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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39317/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con la ordinanza indicata in epigrafe, ha liquidato a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per 35 giorni nella forma degli arresti domiciliari la somma, determinata secondo il criterio aritmetico, di euro 4.126,85 in favore di D'[OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt.110, 40, 61 n.9 cod. pen. e 260 (all'epoca vigente) d.

Igs. 3 aprile 2006, n.152 aggravato ex art.7 legge 12 luglio 1991, n.203 e assolto in primo grado a seguito di rito abbreviato con sentenza irrevocabile il 3 maggio 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA]Amico ha proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla corretta applicazione dei criteri di valutazione dell'indennizzo e per vizio della motivazione con riferimento agli elementi di prova volti ad escludere il riconoscimento dell'indennizzo in presenza di conseguenze personali e familiari, patrimoniali, morali derivate dalla privazione della libertà personale.

La difesa ritiene che la Corte di appello di Catania abbia erroneamente applicato gli artt.315, comma 3, e 643, comma 1, cod. proc. pen. affermando che le conseguenze personali e familiari sarebbero indennizzabili solo in presenza di specifiche circostanze individuali e limitatamente a casi non valutabili sulla base della comune esperienza.

Tale interpretazione, si assume, crea una ingiusta distinzione tra cittadini che hanno peculiarità personali tali da vedersi riconosciuto l'indennizzo per le conseguenze personali e familiari derivanti dall'ingiusta detenzione e tutti gli altri cittadini che tali peculiarità personali non abbiano.

Sotto altro profilo, la difesa lamenta che la Corte di appello non abbia attribuito valore economico alla perdita del posto di lavoro né al pregiudizio sociale derivante dalla diffusione da parte della stampa locale delle notizie concernenti il suo arresto.

Le ulteriori conseguenze derivanti dall'ingiusta detenzione erano state documentate con numerosi allegati indicativi della lesione all'immagine e della perdita di lavoro, che ha costretto il ricorrente a presentare domanda di indennità di NASPI e a perdere profitto per la rinuncia allo stipendio presso le società in cui lavorava.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, ritenendo che «La situazione creatasi a seguito dell'ingiusta detenzione appare tale da implicare un apprezzabile superamento del criterio della medietà della lesione, non rientrando la documentata perdita del posto di lavoro, il discredito professionale ed il danno all'immagine nel ,í52 concetto di fisiologica conseguenza dell'incolpevole privazione della libertà».[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

1. Sebbene il ricorrente non articoli sul punto uno specifico motivo di censura, al fine di delineare l'oggetto della decisione risulta necessario premettere che il controllo sulla congrúità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di meritò abbia logicamente motivato il suo convincimento, senza sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n.10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424).

2. Con specifico riguardo al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di cassazione ha costantemente affermato che qualora la perdita di libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al solo criterio nummario (Sez. 4, n.49832 del 14/02/2012, Bagnolini, Rv. 254083).

In casi di breve detenzione, come nel caso in esame, la commisurazione dell'indennità sulla base di un mero ragguaglio tra i giorni di privazione della libertà e il parametro medio giornaliero può non assolvere alla sua funzione di ristoro dei pregiudizi patiti.

Il giudice della riparazione deve, in tali casi, analizzare tutti gli elementi di valutazione a disposizione per determinare un equo indennizzo sulla base di un parametro sensibilmente superiore a quello medio, al fine di non mortificare la finalità dell'istituto della riparazione (Sez. 4, n.10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026).

2.1. La Corte territoriale ha ritenuto di adottare, nel caso in esame, un criterio di liquidazione meramente aritmetico, applicando il principio più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale il criterio aritmetico individuato dalla giurisprudenza di legittimità costituisce solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo ad un'eccessiva discrezionalità del giudice e garantire una tendenziale uniformità di giudizi; tale criterio, pertanto, può subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione di specifiche circostanze che devono essere prese in esame per adattare la liquidazione al caso concreto. (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026; Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).3.

Analizzando, dunque, l'unico motivo di ricorso, che si articola comunque in distinti profili di danno in relazione ai quali si lamenta il vizio di motivazione, il Collegio osserva che il ricorrente ha specificato di aver dedotto le relative voci di danno nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione e tanto è sufficiente, in ragione della peculiarità del giudizio in oggetto, per ritenere ammissibili tali censure.

3.1. Imponendo la previsione normativa la liquidazione di una somma «equa», la valutazione equitativa e non arbitraria spettante al giudice impone, infatti, che la pronuncia dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito in merito all'an del danno, delle ragioni per le quali non è stato ritenuto equo distaccarsi dai parametri standard (Sez.

U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975), nonché delle ragioni per le quali nella determinazione della somma liquidata si sia tenuto conto o meno delle conseguenze ulteriori dell'ingiusta detenzione dedotte dal ricorrente.

3.2. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Catania ha motivato la propria decisione di escludere dal giudizio di liquidazione un'equa valorizzazione delle conseguenze patrimoniali dell'ingiusta detenzione nonché del danno all'immagine in quanto le allegazioni erano del tutto sfornite di elementi probatori e affermate in termini di estrema genericità, ritenendo per tale motivo di escluderle dalle particolari e straordinarie conseguenze alle quali fa riferimento l'art.643, comma 1, cod. proc. pen. 4.

Le censure mosse dal ricorrente in merito all'omessa motivazione del provvedimento impugnato con riguardo a tali ulteriori conseguenze, quali l'interruzione dell'attività professionale e il danno all'immagine, allegate nella domanda e sostenute da documenti, appaiono dunque fondatamente proposte, considerato che dal provvedimento impugnato risulta che la Corte di Appello non ha analizzato sotto il profilo del nesso di causalità con la privazione della libertà né sotto il profilo probatorio tali ulteriori pregiudizi.

4.1. L'obbligo di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art.315, comma 2, cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 39815 del 11/07/2007, Bevilacqua, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo «equa» utilizzato dal legislatore (art.314, comma 1, cod.proc.pen.), è però costante l'affermazione di questa Corte per cui, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012 , Ferrante, Rv. 253555).

4.2. Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura e i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze.

4.3. Ferma restando, dunque, la correttezza della motivazione nella parte in cui la Corte ha affermato che il danno indennizzabile è quello derivante dalla privazione della libertà e non dal processo, la motivazione risulta carente nella parte in cui ha omesso di prendere in considerazione le conseguenze personali della privazione della libertà dedotte dal ricorrente e richiamate nel ricorso.

Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, prendere in esame anche le suindicate conseguenze personali scaturite dalla privazione della libertà personale, dedotte nella domanda di riparazione e non esaminate nell'ordinanza impugnata. ' P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di App

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la ordinanza indicata in epigrafe, ha liquidato a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per 35 giorni nella forma degli arresti domiciliari la somma, determinata secondo il criterio aritmetico, di euro 4.126,85 in favore di D'[OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt.110, 40, 61 n.9 cod. pen. e 260 (all'epoca vigente) d. Igs. 3 aprile 2006, n.152 aggravato ex art.7 legge 12 luglio 1991, n.203 e assolto in primo grado a seguito di rito abbreviato con sentenza irrevocabile il 3 maggio 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA]Amico ha proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla corretta applicazione dei criteri di valutazione dell'indennizzo e per vizio della motivazione con riferimento agli elementi di prova volti ad escludere il riconoscimento dell'indennizzo in presenza di conseguenze personali e familiari, patrimoniali, morali derivate dalla privazione della libertà personale. La difesa ritiene che la Corte di appello di Catania abbia erroneamente applicato gli artt.315, comma 3, e 643, comma 1, cod. proc. pen. affermando che le conseguenze personali e familiari sarebbero indennizzabili solo in presenza di specifiche circostanze individuali e limitatamente a casi non valutabili sulla base della comune esperienza. Tale interpretazione, si assume, crea una ingiusta distinzione tra cittadini che hanno peculiarità personali tali da vedersi riconosciuto l'indennizzo per le conseguenze personali e familiari derivanti dall'ingiusta detenzione e tutti gli altri cittadini che tali peculiarità personali non abbiano. Sotto altro profilo, la difesa lamenta che la Corte di appello non abbia attribuito valore economico alla perdita del posto di lavoro né al pregiudizio sociale derivante dalla diffusione da parte della stampa locale delle notizie concernenti il suo arresto. Le ulteriori conseguenze derivanti dall'ingiusta detenzione erano state documentate con numerosi allegati indicativi della lesione all'immagine e della perdita di lavoro, che ha costretto il ricorrente a presentare domanda di indennità di NASPI e a perdere profitto per la rinuncia allo stipendio presso le società in cui lavorava. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, ritenendo che «La situazione creatasi a seguito dell'ingiusta detenzione appare tale da implicare un apprezzabile superamento del criterio della medietà della lesione, non rientrando la documentata perdita del posto di lavoro, il discredito professionale ed il danno all'immagine nel ,í52 concetto di fisiologica conseguenza dell'incolpevole privazione della libertà».[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. 1. Sebbene il ricorrente non articoli sul punto uno specifico motivo di censura, al fine di delineare l'oggetto della decisione risulta necessario premettere che il controllo sulla congrúità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di meritò abbia logicamente motivato il suo convincimento, senza sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n.10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424). 2. Con specifico riguardo al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di cassazione ha costantemente affermato che qualora la perdita di libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al solo criterio nummario (Sez. 4, n.49832 del 14/02/2012, Bagnolini, Rv. 254083). In casi di breve detenzione, come nel caso in esame, la commisurazione dell'indennità sulla base di un mero ragguaglio tra i giorni di privazione della libertà e il parametro medio giornaliero può non assolvere alla sua funzione di ristoro dei pregiudizi patiti. Il giudice della riparazione deve, in tali casi, analizzare tutti gli elementi di valutazione a disposizione per determinare un equo indennizzo sulla base di un parametro sensibilmente superiore a quello medio, al fine di non mortificare la finalità dell'istituto della riparazione (Sez. 4, n.10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026). 2.1. La Corte territoriale ha ritenuto di adottare, nel caso in esame, un criterio di liquidazione meramente aritmetico, applicando il principio più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale il criterio aritmetico individuato dalla giurisprudenza di legittimità costituisce solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo ad un'eccessiva discrezionalità del giudice e garantire una tendenziale uniformità di giudizi; tale criterio, pertanto, può subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione di specifiche circostanze che devono essere prese in esame per adattare la liquidazione al caso concreto. (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026; Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).3. Analizzando, dunque, l'unico motivo di ricorso, che si articola comunque in distinti profili di danno in relazione ai quali si lamenta il vizio di motivazione, il Collegio osserva che il ricorrente ha specificato di aver dedotto le relative voci di danno nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione e tanto è sufficiente, in ragione della peculiarità del giudizio in oggetto, per ritenere ammissibili tali censure. 3.1. Imponendo la previsione normativa la liquidazione di una somma «equa», la valutazione equitativa e non arbitraria spettante al giudice impone, infatti, che la pronuncia dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito in merito all'an del danno, delle ragioni per le quali non è stato ritenuto equo distaccarsi dai parametri standard (Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975), nonché delle ragioni per le quali nella determinazione della somma liquidata si sia tenuto conto o meno delle conseguenze ulteriori dell'ingiusta detenzione dedotte dal ricorrente. 3.2. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Catania ha motivato la propria decisione di escludere dal giudizio di liquidazione un'equa valorizzazione delle conseguenze patrimoniali dell'ingiusta detenzione nonché del danno all'immagine in quanto le allegazioni erano del tutto sfornite di elementi probatori e affermate in termini di estrema genericità, ritenendo per tale motivo di escluderle dalle particolari e straordinarie conseguenze alle quali fa riferimento l'art.643, comma 1, cod. proc. pen. 4. Le censure mosse dal ricorrente in merito all'omessa motivazione del provvedimento impugnato con riguardo a tali ulteriori conseguenze, quali l'interruzione dell'attività professionale e il danno all'immagine, allegate nella domanda e sostenute da documenti, appaiono dunque fondatamente proposte, considerato che dal provvedimento impugnato risulta che la Corte di Appello non ha analizzato sotto il profilo del nesso di causalità con la privazione della libertà né sotto il profilo probatorio tali ulteriori pregiudizi. 4.1. L'obbligo di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art.315, comma 2, cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 39815 del 11/07/2007, Bevilacqua, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo «equa» utilizzato dal legislatore (art.314, comma 1, cod.proc.pen.), è però costante l'affermazione di questa Corte per cui, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012 , Ferrante, Rv. 253555). 4.2. Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura e i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze. 4.3. Ferma restando, dunque, la correttezza della motivazione nella parte in cui la Corte ha affermato che il danno indennizzabile è quello derivante dalla privazione della libertà e non dal processo, la motivazione risulta carente nella parte in cui ha omesso di prendere in considerazione le conseguenze personali della privazione della libertà dedotte dal ricorrente e richiamate nel ricorso. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, prendere in esame anche le suindicate conseguenze personali scaturite dalla privazione della libertà personale, dedotte nella domanda di riparazione e non esaminate nell'ordinanza impugnata. ' P.Q.M. Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di App
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