CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 26819/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22050/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 245/2023,depositata il 17/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 15 settembre 2014 l'Ufficio dei Monopoli di Stato, [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia, sezione distaccata di Messina, notificava ad [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento, con la quale chiedeva il versamento della somma di euro 26.160,33, dovuta a titolo di sanzioni amministrative, irrogate sulla base di un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza del 10 febbraio 2008, dal quale era emerso che Bombara aveva violato le norme di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), risultando titolare di cinque apparecchi non conformi al gioco lecito. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento, eccependone la nullità per la mancata notificazione dell'atto prodromico e contestando la maturata prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge 689/1981. Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2147/2017, ha parzialmente accolto l'opposizione e ha ridotto l'importo ingiunto da euro 26.160,33 a euro 10.000. 2. La sentenza è stata impugnata da Bombara. Con la pronuncia 17 aprile 2023, n. 245, la Corte d'appello di Messina ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato la cartella esattoriale e ha dichiarato prescritti i crediti da essa pretesi; ha poi condannato l'amministrazione appellata al pagamento delle spese di giudizio, che ha liquidato per il primo grado in euro 1.700,00e per il giudizio d'appello in euro 1.984,00. In motivazione la Corte ha specificato che la liquidazione delle spese è avvenuta applicando per la semplicità delle questioni trattate i minimi delle tariffe. 3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. L'intimata Agenzia delle dogane e dei Monopoli e l'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, sezione operativa territoriale di Messina, non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su due motivi, tra loro strettamente connessi. 1.1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione del d.m. 147/2022 e dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello liquidato l'onorario in euro 1.700,00 per il primo grado e in euro 1.984,00 per l'appello, ovvero in misura inferiore ai parametri minimi previsti dal citato d.m. ed escludendo dalla liquidazione delle spese la fase processuale istruttoria e/o di trattazione. 1.2) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, per avere la Corte d'appello omesso di esplicitare le ragioni della liquidazione delle spese di giudizio in misura inferiore ai parametri vigenti, in relazione al valore della causa e all'attività professionale svolta nei giudizi di merito. 2 I motivi sono fondati nei limiti delle seguenti precisazioni. La Corte d’Appello, nel liquidare, a fronte della riforma della pronuncia di primo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizio e pur avendo affermato di applicare i minimi delle tariffe applicabili, tali minimi ha violato per entrambi i gradi, così come sostiene il ricorrente. Si vedano al riguardo le tabelle allegate al d.m. 55/2014, come aggiornate dal d.m. n. 147/2022. Rispetto a quanto dedotto dal ricorrente, va però precisato che il valore della causa era, rispetto ad entrambi i gradi, pari ad euro 10.000, dovendosi per il primo grado considerare non il disputatum, ma il decisum (il Tribunale aveva infatti parzialmente accolto l’opposizione e aveva ridotto a euro 10.000 la somma ingiunta), così che per i due gradi andava applicato lo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. Si consideri al riguardo la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 19014/2007, che ha precisato come “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata [..] - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum)”. II. La sentenza impugnata va quindi cassata per quanto concerne la liquidazione delle spese dei due gradi di merito e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina, in diversa