il gestore risiede abitualmente, sfruttando al contempo una parte dell’alloggio come alloggio turistico». – «Al contrario, qualora il bene sia interamente adibito ad alloggio turistico, di modo che nessun abitante vi viva abitualmente, l’attività di ricettività turistica non è più accessoria e il bene deve essere considerato una struttura alberghiera ai sensi del PRAS». – «Ovviamente, i comuni conservano il loro pieno potere discrezionale al fine di giudicare in concreto la conformità della destinazione attribuita al bene in questione».

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

18. [OSCURATO:PERSONA] è un’impresa del settore immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] attiva, in particolare, nella concessione in locazione di alloggi per brevi periodi.

19. Il 10 settembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato presso il [OSCURATO:PERSONA] et Emploi du [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( 15 ) una dichiarazione preventiva, conformemente all’articolo 4 della legge regionale dell’8 maggio 2014, per registrare un’attività di alloggio turistico in un immobile situato a [OSCURATO:PERSONA].

20. L’11 novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la domanda per incompletezza del fascicolo.

Esso ha precisato che, in mancanza del rilascio di un numero di registrazione, la gestione non era autorizzata.

21. Il 24 giugno 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha contattato il sindaco della città di [OSCURATO:PERSONA] per denunciare il fatto che sembrava che le domande di attestato di sicurezza antincendio non fossero ancora state trattate allorché la città aveva ritenuto che l’attestato di conformità urbanistica non potesse essere rilasciato (quando invece la legge regionale dell’8 maggio 2014 non subordina il rilascio di uno di questi documenti a quello dell’altro) ( 16 ).

22. Il 24 settembre 2022, convocata dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che gestiva nell’immobile quattro «unità» di alloggio in locazione di breve durata.

23. Il 5 ottobre 2022 un ispettore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la gestione nell’immobile di un alloggio turistico non rispondente ai requisiti della legge regionale dell’8 maggio 2014.

24. L’8 novembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un’ingiunzione di cessazione immediata dell’attività di gestione dell’alloggio turistico con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato una dichiarazione preventiva alla sua attività.

25. Il 10 novembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al sindaco della città di [OSCURATO:PERSONA] una domanda di attestato di controllo semplificato relativa alla protezione antincendio per l’alloggio turistico in discussione.

26. Il 7 dicembre 2022, il presidente del Governo della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], incaricato del turismo, ha confermato l’ingiunzione di cessazione immediata dell’8 novembre 2022, con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva dell’attestato di sicurezza antincendio di cui all’articolo 5, punto 2, lettera a), della legge regionale dell’8 maggio 2014, né del numero di registrazione che la autorizzasse a gestire la struttura conformemente all’articolo 4 di tale legge regionale.

27. [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a gestire gli immobili, il che ha portato alla redazione, il 7 febbraio 2023, di un verbale constatante la violazione dell’ingiunzione di cessazione immediata dell’attività.

28. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi chiesto un attestato semplificato di sicurezza antincendio, che le è stato negato il 22 maggio 2023 dalla Città di [OSCURATO:PERSONA] per il motivo che non era stata presentata alcuna domanda di autorizzazione urbanistica per cambiare la destinazione dell’immobile.

Tale attestato è stato infine concesso su ricorso.

29. Il 15 giugno 2023 l’ispettorato del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che intendeva eseguire l’ingiunzione di cessazione immediata dell’attività.

Il 23 giugno 2023 esso ha proceduto ad apporre i sigilli all’immobile.

30. Il 3 luglio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento dinanzi al Tribunal de première instance francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese, [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo la revoca dell’ingiunzione di cessazione immediata dell’attività emessa l’8 novembre 2022.

31. La Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’infondatezza della domanda della [OSCURATO:PERSONA] e ha presentato una domanda riconvenzionale chiedendo che il divieto di gestire l’immobile fosse accompagnato da una penalità di mora.

32. Con ordinanza del 13 novembre 2023, il Tribunal de première instance francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese) ha dichiarato infondata l’azione della [OSCURATO:PERSONA] e ha accolto la domanda riconvenzionale della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

33. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale ordinanza dinanzi alla Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), organo giurisdizionale che ha presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale per ottenere dalla Corte di giustizia la risposta a sette questioni, delle quali riporto la terza, la quarta, la quinta e la sesta.

34. Queste quattro questioni sono così formulate: «3) Se l’articolo 9 della direttiva [2006/123] osti, sotto il profilo del requisito di proporzionalità, ad un regime giuridico che subordini a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di qualsiasi alloggio dotato del mobilio necessario per alloggiare e cucinare e che includa, se del caso, servizi di tipo alberghiero mediante un supplemento di prezzo, proposto a turisti per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale, per il motivo principale che occorre tutelare i turisti e per il motivo sussidiario (e implicito) che il regime in questione consente la tutela dell’ambiente urbano, che implicherebbe la tutela dell’alloggio. 4) Se l’articolo 10 della direttiva [2006/123] osti a un regime giuridico che subordini a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di qualsiasi alloggio dotato del mobilio necessario per alloggiare e cucinare e che includa, se del caso, servizi di tipo alberghiero mediante un supplemento di prezzo, proposto a turisti per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale, il che implica in particolare la produzione di un attestato del comune in cui è stabilito l’alloggio turistico in questione, che confermi che tale alloggio è conforme alla normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore, in una situazione in cui la normativa nazionale relativa alla pianificazione territoriale e all’urbanistica impone il rilascio di un permesso urbanistico in caso di cambiamento dell’assegnazione o della destinazione di un bene immobile da “alloggio” a “struttura alberghiera” e la gestione di un alloggio nel senso sopracitato sarebbe qualificata come struttura alberghiera, tenuto conto del modo in cui quest’ultima nozione e quella di alloggio turistico sono rispettivamente definite nelle normative in questione. 5) Se la risposta alla questione precedente sia diversa a seconda che la qualificazione di ciò che costituisce una “struttura alberghiera” sia o meno lasciata alla discrezionalità dell’autorità comunale, così come disciplinata in una circolare ministeriale. 6) Se l’articolo 13 della direttiva [2006/123] osti ad un regime giuridico che subordini a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di qualsiasi alloggio dotato del mobilio necessario per alloggiare e cucinare e che includa, se del caso, servizi di tipo alberghiero mediante un supplemento di prezzo, proposto a turisti, per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale, il che implica in particolare la produzione di un attestato del comune in cui è stabilito l’alloggio turistico in questione, che confermi che tale alloggio è conforme alla normativa relativa alla pianificazione del territorio e alle norme urbanistiche in vigore, in una situazione in cui non è previsto alcun termine per il rilascio di tale attestato, non è imposto alcun obbligo specifico di motivazione e non è previsto alcun ricorso specifico».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

35. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 27 novembre 2024.

36. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], i governi belga e dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea.

All’udienza del 12 novembre 2025 sono comparsi la [OSCURATO:PERSONA], il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA].

37. Su indicazione della Corte, le mie conclusioni si limiteranno alle questioni pregiudiziali terza, quarta, quinta e sesta.

IV. Valutazione A. Considerazioni preliminari

38. Le premesse dalle quali muove il giudice del rinvio aiutano a delimitare la portata della controversia.

39. In sintesi, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare gli articoli 9, 10 e 13 della direttiva 2006/123 per stabilire se sia compatibile con essi il regime di autorizzazione degli alloggi turistici vigente nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], in particolare nella parte in cui impone la produzione obbligatoria di un attestato di conformità urbanistica ( 17 ) per adibire un immobile ad alloggio turistico ( 18 ).

40. Secondo il giudice del rinvio: – è pacifico che la legge regionale dell’8 maggio 2014 rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 e che le attività come quelle della [OSCURATO:PERSONA] (consistenti nella locazione, dietro corrispettivo e per brevi periodi, di locali ammobiliati destinati ad uso residenziale, e ciò a destinazione di una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio), costituiscono servizi ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva; – è altresì pacifico che la legge regionale dell’8 maggio 2014 istituisce un regime di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/123, e non un regime di «requisiti» così come previsto dagli articoli 14 e 15 di detta direttiva; – per quanto riguarda i requisiti posti dall’articolo 9 della direttiva 2006/123, il regime della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non è discriminatorio e si basa su motivi imperativi di interesse generale la cui proporzionalità è discutibile; – sebbene il requisito dell’attestato di sicurezza antincendio sembri soddisfare i requisiti di cui all’articolo 10 della direttiva 2006/123, è dubbio che ciò valga anche per quello relativo alla produzione di un attestato di conformità urbanistica.

B. Sulla terza questione pregiudiziale

41. Il giudice del rinvio chiede che sia interpretato l’articolo 9 della direttiva 2006/123, «sotto il profilo del requisito di proporzionalità», al fine di stabilire se esso osti a un regime giuridico come quello di cui trattasi, che: – subordina a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di qualsiasi alloggio dotato del mobilio necessario per alloggiare e cucinare e che includa, se del caso, servizi di tipo alberghiero mediante un supplemento di prezzo, proposto a turisti per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale; – si basa sul «motivo principale che occorre tutelare i turisti e [sul] motivo sussidiario (e implicito) che il regime in questione consente la tutela dell’ambiente urbano, che implicherebbe la tutela dell’alloggio».

42. La conformità di un regime nazionale di autorizzazione alla direttiva 2006/123 deve essere valutata alla luce dell’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] membri possono istituirlo solo se non è discriminatorio, è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale ed è commisurato al suo obiettivo.

43. Le condizioni per ottenere l’autorizzazione devono essere conformi all’articolo 10 della direttiva 2006/123.

Ai sensi di quest’ultimo, i regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti e rispondano alle caratteristiche enunciate al suo paragrafo 2.

44. Sia l’articolo 9, paragrafo 1, relativo alla giustificazione, sia l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123, sui criteri di rilascio delle autorizzazioni, contengono obblighi chiari, precisi e incondizionati che conferiscono loro un effetto diretto ( 19 ).

45. Il regime di autorizzazione amministrativa deve pertanto adeguarsi ai due articoli summenzionati ( 20 ).

Tale adeguamento richiede che si valuti se la restrizione, «anzitutto, non sia discriminatoria in base alla cittadinanza, che sia poi giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e che, infine, sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, non vada al di là di quanto è necessario per raggiungerlo e non possa essere sostituita con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato» ( 21 ).

46. Spetta al giudice del rinvio ponderare, in definitiva, se le tre condizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2006/123 siano soddisfatte, giacché meglio conosce i fatti della controversia ( 22 ).

47. Tuttavia, la Corte può, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, offrirgli indicazioni che gli consentano di pronunciarsi sulla controversia di cui è investito ( 23 ).

1. Discriminazione

48. Dagli elementi del fascicolo non si può dedurre che il regime di autorizzazione sia discriminatorio, dato che esso si applica allo stesso modo agli operatori economici stabiliti nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e ai cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, o residenti negli stessi, che desiderano esercitare tale attività economica autonoma in detta regione.

49. Questa constatazione è confermata dal giudice del rinvio.

A suo avviso, il regime in parola non determina alcuna discriminazione tra i prestatori di servizi di ricettività turistica ( 24 ).

2. Giustificazione per motivi imperativi di interesse generale

50. Il giudice del rinvio spiega che la normativa controversa mira a tutelare i turisti e l’ambiente urbano ( 25 ).

51. A tenore dell’articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123, per «motivi imperativi d’interesse generale» si intendono i «motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: (...) la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi (...), la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano (...)».

52. In linea di principio, la tutela dei turisti, in quanto utenti degli alloggi turistici, potrebbe rientrare nella nozione più generale di tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi.

La tutela dell’ambiente urbano è espressamente presa in considerazione dalla direttiva 2006/123.

53. La doppia giustificazione invocata si baserebbe quindi su alcuni dei motivi ammissibili ai sensi della direttiva 2006/123 e della giurisprudenza della Corte ( 26 ).

54. Peraltro, il regolamento 2024/1028 fa riferimento, come ho già indicato, all’eventuale impatto degli alloggi turistici sulla politica in materia abitativa.

La Corte «ha (...) riconosciuto che esigenze relative alla politica dell’edilizia popolare e dirette a lottare contro la pressione fondiaria, in particolare quando un mercato specifico è caratterizzato da una scarsità strutturale di alloggi e una densità di popolazione particolarmente elevata, possono costituire motivi imperativi di interesse generale» ( 27 ).

3. Necessità e proporzionalità del regime di autorizzazione fondato su ll’obiettivo di tutela dei turisti

55. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, occorre stabilire se il regime di autorizzazione di cui trattasi: a) sia necessario per la tutela dei turisti e b) rispetti i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità.

56. Le restrizioni imposte dagli [OSCURATO:PERSONA] membri alla prestazione di servizi devono essere conformi al principio di proporzionalità.

Ciò si verifica se tali restrizioni sono idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, non eccedono quanto è necessario per raggiungerlo e altre misure meno restrittive non consentono di conseguire lo stesso risultato ( 28 ).

57. Inoltre, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato solo se essa soddisfa effettivamente l’esigenza di conseguirlo in modo coerente e sistematico ( 29 ).

58. Lo Stato membro intenzionato a far valere un obiettivo idoneo a legittimare l’ostacolo alla libertà di prestazione dei servizi è tenuto a fornire al giudice chiamato a pronunciarsi al riguardo tutti gli elementi atti a consentirgli di accertarsi che la misura soddisfi effettivamente le condizioni imposte dal principio di proporzionalità ( 30 ).

59. Il governo belga: – sostiene che la tutela dei turisti costituisce il motivo imperativo di interesse generale che la normativa controversa mira principalmente a tutelare; – giustifica la necessità e la proporzionalità di tale normativa adducendo che essa consente di tutelare meglio i turisti rispetto ad un sistema di semplice registrazione e controllo ex post , che sarebbe meno efficace.

L’autorizzazione preventiva garantisce al turista che l’alloggio da lui locato è gestito legalmente e quindi soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla legge (norme minime in materia di abitabilità, salubrità e sicurezza, norme urbanistiche e altre norme che garantiscono l’integrità del prestatore del servizio).

60. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono, al contrario, che il regime di autorizzazione degli alloggi turistici istituito nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non sia né necessario né proporzionato per tutelare i turisti, dato che esistono alternative meno restrittive ( 31 ).

61. Sebbene spetti al giudice del rinvio l’ultima parola su tale questione, trovo più convincenti gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

62. In primo luogo, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la garanzia del rispetto delle norme minime in materia di abitabilità, salubrità e sicurezza non richiede l’applicazione del regime di autorizzazione preventiva di cui trattasi.

La rispondenza a tali requisiti da parte di tutti gli alloggi della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è già imposta, in particolare, dagli articoli 4 e 219 del Code du logement ( 32 ).

63. Neppure il requisito di un attestato di conformità urbanistica nell’ambito del regime di autorizzazione preventiva fornisce ulteriori elementi riguardo al rispetto delle norme minime in materia di abitabilità, salubrità e sicurezza da parte degli alloggi turistici.

Tale attestato indica che l’immobile è destinato (assegnato) a un determinato uso, residenziale o alberghiero.

64. In secondo luogo, ponendo il problema sotto il profilo delle informazioni offerte a coloro che utilizzano gli alloggi turistici, tali persone dispongono, nell’ambito dell’economia collaborativa legata alle piattaforme di intermediazione più utilizzate (ad esempio [OSCURATO:PERSONA]), di strumenti di controllo e di valutazione della qualità degli alloggi ( 33 ).

65. Strumenti siffatti consentono «ai richiedenti alloggio di procedere a una scelta pienamente consapevole tra le offerte di alloggio proposte dai locatori sulla piattaforma» ( 34 ).

66. Al fine di tutelare i turisti quando affittano alloggi per brevi periodi, gli strumenti (informali) legati alle piattaforme elettroniche sono generalmente efficaci nel contesto di un’economia di mercato come quella sottesa alla direttiva 2006/123 e certamente meno restrittivi rispetto ad un regime di autorizzazione preventiva.

67. Infine, nello stesso [OSCURATO:PERSONA], la Regione fiamminga e la Regione vallona applicano modalità di controllo ex post degli alloggi turistici.

Dalle informazioni disponibili emerge che tali modalità di controllo producono risultati migliori, nella loro applicazione pratica, rispetto al regime di autorizzazione preventiva della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ( 35 ).

68. Di conseguenza, fatta salva la valutazione finale del giudice del rinvio, tutto sembra indicare che il regime di cui trattasi non soddisfa pienamente i criteri di necessità e proporzionalità per conseguire l’obiettivo di tutela dei turisti.

4. Necessità e proporzionalità del regime di autorizzazione fondato su ll’obiettivo di tutela dell’ambiente urbano

69. Il governo belga sostiene che il regime di cui trattasi è necessario e proporzionato per tutelare l’ambiente urbano e gli alloggi della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

70. In tal senso, esso fa valere diversi studi ( 36 ) dai quali risulta che, a [OSCURATO:PERSONA], il «fenomeno [OSCURATO:PERSONA]» ha comportato la proliferazione di alloggi turistici, in ragione della loro maggiore redditività, con conseguente deterioramento del mercato degli alloggi per i residenti.

71. Gli effetti negativi del «fenomeno [OSCURATO:PERSONA]» sarebbero percepibili, secondo il governo belga, nell’aumento del prezzo delle locazioni residenziali e degli immobili in vendita.

I residenti incontrerebbero difficoltà a trovare alloggi in locazione o ad acquistare alloggi e aumenterebbero le liste di attesa per gli alloggi di edilizia sociale.

72. [OSCURATO:PERSONA] interpreta diversamente gli studi e i dati sul mercato degli alloggi della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]: – il numero di alloggi ritirati dal mercato della locazione residenziale in tale regione, a causa della locazione di alloggi turistici, è stimato in 2 400, pari ad appena lo 0,7% del parco degli alloggi privati in locazione.

Le restrizioni allo sfruttamento degli alloggi turistici non sono la soluzione alla crisi immobiliare, le cui cause risiedono nella mancata costruzione di alloggi a prezzi accessibili e nell’esistenza di numerosi alloggi vuoti; ( 37 ) – uno studio del 2024 ( 38 ) ha stimato che nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] vi sono circa 11 500 alloggi vuoti (il numero effettivo dipende dalla metodologia adottata per il calcolo).

A tale cifra vanno aggiunti altri 5 000 alloggi sociali vuoti.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il numero degli alloggi non occupati sarebbe quindi cinque volte superiore a quello degli alloggi ritirati dal mercato residenziale in conseguenza della locazione di alloggi turistici.

73. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre l’applicazione carente del regime di autorizzazione della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli delle regioni delle Fiandre e della Vallonia ( 39 ).

Nel caso delle Fiandre gli alloggi registrati ammontavano al 60% e in quello della Vallonia al 48%, e tali regioni utilizzano sistemi di semplice registrazione e controllo ex post degli alloggi turistici.

74. Per questi motivi, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il regime di cui trattasi non è necessario né proporzionato ai fini della tutela dell’ambiente urbano e degli alloggi della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

75. Dal canto mio, comprendo le legittime preoccupazioni del governo belga, sulla stessa linea indicata dal considerando 1 del succitato regolamento 2024/1028.

Non è facile trovare un punto di equilibrio tra la soddisfazione delle crescenti esigenze di alloggi turistici e le (eventuali) conseguenze negative della proliferazione di questo tipo di alloggi, i cui proprietari preferiscono tale formula di utilizzo dei loro immobili a quella della locazione per lunghi periodi.

76. Sotto il profilo del diritto dell’Unione (con la libertà di stabilimento come principio guida), il precedente stabilito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] offre un chiarimento sulla compatibilità con la direttiva 2006/123 di un regime più o meno simile a quello in discussione.

77. Il regime francese ha superato il test di necessità e di proporzionalità applicato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] poiché presentava tre caratteristiche rilevanti: – si basava su uno studio relativo al mercato degli alloggi in Francia e alla pressione esercitata su di esso dalla proliferazione degli alloggi turistici.

Tale studio era stato fornito alla Corte dal governo francese ( 40 ); – non era applicabile agli alloggi che costituivano la residenza principale del locatore, dato che la loro locazione non comportava conseguenze sul mercato locativo di lungo periodo, in assenza di necessità per detto locatore di stabilire la propria residenza principale in un’altra abitazione ( 41 ); – sotto il profilo geografico, il regime non era di applicazione generale, ma di portata limitata, che riguardava un numero ristretto di comuni densamente popolati interessati da tensioni sul mercato della locazione di locali ad uso abitativo ( 42 ).

78. Il regime di autorizzazione degli alloggi turistici della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non sembra presentare nessuna di queste tre caratteristiche, sebbene spetti al giudice del rinvio effettuare le valutazioni definitive in proposito. a) Studi preliminari

79. In primo luogo, non risulta che l’adozione della legge regionale dell’8 maggio 2014 (e delle norme che l’hanno integrata) sia stata preceduta dalla realizzazione di uno studio approfondito del mercato degli alloggi turistici nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dell’impatto di questi ultimi sugli alloggi residenziali.

80. In udienza, le parti hanno convenuto che l’obiettivo di contrastare la penuria di alloggi sul mercato della locazione di lungo periodo nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non era alla base dell’adozione della legge regionale dell’8 maggio 2014, che riguardava esclusivamente la pianificazione territoriale.

81. Il governo belga ha affermato che tale legge regionale era intesa a prevenire la proliferazione di alloggi turistici, connessa allo sviluppo delle piattaforme di economia collaborativa, che in seguito si è verificata in altre grandi città turistiche europee. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, al contrario, che il vero obiettivo di detta legge era tutelare il settore alberghiero tradizionale.

82. Dagli studi sul mercato immobiliare nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], emerge che la tensione sul mercato immobiliare in tale regione e la mancanza di alloggi a prezzi accessibili sono dovute a molteplici fattori (la rapida crescita demografica, la povertà di una parte considerevole degli abitanti, l’aumento del prezzo dei canoni di locazione e la scarsità di nuovi alloggi, in particolare di edilizia sociale).

83. In tali studi, lo sviluppo degli alloggi turistici è menzionato come fattore supplementare che, pur provocando tensioni sul mercato immobiliare, ha un impatto limitato, dato che rappresenta appena lo 0,7% degli alloggi della regione. b) Alloggi turistici nell’abitazione del proprietario

84. La normativa controversa richiede un’autorizzazione preventiva per gli alloggi turistici anche quando si tratti di camere nell’abitazione del proprietario nella quale quest’ultimo continui a vivere.

85. La tutela dell’ambiente urbano non giustifica siffatta misura restrittiva quando i residenti proprietari degli alloggi continuano ad abitarvi.

In tale contesto, l’ambiente urbano, di per sé, non viene modificato: l’alloggio mantiene la stessa destinazione principale che aveva prima.

86. È vero che la circolare ministeriale del 2016 prevede che, se il gestore risiede abitualmente nell’immobile e ne sfrutta solo una parte come alloggio turistico, prevale la destinazione principale (abitazione) e non quella accessoria (alloggio turistico).

Tale circostanza semplifica l’ottenimento dell’attestato di conformità urbanistica perché non è necessario cambiare la destinazione dell’immobile.

87. Ciò posto, dalle informazioni disponibili nel fascicolo non risulta che le autorità della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] utilizzino la possibilità in parola, che è menzionata solo nella circolare ministeriale del 2016.

Detta circolare riconosce alle autorità comunali un ampio margine di discrezionalità per esigere o meno in questi casi il cambio di destinazione dell’alloggio.

Spetta al giudice del rinvio accertare tale circostanza. c) Zone geografiche interessate

88. La normativa controversa si applica indistintamente in tutta la regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], senza distinguere tra le varie zone in base al maggiore o minore impatto della proliferazione di alloggi turistici ( 43 ).

89. Il governo belga indica che il PRAS suddivide il territorio della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] in zone, nelle quali promuove già utilizzi diversi degli immobili.

A suo avviso, non sarebbe utile effettuare una nuova suddivisione per contemplare regimi diversi di gestione degli alloggi turistici.

90. Orbene, le zone del PRAS non sono stabilite in funzione della maggiore o minore proliferazione di alloggi turistici e sono quindi irrilevanti al fine di considerare necessario e proporzionato il regime di autorizzazione preventiva che si applica in generale, ossia a prescindere dalla situazione effettiva di ciascuna zona. 91.

[OSCURATO:PERSONA] (

44 ) ha apportato alla discussione su questo punto la citazione di una sentenza del medesimo giudice del rinvio (in una diversa composizione) del 16 gennaio 2023, pronunciata in relazione ad un’attività di ricettività turistica nel comune di Schaerbeek, della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ( 45 ).

Il governo belga ha parimenti fatto riferimento a tale sentenza in udienza, confermando che essa era definitiva.

92. La Prima Sezione F della Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) nella sentenza in parola ha dichiarato che il requisito dell’attestato di conformità urbanistica previsto dalla legge regionale dell’8 maggio 2014 per qualsiasi sfruttamento turistico del territorio della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non era conforme alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] perché «si applica indistintamente a tutti i comuni stabiliti nel territorio della regione, mentre la sentenza della [Corte di giustizia] richiede una tensione sui canoni di locazione “particolarmente elevata”, il che implica (...) un approccio differenziato e comparativo tra i comuni del territorio della regione» ( 46 ).

93. Sulla base delle considerazioni che precedono, si può fornire una duplice risposta alla terza questione pregiudiziale: – L’articolo 9 della direttiva 2006/123 non osta, in linea di principio, ad un regime giuridico che subordina a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di un alloggio adibito ad alloggio turistico in modo regolare o occasionale, purché tale regime sia necessario e proporzionato per la tutela dei turisti e dell’ambiente urbano. – Spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la proporzionalità di detto regime, tenendo conto della sua portata geografica, del suo fondamento su studi e dati precisi nonché della sua incidenza sul fabbisogno residenziale delle zone urbane nelle quali esso è applicabile.

C. Sulle questioni pregiudiziali quarta e quinta

94. La quarta e la quinta questione possono essere esaminate congiuntamente.

Con esse il giudice del rinvio chiede, in sostanza: – se l’articolo 10 della direttiva 2006/123 osti a un regime giuridico come quello di cui trattasi, che impone di produrre un attestato comunale di conformità urbanistica.

Il giudice del rinvio precisa, a tale proposito, che «la normativa nazionale relativa alla pianificazione territoriale e all’urbanistica impone il rilascio di un permesso urbanistico in caso di cambiamento dell’assegnazione o della destinazione di un bene immobile da “alloggio” a “struttura alberghiera” e [un alloggio destinato ad alloggio turistico] sarebbe qualificat[o] come struttura alberghiera, tenuto conto del modo in cui quest’ultima nozione e quella di alloggio turistico sono rispettivamente definite nelle normative in questione»; – se la risposta a tale questione sia diversa nel caso in cui la qualificazione di ciò che costituisce una «struttura alberghiera» sia lasciata alla discrezionalità dell’autorità comunale, così come disciplinata in una circolare ministeriale.

95. L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 indica che «[i] regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario».

96. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 10 stabilisce che i criteri di rilascio delle autorizzazioni devono essere non discriminatori e giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, commisurati all’obiettivo di interesse generale, chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventivamente, nonché trasparenti e accessibili ( 47 ).

97. Il giudice del rinvio ha già stabilito che il regime di autorizzazione di cui trattasi non è discriminatorio.

Nel mio esame della questione precedente ho analizzato la giustificazione basata sulla tutela dei turisti e dell’ambiente urbano.

98. Occorre ora chiedersi se il requisito relativo all’attestato di conformità urbanistica, sul quale poggia il regime di autorizzazione controverso, soddisfi gli altri requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123.

99. In concreto, si deve verificare se la normativa che impone tale requisito sia chiara, inequivocabile e oggettiva, se essa sia stata resa pubblica in anticipo e se sia trasparente e accessibile ( 48 ).

100. Il requisito della previa pubblicità è soddisfatto, poiché la legge regionale dell’8 maggio 2014 è stata pubblicata ufficialmente.

Lo stesso non vale per la circolare ministeriale del 2016, che non è stata pubblicata ufficialmente ed è disponibile solo su una pagina web.

101. Quanto agli altri requisiti, la Corte si è pronunciata nei seguenti termini (riassunti): – le condizioni di autorizzazione sono chiare e inequivocabili se sono facilmente comprensibili per tutti, evitando qualsiasi ambiguità; – il requisito di oggettività implica che le domande di autorizzazione siano valutate sulla base dei loro propri meriti, al fine di garantire alle parti interessate un trattamento obiettivo e imparziale, come imposto dall’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva ( 49 ).

102. Sulla base delle informazioni di cui dispone la Corte, ritengo che il regime di cui trattasi non possa essere considerato chiaro, inequivocabile e trasparente.

Spetta in ultima analisi al giudice del rinvio pronunciarsi su tale questione, tenendo conto degli orientamenti fornitigli dalla Corte.

103. Se ho ben compreso la normativa controversa, esistono due diverse situazioni per quanto riguarda il rilascio dell’attestato di conformità urbanistica: – qualora l’alloggio sia già destinato ad uso turistico, il suo proprietario ha diritto al rilascio dell’attestato di conformità urbanistica da parte del comune, senza dover intraprendere ulteriori azioni.

In questa ipotesi, non è necessario chiedere un permesso urbanistico affinché l’uso turistico dell’alloggio sia riconosciuto conformemente alle norme del CoBAT ( 50 ).

In tal caso, l’attestato di conformità urbanistica è una «mera formalità» ed è in linea con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123; – la situazione è diversa quando l’alloggio non è adibito ad uso turistico e la sua gestione come alloggio turistico richiede un cambio di destinazione.

In tale ipotesi, il rilascio dell’attestato di conformità urbanistica da parte del comune deve essere preceduto dall’ottenimento di un permesso urbanistico, ai sensi dell’articolo 98 del CoBAT.

104. In questo secondo scenario, che è quello del caso di specie e della maggior parte di coloro che aspirano ad esercitare l’attività di prestazione di servizi di alloggi turistici, l’attestato di conformità urbanistica non è un mero documento probatorio della destinazione dell’immobile (come ha sostenuto il governo belga in udienza), poiché il suo rilascio è subordinato ad una previa azione amministrativa delle autorità comunali.

105. Rilevo che, in ogni caso, non si tratta qui dell’applicazione pura e semplice di norme urbanistiche, che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 ( 51 ), bensì di un criterio applicabile nell’ambito di un regime di autorizzazione per l’esercizio di un’attività di prestazione di servizi turistici, che è invece sottoposto alla direttiva 2006/123 ( 52 ).

106. Il requisito relativo all’attestato di conformità urbanistica implica l’applicazione combinata dell’articolo 98 del CoBAT (necessità di un permesso urbanistico per il cambiamento dell’assegnazione o della destinazione di un immobile) e dell’articolo 5, punto 2, lettera b), della legge regionale dell’8 maggio 2014 (l’attestato deve confermare che l’alloggio «è stabilito nel rispetto della normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore»).

107. Pertanto, se l’immobile è destinato ad un uso come alloggio residenziale, l’ottenimento dell’attestato di conformità urbanistica al fine di ottenere, in seguito, il numero di registrazione dalle autorità regionali si complica: è necessario un intervento del comune, che, secondo le informazioni disponibili, risulta complesso in quanto richiede il rilascio di un (nuovo) permesso urbanistico. 108.

L’articolo 5, punto 5, lettera b), della legge regionale dell’8 maggio 2014 non contiene indicazioni chiare sulle prescrizioni tecniche che le autorità comunali devono controllare per rilasciare l’attestato di conformità urbanistica, ai fini della registrazione e dell’autorizzazione di un alloggio turistico. 109.

Non fornisce ulteriori chiarimenti l’articolo 98 del CoBAT, che non si riferisce alle attività di alloggio turistico. 110.

La distinzione operata dal PRAS tra la nozione di «alloggio» e quella di «struttura alberghiera» ( 53 ) implica che, se l’immobile ha la destinazione urbanistica di abitazione, è necessario un permesso urbanistico per cambiarne l’uso in struttura alberghiera.

111. Le autorità comunali dispongono, inoltre, di un ampio potere discrezionale per decidere se accettare o meno il cambiamento di destinazione e i criteri sembrano variare da un comune all’altro.

112. Non è chiaro neppure il rapporto tra la nozione di «alloggio turistico» ( 54 ) di cui alla legge regionale dell’8 maggio 2014 e quella di «struttura alberghiera» di cui al PRAS, norme che i comuni della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] applicano in modi diversi.

113. Secondo il giudice del rinvio, il problema è se tutti gli alloggi turistici (ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale dell’8 maggio 2014) debbano essere qualificati come «strutture alberghiere» (ai sensi del PRAS) e se, di conseguenza, la trasformazione di un’abitazione in alloggio turistico richieda o meno un permesso urbanistico ( 55 ).

114. La prassi dei comuni della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], secondo quanto risulta dalle informazioni disponibili, è orientata prevalentemente a considerare qualsiasi alloggio turistico come struttura alberghiera, ai fini del PRAS.

Tale prassi implica, normalmente, un (non facile) cambiamento della destinazione degli immobili al fine di ottenere il rilascio di un permesso urbanistico. 115.

Dal momento che le norme urbanistiche limitano la possibilità di creare strutture alberghiere, è difficile ottenere il permesso urbanistico che, ripeto, consentirebbe di ricevere l’attestato di conformità urbanistica indispensabile per la registrazione di un alloggio turistico. 116.

In tali circostanze: – una persona che intenda gestire come alloggio turistico una camera della propria abitazione, nella quale rimanga ella stessa residente, dovrebbe ottenere un permesso urbanistico di struttura alberghiera, il che appare manifestamente sproporzionato.

Come ho indicato in precedenza, detta persona potrebbe sottarsi al requisito in parola solo qualora le autorità ritenessero che l’attività turistica dell’immobile sia accessoria rispetto alla sua funzione principale di abitazione.

Tuttavia, tale eccezione, menzionata solo dalla circolare ministeriale del 2016, non sembra essere applicata in modo sistematico ed omogeneo dalle autorità comunali per concedere l’attestato di conformità urbanistica; – una persona che intenda gestire come alloggio turistico un immobile che non è destinato, secondo le norme urbanistiche, a struttura alberghiera si trova di fronte al dilemma di qualificare urbanisticamente la gestione turistica progettata, inserendola in una delle categorie del PRAS che non sono state concepite per questo.

Il giudice del rinvio ( 56 ) cita la dottrina che critica lo iato concettuale derivante da tale difficoltà.

117. A ciò si aggiunge un requisito che è stato evidenziato in udienza: il cambiamento totale o parziale della destinazione di un immobile a struttura alberghiera, richiesto dal PRAS per gestire tale immobile come alloggio turistico, richiede una compensazione a carico del proprietario, consistente nel mantenimento della medesima superficie abitativa nella zona, conformemente alla regola 0.12, punto 1, delle «Disposizioni generali relative al complesso delle zone» del PRAS.

118. Il requisito della compensazione, a differenza di quello previsto dalla normativa francese esaminata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 57 ), non è disciplinato in modo preciso e la sua applicazione è lasciata alla discrezionalità delle autorità comunali.

Come ha sostenuto la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, i privati che intendano adibire il loro immobile ad alloggio turistico per brevi periodi, senza abitarvi, difficilmente possono permettersi le spese inerenti a tale compensazione.

119. L’obbligo di acquistare un altro immobile nella stessa zona residenziale di [OSCURATO:PERSONA] per compensare il cambio di destinazione di quello precedente, in quanto condizione indispensabile per esercitare l’attività di prestazione di servizi di ricettività turistica (qualora l’immobile non abbia la previa qualificazione urbanistica di struttura alberghiera), mi sembra sproporzionato, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio.

120. Il complesso panorama normativo in parola comporta una notevole incertezza giuridica per coloro che aspirano a stabilirsi o a fornire servizi di alloggio turistico nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Una persona o un’impresa difficilmente potrà formarsi un’idea a priori la compatibilità del suo progetto di esercizio di alloggi turistici in tale regione con la normativa controversa ( 58 ).

121. La mancanza di chiarezza e l’incertezza giuridica aumentano se si osserva che non è sufficientemente delimitato il potere decisionale dei comuni ( 59 ) nella gestione dei permessi urbanistici, indispensabili (in caso di cambiamento di destinazione dell’immobile) per ottenere l’attestato di conformità urbanistica che consente di registrare un alloggio turistico ( 60 ).

122. La circolare ministeriale del 2016 è manifestamente insufficiente per uniformare la prassi amministrativa delle autorità comunali.

Si tratta di un testo privo di forza giuridica vincolante, che non è stato nemmeno pubblicato ufficialmente e che lascia ai comuni piena libertà di stabilire caso per caso quando un immobile debba essere considerato alloggio o struttura alberghiera secondo il PRAS.

123. Inoltre, la circolare ministeriale del 2016 suggerisce un’interpretazione piuttosto ampia della nozione di struttura alberghiera, con la conseguenza che il cambiamento di destinazione degli immobili risulta indispensabile, in quanto elemento previo per ottenere il permesso urbanistico e il successivo attestato di conformità urbanistica.

124. Il tenore letterale della normativa controversa, così come la mancanza di uniformità nella sua applicazione da parte dei comuni della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ( 61 ), creano, ripeto, incertezza giuridica e rendono meno trasparente e oggettivo il requisito dell’attestato di conformità urbanistica.

Su questo punto, sorgono dubbi riguardo alla chiarezza e all’oggettività della normativa in discussione ( 62 ).

125. In definitiva, ritengo che l’articolo 10 della direttiva 2006/123 osti a un regime giuridico che subordina la gestione di un alloggio turistico alla produzione di un attestato di conformità urbanistica, qualora tale attestato richieda il previo ottenimento di un permesso urbanistico e sia rilasciato dalle autorità comunali con un ampio margine di discrezionalità, in applicazione di una normativa nazionale priva di chiarezza, oggettività e trasparenza.

D. Sulla sesta questione pregiudiziale

126. Il giudice del rinvio chiede che sia interpretato l’articolo 13 della direttiva 2006/123 per stabilire se sia compatibile con tale disposizione un regime giuridico che richiede, nelle circostanze suesposte, un attestato di conformità urbanistica per il cui rilascio «non è imposto alcun obbligo specifico di motivazione e non è previsto alcun ricorso specifico» ( 63 ).

127. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2006/123, le procedure e le formalità di autorizzazione: – devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità; – non sono dissuasive e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio; – devono essere facilmente accessibili e avere costi ragionevoli e proporzionati; – sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole stabilito e reso pubblico preventivamente.

128. Il governo belga afferma che il decreto del 24 marzo 2016 ha integrato la legge regionale dell’8 maggio 2014 e che la procedura di autorizzazione e registrazione degli alloggi turistici è conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 della direttiva 2006/123.

129. Secondo il governo belga, il decreto del 24 marzo 2016 prevede termini specifici alle autorità regionali ai fini dell’esame e della decisione sulle domande di autorizzazione e registrazione di alloggi turistici, nonché possibilità di ricorso.

Detto governo aggiunge che, infatti, sono state esaminate tutte le domande presentate in forma completa e le decisioni delle autorità regionali sono generalmente motivate nonché soggette a sindacato giurisdizionale.

In udienza, il governo belga ha insistito sullo scarso contenzioso generato dall’applicazione del requisito relativo all’attestato di conformità urbanistica e sul fatto che le autorità regionali non hanno dovuto esercitare i loro poteri di controllo sulle autorità comunali per quanto riguarda l’applicazione della legge regionale dell’8 maggio 2014 a seguito di reclami di persone lese.

130. La spiegazione del governo belga è tuttavia incompleta, poiché prende in considerazione solo la «fase regionale» della procedura di autorizzazione, senza tenere conto del fatto che il vero problema risiede nella «fase comunale», vale a dire nel rilascio dell’attestato di conformità urbanistica.

Il rinvio pregiudiziale verte su quest’ultimo: in particolare, la sesta questione è incentrata su tale attestato, il cui diniego non deve essere motivato e non è impugnabile.

131. Come già spiegato, l’autorizzazione e la registrazione degli alloggi turistici sono sottoposte a formalità complesse, ricomprese in due procedure collegate: – la procedura di autorizzazione e registrazione dell’alloggio turistico, che viene esperita presso le autorità regionali; e – la procedura volta ad ottenere l’attestato di conformità urbanistica degli alloggi turistici, che si svolge presso le autorità comunali.

Per ottenerlo, nella maggior parte dei casi è necessario un permesso urbanistico che, a sua volta, tenga conto del cambio d’uso dell’immobile.

132. Non si può quindi sostenere, come fa il governo belga, che l’attestato di conformità urbanistica sia solo un documento procedurale e che i termini e gli altri requisiti di cui all’articolo 13 della direttiva 2006/123 si applichino dal momento in cui la domanda di autorizzazione e registrazione è completa.

133. I requisiti di cui all’articolo 13 della direttiva 2006/123 devono essere soddisfatti da entrambe le procedure collegate, giacché, qualora non si ottenga l’attestato di conformità urbanistica, è impossibile ricevere il numero di registrazione dell’alloggio turistico. 134.

Nel caso delle domande incomplete, l’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2006/123 impone alle autorità di informare gli interessati della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo

3. Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, in fine , della medesima direttiva, il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione.

135. Orbene, tali disposizioni devono essere rispettate nelle due procedure collegate.

Come afferma la [OSCURATO:PERSONA], il computo del termine (che decorre dal momento in cui le domande sono complete) non può essere applicato qualora i richiedenti non abbiano potuto produrre la documentazione per cause imputabili all’Amministrazione.

136. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, alle quali la Corte deve attenersi, nella procedura presso le autorità comunali volta ad ottenere l’attestato di conformità urbanistica non è previsto alcun termine per la decisione, non vi è obbligo di motivazione e non è previsto alcun ricorso specifico.

Le garanzie procedurali previste dal decreto del 24 marzo 2016, che ha integrato la legge regionale dell’8 maggio 2014, non si estendono alla procedura presso le autorità comunali per ottenere l’attestato di conformità urbanistica.

137. A ciò si aggiunge che, in mancanza di risposta da parte dell’autorità regionale, l’autorizzazione e la registrazione dell’alloggio turistico si considerano negate.

Tale norma non è conforme alla regola di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2006/123, secondo il quale, in mancanza di risposta entro il termine stabilito, l’autorizzazione si considera rilasciata, salvo un regime differente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che nella fattispecie il governo belga non ha fatto valere.

138. Di conseguenza, ritengo che l’articolo 13 della direttiva 2006/123 osti a un regime giuridico che subordina la gestione di un alloggio turistico alla produzione di un attestato di conformità urbanistica, qualora non sia previsto alcun termine per il rilascio di tale attestato, non sia imposto alcun obbligo specifico di motivazione e non sia previsto alcun ricorso specifico contro le decisioni di diniego.

V. Conclusione

139. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: «La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che: – l’articolo 9 della direttiva 2006/123 non osta ad un regime giuridico che subordina a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di un alloggio adibito ad alloggio turistico in modo regolare o occasionale, purché tale regime sia necessario e proporzionato per la tutela dei turisti e dell’ambiente urbano.

Spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la proporzionalità di detto regime, tenendo conto della sua portata geografica, del suo fondamento su studi e dati precisi nonché della sua incidenza sul fabbisogno residenziale delle zone urbane nelle quali esso è applicabile; – l’articolo 10 della direttiva 2006/123 osta a un regime giuridico che subordina la gestione di un alloggio turistico alla produzione di un attestato di conformità urbanistica, qualora tale attestato richieda il previo ottenimento di un permesso urbanistico e sia rilasciato dalle autorità comunali con un ampio margine di discrezionalità, in applicazione di una normativa nazionale priva di chiarezza, oggettività e trasparenza; – l’articolo 13 della direttiva 2006/123 osta a un regime giuridico che subordina la gestione di un alloggio turistico alla produzione di un attestato di conformità urbanistica, qualora non sia previsto alcun termine per il rilascio di tale attestato, non sia imposto alcun obbligo specifico di motivazione e non sia previsto alcun ricorso specifico contro le decisioni di diniego». 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36). 3 Sentenza del 22 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑724/18 e C‑727/18, EU:C:2020:743; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).

Nella mia esposizione farò necessariamente riferimento più volte a tale sentenza. 4 In quel caso si trattava di «una normativa nazionale che impone un’autorizzazione preventiva per l’esercizio di attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitate in maniera reiterata e per brevi periodi» (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 2). 5 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L 2024/1028). 6 Il considerando 1 del regolamento 2024/1028 si riferisce all’impatto degli alloggi turistici nei termini seguenti: «(...) Con la crescita dell’economia delle piattaforme il volume dei servizi di locazione di alloggi a breve termine sta aumentan[d]o notevolmente in tutta l’Unione.

Pur creando molte opportunità per gli ospiti, i locatori e l’intero ecosistema del turismo, la rapida crescita di tali servizi ha sollevato preoccupazioni e sfide, in particolare per le comunità locali e le autorità pubbliche, ad esempio il loro contributo a una riduzione della disponibilità di alloggi destinati alla locazione a lungo termine e ad un aumento dei canoni di locazione e dei prezzi delle abitazioni. (…)». 7 Ordonnance relative à l’hébergement touristique (legge regionale relativa alla ricettività turistica), dell’8 maggio 2014 ( Moniteur belge del 17 giugno 2014, 2ª ed., pag. 45695) (in prosieguo: la «legge regionale dell’8 maggio 2014»). 8 Il meccanismo combinato della dichiarazione preventiva e della concessione di un numero di registrazione a determinate condizioni comporta, di fatto, la necessità dell’«autorizzazione» delle autorità regionali per destinare un immobile ad alloggio turistico. 9 Si tratta del [OSCURATO:PERSONA] d’Incendie et d’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]). 10 Arrêté du Gouvernement de la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] portant exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique (decreto del Governo della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] recante esecuzione della legge regionale dell’8 maggio 2014 relativa alla ricettività turistica), del 24 marzo 2016 ( Moniteur belge del 14 aprile de 2016, 2ª ed., pag. 24452) (in prosieguo: il «decreto del 24 marzo 2016»). 11 [OSCURATO:PERSONA] d’Affectation du Sol (piano regionale di destinazione del suolo) (in prosieguo: il «PRAS»). 12 Tale glossario è disponibile al seguente indirizzo: https://perspective.brussels/fr/outils-de-planification/pras/les-prescriptions-litterales-legales-du-pras/l-glossaire-des-principaux-termes-utilises-dans-les-prescriptions-urbanistiques. 13 Code bruxellois de l’aménagement du territoire (codice di [OSCURATO:PERSONA] sulla pianificazione territoriale) Moniteur belge del 26 maggio 2004, pag. 40738; in prosieguo: il «CoBAT»), nella versione applicabile ratione temporis ai fatti.

Tale normativa è cambiata a seguito di una riforma del 2017; v. https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/le-code-bruxellois-de-lamenagement-du-territoire-cobat . . 14 Circulaire ministérielle explicative du 10 mai 2016 relative aux missions de la Commune et du Bourgmestre dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014 (circolare ministeriale esplicativa del 10 maggio 2016 relativa ai compiti del comune e del sindaco nell’ambito dell’esecuzione della legge regionale dell’8 maggio 2014; in prosieguo: la «circolare ministeriale del 2016»), disponibile al seguente indirizzo: https://pouvoirs-locaux.brussels/10-mai-2016-circulaire-explicative-relative-aux-missions-de-la-commune-et-du-bourgmestre-dans-le. 15 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] pubblico regionale di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»). 16 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato sette solleciti, l’ultimo dei quali in data 12 gennaio 2023. 17 Utilizzerò l’espressione «attestato di conformità urbanistica» per designare l’attestato di cui all’articolo 5, punto 2, lettera b), della legge regionale dell’8 maggio 2014.

Esso deve indicare che l’alloggio turistico «è stabilito nel rispetto della normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore». 18 Il giudice del rinvio ha deciso di non porre una questione quanto al requisito relativo all’attestato di sicurezza antincendio, ordinario o semplificato, per l’autorizzazione degli alloggi turistici.

Pertanto, non mi riferirò a tale requisito, che peraltro non sembra sollevare problemi di compatibilità con l’articolo 10 della direttiva 2006/123. 19 [OSCURATO:PERSONA], punto

58. 20 La conformità ai due articoli suddetti di una normativa di uno Stato membro che istituisce un regime di autorizzazione presuppone che siano valutati separatamente e in successione, anzitutto, il carattere giustificato del principio dell’istituzione di tale regime, poi i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste da quest’ultimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 58). 21 Sentenza del 23 dicembre 2015, Hiebler (C‑293/14, EU:C:2015:843, punto 55). 22 In alcune occasioni, la Corte, rispondendo a domande di pronuncia pregiudiziale relative alla direttiva 2006/123, ha valutato essa stessa la giustificazione e la proporzionalità delle misure nazionali.

Ciò è avvenuto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 3 e 4 del dispositivo).

Per contro, nella maggior parte dei casi, essa rimette tale valutazione al giudice del rinvio (sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 103), oppure si pronuncia «fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio dovrà effettuare» (sentenza del 23 dicembre 2015, Hiebler, C‑293/14, EU:C:2015:843, punto 70). 23 [OSCURATO:PERSONA] del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68, punto 40), e del 1º ottobre 2015, Trijber e Harmsen (C‑340/14 e C‑341/14, EU:C:2015:641, punto 55). 24 Sentenza allegata alla decisione di rinvio, punti 43 e

44. 25 Sentenza allegata alla decisione di rinvio, punto

45. 26 [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑168/14, EU:C:2015:685, punto 74), del 4 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑377/17, EU:C:2019:562, punto 70), e del 27 febbraio 2025, AEON NEPREMIČNINE e a. (C‑674/23, EU:C:2025:113, punto 54).

Menzionando quale esigenza imperativa la tutela dei consumatori, la direttiva 2006/123 soddisfa quanto prescritto dall’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come conferma il considerando 40 di tale direttiva. 27 [OSCURATO:PERSONA], punto 68, dell’8 maggio 2013, Libert e a. (C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punti da 50 a 52), e del 1º ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑567/07, EU:C:2009:593, punto 30). 28 Sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑295/23, EU:C:2024:1037, punto 67). 29 [OSCURATO:PERSONA] del 21 marzo 2024, LEA (C‑10/22, EU:C:2024:254, punto 85), e dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 64). 30 [OSCURATO:PERSONA] dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 65), e del 30 aprile 2014, Pfleger e a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 50). 31 Si vedano i dubbi espressi in ordine alla proporzionalità di tale regime da Bernard, N., Debroux, L., [OSCURATO:PERSONA], M., e Servais, D., «La réglementation bruxelloise en matière d’hébergement touristique», [OSCURATO:PERSONA]: revue pratique de l’immobilier , 2020, n. 3, pagg. da 54 a 59, disponibile al seguente indirizzo: https://hdl.handle.net/2078.3/251968. 32 Ordonnance modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (legge regionale che modifica la legge regionale del 17 luglio 2003 recante il codice di [OSCURATO:PERSONA] sull’edilizia abitativa), dell’11 luglio 2013 ( Moniteur belge del 26 luglio 2013), https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnance/2003/07/17/2013A31614/justel. 33 Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 59): «(…) oltre alla sua attività consistente nel mettere in contatto locatori e i locatari tramite la piattaforma elettronica omonima, la [OSCURATO:PERSONA] fornisce ai locatori uno schema che definisce il contenuto della loro offerta, un servizio opzionale di fotografia del bene posto in locazione nonché un sistema di valutazione dei locatori e dei locatari consultabile dai futuri locatori e locatari». 34 Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 60).

Le critiche o gli elogi ricevuti da tali alloggi da parte di coloro che li hanno utilizzati probabilmente incidono sulla loro reputazione più della mera constatazione offerta da un certificato ufficiale. 35 Come esporrò più avanti, il livello di inosservanza del regime vigente nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la proliferazione di alloggi turistici illegali possono essere un indizio della mancanza di proporzionalità del regime in parola, anche se, per evitare tale critica, sarebbe sempre possibile un’applicazione amministrativa più adeguata. 36 In particolare May, X., [OSCURATO:PERSONA], R., e Decroly, J.‑M., La situation du logement à [OSCURATO:PERSONA] au regard de l’hébergement touristique , Focus n. 62, febbraio 2024, https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-62_FRv4.pdf. 37 May, X., [OSCURATO:PERSONA], R., e Decroly, J.‑M . , La situation du logement à [OSCURATO:PERSONA] au regard de l’hébergement touristique , Focus n. 62, febbraio 2024, pag.

5. 38 [OSCURATO:PERSONA], R., Vandenbroucke, A., Marissal, P., e Wayens, B., Analyse de la faisabilité et l’opérationnalité d’un recensement des logements inoccupés en [OSCURATO:PERSONA] ‑

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], 29 febbraio 2024, disponibile al seguente indirizzo: https://bsi.brussels/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/LI_SyntheseGlobale_final.pdf. 39 Dei 6 092 alloggi disponibili in media attraverso piattaforme di economia collaborativa online, solo 292 (27 appart‑hotel, 93 residenze turistiche e 172 alloggi presso il proprietario) erano registrati, ossia il 4,7%.

Observatoire du tourisme à [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] annuel 2023 , pagg. da 12 a 14, https://www.visit.brussels/content/dam/visitbrussels/pdf-brochures/presse/studies/annual-reports/[OSCURATO:PERSONA] %20annuel %202023 %20 %20FR.pdf. 40 [OSCURATO:PERSONA], punto

69. 41 [OSCURATO:PERSONA], punto

72. 42 [OSCURATO:PERSONA], punto

73. La normativa francese riguardava la locazione di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi eleggeva domicilio, esercitata in maniera reiterata e per brevi periodi. 43 La pressione esistente in alcune zone della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (ad esempio il «Pentagone» e il quartiere europeo di [OSCURATO:PERSONA]) contrasta con quella di altri comuni di detta regione che hanno pochi alloggi turistici. 44 Osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], nota

22. 45 Sentenza del 16 gennaio 2023, n. di repertorio 2023/390, 2022/KR/31, non pubblicata. 46 Punto 25 della sentenza del 16 gennaio 2023.

Tuttavia, in detta sentenza la Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto che l’obbligo di ottenere un attestato di conformità urbanistica fosse giustificato dall’obiettivo di tutelare il destinatario dei servizi. 47 [OSCURATO:PERSONA], punto 57, e del 3 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑62/19, EU:C:2020:980, punto 86). 48

V. procedura d’infrazione INFR (2018) 4142, comunicato stampa IP/19/467 del 24 gennaio 2019, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_467. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida a motivo della possibile incompatibilità con la direttiva 2006/123 della procedura di autorizzazione e dei requisiti generali applicati dalla Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ai prestatori di servizi di ricettività turistica.

Tale procedimento è ancora in corso, come ha confermato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza. 49 [OSCURATO:PERSONA], punto 96, del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑137/17, EU:C:2018:771, punto 85), e del 1º giugno 1999, Konle (C‑302/97, EU:C:1999:271, punto 44). 50 La decisione di rinvio, punto 8, in fine , cita la giurisprudenza belga che conferma tale spiegazione.

La sentenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) del 30 settembre 2021 (BE:RVSCE:2021:ARR.251.700) afferma che l’attestato di conformità urbanistica ha «come unica funzione quella di certificare che l’alloggio turistico sia stabilito nel rispetto della normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore» e che tale attestato «si basa interamente su un’operazione di constatazione di fatto e di qualificazione giuridica e differisce, in ciò, da un certificato urbanistico, il quale implica un potere discrezionale nell’ambito di una valutazione di opportunità alla luce, in particolare, della corretta pianificazione dei luoghi».

Detta sentenza aggiunge che, se «un alloggio turistico è conforme alla normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore, interpretate in modo conforme al diritto dell’Unione europea e in particolare alla direttiva “servizi”, un comune è tenuto a rilasciare un attestato di conformità urbanistica riguardante tale bene».

La legge regionale dell’8 maggio 2014 sancirebbe, di fatto, un diritto soggettivo ad ottenere l’attestato. 51 [OSCURATO:PERSONA] (punti 41 e 42), e del 30 gennaio 2018, X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2018:44, punto 123). 52 Considerando 9 della direttiva 2006/123. 53 V . paragrafo 15 delle presenti conclusioni. 54 L’articolo 3, punto 2, della legge regionale dell’8 maggio 2014 definisce l’alloggio turistico come «qualsiasi alloggio proposto per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale, a turisti».

Il medesimo articolo 3, punti da 4 a 9, distingue i seguenti tipi di alloggi turistici: hotel, appart‑hotel, residenze turistiche, alloggi in case private, strutture ricettive per il turismo sociale e campeggi.

La presente controversia riguarda le «residenze turistiche», definite al punto 6 come «qualsiasi villa, casa o appartamento, monolocale o camera riservati all’uso esclusivo del locatario, dotati del mobilio necessario per alloggiare e cucinare, compresi, se del caso, servizi di tipo alberghiero mediante supplementi», e l’«alloggio in abitazioni private», definito al punto 7 come «ogni struttura che disponga di una o più camere o spazi indipendenti attrezzati a tale scopo, facenti parte dell’abitazione personale e abituale del gestore o di annessi contigui». 55 Sentenza allegata alla decisione di rinvio, punto

35. 56 Sentenza allegata alla decisione di rinvio, punto

65. 57 [OSCURATO:PERSONA], punti da 81 a

94. 58 Bernard, N., e Debroux, L., «Mise à disposition de logements à une “clientèle de passage”: les mesures nationales “anti‑[OSCURATO:PERSONA]” ne sont pas (nécessairement) contraires au droit européen», Revue de jurisprudence de Liège, Mons et [OSCURATO:PERSONA] , 2021, n. 18, pagg. 814 e

815. 59 La direttiva 2006/123, e in particolare il suo articolo 10, non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri che concedono le autorizzazioni.

Essa consente un regime di autorizzazione di alloggi turistici nel quale intervengano con un certo margine di discrezionalità le autorità comunali, purché, tuttavia, la loro azione sia delimitata da una normativa nazionale che fissi criteri di azione chiari per dette autorità (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 97 e 98). 60 [OSCURATO:PERSONA], punto

99. 61 Tale circostanza è evidenziata dallo studio sul regime di autorizzazione commissionato dalla Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’évaluation de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, Cahier spécial des charges , n. 2018/ServECO/024, 21/05/2019, sezione 4.4, non pubblicato. 62

V. Bernard, N., Debroux, L., [OSCURATO:PERSONA], M., e Servais, D., «La réglementation bruxelloise en matière d’hébergement touristique», [OSCURATO:PERSONA]: revue pratique de l’immobilier , 2020, n. 3, pagg. da 59 a

64. 63 Le carenze della procedura di autorizzazione sono illustrate in modo preciso da Bernard, N., Debroux, L., [OSCURATO:PERSONA], M., e Servais, D., «La réglementation bruxelloise en matière d’hébergement touristique», [OSCURATO:PERSONA]: revue pratique de l'immobilier , 2020, n. 3, pagg. da 71 a 78.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA presentate il 5 febbraio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 813/24 [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ‑ [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Procedimento pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Direttiva 2006/123/CE – — Servizi nel mercato interno – Gestione di un alloggio turistico – Regime di autorizzazione – Condizioni per la concessione dell’autorizzazione – Gestione subordinata ad una dichiarazione preventiva e ad una registrazione – Requisito di un attestato di conformità urbanistica – Necessità del permesso urbanistico – Intervento di autorità regionali e comunali nella procedura – Assenza di termini di decisione e di ricorsi giurisdizionali nella procedura per l’ottenimento dell’attestato di conformità urbanistica » 1. Il presente rinvio pregiudiziale verte sulla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE ( 2 ) delle norme che disciplinano, nella [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), l’autorizzazione e la registrazione degli alloggi turistici. 2. La complessa normativa regionale, la cui attuazione da parte delle autorità comunali solleva non pochi interrogativi, prevede, tra i requisiti per l’autorizzazione di un alloggio turistico, il rilascio di un attestato di conformità urbanistica. 3. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ) la Corte ha esaminato problemi giuridici più o meno analoghi a quelli del presente rinvio, in riferimento alla normativa francese sugli alloggi turistici soggetti ad un regime di autorizzazione preventiva ( 4 ). 4. Nella presente causa la Corte ha l’opportunità di precisare la propria giurisprudenza sulla compatibilità con la direttiva 2006/123 di norme nazionali che limitano la prestazione di servizi turistici. Un nuovo strumento normativo successivo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], il regolamento (UE) 2024/1028 ( 5 ), può aiutare a comprendere meglio il dibattito. 5. La controversia all’origine del rinvio pregiudiziale si colloca in un contesto nel quale molte città turistiche europee con attrattiva turistica sono interessate dall’espansione di questo tipo di alloggi. I problemi di vario genere (economici, sociali, urbanistici) provocati dalla loro proliferazione sono all’ordine del giorno nel dibattito politico degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 6 ). I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione: direttiva 2006/123. 6. Rinvio alla trascrizione dei considerando e delle disposizioni della direttiva 2006/123 contenuta nei punti da 3 a 11 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. B. Diritto belga 1. Legge regionale dell’8 maggio 2014 ( 7 ) 7. L’articolo 2 indica che tale legge incorpora parzialmente nel diritto belga la direttiva 2006/123. 8. L’articolo 3, punto 2, definisce l’alloggio ( hébergement ) turistico come «qualsiasi alloggio [( logement )] proposto per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale, a turisti». 9. L’articolo 3, punto 6, menziona, tra le varie categorie di alloggio, le «residenze turistiche». 10. Ai sensi dell’articolo 4, la gestione di un alloggio turistico è soggetta ad una «dichiarazione preventiva» e ad una registrazione, nonché al rispetto delle condizioni che sono in particolare precisate dall’articolo 5, punto 2 ( 8 ). 11. Le condizioni precisate all’articolo 5, punto 2, sono le seguenti: –        l’ottenimento di un attestato di sicurezza antincendio rilasciato dal sindaco del comune in cui l’alloggio turistico si trova, previo parere del servizio competente ( 9 ). Alle condizioni fissate dal governo, per talune strutture, tra cui le residenze turistiche, può essere sufficiente un attestato di controllo semplificato [lettera a)]; –        l’ottenimento di un attestato del comune in cui è situato l’alloggio turistico, che confermi che tale alloggio «è stabilito nel rispetto della normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore» [(lettera b)]. 2. Decreto del 24 marzo 2016 ( 10 ) 12. Per quanto riguarda l’attestato di sicurezza antincendio, l’articolo 27 specifica le condizioni necessarie per ottenere un attestato di controllo semplificato, ai sensi dell’articolo 5, punto 2, lettera a), della legge regionale dell’8 maggio 2014. 13. L’articolo 27 prescrive che la capacità massima dell’alloggio sia inferiore a dieci persone e nessun altro alloggio si trovi nello stesso edificio, oppure che la struttura si trovi in un edificio che ospita diversi alloggi turistici la cui capacità totale sia inferiore a dieci persone, a condizione tuttavia che, per le residenze turistiche, l’alloggio turistico non sia esercito da un gestore che gestisce contemporaneamente più di cinque alloggi. 3. Piano regionale di destinazione del suolo ( 11 ) 14. L’attestato di conformità urbanistica richiede che il comune confermi che l’esercizio dell’attività progettata è conforme alla situazione urbanistica del bene. 15. A tal riguardo, il documento di riferimento è il glossario ( 12 ) del PRAS, che distingue: –        l’«alloggio» ( logement ), definito come un «insieme di locali che sono stati concepiti per l’abitazione o la residenza di una o più persone, purché non sia stata legalmente stabilita un’altra destinazione, ivi comprese le case di riposo e gli alloggi autorizzati o sovvenzionati, escluse le strutture alberghiere», e –        la «struttura alberghiera», definita come una «struttura di accoglienza di persone in grado di offrire prestazioni di servizi alla clientela, quali hotel, alberghi, ostelli della gioventù, motel, pensioni, appart‑hotel o flat‑hotel, ...». 4. Codice di [OSCURATO:PERSONA] sulla pianificazione territoriale ( 13 ) 16. L’articolo 98 impone, nel suo paragrafo 1, punto 5, l’ottenimento di un permesso urbanistico quando si tratta di modificare la destinazione (vale a dire la funzione per la quale il bene deve essere impiegato in base al relativo permesso edilizio o urbanistico) o l’uso (inteso, nell’ambito della suddetta destinazione, come l’attività precisa che si svolge all’interno o sul bene) di un immobile. 5. Circolare ministeriale esplicativa del 10 maggio 2016 ( 14 ) 17. Ai sensi del paragrafo 2: –        «Da un punto di vista urbanistico, il criterio principale che distingue la struttura alberghiera dall’alloggio è il fatto che la funzione di residenza/alloggio cede il passo alla nozione di ospitalità di una clientela di passaggio». –        La nozione di struttura alberghiera «deve essere interpretata in senso ampio e comprende qualsiasi tipo di struttura destinata ad accogliere una popolazione di passaggio, il che la distingue dalla nozione di alloggio». –        «Occorre verificare in concreto se l’attività di ricettività turistica svolta nell’immobile richieda – o meno – che l’immobile sia destinato a “struttura alberghiera” ai sensi del PRAS». –        «Se il bene in cui si trova la struttura di alloggio turistico conserva una funzione principale di alloggio residenziale, esso non deve essere destinato a struttura alberghiera. Ciò vale, ad esempio, per l’alloggio dato in locazione turistica in modo occasionale o per l’alloggio presso il quale il gestore risiede abitualmente, sfruttando al contempo una parte dell’alloggio come alloggio turistico». –        «Al contrario, qualora il bene sia interamente adibito ad alloggio turistico, di modo che nessun abitante vi viva abitualmente, l’attività di ricettività turistica non è più accessoria e il bene deve essere considerato una struttura alberghiera ai sensi del PRAS». –        «Ovviamente, i comuni conservano il loro pieno potere discrezionale al fine di giudicare in concreto la conformità della destinazione attribuita al bene in questione». II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 18. [OSCURATO:PERSONA] è un’impresa del settore immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] attiva, in particolare, nella concessione in locazione di alloggi per brevi periodi. 19. Il 10 settembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato presso il [OSCURATO:PERSONA] et Emploi du [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( 15 ) una dichiarazione preventiva, conformemente all’articolo 4 della legge regionale dell’8 maggio 2014, per registrare un’attività di alloggio turistico in un immobile situato a [OSCURATO:PERSONA]. 20. L’11 novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la domanda per incompletezza del fascicolo. Esso ha precisato che, in mancanza del rilascio di un numero di registrazione, la gestione non era autorizzata. 21. Il 24 giugno 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha contattato il sindaco della città di [OSCURATO:PERSONA] per denunciare il fatto che sembrava che le domande di attestato di sicurezza antincendio non fossero ancora state trattate allorché la città aveva ritenuto che l’attestato di conformità urbanistica non potesse essere rilasciato (quando invece la legge regionale dell’8 maggio 2014 non subordina il rilascio di uno di questi documenti a quello dell’altro) ( 16 ). 22. Il 24 settembre 2022, convocata dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che gestiva nell’immobile quattro «unità» di alloggio in locazione di breve durata. 23. Il 5 ottobre 2022 un ispettore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la gestione nell’immobile di un alloggio turistico non rispondente ai requisiti della legge regionale dell’8 maggio 2014. 24. L’8 novembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un’ingiunzione di cessazione immediata dell’attività di gestione dell’alloggio turistico con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato una dichiarazione preventiva alla sua attività. 25. Il 10 novembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al sindaco della città di [OSCURATO:PERSONA] una domanda di attestato di controllo semplificato relativa alla protezione antincendio per l’alloggio turistico in discussione. 26. Il 7 dicembre 2022, il presidente del Governo della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], incaricato del turismo, ha confermato l’ingiunzione di cessazione immediata dell’8 novembre 2022, con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva dell’attestato di sicurezza antincendio di cui all’articolo 5, punto 2, lettera a), della legge regionale dell’8 maggio 2014, né del numero di registrazione che la autorizzasse a gestire la struttura conformemente all’articolo 4 di tale legge regionale. 27. [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a gestire gli immobili, il che ha portato alla redazione, il 7 febbraio 2023, di un verbale constatante la violazione dell’ingiunzione di cessazione immediata dell’attività. 28. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi chiesto un attestato semplificato di sicurezza antincendio, che le è stato negato il 22 maggio 2023 dalla Città di [OSCURATO:PERSONA] per il motivo che non era stata presentata alcuna domanda di autorizzazione urbanistica per cambiare la destinazione dell’immobile. Tale attestato è stato infine concesso su ricorso. 29. Il 15 giugno 2023 l’ispettorato del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che intendeva eseguire l’ingiunzione di cessazione immediata dell’attività. Il 23 giugno 2023 esso ha proceduto ad apporre i sigilli all’immobile. 30. Il 3 luglio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento dinanzi al Tribunal de première instance francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese, [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo la revoca dell’ingiunzione di cessazione immediata dell’attività emessa l’8 novembre 2022. 31. La Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’infondatezza della domanda della [OSCURATO:PERSONA] e ha presentato una domanda riconvenzionale chiedendo che il divieto di gestire l’immobile fosse accompagnato da una penalità di mora. 32. Con ordinanza del 13 novembre 2023, il Tribunal de première instance francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese) ha dichiarato infondata l’azione della [OSCURATO:PERSONA] e ha accolto la domanda riconvenzionale della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 33. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale ordinanza dinanzi alla Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), organo giurisdizionale che ha presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale per ottenere dalla Corte di giustizia la risposta a sette questioni, delle quali riporto la terza, la quarta, la quinta e la sesta. 34. Queste quattro questioni sono così formulate: «3)      Se l’articolo 9 della direttiva [2006/123] osti, sotto il profilo del requisito di proporzionalità, ad un regime giuridico che subordini a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di qualsiasi alloggio dotato del mobilio necessario per alloggiare e cucinare e che includa, se del caso, servizi di tipo alberghiero mediante un supplemento di prezzo, proposto a turisti per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale, per il motivo principale che occorre tutelare i turisti e per il motivo sussidiario (e implicito) che il regime in questione consente la tutela dell’ambiente urbano, che implicherebbe la tutela dell’alloggio. 4)      Se l’articolo 10 della direttiva [2006/123] osti a un regime giuridico che subordini a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di qualsiasi alloggio dotato del mobilio necessario per alloggiare e cucinare e che includa, se del caso, servizi di tipo alberghiero mediante un supplemento di prezzo, proposto a turisti per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale, il che implica in particolare la produzione di un attestato del comune in cui è stabilito l’alloggio turistico in questione, che confermi che tale alloggio è conforme alla normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore, in una situazione in cui la normativa nazionale relativa alla pianificazione territoriale e all’urbanistica impone il rilascio di un permesso urbanistico in caso di cambiamento dell’assegnazione o della destinazione di un bene immobile da “alloggio” a “struttura alberghiera” e la gestione di un alloggio nel senso sopracitato sarebbe qualificata come struttura alberghiera, tenuto conto del modo in cui quest’ultima nozione e quella di alloggio turistico sono rispettivamente definite nelle normative in questione. 5)      Se la risposta alla questione precedente sia diversa a seconda che la qualificazione di ciò che costituisce una “struttura alberghiera” sia o meno lasciata alla discrezionalità dell’autorità comunale, così come disciplinata in una circolare ministeriale. 6)      Se l’articolo 13 della direttiva [2006/123] osti ad un regime giuridico che subordini a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di qualsiasi alloggio dotato del mobilio necessario per alloggiare e cucinare e che includa, se del caso, servizi di tipo alberghiero mediante un supplemento di prezzo, proposto a turisti, per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale, il che implica in particolare la produzione di un attestato del comune in cui è stabilito l’alloggio turistico in questione, che confermi che tale alloggio è conforme alla normativa relativa alla pianificazione del territorio e alle norme urbanistiche in vigore, in una situazione in cui non è previsto alcun termine per il rilascio di tale attestato, non è imposto alcun obbligo specifico di motivazione e non è previsto alcun ricorso specifico». III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia 35. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 27 novembre 2024. 36. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], i governi belga e dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. All’udienza del 12 novembre 2025 sono comparsi la [OSCURATO:PERSONA], il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA]. 37. Su indicazione della Corte, le mie conclusioni si limiteranno alle questioni pregiudiziali terza, quarta, quinta e sesta. IV. Valutazione A. Considerazioni preliminari 38. Le premesse dalle quali muove il giudice del rinvio aiutano a delimitare la portata della controversia. 39. In sintesi, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare gli articoli 9, 10 e 13 della direttiva 2006/123 per stabilire se sia compatibile con essi il regime di autorizzazione degli alloggi turistici vigente nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], in particolare nella parte in cui impone la produzione obbligatoria di un attestato di conformità urbanistica ( 17 ) per adibire un immobile ad alloggio turistico ( 18 ). 40. Secondo il giudice del rinvio: –        è pacifico che la legge regionale dell’8 maggio 2014 rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 e che le attività come quelle della [OSCURATO:PERSONA] (consistenti nella locazione, dietro corrispettivo e per brevi periodi, di locali ammobiliati destinati ad uso residenziale, e ciò a destinazione di una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio), costituiscono servizi ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva; –        è altresì pacifico che la legge regionale dell’8 maggio 2014 istituisce un regime di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/123, e non un regime di «requisiti» così come previsto dagli articoli 14 e 15 di detta direttiva; –        per quanto riguarda i requisiti posti dall’articolo 9 della direttiva 2006/123, il regime della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non è discriminatorio e si basa su motivi imperativi di interesse generale la cui proporzionalità è discutibile; –        sebbene il requisito dell’attestato di sicurezza antincendio sembri soddisfare i requisiti di cui all’articolo 10 della direttiva 2006/123, è dubbio che ciò valga anche per quello relativo alla produzione di un attestato di conformità urbanistica. B. Sulla terza questione pregiudiziale 41. Il giudice del rinvio chiede che sia interpretato l’articolo 9 della direttiva 2006/123, «sotto il profilo del requisito di proporzionalità», al fine di stabilire se esso osti a un regime giuridico come quello di cui trattasi, che: –        subordina a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di qualsiasi alloggio dotato del mobilio necessario per alloggiare e cucinare e che includa, se del caso, servizi di tipo alberghiero mediante un supplemento di prezzo, proposto a turisti per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale; –        si basa sul «motivo principale che occorre tutelare i turisti e [sul] motivo sussidiario (e implicito) che il regime in questione consente la tutela dell’ambiente urbano, che implicherebbe la tutela dell’alloggio». 42. La conformità di un regime nazionale di autorizzazione alla direttiva 2006/123 deve essere valutata alla luce dell’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] membri possono istituirlo solo se non è discriminatorio, è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale ed è commisurato al suo obiettivo. 43. Le condizioni per ottenere l’autorizzazione devono essere conformi all’articolo 10 della direttiva 2006/123. Ai sensi di quest’ultimo, i regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti e rispondano alle caratteristiche enunciate al suo paragrafo 2. 44. Sia l’articolo 9, paragrafo 1, relativo alla giustificazione, sia l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123, sui criteri di rilascio delle autorizzazioni, contengono obblighi chiari, precisi e incondizionati che conferiscono loro un effetto diretto ( 19 ). 45. Il regime di autorizzazione amministrativa deve pertanto adeguarsi ai due articoli summenzionati ( 20 ). Tale adeguamento richiede che si valuti se la restrizione, «anzitutto, non sia discriminatoria in base alla cittadinanza, che sia poi giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e che, infine, sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, non vada al di là di quanto è necessario per raggiungerlo e non possa essere sostituita con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato» ( 21 ). 46. Spetta al giudice del rinvio ponderare, in definitiva, se le tre condizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2006/123 siano soddisfatte, giacché meglio conosce i fatti della controversia ( 22 ). 47. Tuttavia, la Corte può, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, offrirgli indicazioni che gli consentano di pronunciarsi sulla controversia di cui è investito ( 23 ). 1. Discriminazione 48. Dagli elementi del fascicolo non si può dedurre che il regime di autorizzazione sia discriminatorio, dato che esso si applica allo stesso modo agli operatori economici stabiliti nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e ai cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, o residenti negli stessi, che desiderano esercitare tale attività economica autonoma in detta regione. 49. Questa constatazione è confermata dal giudice del rinvio. A suo avviso, il regime in parola non determina alcuna discriminazione tra i prestatori di servizi di ricettività turistica ( 24 ). 2. Giustificazione per motivi imperativi di interesse generale 50. Il giudice del rinvio spiega che la normativa controversa mira a tutelare i turisti e l’ambiente urbano ( 25 ). 51. A tenore dell’articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123, per «motivi imperativi d’interesse generale» si intendono i «motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: (...) la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi (...), la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano (...)». 52. In linea di principio, la tutela dei turisti, in quanto utenti degli alloggi turistici, potrebbe rientrare nella nozione più generale di tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi. La tutela dell’ambiente urbano è espressamente presa in considerazione dalla direttiva 2006/123. 53. La doppia giustificazione invocata si baserebbe quindi su alcuni dei motivi ammissibili ai sensi della direttiva 2006/123 e della giurisprudenza della Corte ( 26 ). 54. Peraltro, il regolamento 2024/1028 fa riferimento, come ho già indicato, all’eventuale impatto degli alloggi turistici sulla politica in materia abitativa. La Corte «ha (...) riconosciuto che esigenze relative alla politica dell’edilizia popolare e dirette a lottare contro la pressione fondiaria, in particolare quando un mercato specifico è caratterizzato da una scarsità strutturale di alloggi e una densità di popolazione particolarmente elevata, possono costituire motivi imperativi di interesse generale» ( 27 ). 3. Necessità e proporzionalità del regime di autorizzazione fondato su ll’obiettivo di tutela dei turisti 55. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, occorre stabilire se il regime di autorizzazione di cui trattasi: a) sia necessario per la tutela dei turisti e b) rispetti i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità. 56. Le restrizioni imposte dagli [OSCURATO:PERSONA] membri alla prestazione di servizi devono essere conformi al principio di proporzionalità. Ciò si verifica se tali restrizioni sono idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, non eccedono quanto è necessario per raggiungerlo e altre misure meno restrittive non consentono di conseguire lo stesso risultato ( 28 ). 57. Inoltre, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato solo se essa soddisfa effettivamente l’esigenza di conseguirlo in modo coerente e sistematico ( 29 ). 58. Lo Stato membro intenzionato a far valere un obiettivo idoneo a legittimare l’ostacolo alla libertà di prestazione dei servizi è tenuto a fornire al giudice chiamato a pronunciarsi al riguardo tutti gli elementi atti a consentirgli di accertarsi che la misura soddisfi effettivamente le condizioni imposte dal principio di proporzionalità ( 30 ). 59. Il governo belga: –        sostiene che la tutela dei turisti costituisce il motivo imperativo di interesse generale che la normativa controversa mira principalmente a tutelare; –        giustifica la necessità e la proporzionalità di tale normativa adducendo che essa consente di tutelare meglio i turisti rispetto ad un sistema di semplice registrazione e controllo ex post , che sarebbe meno efficace. L’autorizzazione preventiva garantisce al turista che l’alloggio da lui locato è gestito legalmente e quindi soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla legge (norme minime in materia di abitabilità, salubrità e sicurezza, norme urbanistiche e altre norme che garantiscono l’integrità del prestatore del servizio). 60. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono, al contrario, che il regime di autorizzazione degli alloggi turistici istituito nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non sia né necessario né proporzionato per tutelare i turisti, dato che esistono alternative meno restrittive ( 31 ). 61. Sebbene spetti al giudice del rinvio l’ultima parola su tale questione, trovo più convincenti gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 62. In primo luogo, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la garanzia del rispetto delle norme minime in materia di abitabilità, salubrità e sicurezza non richiede l’applicazione del regime di autorizzazione preventiva di cui trattasi. La rispondenza a tali requisiti da parte di tutti gli alloggi della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è già imposta, in particolare, dagli articoli 4 e 219 del Code du logement ( 32 ). 63. Neppure il requisito di un attestato di conformità urbanistica nell’ambito del regime di autorizzazione preventiva fornisce ulteriori elementi riguardo al rispetto delle norme minime in materia di abitabilità, salubrità e sicurezza da parte degli alloggi turistici. Tale attestato indica che l’immobile è destinato (assegnato) a un determinato uso, residenziale o alberghiero. 64. In secondo luogo, ponendo il problema sotto il profilo delle informazioni offerte a coloro che utilizzano gli alloggi turistici, tali persone dispongono, nell’ambito dell’economia collaborativa legata alle piattaforme di intermediazione più utilizzate (ad esempio [OSCURATO:PERSONA]), di strumenti di controllo e di valutazione della qualità degli alloggi ( 33 ). 65. Strumenti siffatti consentono «ai richiedenti alloggio di procedere a una scelta pienamente consapevole tra le offerte di alloggio proposte dai locatori sulla piattaforma» ( 34 ). 66. Al fine di tutelare i turisti quando affittano alloggi per brevi periodi, gli strumenti (informali) legati alle piattaforme elettroniche sono generalmente efficaci nel contesto di un’economia di mercato come quella sottesa alla direttiva 2006/123 e certamente meno restrittivi rispetto ad un regime di autorizzazione preventiva. 67. Infine, nello stesso [OSCURATO:PERSONA], la Regione fiamminga e la Regione vallona applicano modalità di controllo ex post degli alloggi turistici. Dalle informazioni disponibili emerge che tali modalità di controllo producono risultati migliori, nella loro applicazione pratica, rispetto al regime di autorizzazione preventiva della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ( 35 ). 68. Di conseguenza, fatta salva la valutazione finale del giudice del rinvio, tutto sembra indicare che il regime di cui trattasi non soddisfa pienamente i criteri di necessità e proporzionalità per conseguire l’obiettivo di tutela dei turisti. 4. Necessità e proporzionalità del regime di autorizzazione fondato su ll’obiettivo di tutela dell’ambiente urbano 69. Il governo belga sostiene che il regime di cui trattasi è necessario e proporzionato per tutelare l’ambiente urbano e gli alloggi della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 70. In tal senso, esso fa valere diversi studi ( 36 ) dai quali risulta che, a [OSCURATO:PERSONA], il «fenomeno [OSCURATO:PERSONA]» ha comportato la proliferazione di alloggi turistici, in ragione della loro maggiore redditività, con conseguente deterioramento del mercato degli alloggi per i residenti. 71. Gli effetti negativi del «fenomeno [OSCURATO:PERSONA]» sarebbero percepibili, secondo il governo belga, nell’aumento del prezzo delle locazioni residenziali e degli immobili in vendita. I residenti incontrerebbero difficoltà a trovare alloggi in locazione o ad acquistare alloggi e aumenterebbero le liste di attesa per gli alloggi di edilizia sociale. 72. [OSCURATO:PERSONA] interpreta diversamente gli studi e i dati sul mercato degli alloggi della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]: –        il numero di alloggi ritirati dal mercato della locazione residenziale in tale regione, a causa della locazione di alloggi turistici, è stimato in 2 400, pari ad appena lo 0,7% del parco degli alloggi privati in locazione. Le restrizioni allo sfruttamento degli alloggi turistici non sono la soluzione alla crisi immobiliare, le cui cause risiedono nella mancata costruzione di alloggi a prezzi accessibili e nell’esistenza di numerosi alloggi vuoti; ( 37 ) –        uno studio del 2024 ( 38 ) ha stimato che nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] vi sono circa 11 500 alloggi vuoti (il numero effettivo dipende dalla metodologia adottata per il calcolo). A tale cifra vanno aggiunti altri 5 000 alloggi sociali vuoti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il numero degli alloggi non occupati sarebbe quindi cinque volte superiore a quello degli alloggi ritirati dal mercato residenziale in conseguenza della locazione di alloggi turistici. 73. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre l’applicazione carente del regime di autorizzazione della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli delle regioni delle Fiandre e della Vallonia ( 39 ). Nel caso delle Fiandre gli alloggi registrati ammontavano al 60% e in quello della Vallonia al 48%, e tali regioni utilizzano sistemi di semplice registrazione e controllo ex post degli alloggi turistici. 74. Per questi motivi, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il regime di cui trattasi non è necessario né proporzionato ai fini della tutela dell’ambiente urbano e degli alloggi della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 75. Dal canto mio, comprendo le legittime preoccupazioni del governo belga, sulla stessa linea indicata dal considerando 1 del succitato regolamento 2024/1028. Non è facile trovare un punto di equilibrio tra la soddisfazione delle crescenti esigenze di alloggi turistici e le (eventuali) conseguenze negative della proliferazione di questo tipo di alloggi, i cui proprietari preferiscono tale formula di utilizzo dei loro immobili a quella della locazione per lunghi periodi. 76. Sotto il profilo del diritto dell’Unione (con la libertà di stabilimento come principio guida), il precedente stabilito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] offre un chiarimento sulla compatibilità con la direttiva 2006/123 di un regime più o meno simile a quello in discussione. 77. Il regime francese ha superato il test di necessità e di proporzionalità applicato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] poiché presentava tre caratteristiche rilevanti: –        si basava su uno studio relativo al mercato degli alloggi in Francia e alla pressione esercitata su di esso dalla proliferazione degli alloggi turistici. Tale studio era stato fornito alla Corte dal governo francese ( 40 ); –        non era applicabile agli alloggi che costituivano la residenza principale del locatore, dato che la loro locazione non comportava conseguenze sul mercato locativo di lungo periodo, in assenza di necessità per detto locatore di stabilire la propria residenza principale in un’altra abitazione ( 41 ); –        sotto il profilo geografico, il regime non era di applicazione generale, ma di portata limitata, che riguardava un numero ristretto di comuni densamente popolati interessati da tensioni sul mercato della locazione di locali ad uso abitativo ( 42 ). 78. Il regime di autorizzazione degli alloggi turistici della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non sembra presentare nessuna di queste tre caratteristiche, sebbene spetti al giudice del rinvio effettuare le valutazioni definitive in proposito. a) Studi preliminari 79. In primo luogo, non risulta che l’adozione della legge regionale dell’8 maggio 2014 (e delle norme che l’hanno integrata) sia stata preceduta dalla realizzazione di uno studio approfondito del mercato degli alloggi turistici nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dell’impatto di questi ultimi sugli alloggi residenziali. 80. In udienza, le parti hanno convenuto che l’obiettivo di contrastare la penuria di alloggi sul mercato della locazione di lungo periodo nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non era alla base dell’adozione della legge regionale dell’8 maggio 2014, che riguardava esclusivamente la pianificazione territoriale. 81. Il governo belga ha affermato che tale legge regionale era intesa a prevenire la proliferazione di alloggi turistici, connessa allo sviluppo delle piattaforme di economia collaborativa, che in seguito si è verificata in altre grandi città turistiche europee. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, al contrario, che il vero obiettivo di detta legge era tutelare il settore alberghiero tradizionale. 82. Dagli studi sul mercato immobiliare nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], emerge che la tensione sul mercato immobiliare in tale regione e la mancanza di alloggi a prezzi accessibili sono dovute a molteplici fattori (la rapida crescita demografica, la povertà di una parte considerevole degli abitanti, l’aumento del prezzo dei canoni di locazione e la scarsità di nuovi alloggi, in particolare di edilizia sociale). 83. In tali studi, lo sviluppo degli alloggi turistici è menzionato come fattore supplementare che, pur provocando tensioni sul mercato immobiliare, ha un impatto limitato, dato che rappresenta appena lo 0,7% degli alloggi della regione. b) Alloggi turistici nell’abitazione del proprietario 84. La normativa controversa richiede un’autorizzazione preventiva per gli alloggi turistici anche quando si tratti di camere nell’abitazione del proprietario nella quale quest’ultimo continui a vivere. 85. La tutela dell’ambiente urbano non giustifica siffatta misura restrittiva quando i residenti proprietari degli alloggi continuano ad abitarvi. In tale contesto, l’ambiente urbano, di per sé, non viene modificato: l’alloggio mantiene la stessa destinazione principale che aveva prima. 86. È vero che la circolare ministeriale del 2016 prevede che, se il gestore risiede abitualmente nell’immobile e ne sfrutta solo una parte come alloggio turistico, prevale la destinazione principale (abitazione) e non quella accessoria (alloggio turistico). Tale circostanza semplifica l’ottenimento dell’attestato di conformità urbanistica perché non è necessario cambiare la destinazione dell’immobile. 87. Ciò posto, dalle informazioni disponibili nel fascicolo non risulta che le autorità della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] utilizzino la possibilità in parola, che è menzionata solo nella circolare ministeriale del 2016. Detta circolare riconosce alle autorità comunali un ampio margine di discrezionalità per esigere o meno in questi casi il cambio di destinazione dell’alloggio. Spetta al giudice del rinvio accertare tale circostanza. c) Zone geografiche interessate 88. La normativa controversa si applica indistintamente in tutta la regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], senza distinguere tra le varie zone in base al maggiore o minore impatto della proliferazione di alloggi turistici ( 43 ). 89. Il governo belga indica che il PRAS suddivide il territorio della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] in zone, nelle quali promuove già utilizzi diversi degli immobili. A suo avviso, non sarebbe utile effettuare una nuova suddivisione per contemplare regimi diversi di gestione degli alloggi turistici. 90. Orbene, le zone del PRAS non sono stabilite in funzione della maggiore o minore proliferazione di alloggi turistici e sono quindi irrilevanti al fine di considerare necessario e proporzionato il regime di autorizzazione preventiva che si applica in generale, ossia a prescindere dalla situazione effettiva di ciascuna zona. 91. [OSCURATO:PERSONA] ( 44 ) ha apportato alla discussione su questo punto la citazione di una sentenza del medesimo giudice del rinvio (in una diversa composizione) del 16 gennaio 2023, pronunciata in relazione ad un’attività di ricettività turistica nel comune di Schaerbeek, della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ( 45 ). Il governo belga ha parimenti fatto riferimento a tale sentenza in udienza, confermando che essa era definitiva. 92. La Prima Sezione F della Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) nella sentenza in parola ha dichiarato che il requisito dell’attestato di conformità urbanistica previsto dalla legge regionale dell’8 maggio 2014 per qualsiasi sfruttamento turistico del territorio della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non era conforme alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] perché «si applica indistintamente a tutti i comuni stabiliti nel territorio della regione, mentre la sentenza della [Corte di giustizia] richiede una tensione sui canoni di locazione “particolarmente elevata”, il che implica (...) un approccio differenziato e comparativo tra i comuni del territorio della regione» ( 46 ). 93. Sulla base delle considerazioni che precedono, si può fornire una duplice risposta alla terza questione pregiudiziale: –        L’articolo 9 della direttiva 2006/123 non osta, in linea di principio, ad un regime giuridico che subordina a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di un alloggio adibito ad alloggio turistico in modo regolare o occasionale, purché tale regime sia necessario e proporzionato per la tutela dei turisti e dell’ambiente urbano. –        Spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la proporzionalità di detto regime, tenendo conto della sua portata geografica, del suo fondamento su studi e dati precisi nonché della sua incidenza sul fabbisogno residenziale delle zone urbane nelle quali esso è applicabile. C. Sulle questioni pregiudiziali quarta e quinta 94. La quarta e la quinta questione possono essere esaminate congiuntamente. Con esse il giudice del rinvio chiede, in sostanza: –        se l’articolo 10 della direttiva 2006/123 osti a un regime giuridico come quello di cui trattasi, che impone di produrre un attestato comunale di conformità urbanistica. Il giudice del rinvio precisa, a tale proposito, che «la normativa nazionale relativa alla pianificazione territoriale e all’urbanistica impone il rilascio di un permesso urbanistico in caso di cambiamento dell’assegnazione o della destinazione di un bene immobile da “alloggio” a “struttura alberghiera” e [un alloggio destinato ad alloggio turistico] sarebbe qualificat[o] come struttura alberghiera, tenuto conto del modo in cui quest’ultima nozione e quella di alloggio turistico sono rispettivamente definite nelle normative in questione»; –        se la risposta a tale questione sia diversa nel caso in cui la qualificazione di ciò che costituisce una «struttura alberghiera» sia lasciata alla discrezionalità dell’autorità comunale, così come disciplinata in una circolare ministeriale. 95. L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 indica che «[i] regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario». 96. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 10 stabilisce che i criteri di rilascio delle autorizzazioni devono essere non discriminatori e giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, commisurati all’obiettivo di interesse generale, chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventivamente, nonché trasparenti e accessibili ( 47 ). 97. Il giudice del rinvio ha già stabilito che il regime di autorizzazione di cui trattasi non è discriminatorio. Nel mio esame della questione precedente ho analizzato la giustificazione basata sulla tutela dei turisti e dell’ambiente urbano. 98. Occorre ora chiedersi se il requisito relativo all’attestato di conformità urbanistica, sul quale poggia il regime di autorizzazione controverso, soddisfi gli altri requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123. 99. In concreto, si deve verificare se la normativa che impone tale requisito sia chiara, inequivocabile e oggettiva, se essa sia stata resa pubblica in anticipo e se sia trasparente e accessibile ( 48 ). 100. Il requisito della previa pubblicità è soddisfatto, poiché la legge regionale dell’8 maggio 2014 è stata pubblicata ufficialmente. Lo stesso non vale per la circolare ministeriale del 2016, che non è stata pubblicata ufficialmente ed è disponibile solo su una pagina web. 101. Quanto agli altri requisiti, la Corte si è pronunciata nei seguenti termini (riassunti): –        le condizioni di autorizzazione sono chiare e inequivocabili se sono facilmente comprensibili per tutti, evitando qualsiasi ambiguità; –        il requisito di oggettività implica che le domande di autorizzazione siano valutate sulla base dei loro propri meriti, al fine di garantire alle parti interessate un trattamento obiettivo e imparziale, come imposto dall’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva ( 49 ). 102. Sulla base delle informazioni di cui dispone la Corte, ritengo che il regime di cui trattasi non possa essere considerato chiaro, inequivocabile e trasparente. Spetta in ultima analisi al giudice del rinvio pronunciarsi su tale questione, tenendo conto degli orientamenti fornitigli dalla Corte. 103. Se ho ben compreso la normativa controversa, esistono due diverse situazioni per quanto riguarda il rilascio dell’attestato di conformità urbanistica: –        qualora l’alloggio sia già destinato ad uso turistico, il suo proprietario ha diritto al rilascio dell’attestato di conformità urbanistica da parte del comune, senza dover intraprendere ulteriori azioni. In questa ipotesi, non è necessario chiedere un permesso urbanistico affinché l’uso turistico dell’alloggio sia riconosciuto conformemente alle norme del CoBAT ( 50 ). In tal caso, l’attestato di conformità urbanistica è una «mera formalità» ed è in linea con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123; –        la situazione è diversa quando l’alloggio non è adibito ad uso turistico e la sua gestione come alloggio turistico richiede un cambio di destinazione. In tale ipotesi, il rilascio dell’attestato di conformità urbanistica da parte del comune deve essere preceduto dall’ottenimento di un permesso urbanistico, ai sensi dell’articolo 98 del CoBAT. 104. In questo secondo scenario, che è quello del caso di specie e della maggior parte di coloro che aspirano ad esercitare l’attività di prestazione di servizi di alloggi turistici, l’attestato di conformità urbanistica non è un mero documento probatorio della destinazione dell’immobile (come ha sostenuto il governo belga in udienza), poiché il suo rilascio è subordinato ad una previa azione amministrativa delle autorità comunali. 105. Rilevo che, in ogni caso, non si tratta qui dell’applicazione pura e semplice di norme urbanistiche, che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 ( 51 ), bensì di un criterio applicabile nell’ambito di un regime di autorizzazione per l’esercizio di un’attività di prestazione di servizi turistici, che è invece sottoposto alla direttiva 2006/123 ( 52 ). 106. Il requisito relativo all’attestato di conformità urbanistica implica l’applicazione combinata dell’articolo 98 del CoBAT (necessità di un permesso urbanistico per il cambiamento dell’assegnazione o della destinazione di un immobile) e dell’articolo 5, punto 2, lettera b), della legge regionale dell’8 maggio 2014 (l’attestato deve confermare che l’alloggio «è stabilito nel rispetto della normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore»). 107. Pertanto, se l’immobile è destinato ad un uso come alloggio residenziale, l’ottenimento dell’attestato di conformità urbanistica al fine di ottenere, in seguito, il numero di registrazione dalle autorità regionali si complica: è necessario un intervento del comune, che, secondo le informazioni disponibili, risulta complesso in quanto richiede il rilascio di un (nuovo) permesso urbanistico. 108. L’articolo 5, punto 5, lettera b), della legge regionale dell’8 maggio 2014 non contiene indicazioni chiare sulle prescrizioni tecniche che le autorità comunali devono controllare per rilasciare l’attestato di conformità urbanistica, ai fini della registrazione e dell’autorizzazione di un alloggio turistico. 109. Non fornisce ulteriori chiarimenti l’articolo 98 del CoBAT, che non si riferisce alle attività di alloggio turistico. 110. La distinzione operata dal PRAS tra la nozione di «alloggio» e quella di «struttura alberghiera» ( 53 ) implica che, se l’immobile ha la destinazione urbanistica di abitazione, è necessario un permesso urbanistico per cambiarne l’uso in struttura alberghiera. 111. Le autorità comunali dispongono, inoltre, di un ampio potere discrezionale per decidere se accettare o meno il cambiamento di destinazione e i criteri sembrano variare da un comune all’altro. 112. Non è chiaro neppure il rapporto tra la nozione di «alloggio turistico» ( 54 ) di cui alla legge regionale dell’8 maggio 2014 e quella di «struttura alberghiera» di cui al PRAS, norme che i comuni della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] applicano in modi diversi. 113. Secondo il giudice del rinvio, il problema è se tutti gli alloggi turistici (ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale dell’8 maggio 2014) debbano essere qualificati come «strutture alberghiere» (ai sensi del PRAS) e se, di conseguenza, la trasformazione di un’abitazione in alloggio turistico richieda o meno un permesso urbanistico ( 55 ). 114. La prassi dei comuni della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], secondo quanto risulta dalle informazioni disponibili, è orientata prevalentemente a considerare qualsiasi alloggio turistico come struttura alberghiera, ai fini del PRAS. Tale prassi implica, normalmente, un (non facile) cambiamento della destinazione degli immobili al fine di ottenere il rilascio di un permesso urbanistico. 115. Dal momento che le norme urbanistiche limitano la possibilità di creare strutture alberghiere, è difficile ottenere il permesso urbanistico che, ripeto, consentirebbe di ricevere l’attestato di conformità urbanistica indispensabile per la registrazione di un alloggio turistico. 116. In tali circostanze: –        una persona che intenda gestire come alloggio turistico una camera della propria abitazione, nella quale rimanga ella stessa residente, dovrebbe ottenere un permesso urbanistico di struttura alberghiera, il che appare manifestamente sproporzionato. Come ho indicato in precedenza, detta persona potrebbe sottarsi al requisito in parola solo qualora le autorità ritenessero che l’attività turistica dell’immobile sia accessoria rispetto alla sua funzione principale di abitazione. Tuttavia, tale eccezione, menzionata solo dalla circolare ministeriale del 2016, non sembra essere applicata in modo sistematico ed omogeneo dalle autorità comunali per concedere l’attestato di conformità urbanistica; –        una persona che intenda gestire come alloggio turistico un immobile che non è destinato, secondo le norme urbanistiche, a struttura alberghiera si trova di fronte al dilemma di qualificare urbanisticamente la gestione turistica progettata, inserendola in una delle categorie del PRAS che non sono state concepite per questo. Il giudice del rinvio ( 56 ) cita la dottrina che critica lo iato concettuale derivante da tale difficoltà. 117. A ciò si aggiunge un requisito che è stato evidenziato in udienza: il cambiamento totale o parziale della destinazione di un immobile a struttura alberghiera, richiesto dal PRAS per gestire tale immobile come alloggio turistico, richiede una compensazione a carico del proprietario, consistente nel mantenimento della medesima superficie abitativa nella zona, conformemente alla regola 0.12, punto 1, delle «Disposizioni generali relative al complesso delle zone» del PRAS. 118. Il requisito della compensazione, a differenza di quello previsto dalla normativa francese esaminata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 57 ), non è disciplinato in modo preciso e la sua applicazione è lasciata alla discrezionalità delle autorità comunali. Come ha sostenuto la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, i privati che intendano adibire il loro immobile ad alloggio turistico per brevi periodi, senza abitarvi, difficilmente possono permettersi le spese inerenti a tale compensazione. 119. L’obbligo di acquistare un altro immobile nella stessa zona residenziale di [OSCURATO:PERSONA] per compensare il cambio di destinazione di quello precedente, in quanto condizione indispensabile per esercitare l’attività di prestazione di servizi di ricettività turistica (qualora l’immobile non abbia la previa qualificazione urbanistica di struttura alberghiera), mi sembra sproporzionato, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio. 120. Il complesso panorama normativo in parola comporta una notevole incertezza giuridica per coloro che aspirano a stabilirsi o a fornire servizi di alloggio turistico nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Una persona o un’impresa difficilmente potrà formarsi un’idea a priori la compatibilità del suo progetto di esercizio di alloggi turistici in tale regione con la normativa controversa ( 58 ). 121. La mancanza di chiarezza e l’incertezza giuridica aumentano se si osserva che non è sufficientemente delimitato il potere decisionale dei comuni ( 59 ) nella gestione dei permessi urbanistici, indispensabili (in caso di cambiamento di destinazione dell’immobile) per ottenere l’attestato di conformità urbanistica che consente di registrare un alloggio turistico ( 60 ). 122. La circolare ministeriale del 2016 è manifestamente insufficiente per uniformare la prassi amministrativa delle autorità comunali. Si tratta di un testo privo di forza giuridica vincolante, che non è stato nemmeno pubblicato ufficialmente e che lascia ai comuni piena libertà di stabilire caso per caso quando un immobile debba essere considerato alloggio o struttura alberghiera secondo il PRAS. 123. Inoltre, la circolare ministeriale del 2016 suggerisce un’interpretazione piuttosto ampia della nozione di struttura alberghiera, con la conseguenza che il cambiamento di destinazione degli immobili risulta indispensabile, in quanto elemento previo per ottenere il permesso urbanistico e il successivo attestato di conformità urbanistica. 124. Il tenore letterale della normativa controversa, così come la mancanza di uniformità nella sua applicazione da parte dei comuni della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ( 61 ), creano, ripeto, incertezza giuridica e rendono meno trasparente e oggettivo il requisito dell’attestato di conformità urbanistica. Su questo punto, sorgono dubbi riguardo alla chiarezza e all’oggettività della normativa in discussione ( 62 ). 125. In definitiva, ritengo che l’articolo 10 della direttiva 2006/123 osti a un regime giuridico che subordina la gestione di un alloggio turistico alla produzione di un attestato di conformità urbanistica, qualora tale attestato richieda il previo ottenimento di un permesso urbanistico e sia rilasciato dalle autorità comunali con un ampio margine di discrezionalità, in applicazione di una normativa nazionale priva di chiarezza, oggettività e trasparenza. D. Sulla sesta questione pregiudiziale 126. Il giudice del rinvio chiede che sia interpretato l’articolo 13 della direttiva 2006/123 per stabilire se sia compatibile con tale disposizione un regime giuridico che richiede, nelle circostanze suesposte, un attestato di conformità urbanistica per il cui rilascio «non è imposto alcun obbligo specifico di motivazione e non è previsto alcun ricorso specifico» ( 63 ). 127. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2006/123, le procedure e le formalità di autorizzazione: –        devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità; –        non sono dissuasive e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio; –        devono essere facilmente accessibili e avere costi ragionevoli e proporzionati; –        sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole stabilito e reso pubblico preventivamente. 128. Il governo belga afferma che il decreto del 24 marzo 2016 ha integrato la legge regionale dell’8 maggio 2014 e che la procedura di autorizzazione e registrazione degli alloggi turistici è conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 della direttiva 2006/123. 129. Secondo il governo belga, il decreto del 24 marzo 2016 prevede termini specifici alle autorità regionali ai fini dell’esame e della decisione sulle domande di autorizzazione e registrazione di alloggi turistici, nonché possibilità di ricorso. Detto governo aggiunge che, infatti, sono state esaminate tutte le domande presentate in forma completa e le decisioni delle autorità regionali sono generalmente motivate nonché soggette a sindacato giurisdizionale. In udienza, il governo belga ha insistito sullo scarso contenzioso generato dall’applicazione del requisito relativo all’attestato di conformità urbanistica e sul fatto che le autorità regionali non hanno dovuto esercitare i loro poteri di controllo sulle autorità comunali per quanto riguarda l’applicazione della legge regionale dell’8 maggio 2014 a seguito di reclami di persone lese. 130. La spiegazione del governo belga è tuttavia incompleta, poiché prende in considerazione solo la «fase regionale» della procedura di autorizzazione, senza tenere conto del fatto che il vero problema risiede nella «fase comunale», vale a dire nel rilascio dell’attestato di conformità urbanistica. Il rinvio pregiudiziale verte su quest’ultimo: in particolare, la sesta questione è incentrata su tale attestato, il cui diniego non deve essere motivato e non è impugnabile. 131. Come già spiegato, l’autorizzazione e la registrazione degli alloggi turistici sono sottoposte a formalità complesse, ricomprese in due procedure collegate: –        la procedura di autorizzazione e registrazione dell’alloggio turistico, che viene esperita presso le autorità regionali; e –        la procedura volta ad ottenere l’attestato di conformità urbanistica degli alloggi turistici, che si svolge presso le autorità comunali. Per ottenerlo, nella maggior parte dei casi è necessario un permesso urbanistico che, a sua volta, tenga conto del cambio d’uso dell’immobile. 132. Non si può quindi sostenere, come fa il governo belga, che l’attestato di conformità urbanistica sia solo un documento procedurale e che i termini e gli altri requisiti di cui all’articolo 13 della direttiva 2006/123 si applichino dal momento in cui la domanda di autorizzazione e registrazione è completa. 133. I requisiti di cui all’articolo 13 della direttiva 2006/123 devono essere soddisfatti da entrambe le procedure collegate, giacché, qualora non si ottenga l’attestato di conformità urbanistica, è impossibile ricevere il numero di registrazione dell’alloggio turistico. 134. Nel caso delle domande incomplete, l’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2006/123 impone alle autorità di informare gli interessati della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3. Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, in fine , della medesima direttiva, il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. 135. Orbene, tali disposizioni devono essere rispettate nelle due procedure collegate. Come afferma la [OSCURATO:PERSONA], il computo del termine (che decorre dal momento in cui le domande sono complete) non può essere applicato qualora i richiedenti non abbiano potuto produrre la documentazione per cause imputabili all’Amministrazione. 136. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, alle quali la Corte deve attenersi, nella procedura presso le autorità comunali volta ad ottenere l’attestato di conformità urbanistica non è previsto alcun termine per la decisione, non vi è obbligo di motivazione e non è previsto alcun ricorso specifico. Le garanzie procedurali previste dal decreto del 24 marzo 2016, che ha integrato la legge regionale dell’8 maggio 2014, non si estendono alla procedura presso le autorità comunali per ottenere l’attestato di conformità urbanistica. 137. A ciò si aggiunge che, in mancanza di risposta da parte dell’autorità regionale, l’autorizzazione e la registrazione dell’alloggio turistico si considerano negate. Tale norma non è conforme alla regola di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2006/123, secondo il quale, in mancanza di risposta entro il termine stabilito, l’autorizzazione si considera rilasciata, salvo un regime differente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che nella fattispecie il governo belga non ha fatto valere. 138. Di conseguenza, ritengo che l’articolo 13 della direttiva 2006/123 osti a un regime giuridico che subordina la gestione di un alloggio turistico alla produzione di un attestato di conformità urbanistica, qualora non sia previsto alcun termine per il rilascio di tale attestato, non sia imposto alcun obbligo specifico di motivazione e non sia previsto alcun ricorso specifico contro le decisioni di diniego. V. Conclusione 139. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: «La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che: –        l’articolo 9 della direttiva 2006/123 non osta ad un regime giuridico che subordina a dichiarazione preventiva e a registrazione la gestione di un alloggio adibito ad alloggio turistico in modo regolare o occasionale, purché tale regime sia necessario e proporzionato per la tutela dei turisti e dell’ambiente urbano. Spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la proporzionalità di detto regime, tenendo conto della sua portata geografica, del suo fondamento su studi e dati precisi nonché della sua incidenza sul fabbisogno residenziale delle zone urbane nelle quali esso è applicabile; –        l’articolo 10 della direttiva 2006/123 osta a un regime giuridico che subordina la gestione di un alloggio turistico alla produzione di un attestato di conformità urbanistica, qualora tale attestato richieda il previo ottenimento di un permesso urbanistico e sia rilasciato dalle autorità comunali con un ampio margine di discrezionalità, in applicazione di una normativa nazionale priva di chiarezza, oggettività e trasparenza; –        l’articolo 13 della direttiva 2006/123 osta a un regime giuridico che subordina la gestione di un alloggio turistico alla produzione di un attestato di conformità urbanistica, qualora non sia previsto alcun termine per il rilascio di tale attestato, non sia imposto alcun obbligo specifico di motivazione e non sia previsto alcun ricorso specifico contro le decisioni di diniego». 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36). 3 Sentenza del 22 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑724/18 e C‑727/18, EU:C:2020:743; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). Nella mia esposizione farò necessariamente riferimento più volte a tale sentenza. 4 In quel caso si trattava di «una normativa nazionale che impone un’autorizzazione preventiva per l’esercizio di attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitate in maniera reiterata e per brevi periodi» (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 2). 5 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L 2024/1028). 6 Il considerando 1 del regolamento 2024/1028 si riferisce all’impatto degli alloggi turistici nei termini seguenti: «(...) Con la crescita dell’economia delle piattaforme il volume dei servizi di locazione di alloggi a breve termine sta aumentan[d]o notevolmente in tutta l’Unione. Pur creando molte opportunità per gli ospiti, i locatori e l’intero ecosistema del turismo, la rapida crescita di tali servizi ha sollevato preoccupazioni e sfide, in particolare per le comunità locali e le autorità pubbliche, ad esempio il loro contributo a una riduzione della disponibilità di alloggi destinati alla locazione a lungo termine e ad un aumento dei canoni di locazione e dei prezzi delle abitazioni. (…)». 7 Ordonnance relative à l’hébergement touristique (legge regionale relativa alla ricettività turistica), dell’8 maggio 2014 ( Moniteur belge del 17 giugno 2014, 2ª ed., pag. 45695) (in prosieguo: la «legge regionale dell’8 maggio 2014»). 8 Il meccanismo combinato della dichiarazione preventiva e della concessione di un numero di registrazione a determinate condizioni comporta, di fatto, la necessità dell’«autorizzazione» delle autorità regionali per destinare un immobile ad alloggio turistico. 9 Si tratta del [OSCURATO:PERSONA] d’Incendie et d’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]). 10 Arrêté du Gouvernement de la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] portant exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique (decreto del Governo della Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] recante esecuzione della legge regionale dell’8 maggio 2014 relativa alla ricettività turistica), del 24 marzo 2016 ( Moniteur belge del 14 aprile de 2016, 2ª ed., pag. 24452) (in prosieguo: il «decreto del 24 marzo 2016»). 11 [OSCURATO:PERSONA] d’Affectation du Sol (piano regionale di destinazione del suolo) (in prosieguo: il «PRAS»). 12 Tale glossario è disponibile al seguente indirizzo: https://perspective.brussels/fr/outils-de-planification/pras/les-prescriptions-litterales-legales-du-pras/l-glossaire-des-principaux-termes-utilises-dans-les-prescriptions-urbanistiques. 13 Code bruxellois de l’aménagement du territoire (codice di [OSCURATO:PERSONA] sulla pianificazione territoriale) Moniteur belge del 26 maggio 2004, pag. 40738; in prosieguo: il «CoBAT»), nella versione applicabile ratione temporis ai fatti. Tale normativa è cambiata a seguito di una riforma del 2017; v. https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/le-code-bruxellois-de-lamenagement-du-territoire-cobat . . 14 Circulaire ministérielle explicative du 10 mai 2016 relative aux missions de la Commune et du Bourgmestre dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014 (circolare ministeriale esplicativa del 10 maggio 2016 relativa ai compiti del comune e del sindaco nell’ambito dell’esecuzione della legge regionale dell’8 maggio 2014; in prosieguo: la «circolare ministeriale del 2016»), disponibile al seguente indirizzo: https://pouvoirs-locaux.brussels/10-mai-2016-circulaire-explicative-relative-aux-missions-de-la-commune-et-du-bourgmestre-dans-le. 15 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] pubblico regionale di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»). 16 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato sette solleciti, l’ultimo dei quali in data 12 gennaio 2023. 17 Utilizzerò l’espressione «attestato di conformità urbanistica» per designare l’attestato di cui all’articolo 5, punto 2, lettera b), della legge regionale dell’8 maggio 2014. Esso deve indicare che l’alloggio turistico «è stabilito nel rispetto della normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore». 18 Il giudice del rinvio ha deciso di non porre una questione quanto al requisito relativo all’attestato di sicurezza antincendio, ordinario o semplificato, per l’autorizzazione degli alloggi turistici. Pertanto, non mi riferirò a tale requisito, che peraltro non sembra sollevare problemi di compatibilità con l’articolo 10 della direttiva 2006/123. 19 [OSCURATO:PERSONA], punto 58. 20 La conformità ai due articoli suddetti di una normativa di uno Stato membro che istituisce un regime di autorizzazione presuppone che siano valutati separatamente e in successione, anzitutto, il carattere giustificato del principio dell’istituzione di tale regime, poi i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste da quest’ultimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 58). 21 Sentenza del 23 dicembre 2015, Hiebler (C‑293/14, EU:C:2015:843, punto 55). 22 In alcune occasioni, la Corte, rispondendo a domande di pronuncia pregiudiziale relative alla direttiva 2006/123, ha valutato essa stessa la giustificazione e la proporzionalità delle misure nazionali. Ciò è avvenuto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 3 e 4 del dispositivo). Per contro, nella maggior parte dei casi, essa rimette tale valutazione al giudice del rinvio (sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 103), oppure si pronuncia «fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio dovrà effettuare» (sentenza del 23 dicembre 2015, Hiebler, C‑293/14, EU:C:2015:843, punto 70). 23 [OSCURATO:PERSONA] del 13 febbraio 2014, Sokoll‑Seebacher (C‑367/12, EU:C:2014:68, punto 40), e del 1º ottobre 2015, Trijber e Harmsen (C‑340/14 e C‑341/14, EU:C:2015:641, punto 55). 24 Sentenza allegata alla decisione di rinvio, punti 43 e 44. 25 Sentenza allegata alla decisione di rinvio, punto 45. 26 [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑168/14, EU:C:2015:685, punto 74), del 4 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑377/17, EU:C:2019:562, punto 70), e del 27 febbraio 2025, AEON NEPREMIČNINE e a. (C‑674/23, EU:C:2025:113, punto 54). Menzionando quale esigenza imperativa la tutela dei consumatori, la direttiva 2006/123 soddisfa quanto prescritto dall’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come conferma il considerando 40 di tale direttiva. 27 [OSCURATO:PERSONA], punto 68, dell’8 maggio 2013, Libert e a. (C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punti da 50 a 52), e del 1º ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑567/07, EU:C:2009:593, punto 30). 28 Sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑295/23, EU:C:2024:1037, punto 67). 29 [OSCURATO:PERSONA] del 21 marzo 2024, LEA (C‑10/22, EU:C:2024:254, punto 85), e dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 64). 30 [OSCURATO:PERSONA] dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 65), e del 30 aprile 2014, Pfleger e a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 50). 31 Si vedano i dubbi espressi in ordine alla proporzionalità di tale regime da Bernard, N., Debroux, L., [OSCURATO:PERSONA], M., e Servais, D., «La réglementation bruxelloise en matière d’hébergement touristique», [OSCURATO:PERSONA]: revue pratique de l’immobilier , 2020, n. 3, pagg. da 54 a 59, disponibile al seguente indirizzo: https://hdl.handle.net/2078.3/251968. 32 Ordonnance modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (legge regionale che modifica la legge regionale del 17 luglio 2003 recante il codice di [OSCURATO:PERSONA] sull’edilizia abitativa), dell’11 luglio 2013 ( Moniteur belge del 26 luglio 2013), https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnance/2003/07/17/2013A31614/justel. 33 Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 59): «(…) oltre alla sua attività consistente nel mettere in contatto locatori e i locatari tramite la piattaforma elettronica omonima, la [OSCURATO:PERSONA] fornisce ai locatori uno schema che definisce il contenuto della loro offerta, un servizio opzionale di fotografia del bene posto in locazione nonché un sistema di valutazione dei locatori e dei locatari consultabile dai futuri locatori e locatari». 34 Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 60). Le critiche o gli elogi ricevuti da tali alloggi da parte di coloro che li hanno utilizzati probabilmente incidono sulla loro reputazione più della mera constatazione offerta da un certificato ufficiale. 35 Come esporrò più avanti, il livello di inosservanza del regime vigente nella regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la proliferazione di alloggi turistici illegali possono essere un indizio della mancanza di proporzionalità del regime in parola, anche se, per evitare tale critica, sarebbe sempre possibile un’applicazione amministrativa più adeguata. 36 In particolare May, X., [OSCURATO:PERSONA], R., e Decroly, J.‑M., La situation du logement à [OSCURATO:PERSONA] au regard de l’hébergement touristique , Focus n. 62, febbraio 2024, https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-62_FRv4.pdf. 37 May, X., [OSCURATO:PERSONA], R., e Decroly, J.‑M . , La situation du logement à [OSCURATO:PERSONA] au regard de l’hébergement touristique , Focus n. 62, febbraio 2024, pag. 5. 38 [OSCURATO:PERSONA], R., Vandenbroucke, A., Marissal, P., e Wayens, B., Analyse de la faisabilité et l’opérationnalité d’un recensement des logements inoccupés en [OSCURATO:PERSONA] ‑ [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 29 febbraio 2024, disponibile al seguente indirizzo: https://bsi.brussels/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/LI_SyntheseGlobale_final.pdf. 39 Dei 6 092 alloggi disponibili in media attraverso piattaforme di economia collaborativa online, solo 292 (27 appart‑hotel, 93 residenze turistiche e 172 alloggi presso il proprietario) erano registrati, ossia il 4,7%. Observatoire du tourisme à [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] annuel 2023 , pagg. da 12 a 14, https://www.visit.brussels/content/dam/visitbrussels/pdf-brochures/presse/studies/annual-reports/[OSCURATO:PERSONA] %20annuel %202023 %20 %20FR.pdf. 40 [OSCURATO:PERSONA], punto 69. 41 [OSCURATO:PERSONA], punto 72. 42 [OSCURATO:PERSONA], punto 73. La normativa francese riguardava la locazione di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi eleggeva domicilio, esercitata in maniera reiterata e per brevi periodi. 43 La pressione esistente in alcune zone della regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (ad esempio il «Pentagone» e il quartiere europeo di [OSCURATO:PERSONA]) contrasta con quella di altri comuni di detta regione che hanno pochi alloggi turistici. 44 Osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], nota 22. 45 Sentenza del 16 gennaio 2023, n. di repertorio 2023/390, 2022/KR/31, non pubblicata. 46 Punto 25 della sentenza del 16 gennaio 2023. Tuttavia, in detta sentenza la Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto che l’obbligo di ottenere un attestato di conformità urbanistica fosse giustificato dall’obiettivo di tutelare il destinatario dei servizi. 47 [OSCURATO:PERSONA], punto 57, e del 3 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑62/19, EU:C:2020:980, punto 86). 48 V. procedura d’infrazione INFR (2018) 4142, comunicato stampa IP/19/467 del 24 gennaio 2019, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_467. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida a motivo della possibile incompatibilità con la direttiva 2006/123 della procedura di autorizzazione e dei requisiti generali applicati dalla Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ai prestatori di servizi di ricettività turistica. Tale procedimento è ancora in corso, come ha confermato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza. 49 [OSCURATO:PERSONA], punto 96, del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑137/17, EU:C:2018:771, punto 85), e del 1º giugno 1999, Konle (C‑302/97, EU:C:1999:271, punto 44). 50 La decisione di rinvio, punto 8, in fine , cita la giurisprudenza belga che conferma tale spiegazione. La sentenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) del 30 settembre 2021 (BE:RVSCE:2021:ARR.251.700) afferma che l’attestato di conformità urbanistica ha «come unica funzione quella di certificare che l’alloggio turistico sia stabilito nel rispetto della normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore» e che tale attestato «si basa interamente su un’operazione di constatazione di fatto e di qualificazione giuridica e differisce, in ciò, da un certificato urbanistico, il quale implica un potere discrezionale nell’ambito di una valutazione di opportunità alla luce, in particolare, della corretta pianificazione dei luoghi». Detta sentenza aggiunge che, se «un alloggio turistico è conforme alla normativa relativa alla pianificazione territoriale e alle norme urbanistiche in vigore, interpretate in modo conforme al diritto dell’Unione europea e in particolare alla direttiva “servizi”, un comune è tenuto a rilasciare un attestato di conformità urbanistica riguardante tale bene». La legge regionale dell’8 maggio 2014 sancirebbe, di fatto, un diritto soggettivo ad ottenere l’attestato. 51 [OSCURATO:PERSONA] (punti 41 e 42), e del 30 gennaio 2018, X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2018:44, punto 123). 52 Considerando 9 della direttiva 2006/123. 53 V . paragrafo 15 delle presenti conclusioni. 54 L’articolo 3, punto 2, della legge regionale dell’8 maggio 2014 definisce l’alloggio turistico come «qualsiasi alloggio proposto per una o più notti, a titolo oneroso, in modo regolare o occasionale, a turisti». Il medesimo articolo 3, punti da 4 a 9, distingue i seguenti tipi di alloggi turistici: hotel, appart‑hotel, residenze turistiche, alloggi in case private, strutture ricettive per il turismo sociale e campeggi. La presente controversia riguarda le «residenze turistiche», definite al punto 6 come «qualsiasi villa, casa o appartamento, monolocale o camera riservati all’uso esclusivo del locatario, dotati del mobilio necessario per alloggiare e cucinare, compresi, se del caso, servizi di tipo alberghiero mediante supplementi», e l’«alloggio in abitazioni private», definito al punto 7 come «ogni struttura che disponga di una o più camere o spazi indipendenti attrezzati a tale scopo, facenti parte dell’abitazione personale e abituale del gestore o di annessi contigui». 55 Sentenza allegata alla decisione di rinvio, punto 35. 56 Sentenza allegata alla decisione di rinvio, punto 65. 57 [OSCURATO:PERSONA], punti da 81 a 94. 58 Bernard, N., e Debroux, L., «Mise à disposition de logements à une “clientèle de passage”: les mesures nationales “anti‑[OSCURATO:PERSONA]” ne sont pas (nécessairement) contraires au droit européen», Revue de jurisprudence de Liège, Mons et [OSCURATO:PERSONA] , 2021, n. 18, pagg. 814 e 815. 59 La direttiva 2006/123, e in particolare il suo articolo 10, non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri che concedono le autorizzazioni. Essa consente un regime di autorizzazione di alloggi turistici nel quale intervengano con un certo margine di discrezionalità le autorità comunali, purché, tuttavia, la loro azione sia delimitata da una normativa nazionale che fissi criteri di azione chiari per dette autorità (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 97 e 98). 60 [OSCURATO:PERSONA], punto 99. 61 Tale circostanza è evidenziata dallo studio sul regime di autorizzazione commissionato dalla Regione di [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’évaluation de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, Cahier spécial des charges , n. 2018/ServECO/024, 21/05/2019, sezione 4.4, non pubblicato. 62 V. Bernard, N., Debroux, L., [OSCURATO:PERSONA], M., e Servais, D., «La réglementation bruxelloise en matière d’hébergement touristique», [OSCURATO:PERSONA]: revue pratique de l’immobilier , 2020, n. 3, pagg. da 59 a 64. 63 Le carenze della procedura di autorizzazione sono illustrate in modo preciso da Bernard, N., Debroux, L., [OSCURATO:PERSONA], M., e Servais, D., «La réglementation bruxelloise en matière d’hébergement touristique», [OSCURATO:PERSONA]: revue pratique de l'immobilier , 2020, n. 3, pagg. da 71 a 78.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris