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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 1986

Cassazione n. 19029/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1986 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 56 - 628 comma terzo n. 1) cod. pen., 61 n.2 cod. pen., 4 L. 110/1975, 62-bis, 132, 133 cod. pen., 426, 546 lett. e) cod. proc. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni del mancato assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) dell'imputazione, attesa la mancata identità dei beni giuridici tutelati; pag. 4 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della negativa personalità dell'imputato e dei plurimi precedenti penali specifici); che non sussiste l'eccepito vizio logico-deduttivo, posto che la lettura del provvedimento impugnato dimostra l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (pertinentemente valorizzati nel corpo motivazionale ai fini della declaratoria di penale responsabilità del prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1986 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 56 - 628 comma terzo n. 1) cod. pen., 61 n.2 cod. pen., 4 L. 110/1975, 62-bis, 132, 133 cod. pen., 426, 546 lett. e) cod. proc. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni del mancato assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) dell'imputazione, attesa la mancata identità dei beni giuridici tutelati; pag. 4 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della negativa personalità dell'imputato e dei plurimi precedenti penali specifici); che non sussiste l'eccepito vizio logico-deduttivo, posto che la lettura del provvedimento impugnato dimostra l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (pertinentemente valorizzati nel corpo motivazionale ai fini della declaratoria di penale responsabilità del prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il C
Sentenza Cassazione n. 19029/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris