CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 33613/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11753/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] pec: [OSCURATO:EMAIL]), che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: [OSCURATO:EMAIL], che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' BUCCELLATO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PEC: [OSCURATO:EMAIL] che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] TASSOin proprio e n. q. di amministratrice di sostegnodi [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL] che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3239/2024 depositata il 28/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d