CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 21543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza del 8 maggio 2025, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 22 settembre 2010 al 24 ottobre 2011, per complessivi 398 giorni, nell'ambito del procedimento penale n. 6473/2010 R.G.N.R. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione che la Quarta Sezione di questa Corte, con sentenza in data 10/12/2025, aveva ritenuto inammissibile. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario prospettando che la Corte era incorsk in un chiaro errore di percezione non avendo considerato che l'intercettazione valorizzata dalla Corte d'appello si riferiva ad altro procedimento, distinto da quello in cui era stata disposta la custodia, e che la Corte territoriale aveva rivalutato autonomamente i fatti già valutati dalla sentenza assolutoria, dando agli stessi una valenza dimostrativa già esclusa dai giudici di merito3. Con atto trasmesso in data 16/3/2026, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia al presente ricorso sottoscritta dal difensore, procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) c.p.p., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all'esito dell'impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen. deve essere mitigato, con riferimento alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende che va comunque disposta, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", dal rilievo che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad una liquidazione determinata in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai parametri seguiti in presenza di ricorso inammissibile P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] d o-A.4at-1 - Depes ì 'a in TeiAlcelleria Oggi, 11 6IC2026 [OSCURATO:PERSONA] DU1L SS9 Elisabetta