CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. Udito il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese, e ha chiesto chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del grado. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, che ha illustrato, e ha chiesto l’annullamento senza rinvio o, in subordine con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, all’esito di giudizio ordinario, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li ha assolti dal reato loro ascritto al capo 1) dell’imputazione con la formula “perché il fatto non sussiste” e ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 2) per essersi lo stesso estinto per rimessione di querela. L’editto accusatorio vedeva contestati ai due odierni ricorrenti, oltre che al coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale si è proceduto separatamente e che ha definito la propria posizione ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., i reati di cui ai capi: 1) reato p. e p. dagli artt. 430 e 449 cod. pen.perché ([OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante e datore di lavoro della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. corrente in [OSCURATO:PERSONA], nonché di operatore che manovrava la autogrùsemovente matricola TS.081/86), B osio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di P residente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di A mministratore delegato e datore di lavoro, giusta nomina del 22/02/2008 e delega di funzioni in pari data della Soc. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cagionavano, per colpa, il deragliamento del treno [OSCURATO:PERSONA] 10130 in marcia tra Savona e Torino e segnatamente perché: RaveraDario, conducendo in [OSCURATO:PERSONA], via Caravaggio lotto 6B/b la autogrù semovente matricola TS.081/86, durante il trasferimento di un tegolo in cemento armato di lunghezza 11,35 m, larghezza 2 m, altezza 0,7 m e massa 9.762 kg da un bilico fermo in corrispondenza della parte posteriore della autogrùa un'area di scarico posta in corrispondenza della parte anteriore della stessa, effettuava una movimentazione contraria alla prescrizione del manuale di uso e manutenzione, e dunque inviolazione all'art. 71 comma 4 lett. a) d.lgs. 81/2008, movimentazione che comportava il sollevamento di gravi sospesi nella parte anteriore destra del mezzo e quindi l'uscita del carico dallo spazio di lavoro concesso ai fini di garantire la stabilità al ribaltamento della autogrùe ciò in espressa violazione della nota al certificato di omologazione del mezzo; BosioAntonella e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità, la prima di Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo di Amministratore delegato, nonché datore di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. corrente in [OSCURATO:PERSONA], concedevano con contratto di comodato verbale alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il piazzale sito in [OSCURATO:PERSONA], via Caravaggio lotto 6137b, prospiciente la tratta ferroviaria Torino-Savona, riservandosene un utilizzo parziale, omettendo di disciplinare del tutto le attività che in esso il comodatario poteva esercitare, in particolare, omettendo di escludere la facoltà, da parte di questi, di movimentare gravi sospesi in prossimità della prospiciente linea ferroviaria, in guisa che, in caso di ribaltamento o altro accidente, non si verificassero pregiudizi alla sicurezza della circolazione ferroviaria o danni all'esercizio ferroviario e, in ogni caso, non avendo cura di comunicare tali circostanze alla [OSCURATO:SOCIETA]., con ciò espressamente violando gli artt. 56 e 57 d.P.R. 753/1980, nonché la comunicazione R.F.I. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a tenore della quale le installazioni di gru o l'utilizzo di altri strumenti in elevazione, il cui ribaltamento possa pregiudicare la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'integrità degli impianti, vanno preventivamente autorizzatidalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) reato p. e p. dall'art. 590 comma 1cod. pen., perché, ponendo in essere le condotte di cui al precedente capo 1), per colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza nonché violazione degli artt. 29 comma 3 e 71 comma 4 d.lgs 81/2008, nonché artt. 56 e 57 D.P.R. 753/1980, cagionavano, in cooperazione tra loro, lesioni personali a BejemaruLenuta, consistenti in "trauma contusivo multiplo anca destra regione sacrale ginocchio sinistro" da cui derivava una malattia di gg. 10 s.c. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. La Corte di Appello di Torino, all’esito del gravame nel merito proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, in accoglimento dello stesso, in parziale riforma della sentenza appellata,ha dichiarato B osio [OSCURATO:PERSONA] e BosioOsvaldo responsabili del reato a loro ascritto al capo 1) e, riconosciute loro le circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena, condizionatamente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Il giudice di secondo grado ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha condannato, inoltre,entrambi gli imputati al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita, da liquidarsi nella sede competente, riconoscendo una provvisionale di euro 100.000 a carico solidale, nonché alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile nel grado di appello. Come si rileva dalla sentenza di primo grado (pag. 3), vi è stata revoca della costituzione di parte civile delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasta in giudizio la costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso tale provvedimento ha nno proposto ricorso per Cassazione , a mezzo del comune difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo imotivi di seguit o enunciat i nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo i ricorrenti lamentano manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in relazione alla ritenuta sussistenza in capo ai due odierni imputati della penale responsabilità in conseguenza della pretesa violazione dell’obbligo di custodia sull’immobile concesso in comodato d’uso. Si ricorda esserepacifico, in fatto, che nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di cui erano e sono "responsabili" a diverso titolo gli odierni ricorrenti) concedeva verbalmente in comodato d'uso gratuito una porzione di un lotto di terreno di sua proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che tale porzione avrebbe utilizzato come deposito per attrezzature e materiali.E che è altrettanto pacifico che, in data 27/04/2018, DarioRavera (legale rappresentante della E dil [OSCURATO:PERSONA] ), mentre sul lotto in questione scaricava da un camion dei pesantissimi tegoli in cemento armato, manovrava maldestramente un'autogrù, il cui braccio tele- scopico, a seguito del ribaltamento del mezzo, andava ad interferi re con la adiacente linea ferroviaria, così causando il deragliamento di un treno sopraggiunto poco dopo. Ricordato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha definito la sua posizione con patteggiamento,per il difensore ricorrente si tratta di va lutare se la motivazione della sentenza impugnata, che ha riformato quella assolutoria di primo grado, abbia «una forza persuasiva superiore, tale da rimuovere ogni ragionevole dubbio, intrinseco alla stessa situazione di contrasto tra ildiverso contenuto delle pronunce di merito»(il richiamo è al dictum di Sez. 5 n. 18528 /2020 ). Ebbene, in primo grado, posto che agli odierni ricorrenti viene contestato di avereconcesso « con contratto di comodato verbale alla [OSCURATO:PERSONA].... il piazzale sito in [OSCURATO:PERSONA]…omettendo di disciplinare del tutto le attività che in esso il comodatario poteva esercitare...», si sostiene in ricorso che, diversamente dai giudici di appello, il tribunale avesse correttamente osser vato come , in linea generale,non vi sia alcun obbligo per il comodante di disciplinare l'utilizzo da parte del comodatario del bene oggetto del comodato. Rilevava, inoltre, il Tribunale come il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in quanto comodatario dell'appezzamento di terreno, dovesse essere considerato custode dello stesso, avendone la disponibilità giuridica e materiale. Si legge ancora in ricorso che il giudice di primo grado ha dimostrato di non ignorare la configurabilità, in linea generale, di una co-custodia in capo a più soggetti in virtù di diversi titoli (locatore-locatario, comodante-comodatario), con conseguenti responsabilità concorrenti in capo ad entrambi: ma tale fattispecie si verifica solo quando «il danno sia derivato da parti della cosa rispetto alle quali non possa dirsi che il locatore o il comodatario si siano completamente spogliati di ogni potere di vigilanza e controllo»(il richiamo è a pag. 12 della sentenza di primo grado). Passando ad esaminare, poi, il problema -subordinato - della effetti va possibilità per gli imputati di impedire l'evento (anche ove si vo lesse ritenere sussistente un loro obbligo di vigilanza), ricorda ancora il difensore ricorrente come il Tribunale abbia esclusotale possibilità, rilevando come l'attività posta in essere dal Raverafosse stata assolutamente eccezionale ed imprevedibile, poiché limitata solo a quel giorno (il richiamo è alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] riportate a pag. 8 della sentenza di primo grado: «pezzi così pesanti non ne avevo nessuno lì»). Per contro, si lamenta che lamotivazione della sentenza impugnata non solo non presenterebbe"una forza persuasiva superiore", ma ribalterebbe la decisione assolutoria di primo grado in modo piuttosto sbrigativo e palesemente illogico, posto che la Corte, a fondamento del suo convincimento, pone il decisum di due sentenze di legittimità, la n. 13363 del2015 della Terza Sezione Civile (sentenza citata anche dal Tribunale, ma non a sproposito, come invece avrebbe fatto la Cortesecondo il ricorrente) e la n. 43861 del 2016 della Quarta Sezione Penale. Ebbene, secondo la tesi proposta in ricorso, le due sentenze citate nulla hanno a che vedere con quanto accaduto nella vicenda in esame. Ed invero, il caso deciso con la sentenza civile n. 13363/15 era relativo ad un sinistro che si era verificato in conseguenza di una caratteristica/difetto della cosa oggetto di locazione/comodato (nella circostanza, l'attore, inciampato mentre saliva una scalinata presente nel sito oggetto di un contratto di locazione con successivo comodato in favore di altro soggetto, a causa del parapetto della scalinata non sufficientemente alto, era caduto da un'altezza di qualche metro). E sarebbe, quindi,assolutamente evidente come in simile situazione responsabile del danno non possa non essere anche proprietario comodante, posto che la conformazione dei luoghi era di per sé pericolosa. E proprio tale situazione pericolosa fu la causa diretta del sinistro. A sua volta, la sentenza penale n. 43861/16 era relativa ad un procedimento per omicidio colposo in conseguenza del decesso dell'inquilino di un immobile, conseguente alle letali esalazioni di una caldaia non a norma di legge.In quel caso, è stata ritenuta la penale responsabilità sia del proprietario dell'immobile (concesso al figlio in comodato), che di quest'ultimo, comodatario, che aveva concesso in locazione l'immobile a terzi e - con il padre - percepiva i canoni di locazione.E anche per tale situazione, per i ricorrenti, è di tutta evidenza come causa dell'evento fatale sia stata la caratteristica-difetto della caldaia, difetto del quale indubitabilmente deve rispondere sia il proprietario dell'immobile concesso in comodato, sia il comodatario che lo avevalocato alla vittima, posto che anche il comodatario percepiva il canone di locazione che gli veniva corrisposto dal conduttore deceduto. Si sottolinea in ricorso che, invece, nel diverso caso in esameil piazzale che i ricorrenti avevano concesso in comodato a [OSCURATO:PERSONA] non presentava alcuna insidia. E il treno è deragliato non a causa del terreno oggetto del comodato, ma solo ed esclusivamente a causa della grave imprudenza del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, neppure in relazione alla prevedibilità - da parte dei ricorrenti - dell'attività pericolosa del [OSCURATO:PERSONA](che aveva causato lo sviamento del treno) la motivazione della sentenza della Corte di merito risulterebbe"rafforzata" rispetto a quella di primo grado.Mentre la sentenza di primo grado aveva infatti valorizzato la circostanza che solo quel 27 aprile il [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato l'autogrù per scaricare quei manufatti così pesanti (mentre per movimentare i materiali oggetto dell'ordinaria attività della [OSCURATO:PERSONA] veniva utilizzato solo un muletto), nella motivazione della sentenza della Corte territoriale si afferma che «era possibile prevedere che l'uso del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato rischi per la circolazione ferroviaria... avendo la società comodataria dichiarato di utilizzare il fondo per il deposito di attrezzature necessarie per l'attività d’impresa nel settore edile» in quanto «si trattava... di manufatti anche pesanti e di dimensioni importanti…»(pag. 8 della sentenza impugnata ). Insomma, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado ancorata a dati di fatto, la Corte di merito offrirebbeuna soluzione alternativa fondata su una mera ipotesi, negata dalla realtà. Con un secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione degli artt. 56 e 57 d.P.R. 753/1980. Si osserva in ricorso che la Corte di merito, rilevato che la movimentazione «di manufatti anche pesanti e di dimensioni importanti, la cui movimentazione richiedeva l'impiego di macchinari altrettanto imponenti»era del tutto prevedibile, ha giudicato«negli gente la condotta dei B osio che, si ribadisce, ancora cocustodi, certamente avrebbero potuto e dovuto definire contrattualmente le modalità di utilizzo del fondo evidenziando gli obblighi indicati dall'art. 56 e 57 d.P.R. 753/1980, riferiti proprio alla distanza "di pietre o altro materiale" depositato sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie». Per i ricorrenti, tuttavia, èsufficiente la mera lettura degli artt. 56 e 57 del d.P.R. citato per rendersi conto di come - nel caso in esame - non via sia stata alcuna violazione di tali norme. Il primo comma dell’art. 56 prescrive, infatti,che: "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario".E al secondo comma si precisa che: "Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia...".Il terzo comma specifica, a sua volta, che : "La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili." L'art. 57 stabilisce invece che:"In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnicidelle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.CT.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario ". Se, come si vede, l'art. 57 riguarda il deposito di "materie pericolose o insalubri",riesce allora per il difensore ricorrente già davvero difficile comprendere come tale norma sia stata inserita nel capo di imputazione. Ma è ancor più singolare che la stessa sia stata riportata nella sentenza impugnata e abbia costi- tuito elemento su cui è stato fondato il giudizio di colpevolezza. Quanto alla contestata violazione dell'art. 56 , si ricorda in ricorso che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato escusso il teste [OSCURATO:PERSONA], fotosegnalatore del Gabinetto provinciale della [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, al quale è stata sottoposta dal PM la planimetria del luogo del sinistro (verosimilmente redatta dal medesimo teste e/o da suoi colleghi) da cui risulta che il fondo oggetto del co- modato è separato dalla sede della linea ferroviaria da una recinzione posta esattamente a 6 metri dalla stessa. Il deposito di "altro materiale" (non di pietre...) realizzato da [OSCURATO:PERSONA] sul fondo oggetto di comodato, dunque,è avvenuto nel pieno rispetto della normativa di riferimento (posto che la distanza da prendere in considerazione è quella di metri sei di cui al comma 2 dell'art. 56 e non certo quella di metri venti prevista al comma 3 per i depositi di materiali combustibili). Non si ravviserebbe, dunque, alcuna "colpa" specifica a carico dei ricorrenti. Ciò perché nessuna norma di leggedi quelle citate è stata violata: la comodataria [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente utilizzare il fondo oggetto del comodato come deposito di attrezzature e materiali, dal momento che la parte utilizzabile del fondo stesso era separata dalla linea ferroviaria da una recinzione posta regolarmente a sei metri di distanza dalla ferrovia. Da quanto fin qui argomentato, risulterebbe con assoluta evidenza la de - nunciata erronea applicazione degli artt. 56 e 57 d.P.R. 753/1980. Rileva, inoltre, la Difesa dei ricorrenti che apag. 8 della sentenza, la Corte di merito trae argomenti di responsabilità a carico degli stessi dal fatto che i medesimi, avessero «la conoscenza della procedura da applicare in caso di utilizzo di strumenti di elevazione, perché già correttamente applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] in oc- casione della realizzazione di un fabbricato sul medesimo terreno nel 2007». Era accaduto, infatti, nel lontano 2007, che [OSCURATO:PERSONA], dovendo co- struire su quel lotto un capannone ad una distanza inferiore a metri trenta dalla linea ferroviaria, chiese ed ottenne la relativa autorizzazione, che conteneva delle specifiche prescrizioni da seguire nella realizzazione della costruzione. Si ricorda in ricorso che la necessità di tale autorizzazione discende da quanto previsto dall'art. 49 del richiamato d.P.R. 753/1980, che al primo comma recita: "Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia".E il successivo art. 60 dispone che "riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 46 al 56" possono essere autorizzate dagli uffici compartimentali delle F.S. quando "la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni le particolari circostanze locali lo consentano" Per i ricorrenti allora pare del tutto arbitrario e illogico (oltreché indicativo della non conoscenza della normativa di riferimento) ritenere che, avendo i ri- correnti richiesto nel 2007 l'autorizzazione per costruire un capannone in deroga al rispetto delle distanze minime, imedesimi avrebbero dovuto pretendere che i comodatari seguissero la stessa procedura per scaricare dei manufatti da un camion! Chiedono, pertanto, l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. 4. In data 04/12/2025 il PG ha anticipato con memoria scritta le proprie conclusioni. Le parti hanno reso all’udienza pubblica con discussione orale, richiesta dalla Difesa dei ricorrenti, le conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti sono infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato. 2. Ed invero, va in primisrilevato che, correttamente, la Corte torinese ha ritenuto di non essere tenuta ad alcuna rinnovazione delle prove testimoniali assunte in primo grado. Ciò in quanto il ribaltamento dell’assoluzione operata dal Tribunale di Cuneo è avvenuto a seguito di un diverso opinare in punto di diritto in relazione alla sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai due odierni ricorrenti, mentre è incontestata la ricostruzione dei fatti, operata anche attraverso le prove dichiarative, che hanno portato al sinistro ferroviario di cui all’imputazione. Come ricorda la sentenza impugnata, in senso conforme a quella di primo grado, è pacifico che nel 2013, [OSCURATO:PERSONA] , socio della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ebbe a stipulareoralmente un contratto di comodato gratuito in favore del conoscente Pautassi, socio di [OSCURATO:SOCIETA]. , con il quale conce sse allo stessol'uso di un lotto di un terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , in quel momento non impiegato, situato accanto alla linea ferroviaria, per il deposito delle attrezzature e dei materiali edili della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , attiva nel campo dell'edilizia; successivamente il [OSCURATO:PERSONA] avvis ò i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle loro sopraricordate qualità in seno alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dell'accordo verbale assunto.E gli stessi nulla osservarono. È emerso che, tra il 2013 e il 2018, il [OSCURATO:PERSONA], di passaggio sul terreno della [OSCURATO:PERSONA] ancora in uso alla stessa, notòche il fondo veniva effettivamente usato per il deposito di attrezzature edili, in particolare di "casse in ferro". In data 27/04/2018, DarioRavera, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] — che, come in precedenza ricordato, ha definito separatamente la sua posizione con un patteggiamento —ebbe ad utilizzare un’autogrù, già presente sul terreno e ivi occasionalmente parcheggiata, per scaricare dei piloni di cemento armato da un camion. E accadde che, durante la rotazione del braccio telescopico, che stava sollevando un tegolo di cemento armato, il mezzo si ribaltò sulla ferrovia adiacente, provocando la recisione dei cavi elettrici della linea ferroviaria e depositandosiil braccio stesso sulla linea ferroviaria, sulla quale viaggiava il treno proveniente da Savona, che impattòcon l’ostacolo inaspettato. L'urto determinò il deassamento della motrice e delle prime due carrozze dai binari, provocando a [OSCURATO:PERSONA] le lesioni personali di cui al capo 2) dell’imputazione. Oltre ad essere pacifici i fatti come sin qui ricordati, le parti non hanno contestato nel corso del processo la qualificazione giuridica degli stessi data sin dall’editto accusatorio, riconoscendo che gli stessi configurano s enz'altro un disastro ferroviario, atteso che il deragliamento del treno passeggeri seguito all'impatto con il braccio dell'autogrùcostituisce quello che la giurisprudenza di legittimità definisce un "accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o alla incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile" (in sentenza si richiama conferentemente, ex multis, il dictum di Sez. 4, n. 14859 del 13/03/2015, Gianca, Rv. 263146 -01; vedasi anche Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Rv. 253500 -01Sez. 4, n. 45836 del 20/07/2017, Tagliabue, Rv. 271025 -01). Invero, il rovesciamento dell'autogrù, per un verso, ha prodottodanni gravi ed estesi sia alle persone — 8 venivano trasporta te al Pronto soccorso, di cui una, la macchinista del treno, in codice giallo -sia alle cose - con ingenti danni cagionati ai singoli vagoni coinvolti e alla circolazione ferroviaria – e , per altro verso , ha determinato l'insorgenza di un pericolo per l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone: solo per caso i cavi elettrici di alimentazione della linea ferroviaria sono stati tranciati, con conseguente attivazione delle protezioni elettriche presenti sulla tratta dispari, che hanno interro tto la circolazione ferroviaria in direzione Savona, mentre sulla tratta pari il braccio dell'autogrù ha impattato sui binari senza tranciare i cavi elettrici, dunque senza interruzione automatica della circolazione, determinando l'urto e il deragliamento del treno in transito alla velocità di 140 km/h con circa 200 passeggeri. Anche le qualità soggettive e il ruolo dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] all'interno della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.non sonostatioggetto di contestazione, risultando pacifico che BosioAntonella, Presidente del Cda, e B osio [OSCURATO:PERSONA] ricoprivano l'incarico di amministratori delegati (BosioOsvaldo anche con delega alla sicurezza e funzioni di vigilanza in materia di prevenzione infortuni) e, dunque, che entrambi, al vertice della società di capitali, erano titolari di poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda. Enon a caso il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiara to di avere riferito ad entrambi di avere concesso il lotto in comodato. Altrettanto pacifico, inoltre, è che in attinon sia presente alcuna ripartizione di funzioni, nell'ambito del consiglio di amministrazione, idonea a escludere la responsabilità di uno di essi e, d'altra parte, il rischio che viene in considerazione nella vicenda in esame è strettamente connesso, più che all'attività produttiva della società, alla gestione del suo patrimonio immobiliare, in ragione della conclusione edei contenuti del contratto di comodato del terreno riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 3. Ciò che le parti hanno contestato — e che ha portato a divergenti conclusioni i due giudici del merito — in primis è la sussistenza o meno in capo agli odierni ricorrenti, in qualità di comodanti del terreno, di una posizione di garanzia che impone sse loro il dovere di governare il rischio oggetto di considerazione. E poi che la verificazione dell'evento fosse ampiamente prevedibile ed evitabile dagli stessi. Quanto alla sussistenza della posizione di garanzia, ad avviso della Corte torinese, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente esclu so che il contratto di comodato imponesse al comodante di incidere sull'utilizzo del bene concesso, ancorché l'utilizzo stesso possa essere determinato dal contratto. Nel caso di specie, come detto, risulta pacificamente che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. concesse a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l'utilizzo di una porzione del lotto 6B come deposito di materiale prefabbricato e di servizio ai cantieri edili, mentre nessuna clausola era stata prevista per l'impiego -su quel terreno - di mezzi pesanti per il trasporto, il sollevamento e la movimentazione del materiale stesso, quando, invece, secondo i giudici di appello «deve correttamente ritenersi che il comodante sia gravato da obblighi di custodia sul bene concesso in comodato». Sul punto, la sentenza impugnata ricorda che la giurisprudenza civiledi questa Corte ha definito comodante e comodatario, così come locatario e conduttore, "cocustodi" del bene, così dovendosi escludere come vorrebbe, invece, il primo giudice, che il comodante possa dirsi «esonerato per i danni causati dalla cosa data in comodato», vigendo un principio generale esattamente opposto (il richiamo è a Sez. 3 civ. n. 13363 del 30/06/2015 Rv. 635801, per la quale: «… custode ex art. 2015 c.c. e quindi responsabile del danno causato dalla cosa, è chiunque abbia un potere anche solo di fatto sulla cosa fonte di danno. La custodia può essere esercitata sia da una persona sola, sia da più persone, anche in virtù di titoli diversi: esi parla in tal caso di cocustodia. Una ipotesi di cocustodia si verifica nel caso giustappunto di locazione o comodato, quando il danno sia derivato da parti della cosa rispetto alle quali non possa dirsi che illocatore o il comodatario si siano completamente spogliati di ogni potere di vigilanza e controllo». La Corte torinese pone poi l’accento sul fatto che le medesime considerazioni sono state più recentemente ribadite dal Consiglio di Stato, che nell’arresto Sez. 3 n. 5632/2017 si è occupato della facoltà attribuita dall'art. 1804 cod. civ. al comodante di chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno, nel caso in cui il comodatario tenga «rispetto a essa condotte inadempienti e scarsamente diligenti»: nella sentenza richiamata il Consiglio di Stato ha dichiarato configurabile una responsabilità colposa nell'omissione del proprietario comodante che non adottava le necessarie cautele volte a evitare l'indebito deposito di rifiuti nocivi da parte del comodatario. Da ciò, richiamando anche il dictumdi questa Corte (Sez. 4, n. 43861/2016) i giudici del gravame del merito traggono la conclusione che il comodante, in casi come quello in esame, assume una posizione di garanzia sull'uso del bene , in quanto continua a mantenere rispetto ad esso un rapporto di custodia insieme al comodatario purché si accerti «l'esistenza in capo al garante di poteri impeditivi dell'evento». Poteri impeditivi che n el caso di specie la Corte torinese rinv iene nell'obbligo di custodia del bene proprio del comodante, da cui trae come conseguenza la posizione di garanzia dei [OSCURATO:PERSONA], ritenendo dimostrato che questi ultimi disponessero di poteri di ingerenza sul fondo idonei a evitare il verificarsi del disastro. In primo luogo, dai giudici del gravame del merito viene ritenuto che proprio la scelta delle parti, attraverso la conclusione diun contratto di comodato d'uso solo in forma orale, di non definire nel dettaglio gli oneri e le attribuzioni dello stesso non escluda né riduc a la responsabilità dei comodanti . Anzi, la Corte piemontese ritiene che, semmai, oltre a determinare l'applicazione della disciplina generale del comodato normata all'art. 1804 e seguenti cod. civ., il mancato dettaglio da parte dei Bosiodelle facoltà riservate alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rappresent i proprio una delle condotte omissive addebitate nell'imputazione: il permanere della qualità di cocustodi di un fondo adiacente alla ferrovia avrebbe dovuto, infatti, spingere i proprietari comodanti a precisare nel dettaglio le modalità di sfruttamento del fondo riservate al comodatario. In ogni caso, i giudici del gravame del merito ritengono che, anche dal generico accordo orale raggiunto tra le società,era possibile prevedere che l'uso del terreno da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avrebbe generato rischi per la circolazione ferroviaria e conseguentemente per l'incolumità pubblica, avendo la società comodataria dichiarato di utilizzare il fondo per il deposito di attrezzature e materiale necessari per l'attività di impresa nel settore edile.Si trattava, infatti, di manufatti anche pesanti e di dimensioni importanti, la cui movimentazione richiedeva l'impiego di macchinari altrettanto imponenti. E tale elemento consentirebbe da solo di definire negligente la condotta dei B osio che, a ncora cocustodi, certamente avrebbero potuto e dovuto definire contrattualmente le modalità di utilizzo del fondo evidenziando gli obblighi indicati dall'art. 56 e 57 d.P.R. 753/1980, riferiti proprio alla distanza "di pietre o altro materiale" depositato "sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie". Peraltro, viene posto anche l’accento sul fatto che, nei cinque anni intercorsi tra la stipula dell'accordo e il sinistro, il [OSCURATO:PERSONA], di passaggio sul fondo vicino, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva notato che il comodante depositava "attrezzature, casse in ferro", mentre il R avera dichiarava di parcheggiare abitualmente nel fondo l'autogrù poi rovesciatasi sui binari , così da doversi concludere che anche nella fase esecutiva del contratto di comodato gli imputati avrebbero avuto modoe possibilità di esercitare il proprio potere di ingerenza sull'uso del fondo, avendo piena contezza della scarsa diligenza del comodatario - che avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] persino di ottenere la restituzione del lotto -, nonché del rischio per il traffico ferroviario rappresentato dalle negligenti modalità di utilizzo del terreno. La consapevolezza delle modalità di utilizzo del fondo, in uno con la conoscenza della procedura da applicare in caso di utilizzo di strumenti di elevazione, perché già correttamente applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in occasione della realizzazione di un fabbricato sul medesimo terreno nel 2007, per i giudici di appello imponeva, quindi, ai B osio , cocustodi del lotto, un comportamento diligente nel governo del rischio di pregiudizio per la circolazione ferroviaria. Tutto ciò considerato, per i giudici di secondo grado non appaiono condivisibili le valutazioni del Tribunale circa il carattere «eccezionale e imprevedibile e non prevista in alcun modo dal contratto»dell'attività del [OSCURATO:PERSONA], tali da escludere il nesso causale tra le omissioni dei Bosioe l'evento. Ciò sul rilievo che il 27/04/2018 il comodatario si è limitatoa utilizzare l'autogrù spesso parcheggiata nel lotto per scaricare da un camion dei tegoli di cemento armato e a depositare gli stessi sul fondo, attività quella svolta dal Raverache rientrava pienamente nell'attività edile tipica della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , conosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonché nelle modalità di utilizzo del fondo previste dal generico contratto di comodato,quale il deposito di non meglio precisato materiale edile, peraltro svolto tramite un mezzo già parcheggiato sul lotto. D'altronde, l'errore nella movimentazione del braccio dell'autogrù che determinava il ribaltamento della stessa — è la conclusione cui sono pervenuti i giudici del gravame del merito —non ha attivato alcun rischio eccentrico, tenuto conto che il rispetto delle distanze previste dalla normativa di settore avrebbe evitato che qualunque sinistro nell'ambito dell'attività svolta nel fondo cagionasse danni alla linea ferroviaria. E, allora, secondo lo sviluppo logico della sentenza impugnata non può che concludersi che il comportamento alternativo lecito dei comodanti, tenuti a disciplinare le attività che il comodatario avrebbe potuto esercitare nel fondo prospicente la tratta ferroviaria, avrebbe certamente scongiurato la verificazione dell'evento, in quanto la disciplina dell'uso del lotto concesso in comodato e il controllo sulla diligenza nel rispetto del contenuto del contratto da parte dei comodanti avrebbe evitato che l'autogrù e il suo carico potessero rovesciarsi sulla ferrovia. Le condotte omissive degli imputati integrerebbero, quindi, il contestato delitto di disastro ferroviario colposo. 4. Ritiene, il Collegio che l’individuazione di una posizione di garanzia in capo agli odierni ricorrenti sia corretta, ma che la sentenza impugnata — che pure rispetta i requisiti della c.d. motivazione rafforzata previstiin caso di ribaltamento in appello della sentenza di primo grado (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 4, n. 28583 del 9/6/2005 [OSCURATO:PERSONA]. 232441; Sez. 6, n. 6221 del 20/4/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 2, n. 746 del 11/11/2005, dep. 2006, Vagge, Rv. 232986; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013. Rastegar, Rv. 254638; Sez. 6, n. 46742 del 8/10/2013, Hamdi, Rv. 257332; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005; Sez. 6, n. 39911 del 4/6/2014, Scuto, Rv. 261589; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 10130 del 20/1/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, D.L., Rv. 269523; Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279804 –01; Sez. 6, n. 14586 del 02/02/2021, Pozza, non mass.; Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024, Chelini, Rv. 286306 –01) —contenga delle affermazioni fuorvianti, su cui appunta fondatamente la propria attenzione il ricorrente, che vanno corrette ex art. 619, comma 1, cod. proc. pen. non avendo avuto influenza decisiva sul dispositivo. Ci si riferisce, in particolare, al passaggio motivazionale di pag. 7, in fine, ove si legge che: “È, pertanto, evidente che il comodante assuma una posizione di garanzia sull’uso del bene in quanto continua a mantenere rispetto ad esso un rapporto di custodia insieme al comodatario purché si accerti l’esistenza in capo al garante di poteri impeditivi dell’evento». L’affermazione, se letta in termini generali, non è corretta. Il comodante, così come si dirà di qui ad un attimo il locatore, mantiene una propria posizione di garanzia in relazione a vizi, palesi o occulti della cosa, ma non ha in linea generale un obbligo di vigilanza sull’uso della stessa. Corretto è il riferimento alla posizione di cocustode che opera la sentenza impugnata; tuttavia, iprecedenti di legittimità richiamati — come fondatamente evidenzia il difensore ricorrente ecome peraltro riconosce a pag. 7 la stessa Corte territoriale — afferiscono a casi in cui è stata riconosciuta la responsabilità del comodante in relazione a danni causati da vizi della cosa data in comodato. Ed invero, il caso deciso con la sentenza civile n. 13363/2015 era relativo ad un sinistro che si era verificato in conseguenza di una caratteristica-difetto della cosa oggetto di locazione-comodato (nella circostanza, l'attore,inciampato mentre saliva una scalinata presente nel sito oggetto di un contratto di locazione (con successivo comodato in favore di altro soggetto), a causa del parapetto della scalinata non sufficientemente alto, era caduto da un'altezza di qualche metro). Ed è quindi assolutamente evidente come -in simile situazione- responsabile del danno non possa non essere anche proprietario comodante, posto che la conformazione dei luoghi era di per sé pericolosa. E proprio tale situazione pericolosa fu la causa diretta del sinistro. La sentenza penale n. 43861/16 è invece relativa a un procedimento per omicidio colposo seguito al decesso dell'inquilino di un immobile conseguente alle letali esalazioni di una caldaia non a norma di legge.In quel caso, è stata ritenuta la penale responsabilità sia del proprietario dell'immobile (concesso al figlio in comodato), che di quest'ultimo, comodatario, che aveva concesso in locazione l'immobile e -con il padre-percepiva i canoni di locazione.E a nche in questo caso, è di tutta evidenza come causa dell'evento fatale sia stata la caratteristica-difetto della caldaia, difetto del quale indubitabilmente devono rispondere sia il proprietario dell'immobile concesso in comodato, sia il comodatario che lo aveva locato alla vittima, posto che anche il comodatario, percependo un canone di locazione, aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti del conduttore deceduto. È di tutta evidenza la differenza rispetto al caso in esame in cui non sussiste alcun vizio nella cosa data in comodato. La dottrina civilistica ha chiarito che l’essenza del comodato sta nel beneficium tribuere che viene realizzato mediante l'assunzione e l'adempimento dell'obbligazione, da parte del comodante, di permettere gratuitamente e temporaneamente, l'uso della cosa al comodatario. Il comodante non ha l'obbligo di manutenzione della cosa, né di recuperarla al comodatario se viene sottratta a quest'ultimo. Egli deve, dopo aver provveduto alla consegna, non solo non sottrarre la cosa al comodatario, sia direttamente che indirettamente, ma nemmeno turbare l'uso della stessa in qualsiasi altro modo. Il comodantedeve dunque garantire al comodatario l’uso della cosa, che non deve presentare insidie o difetti, e non ha una funzione di garanzia per l’uso della cosa data,che compete solo al comodatario. La regola civilistica generale è che nel l’ambito del contratto di comodato , come in quello di locazione, è il comodatario,come il conduttore, quale detentore– custode della cosa, a risponde re in proprio verso i terzi per violazioni del regolamento e danni connessi all’uso. Le ipotesi di responsabilità del comodanteafferiscono alla consegna di cosa difettosa-pericolosa o alla mancata manutenzione su componenti strutturali rimasti nella sfera del proprietario, caso in cui si configura una responsabilitàdel comodante per proprio fatto colposo. Il comodante può concorrere anche qualora tolleri usi vietati dal regolamento contrattuale (con l’identico schema del locatore). Ad esempio, se affida il bene per un uso incompatibile o, ricevute diffide, non adotta misure per farlo cessare (revoca del comodato, azione possessoria/obbligatoria), può rispondere in solido con il comodatario. Si tratta sempre, come si vede, di situazioni che non afferiscono ad un generale dovere di vigilanza sull’uso della cosa. Ad analoga conclusione conduce la giurisprudenza penale di questa Corte in punto di concorso del locatore nel caso di reati posti in essere dal conduttore. Costituisce ius receptum, ad esempio, che la posizione di garanzia del proprietario dell'immobile dato in locazione, fondata sugli artt. 1175 e 1180 cod. civ. -che prevede l'obbligo di consegnare la cosa in buono stato di manutenzione, ed esente da vizi tali da renderla pericolosa per la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, e di mantenerla in stato da servire all'uso convenuto -non si estende ai rischi originati dall'attività svolta dal conduttore e dalle modificazioni del bene da questi realizzate in corso di contratto. (così Sez. 4, n. 40259 del 23/05/2019, Pellegrini, che ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del locatore di un capannone industriale per il decesso, a causa di un incendio, di sette operai che dal soppalco, abusivamente realizzato dal conduttore e adibito a dormitorio, non erano riusciti a raggiungere l'uscita dell'immobile). La logica che si trae da tale pronuncia è cheil locatore non è responsabile per il reato commesso dal conduttore, salvo prova di concorso nel fatto. Nello stesso solco ermeneutico questa Corte di legittimità ha affermato che è responsabile del delitto di omicidio colposo il proprietario dell'immobile in relazione al decesso dell'inquilino, caduto da un balcone non adeguatamente protetto (così Sez. 4, n. 35296 del 16/05/2013, Ciaffone,Rv. 256341 – 01 che ha rilevato che il proprietario dell'immobile è titolare di una posizione di garanzia derivante dall'art.1175 cod. civ. nella parte in cui prevede l'obbligo di consegnare e mantenere in buono stato di manutenzione la cosa locata).E in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 4, n. 32298 del 06/07/2006, Abbiati,Rv. 235369 – 01 ) si è ritenuto che configura il delitto di omicidio colposo la condotta dei proprietari di un appartamento che l'abbiano locato con una caldaia per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, cosicché, durante il funzionamento, si era determinata la fuoriuscita di monossido di carbonio che aveva mortalmente intossicato gli occupanti dell'immobile, giacché il proprietario di unimmobile si trova in "posizione di garanzia" nei confronti dell'affittuario, in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali (nell'occasione la Corte ha sottolineato che le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento). Di recente, ancora, è stato affermato che integra il delitto di omicidio colposo la condotta del proprietario di un immobile concesso in locazione che, sebbene titolare di una posizione di garanzia per la qualità rivestita, derivante dagli artt.1575 e 1580 cod. civ., non abbia adottato il dispositivo di sicurezza previsto dalla normativa [OSCURATO:PERSONA] per un cancello ad apertura elettrica, dal ribaltamento del quale, dovuto al malfunzionamento, sia conseguito un incidente mortale.Sez. 4, n. 36911 del 14/10/2025,M. Rv. 288655 – 01 ). Coerente con l’assenza in termini generali di un obbligo di controllo da parte del comodante o del locatore sull’uso della cosa è anche la recente ordinanza Sez. 3 civ n. 23881 del 03/06/ 2025 non mass. che ha affronta to il tema della responsabilità del locatore per le immissioni intollerabili prodotte dal conduttore. Nel caso di specie, i proprietari di un appartamento citavano in giudizio il locatore di un locale commerciale sottostante, il cui conduttore gestiva un’attività di ristorazione fonte di rumorimolesti. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la responsabilità del locatore non è automatica. Essa sorge solo se si prova un suo concorso nel fatto dannoso, ad esempio per aver affittato l’immobile pur potendo prevedere, con l’ordinaria diligenza, che l’attività del conduttore avrebbe causato danni a terzi. Tale prova, nel caso specifico, non è stata fornita. Similmente, è stata esclusa la responsabilità del condominio, il cui obbligo di vigilanza sul rispetto del regolamento spetta all’amministratore. 5. Chiarito che non esiste in via generale un obbligo di vigilanza del comodante sull’uso della cosa da parte del comodatario — e in tal senso rettificate le affermazioni sul punto della sentenza impugnata — occorre a questo punto dare conto del perché ritiene il Collegio che, nella specificità del caso in esame, l’evento realizzatosi sia da addebitare penalmente anche ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], quali responsabili della società che aveva dato in comodato il terreno da cui il [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’improvvido uso dell’autogrù, ha determinato il disastro ferroviario di cui all’imputazione. A chiarire la peculiarità del caso è lo stesso editto accusatorio, correttamente formulato. Ed invero, in imputazione, agli odierni ricorrenti viene contestato, rispetto al terreno concesso in comodato, di avere omesso “di disciplinare del tutto le attività che il comodatario poteva esercitare , in particolare omettendo di escludere la facoltà,da parte di questi, di movimentare gravi sospesi in prossimità della prospiciente linea ferroviaria, in guisa che,in caso di ribaltamento o altro accidente, non si verificassero pregiudizi alla sicurezza della circolazione ferroviaria o danni all'esercizio ferroviario,e, in ogni caso , non avendo cura di comunicare tali circostanze allaSoc. [OSCURATO:SOCIETA]. con ciò espressamente violando gli artt. 56 e 57 d.P.R. 753/1980, nonché la comunicazione R.F.I.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a tenore della quale le installazioni di gru o l'utilizzo di altri strumenti in elevazione, il cui ribaltamento possa pregiudicare la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'integrità degli impianti, vanno preventivamente autorizzati dalla società [OSCURATO:SOCIETA].”. La posizione di garanzia degli odierni ricorrenti si è dunque radicata in capo agli stessi in ragione di un’omissione che nasce nel momento stesso in cui è sorto il contratto di comodato. Ai sensi dell’art. 1803 cod. civ.“Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Dunque, proprio perché è gratuito, il comodato deve prevedere “un tempo o un uso determinato”. Nulla vieta che il contratto in questione possa avere forma orale. Tuttavia, indipendentemente dalla forma (e quella scritta data la peculiarità del terreno sarebbe stata certamente più opportuna), a fronte di un terreno adiacente la linea ferroviaria, con le limitazioni di uso previste dal d.P.R. 753/1980 e alla luce anche delle comunicazioni che c’erano state tra i proprietari e [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti specificamente alle installazioni di gru o di altri impianti di sopraelevazione, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano l’obbligo, se volevano rimanere esenti dalla gestione del rischioe non concorrervi, di impartire precise prescrizioni al comodatario circa le attività da poter svolgere o meno su quel terreno. Ciò, peraltro, palesandosi assolutamente prevedibile — indipendentemente dalla circostanza, su cui pure si soffermano i giudici di merito, dell’avere visto sul terreno l’autogrù, che pare ininfluente ai fini dell’odierno decidere — che, nel momento in cui si concedeva il terreno in comodato per farne deposito di materiali edili, la movimentazione degli stessi potesse avvenire attraverso mezzi il cui uso nei pressi della linea ferroviarie era vietato. Coerente con tali premesse, dunque, è l’affermazione della Corte di merito, che parla di «manufatti anche pesanti e di dimensioni importanti, la cui movimentazione richiedeva l'impiego di macchinari altrettanto imponenti» e giudica «negligente la condotta dei [OSCURATO:PERSONA] che, si ribadisce, ancora cocustodi, certamente avrebbero potuto e dovuto definire contrattualmente le modalità di utilizzo del fondo evidenziando gli obblighi indicati dall'art. 56 e 57 d.P.R. 75311980, riferiti proprio alla distanza "di pietre o altro materiale" depositato "sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie». Il focus della decisione, dunque, come aveva correttamente individuato il titolare dell’azione penale, va spostato dalla fase esecutiva del contratto al momento di stipula del rapporto. Nel momento in cui hanno stipulato il contratto di comodato che prevede, come visto, che la cosa venga concessa per un “uso determinato”, appreso che quell’uso era di deposito di materiali edili, gli odierni ricorrenti avevano l’obbligo di rendere edotto il comodatario delle limitazioni che in ogni caso conseguivano dal fatto che il terreno in questione era limitrofo alla linea ferroviaria. E, a fronte di un uso del bene che disattendesse tali prescrizioni, avrebbero potuto attivarsi, ai sensi dell’art. 1804, comma 2, cod. civ. per ottenere l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento dell’eventuale danno. Non averlo fatto li ha resi cogestori del rischio che ha portato all’evento di cui all’imputazione. Se ne ricava, dunque, il principio di diritto, per cui; “Il comodante non assume in via generale, attesa la natura del contratto, un obbligo di vigilanza circa l’uso della cosa da parte del comodatario. A fronte, tuttavia, di una cosa che, per la sua natura intrinseca o per particolari qualità giuridiche, presenti limitazioni nel suo utilizzo, il comodante ha l’obbligo di conformare il contratto entro tali limiti, rimanendo in caso contrario cogestore del rischio insito nell’uso della cosa stessa e, dunque,corresponsabile degli eventi in danno di terzi o del comodatario stesso”. Corretto, pertanto, pur con le precisazioni di cui sopra, appare il decisumdella sentenza impugnata che ha decretato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti per la condotta omissiva loro imputata, come ben precisata sin dall’editto accusatorio. 6.I reati per cui si procede non era no prescritt i all’atto dell’emanazione della sentenza impugnata, e non lo sononemmeno oggi, in quanto, commessi nell’aprile 2018, ricadono sotto le previsioni della c.d. [OSCURATO:PERSONA] che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019,data successiva mente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione decorrente dalla data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivodi giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesie un ’ ulteriore sospensione, sempre per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. (