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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26052/2026

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o Emanuele II n. 269, presso lo studio dell’AvvocatoProf. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura specialeallegata in atti.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.c., con sedein Modena, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8/20, in persona del procuratore PaoloMazza, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti, dagliAvvocati Prof.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamentedomicilia lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Nomentana n. 78.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 5849/2022, pubblicata dalla CORTED'APPELLO di ROMA il giorno 22/09/2022.Numero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/09/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto ritualmente notificato il 7 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] citòBanca Popolare dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti, anche, breviter,[OSCURATO:PERSONA]) innanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare la nullità,l’annullabilità o la risoluzione dei contratti di compravendita di obbligazioniParmalat stipulati il 14 ed il 27 marzo 2003, previo accertamento dellaresponsabilità (precontrattuale, contrattuale, ovvero extracontrattuale) dellabanca, con conseguente condanna della stessa alla restituzione della sommacorrispostale dall’attore, pari ad € 72.885,34, oltre al risarcimento del danno.A fondamento di tali pretese, lamentò la violazione, da parte dell’istituto dicredito, degli obblighi di informazione attiva e passiva ad esso incombenti,nonché l’esecuzione di operazioni rischiose ed inadeguate in obbligazioniemesse all’estero e prive di rating, fuori mercato, in conflitto di interessi esenza aver avvertito il cliente circa l’andamento dei titoli.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] ed espletata l’istruttoria, l’adito tribunale, con sentenzadel 19 maggio/3 luglio 2009, n. 14726, condannò la prima a risarcire alBarbieri gli importi di € 24.553,48 e di € 48.331,86, oltre rivalutazionemonetaria, interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché alpagamento delle spese processuali.2.

Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi controquella decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e dal Barbieri, la Corte di appellodi Roma, con sentenza del 25 giugno 2014, n. 4231, ne accolse parzialmenteil primo e ne respinse il secondo.

In particolare, riformò la sentenza deltribunale rigettando la domanda di risoluzione e di condanna della banca alrisarcimento dei danni; disattese l’appello incidentale con cui il Barbieri, “insubordine”, aveva lamentato la mancata dichiarazione di nullità ovvero diannullamento del contratto di negoziazione di obbligazioni; dichiarò nulla ladomanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenzaNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026di primo grado; condannò l’appellato al pagamento delle spese del doppiogrado di giudizio,3. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorre per cassazione contro l’appena descrittasentenza della corte capitolina affidandolo a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistette concontroricorso, promuovendo, altresì, ricorso incidentaleLa Suprema Corte, con sentenza n. 29899/2019, accolse il quarto motivodel ricorso principale (che aveva ascritto alla corte territoriale di avereerroneamente valutato come assolto dalla banca l’onere informativo a suocarico sulla base di documenti che, invece, a detta del ricorrente principale,non sarebbero stati sufficienti ed idonei), assorbiti i suoi restanti motivi ed ilricorso incidentale.Più precisamente, i giudici di legittimità: i) richiamando le pronunce reseda Cass. n. 17726 del 2014, nonché da Cass. nn. 11412 e 18039 del 2012,affermarono che «la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni al profilodi rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziarionon escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi postia carico dell'intermediario finanziario (Cass. civ. sez.

I n. 8333 del 4.4.2018),anche nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato difornire le informazioni sui propri obiettivi d'investimento e sulla propriapropensione al rischio, in quanto l'intermediario deve comunque valutarel'adeguatezza dell'operazione d'investimento in base ai principi generali dicorrettezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia inpossesso, come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensioneal rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali, la situazione dimercato, (Cass. civ. sez.

I n. 5250 del 16.3.2016).

Nella presente vicenda,erroneamente la Corte d'Appello ha basato il suo giudizio su documentazioneprodotta dalla banca che non solo era stata contestata dall'investitore, manon aveva la valenza probatoria necessaria per far ritenere sufficientementeadempiuti gli obblighi informativi alla stessa incombenti.

Inoltre, la Corte diappello non ha tenuto conto delle informazioni di cui la banca era aconoscenza, nella sua posizione di creditrice dell'emittente e alla luce delreport interno del 3.3.2003»; ii) cassarono la sentenza impugnata eNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026rinviarono la causa «alla Corte d'Appello di Roma, affinché, alla luce deiprincipi sopra esposti, riesamini il merito della controversia».4.

Pertanto, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], mediotempore deceduto, riassunse il giudizio innanzi alla corte suddettaconcludendo per la conferma della decisione di primo grado.

In subordine, hachiesto l’accoglimento dell’appello incidentale già proposto dal proprio dantecausa.Si costituì [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l’accoglimento del già proposto gravameprincipale e per la riforma della sentenza di primo grado.La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 settembre 2022, n.5849, così dispose: «[…], rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. econferma la sentenza impugnata; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsarea [OSCURATO:PERSONA], n.q., un mezzo delle spese del secondo grado di giudizio,del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio liquidato, secondo i criteriindicati in motivazione, in euro 6.817,00 per il giudizio di appello (di cui euro1.417,00 per la fase di studio, euro 910,00 per la fase introduttiva, euro2.060,00 per la fase di trattazione, euro 2.430,00 per la fase decisionale); ineuro 3.645,00 per il giudizio di legittimità (di cui euro 1.620,00 per la fase distudio, euro 1.180,00 per la fase introduttiva, euro 845,00 per la fasedecisionale); in euro 4.757,00 per il giudizio di rinvio (di cui euro 1.417,00per la fase di studio, euro 910,00 per la fase introduttiva, euro 2.430,00 perla fase decisionale); oltre a spese generali e oneri accessori dovuti per legge;dichiara le spese rimanenti compensate tra le parti; dichiara che sussistonole condizioni di legge per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e diCesira Odorico, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per la stessa impugnazione».Per quanto qui di interesse ed in sintesi, quella corte, dopo aver respintointeramente il gravame principale di [OSCURATO:PERSONA], ritenne che, «Quanto all’appelloincidentale, con cui la signora Odorico denuncia la mancata dichiarazione dinullità ovvero di annullamento del contratto di negoziazione di obbligazioni»,fosse sufficiente «richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26724/2007,la quale espressamente esclude che la violazione di obblighi informativi possaNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026comportare una sanzione come la nullità o l’annullamento, incidendoesclusivamente sul versante comportamentale e delle regole di condotta.Dall’applicazione di questi principi al caso di specie discende l’infondatezzadell’impugnazione incidentale».5.

Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], nella già indicataqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ha promosso ricorso affidato a due motivi.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]).Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.».

Si ascrive alla corte territoriale diavere esaminato anche l’appello incidentale originariamente promosso daClaudio Barbieri benché detta impugnazione fosse stata proposta in viacondizionata all’accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA].

Si assume che,una volta respinto integralmente quest’ultimo, quella impugnazioneincidentale si sarebbe dovuta dichiarare assorbita, stante il venir menodell’interesse che l’aveva legittimata, sicché non poteva essere esaminata edecisa;II) «Conseguente nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonché dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115».Si deduce che la corte capitolina, pur avendo taciuto il rigetto dell’appelloincidentale nel dispositivo, nondimeno, provvedendo sulle spese di literelative a tutte le precedenti fasi, ne aveva disposto la parzialecompensazione tra le parti “in considerazione della reciproca soccombenza”.Orbene, secondo la ricorrente «Rilevato che la mancata menzione, in esso,del rigetto dell’appello incidentale rende il dispositivo incomprensibile (specieladdove dispone sul contributo unificato) è indubbio che, poiché la statuizionesulle spese dipende dal capo di sentenza radicalmente nullo in cui la Corte diNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026appello ha arbitrariamente statuito sull’appello incidentale condizionato, laradicale nullità di quel capo travolge il capo sulle spese qui impugnato, inquanto dal primo dipendente; oltre che, ovviamente la statuizione sulcontributo unificato».2.

Giova premettere che, alla luce del carattere strettamente processualedelle censure sollevate: i) le informazioni rinvenibili nel ricorso sono quellesufficienti, giusta l’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per l'esame deimotivi.

Esse, infatti, presentano l'esposizione sommaria dei fatti della causa,mediante gli essenziali riferimenti ai precedenti gradi di giudizio (pagine 1, 2e 3) ed indicano la decisione impugnata (art. 366, comma 1, n. 2, cod. proc.civ.), non essendo affatto prescritta dal medesimo art. 366 cod. proc. civ. latrascrizione integrale della stessa (cfr. Cass. n. 20721 del 2018); ii) ladecisione sul ricorso non suppone l'esame di documenti su cui esso siafondato, per cui non hanno rilievo le prescrizioni dettate dagli artt. 366,comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (v. in termini, Cass. n.12417 del 2017).3.

Fermo quanto precede, le descritte doglianze, scrutinabilicongiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano fondate.Invero, questa Corte, con la sentenza n. 29899/2019, accogliendo ilquarto motivo del ricorso principale ivi promosso da [OSCURATO:PERSONA] controla sentenza della Corte di appello di Roma n. 4231/2014 (la quale, a suavolta, aveva riformato, nei termini ivi spiegati, la decisione di primo grado),cassò la sentenza da ultimo indicata e rinviò la causa alla medesima corte diappello, affinché, alla luce dei principi esposti dalla prima, riesaminasse ilmerito della controversia.Orbene, è noto che, nel processo civile, la relazione tra la sentenza diprimo grado e quella di appello è governata da un principio cardine,consolidato da una costante giurisprudenza di legittimità: l’effetto sostitutivodella pronuncia di secondo grado.

Giusta tale principio, la sentenza d’appello,sia essa di riforma, anche parziale, o di mera conferma, si sostituisce in totoa quella di primo grado.

Quest’ultima, in altri termini, cessa di esistere comeNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026d'appello viene annullata in Cassazione (come accaduto nella fattispecie dequa), quella di primo grado non "rivive".Da ciò consegue, evidentemente, che, nella vicenda oggi in esame, laCorte di appello di Roma, quale giudice di rinvio individuato dalla pronunciacassatoria resa dalla già citata Cass. n. 29899/2019, era investita del nuovoesame del merito della odierna controversia alla luce del principio dettato daquella pronuncia.La corte capitolina, dunque, del tutto correttamente ha riesaminatointeramente l’appello principale promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza delTribunale di Roma n. 14726/2019, giungendo alla conclusione dellainfondatezza di ciascuno dei suoi motivi.Passando, poi, al gravame incidentale originariamente proposto dalBarbieri contro la decisione di primo grado, quella corte lo ha respintorichiamando l’insegnamento di Cass., SU, n. 26724/2007.Quel gravame incidentale (con cui, giova ricordarlo, era stata ribadita larichiesta, disattesa dal tribunale, di una pronuncia di nullità ovvero diannullamento del contratto di negoziazione delle obbligazioni oggetto dicausa), tuttavia, era stato promosso dal Barbieri solo in via subordinata, valea dire per la sola ipotesi «in cui la corte territoriale avesse ritenuto fondatol’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 10 della sentenza oggi impugnata), el’odierna ricorrente, quale erede del Barbieri in sede di riassunzione ex art.392 cod. proc., civ., lo aveva riproposto.

Tanto, del resto, trova confermaanche nelle conclusioni svolte in appello dal Barbieri e poi ribadite, nel giudiziodi riassunzione suddetto, dalla Odorico, come compiutamente riportate anchedalla controricorrente («Voglia l’On.le Corte di appello di Roma, ogni contrariaistanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, confermare la sentenzadi primo grado, ovvero, in subordine, in accoglimento del proposto appelloincidentale riformare la sentenza n. 14726/2009 emessa dal Tribunale diRoma, sez.

VIII, accogliendo le seguenti conclusioni: […].».

Cfr. pag. 11 epag. 13 del controricorso).È noto che la congiunzione "ovvero" può svolgere la funzione dicongiunzione disgiuntiva, oppure può avere valore esplicativo.

Nel primoNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026caso, essa ha la funzione di unire diversi elementi di una proposizione odiverse proposizioni coordinate, attribuendo alla correlazione un valore discelta equivalente, di alternanza indifferente, quindi come perfetto sinonimodi “o” e di “oppure”.

In quest’accezione, la congiunzione può funzionare siacome disgiuntiva-esclusiva, nei casi in cui sia prevista un'esclusione di unodei due elementi correlati, ma può avere anche valore di congiunzionedisgiuntiva-inclusiva corrispondente a “o anche”, nei casi in cui non si prevedaun'alternativa tra due elementi in cui la scelta per uno escluda l'altro, e invecesi lasci aperta la possibilità di una scelta multipla.La seconda funzione di "ovvero" è quella esplicativa, cioè quellaconcetto precedentemente espresso o si collegano sinonimi o espressioniequivalenti, come “ossia”, “vale a dire”, “per meglio dire”.Pertanto, sono i diversi contesti a suggerire, di volta in volta, la funzioneche svolge la congiunzione all'interno della frase.Orbene, il contesto complessivo delle già riportate conclusioni rassegnatedal Barbieri al momento della sua costituzione in appello (successivamenteribadite dalla Odorico in sede di riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ.)induce a ritenere, affatto ragionevolmente, che, per come concretamenteformulate, nella locuzione “ovvero, in subordine […]” ivi rinvenibile, lacongiunzione “ovvero” avesse funzione disgiuntiva esclusiva, nel senso che ilrigetto dell’appello principale avrebbe escluso la necessità dell’esamedell’appello incidentale per evidente sua carenza di interesse, certamente nonpotendo il Barbieri ottenere un risultato migliore di quello ottenibile con ilrigetto della impugnazione principale invocato in via principale.2.1.

È noto, poi, che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato, sancito dall'articolo 112 cod. proc. civ., la cui violazione è stataspecificamente denunciata in questa sede con il primo dei già descritti motivi,comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiestoo comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nelladomanda di merito.Numero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026Nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte affermato, in talsenso, che il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato deveritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivodelle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione,richiesto e non compreso, anche implicitamente o virtualmente, nelladomanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficioun'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fattovalere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato,oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei allamateria del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi)nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda(cfr. Cass. n. 11455 del 2004; Cass. n. 19475 del 2005; Cass. n. 455 del2011; Cass. n. 18868 del 2015).In particolare, non v'è dubbio che le parti possano spiegare gradatamente(od anche alternativamente, il che qui non rileva) diverse domande, ponendoin posizione di subordinazione l'una rispetto ad altra domanda propria o dellacontroparte: ordine gradato da cui il giudice non può in tal caso prescindere.Sicché, ad esempio, l'esame della domanda, che la parte abbia proposto invia espressamente subordinata al rigetto di altra domanda, avanzata in viaprincipale, trova ostacolo nell'accoglimento di quest'ultima, e ciòindipendentemente da ogni indagine sull'effettiva ricorrenza di detta relazionedi subordinazione (cfr. Cass. n. 4498 del 1984; Cass. n. 33361 del 2018).Nella stessa prospettiva, è stato ancora osservato che lo scrutinio dellareconventio reconventionis è precluso dall'assorbimento della riconvenzionaleproposta subordinatamente al rigetto delle eccezioni formulate dallo stessoconvenuto nella comparsa di costituzione al fine di paralizzare la domandaIn altri (e più generali) termini, deve ricordarsi che, per effetto delprincipio dispositivo, le parti hanno il potere di disporre dell'ordine dellequestioni proposte nel giudizio, sempre che non si tratti di questioni rilevabilid'ufficio; esse, cioè, restano libere di condizionare l'esame di una questione,Numero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026ove pure logicamente principale, a quello di un’altra, anche logicamentesubordinata (cfr. Cass. n. 5048 del 1978, richiamata, in motivazione, dallapiù recente Cass. n. 5134 del 2019).

La parte, dunque, può condizionare ilproprio appello incidentale all'accoglimento dell'appello principale dicontroparte concernente il merito della causa, giacche, ove quest’ultimo, chedeve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmenteinfondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse alla decisionedel proprio gravame incidentale, in quanto l'eventuale suo accoglimento nonpotrebbe portare, per la medesima parte, ad un risultato più favorevole, inordine all'oggetto della causa, di quello derivante dal rigetto dell'appelloprincipale (cfr. Cass. n. 5134 del 2019).In armonia con la giurisprudenza di questa Corte fin qui menzionata,allora, deve ulteriormente affermarsi il principio secondo cui, propostodall’appellato gravame incidentale subordinato al rigetto dell’appelloprincipale, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respintoquest’ultimo, pronunci altresì sull’appello incidentale proposto in viasubordinata, rigettandolo.La sentenza impugnata, come è palese, non è coerente, sul punto, contale principio.Da ciò consegue che: i) pure la sua statuizione riguardante le spese ditutte le precedenti fasi dell’odierna lite, chiaramente fondata su di unpresupposto (la reciproca soccombenza) da considerarsi insussistente perquanto si è fin qui detto, deve essere modificata e rapportata all’esitocomplessivo della lite stessa; ii) il Barbieri e, quindi, anche la Odorico, suaerede, nemmeno potevano essere condannati al versamento di una ulterioresomma pari a quella dovuta per la impugnazione incidentale del primo, fattapropria dalla seconda, una volta dichiarato assorbito il proprio gravameincidentale.3.

In conclusione, dunque l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale erededi [OSCURATO:PERSONA], deve essere accolto e la sentenza impugnata deve esserecassata nella sola parte in cui ha respinto l’appello incidentale di quest’ultimoNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026e, conseguentemente, laddove ha statuito sulle spese di lite delle precedentifasi e, anche a suo carico, sul raddoppio del contributo unificato.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito, dichiarandosi assorbito l’appello incidentale suddetto,ponendosi le spese del primo grado, come liquidate nella sentenza delTribunale di Roma n. 14726/2009, nonché quelle del grado di appello, delprecedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio a carico della odiernacontroricorrente (liquidate ciascuna per il corrispondente importo interodesumibile dal relativo calcolo effettuatone dalla corte territoriale), edichiarandosi sussistenti, solo per quest’ultima, i presupposti processuali peril versamento, da parte sua, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il proprio appello principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.4.

Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla Odorico, nellaindicata qualità, restano a carico della parte controricorrente, stante ilprincipio di soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di ClaudioBarbieri e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata nella sola parte in cuiha respinto l’appello incidentale di quest’ultimo e, conseguentemente,laddove ha statuito sulle spese di lite delle precedenti fasi e, anche a suocarico, sul raddoppio del contributo unificato.Dichiara assorbito l’appello incidentale suddetto.Pone le spese del primo grado, come liquidate nella sentenza delTribunale di Roma n. 14726/2009, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. (già BancaPopolare dell’[OSCURATO:PERSONA]).Condanna l’odierna controricorrente al pagamento delle spese del gradodi appello, del precedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio,liquidate, rispettivamente, in € 13.634,00, € 7.290,00 ed € 9.514,00, oltre,per ciascuno di tali importi, rimborso spese generali IVA e C.P.A. come perlegge.Numero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026Dichiara sussistenti solo per [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) i presupposti processuali per il versamento, da partesua, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il proprio appello principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudiziodi legittimità sostenute dalla Odorico, nella indicata qualità, liquidate in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 settembre 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Emanuele II n. 269, presso lo studio dell’AvvocatoProf. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura specialeallegata in atti.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.c., con sedein Modena, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8/20, in persona del procuratore PaoloMazza, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti, dagliAvvocati Prof.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamentedomicilia lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Nomentana n. 78.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 5849/2022, pubblicata dalla CORTED'APPELLO di ROMA il giorno 22/09/2022.Numero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/09/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 7 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] citòBanca Popolare dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti, anche, breviter,[OSCURATO:PERSONA]) innanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare la nullità,l’annullabilità o la risoluzione dei contratti di compravendita di obbligazioniParmalat stipulati il 14 ed il 27 marzo 2003, previo accertamento dellaresponsabilità (precontrattuale, contrattuale, ovvero extracontrattuale) dellabanca, con conseguente condanna della stessa alla restituzione della sommacorrispostale dall’attore, pari ad € 72.885,34, oltre al risarcimento del danno.A fondamento di tali pretese, lamentò la violazione, da parte dell’istituto dicredito, degli obblighi di informazione attiva e passiva ad esso incombenti,nonché l’esecuzione di operazioni rischiose ed inadeguate in obbligazioniemesse all’estero e prive di rating, fuori mercato, in conflitto di interessi esenza aver avvertito il cliente circa l’andamento dei titoli.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] ed espletata l’istruttoria, l’adito tribunale, con sentenzadel 19 maggio/3 luglio 2009, n. 14726, condannò la prima a risarcire alBarbieri gli importi di € 24.553,48 e di € 48.331,86, oltre rivalutazionemonetaria, interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché alpagamento delle spese processuali.2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi controquella decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e dal Barbieri, la Corte di appellodi Roma, con sentenza del 25 giugno 2014, n. 4231, ne accolse parzialmenteil primo e ne respinse il secondo. In particolare, riformò la sentenza deltribunale rigettando la domanda di risoluzione e di condanna della banca alrisarcimento dei danni; disattese l’appello incidentale con cui il Barbieri, “insubordine”, aveva lamentato la mancata dichiarazione di nullità ovvero diannullamento del contratto di negoziazione di obbligazioni; dichiarò nulla ladomanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenzaNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026di primo grado; condannò l’appellato al pagamento delle spese del doppiogrado di giudizio,3. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorre per cassazione contro l’appena descrittasentenza della corte capitolina affidandolo a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistette concontroricorso, promuovendo, altresì, ricorso incidentaleLa Suprema Corte, con sentenza n. 29899/2019, accolse il quarto motivodel ricorso principale (che aveva ascritto alla corte territoriale di avereerroneamente valutato come assolto dalla banca l’onere informativo a suocarico sulla base di documenti che, invece, a detta del ricorrente principale,non sarebbero stati sufficienti ed idonei), assorbiti i suoi restanti motivi ed ilricorso incidentale.Più precisamente, i giudici di legittimità: i) richiamando le pronunce reseda Cass. n. 17726 del 2014, nonché da Cass. nn. 11412 e 18039 del 2012,affermarono che «la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni al profilodi rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziarionon escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi postia carico dell'intermediario finanziario (Cass. civ. sez. I n. 8333 del 4.4.2018),anche nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato difornire le informazioni sui propri obiettivi d'investimento e sulla propriapropensione al rischio, in quanto l'intermediario deve comunque valutarel'adeguatezza dell'operazione d'investimento in base ai principi generali dicorrettezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia inpossesso, come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensioneal rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali, la situazione dimercato, (Cass. civ. sez. I n. 5250 del 16.3.2016). Nella presente vicenda,erroneamente la Corte d'Appello ha basato il suo giudizio su documentazioneprodotta dalla banca che non solo era stata contestata dall'investitore, manon aveva la valenza probatoria necessaria per far ritenere sufficientementeadempiuti gli obblighi informativi alla stessa incombenti. Inoltre, la Corte diappello non ha tenuto conto delle informazioni di cui la banca era aconoscenza, nella sua posizione di creditrice dell'emittente e alla luce delreport interno del 3.3.2003»; ii) cassarono la sentenza impugnata eNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026rinviarono la causa «alla Corte d'Appello di Roma, affinché, alla luce deiprincipi sopra esposti, riesamini il merito della controversia».4. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], mediotempore deceduto, riassunse il giudizio innanzi alla corte suddettaconcludendo per la conferma della decisione di primo grado. In subordine, hachiesto l’accoglimento dell’appello incidentale già proposto dal proprio dantecausa.Si costituì [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l’accoglimento del già proposto gravameprincipale e per la riforma della sentenza di primo grado.La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 settembre 2022, n.5849, così dispose: «[…], rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. econferma la sentenza impugnata; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsarea [OSCURATO:PERSONA], n.q., un mezzo delle spese del secondo grado di giudizio,del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio liquidato, secondo i criteriindicati in motivazione, in euro 6.817,00 per il giudizio di appello (di cui euro1.417,00 per la fase di studio, euro 910,00 per la fase introduttiva, euro2.060,00 per la fase di trattazione, euro 2.430,00 per la fase decisionale); ineuro 3.645,00 per il giudizio di legittimità (di cui euro 1.620,00 per la fase distudio, euro 1.180,00 per la fase introduttiva, euro 845,00 per la fasedecisionale); in euro 4.757,00 per il giudizio di rinvio (di cui euro 1.417,00per la fase di studio, euro 910,00 per la fase introduttiva, euro 2.430,00 perla fase decisionale); oltre a spese generali e oneri accessori dovuti per legge;dichiara le spese rimanenti compensate tra le parti; dichiara che sussistonole condizioni di legge per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e diCesira Odorico, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per la stessa impugnazione».Per quanto qui di interesse ed in sintesi, quella corte, dopo aver respintointeramente il gravame principale di [OSCURATO:PERSONA], ritenne che, «Quanto all’appelloincidentale, con cui la signora Odorico denuncia la mancata dichiarazione dinullità ovvero di annullamento del contratto di negoziazione di obbligazioni»,fosse sufficiente «richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26724/2007,la quale espressamente esclude che la violazione di obblighi informativi possaNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026comportare una sanzione come la nullità o l’annullamento, incidendoesclusivamente sul versante comportamentale e delle regole di condotta.Dall’applicazione di questi principi al caso di specie discende l’infondatezzadell’impugnazione incidentale».5. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], nella già indicataqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ha promosso ricorso affidato a due motivi.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]).Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.». Si ascrive alla corte territoriale diavere esaminato anche l’appello incidentale originariamente promosso daClaudio Barbieri benché detta impugnazione fosse stata proposta in viacondizionata all’accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che,una volta respinto integralmente quest’ultimo, quella impugnazioneincidentale si sarebbe dovuta dichiarare assorbita, stante il venir menodell’interesse che l’aveva legittimata, sicché non poteva essere esaminata edecisa;II) «Conseguente nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonché dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115».Si deduce che la corte capitolina, pur avendo taciuto il rigetto dell’appelloincidentale nel dispositivo, nondimeno, provvedendo sulle spese di literelative a tutte le precedenti fasi, ne aveva disposto la parzialecompensazione tra le parti “in considerazione della reciproca soccombenza”.Orbene, secondo la ricorrente «Rilevato che la mancata menzione, in esso,del rigetto dell’appello incidentale rende il dispositivo incomprensibile (specieladdove dispone sul contributo unificato) è indubbio che, poiché la statuizionesulle spese dipende dal capo di sentenza radicalmente nullo in cui la Corte diNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026appello ha arbitrariamente statuito sull’appello incidentale condizionato, laradicale nullità di quel capo travolge il capo sulle spese qui impugnato, inquanto dal primo dipendente; oltre che, ovviamente la statuizione sulcontributo unificato».2. Giova premettere che, alla luce del carattere strettamente processualedelle censure sollevate: i) le informazioni rinvenibili nel ricorso sono quellesufficienti, giusta l’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per l'esame deimotivi. Esse, infatti, presentano l'esposizione sommaria dei fatti della causa,mediante gli essenziali riferimenti ai precedenti gradi di giudizio (pagine 1, 2e 3) ed indicano la decisione impugnata (art. 366, comma 1, n. 2, cod. proc.civ.), non essendo affatto prescritta dal medesimo art. 366 cod. proc. civ. latrascrizione integrale della stessa (cfr. Cass. n. 20721 del 2018); ii) ladecisione sul ricorso non suppone l'esame di documenti su cui esso siafondato, per cui non hanno rilievo le prescrizioni dettate dagli artt. 366,comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (v. in termini, Cass. n.12417 del 2017).3. Fermo quanto precede, le descritte doglianze, scrutinabilicongiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano fondate.Invero, questa Corte, con la sentenza n. 29899/2019, accogliendo ilquarto motivo del ricorso principale ivi promosso da [OSCURATO:PERSONA] controla sentenza della Corte di appello di Roma n. 4231/2014 (la quale, a suavolta, aveva riformato, nei termini ivi spiegati, la decisione di primo grado),cassò la sentenza da ultimo indicata e rinviò la causa alla medesima corte diappello, affinché, alla luce dei principi esposti dalla prima, riesaminasse ilmerito della controversia.Orbene, è noto che, nel processo civile, la relazione tra la sentenza diprimo grado e quella di appello è governata da un principio cardine,consolidato da una costante giurisprudenza di legittimità: l’effetto sostitutivodella pronuncia di secondo grado. Giusta tale principio, la sentenza d’appello,sia essa di riforma, anche parziale, o di mera conferma, si sostituisce in totoa quella di primo grado. Quest’ultima, in altri termini, cessa di esistere comeNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026d'appello viene annullata in Cassazione (come accaduto nella fattispecie dequa), quella di primo grado non "rivive".Da ciò consegue, evidentemente, che, nella vicenda oggi in esame, laCorte di appello di Roma, quale giudice di rinvio individuato dalla pronunciacassatoria resa dalla già citata Cass. n. 29899/2019, era investita del nuovoesame del merito della odierna controversia alla luce del principio dettato daquella pronuncia.La corte capitolina, dunque, del tutto correttamente ha riesaminatointeramente l’appello principale promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza delTribunale di Roma n. 14726/2019, giungendo alla conclusione dellainfondatezza di ciascuno dei suoi motivi.Passando, poi, al gravame incidentale originariamente proposto dalBarbieri contro la decisione di primo grado, quella corte lo ha respintorichiamando l’insegnamento di Cass., SU, n. 26724/2007.Quel gravame incidentale (con cui, giova ricordarlo, era stata ribadita larichiesta, disattesa dal tribunale, di una pronuncia di nullità ovvero diannullamento del contratto di negoziazione delle obbligazioni oggetto dicausa), tuttavia, era stato promosso dal Barbieri solo in via subordinata, valea dire per la sola ipotesi «in cui la corte territoriale avesse ritenuto fondatol’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 10 della sentenza oggi impugnata), el’odierna ricorrente, quale erede del Barbieri in sede di riassunzione ex art.392 cod. proc., civ., lo aveva riproposto. Tanto, del resto, trova confermaanche nelle conclusioni svolte in appello dal Barbieri e poi ribadite, nel giudiziodi riassunzione suddetto, dalla Odorico, come compiutamente riportate anchedalla controricorrente («Voglia l’On.le Corte di appello di Roma, ogni contrariaistanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, confermare la sentenzadi primo grado, ovvero, in subordine, in accoglimento del proposto appelloincidentale riformare la sentenza n. 14726/2009 emessa dal Tribunale diRoma, sez. VIII, accogliendo le seguenti conclusioni: […].». Cfr. pag. 11 epag. 13 del controricorso).È noto che la congiunzione "ovvero" può svolgere la funzione dicongiunzione disgiuntiva, oppure può avere valore esplicativo. Nel primoNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026caso, essa ha la funzione di unire diversi elementi di una proposizione odiverse proposizioni coordinate, attribuendo alla correlazione un valore discelta equivalente, di alternanza indifferente, quindi come perfetto sinonimodi “o” e di “oppure”. In quest’accezione, la congiunzione può funzionare siacome disgiuntiva-esclusiva, nei casi in cui sia prevista un'esclusione di unodei due elementi correlati, ma può avere anche valore di congiunzionedisgiuntiva-inclusiva corrispondente a “o anche”, nei casi in cui non si prevedaun'alternativa tra due elementi in cui la scelta per uno escluda l'altro, e invecesi lasci aperta la possibilità di una scelta multipla.La seconda funzione di "ovvero" è quella esplicativa, cioè quellaconcetto precedentemente espresso o si collegano sinonimi o espressioniequivalenti, come “ossia”, “vale a dire”, “per meglio dire”.Pertanto, sono i diversi contesti a suggerire, di volta in volta, la funzioneche svolge la congiunzione all'interno della frase.Orbene, il contesto complessivo delle già riportate conclusioni rassegnatedal Barbieri al momento della sua costituzione in appello (successivamenteribadite dalla Odorico in sede di riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ.)induce a ritenere, affatto ragionevolmente, che, per come concretamenteformulate, nella locuzione “ovvero, in subordine […]” ivi rinvenibile, lacongiunzione “ovvero” avesse funzione disgiuntiva esclusiva, nel senso che ilrigetto dell’appello principale avrebbe escluso la necessità dell’esamedell’appello incidentale per evidente sua carenza di interesse, certamente nonpotendo il Barbieri ottenere un risultato migliore di quello ottenibile con ilrigetto della impugnazione principale invocato in via principale.2.1. È noto, poi, che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato, sancito dall'articolo 112 cod. proc. civ., la cui violazione è stataspecificamente denunciata in questa sede con il primo dei già descritti motivi,comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiestoo comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nelladomanda di merito.Numero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026Nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte affermato, in talsenso, che il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato deveritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivodelle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione,richiesto e non compreso, anche implicitamente o virtualmente, nelladomanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficioun'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fattovalere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato,oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei allamateria del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi)nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda(cfr. Cass. n. 11455 del 2004; Cass. n. 19475 del 2005; Cass. n. 455 del2011; Cass. n. 18868 del 2015).In particolare, non v'è dubbio che le parti possano spiegare gradatamente(od anche alternativamente, il che qui non rileva) diverse domande, ponendoin posizione di subordinazione l'una rispetto ad altra domanda propria o dellacontroparte: ordine gradato da cui il giudice non può in tal caso prescindere.Sicché, ad esempio, l'esame della domanda, che la parte abbia proposto invia espressamente subordinata al rigetto di altra domanda, avanzata in viaprincipale, trova ostacolo nell'accoglimento di quest'ultima, e ciòindipendentemente da ogni indagine sull'effettiva ricorrenza di detta relazionedi subordinazione (cfr. Cass. n. 4498 del 1984; Cass. n. 33361 del 2018).Nella stessa prospettiva, è stato ancora osservato che lo scrutinio dellareconventio reconventionis è precluso dall'assorbimento della riconvenzionaleproposta subordinatamente al rigetto delle eccezioni formulate dallo stessoconvenuto nella comparsa di costituzione al fine di paralizzare la domandaIn altri (e più generali) termini, deve ricordarsi che, per effetto delprincipio dispositivo, le parti hanno il potere di disporre dell'ordine dellequestioni proposte nel giudizio, sempre che non si tratti di questioni rilevabilid'ufficio; esse, cioè, restano libere di condizionare l'esame di una questione,Numero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026ove pure logicamente principale, a quello di un’altra, anche logicamentesubordinata (cfr. Cass. n. 5048 del 1978, richiamata, in motivazione, dallapiù recente Cass. n. 5134 del 2019). La parte, dunque, può condizionare ilproprio appello incidentale all'accoglimento dell'appello principale dicontroparte concernente il merito della causa, giacche, ove quest’ultimo, chedeve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmenteinfondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse alla decisionedel proprio gravame incidentale, in quanto l'eventuale suo accoglimento nonpotrebbe portare, per la medesima parte, ad un risultato più favorevole, inordine all'oggetto della causa, di quello derivante dal rigetto dell'appelloprincipale (cfr. Cass. n. 5134 del 2019).In armonia con la giurisprudenza di questa Corte fin qui menzionata,allora, deve ulteriormente affermarsi il principio secondo cui, propostodall’appellato gravame incidentale subordinato al rigetto dell’appelloprincipale, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respintoquest’ultimo, pronunci altresì sull’appello incidentale proposto in viasubordinata, rigettandolo.La sentenza impugnata, come è palese, non è coerente, sul punto, contale principio.Da ciò consegue che: i) pure la sua statuizione riguardante le spese ditutte le precedenti fasi dell’odierna lite, chiaramente fondata su di unpresupposto (la reciproca soccombenza) da considerarsi insussistente perquanto si è fin qui detto, deve essere modificata e rapportata all’esitocomplessivo della lite stessa; ii) il Barbieri e, quindi, anche la Odorico, suaerede, nemmeno potevano essere condannati al versamento di una ulterioresomma pari a quella dovuta per la impugnazione incidentale del primo, fattapropria dalla seconda, una volta dichiarato assorbito il proprio gravameincidentale.3. In conclusione, dunque l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale erededi [OSCURATO:PERSONA], deve essere accolto e la sentenza impugnata deve esserecassata nella sola parte in cui ha respinto l’appello incidentale di quest’ultimoNumero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026e, conseguentemente, laddove ha statuito sulle spese di lite delle precedentifasi e, anche a suo carico, sul raddoppio del contributo unificato.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito, dichiarandosi assorbito l’appello incidentale suddetto,ponendosi le spese del primo grado, come liquidate nella sentenza delTribunale di Roma n. 14726/2009, nonché quelle del grado di appello, delprecedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio a carico della odiernacontroricorrente (liquidate ciascuna per il corrispondente importo interodesumibile dal relativo calcolo effettuatone dalla corte territoriale), edichiarandosi sussistenti, solo per quest’ultima, i presupposti processuali peril versamento, da parte sua, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il proprio appello principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.4. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla Odorico, nellaindicata qualità, restano a carico della parte controricorrente, stante ilprincipio di soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di ClaudioBarbieri e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata nella sola parte in cuiha respinto l’appello incidentale di quest’ultimo e, conseguentemente,laddove ha statuito sulle spese di lite delle precedenti fasi e, anche a suocarico, sul raddoppio del contributo unificato.Dichiara assorbito l’appello incidentale suddetto.Pone le spese del primo grado, come liquidate nella sentenza delTribunale di Roma n. 14726/2009, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. (già BancaPopolare dell’[OSCURATO:PERSONA]).Condanna l’odierna controricorrente al pagamento delle spese del gradodi appello, del precedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio,liquidate, rispettivamente, in € 13.634,00, € 7.290,00 ed € 9.514,00, oltre,per ciascuno di tali importi, rimborso spese generali IVA e C.P.A. come perlegge.Numero registro generale 29836/2022Numero sezionale 3404/2026Numero di raccolta generale 26052/2026Data pubblicazione 01/10/2026Dichiara sussistenti solo per [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) i presupposti processuali per il versamento, da partesua, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il proprio appello principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudiziodi legittimità sostenute dalla Odorico, nella indicata qualità, liquidate in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 settembre 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 26052/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris