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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11080/2026

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Presidente e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];4896 - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiMARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3265/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/10/2024 R.G.N. 1561/2022;Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/202626/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Inarcassa impugna la sentenza in epigrafe indicata, della Corted’appello di Roma, che ha respinto il gravame della Cassaavverso la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto ildiritto dell’attuale intimato alla riliquidazione del propriotrattamento pensionistico (pensione di vecchiaia unificata) acarico di Inarcassa mediante disapplicazione del RegolamentoGenerale di Previdenza del 2012 e applicazione dell’integrazioneal minimo, con decorrenza dal 1° novembre 2019.

Secondo laCorte territoriale il Regolamento della Cassa del 2012, cheescludeva il diritto all’integrazione al minimo per la pensione divecchiaia ai pensionati con indicatore della situazioneeconomica equivalente del nucleo familiare (ISEE) superiore aeuro 30.000,00 con riferimento all’anno precedente ilpensionamento, era illegittimo siccome non rispettoso delprincipio del pro-rata, per essere l’importo della pensioneliquidata inferiore alla previgente soglia di otto volte il contributosoggettivo minimo vigente alla data di decorrenza della stessa,alla stregua del Regolamento della Cassa antecedente al 2012.Sono proposti quattro motivi di censura, cui resiste DurantiClaudio con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scrittenel senso dell’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026La sentenza è censurata sulla base di quattro motivi.1)Violazione o falsa applicazione del combinato dispostodell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, dellalegge n.335/1995, dell’art.24, comma 24, del D.L. n. 201/2011,degli artt.38 e 81 della Costituzione, con riferimento all’art.28del Regolamento Generale di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di Appello haomesso di considerare che il parametro di legittimità delRegolamento di previdenza Inarcassa era costituito dallariforma cd Fornero del 2011 e dall’art.81 Cost.2)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs.n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995,dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento alprincipio del pro rata e all’art.28 del Regolamento Generale diPrevidenza Inarcassa, in relazione all’art.360, comma 1, n.3cod. proc. civ.: la Corte di Appello ha omesso di considerare cheil principio del pro rata temporis è inconferente rispetto allafattispecie dell’anticipazione del trattamento pensionistico edella integrazione al minimo.3)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs.n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995,dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento alprincipio di gradualità ed equità intergenerazionale e all’art.28del Regolamento Generale di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di Appello haomesso di considerare che il principio di gradualità ed equitàintergenerazionale è inconferente rispetto alla fattispeciedell’anticipazione del trattamento pensionistico e dellaintegrazione al minimo.Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/20254)Violazione e/o falsa applicazione dell’art.38 della CostitNuuzmieoron dei r,a ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, dellalegge n.335/1995 con riferimento alla natura della integrazioneal minimo e all’art.28 del Regolamento Generale di PrevidenzaInarcassa, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.:la Corte d’appello ha omesso di tener conto che l’istituto dellaintegrazione al minimo è una prestazione assistenziale e nonprevidenziale.Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso formulata da parte controricorrente, secondo la quale imotivi tenderebbero a censurare valutazioni di merito compiutedalla sentenza.

Al contrario, i motivi tendono a confutare leargomentazioni giuridiche espresse dalla Corte d’appello, inparticolare negando che si applichi al caso di specie il principiodel pro-rata e affermando che, comunque, esso non è statoviolato.I motivi, data la loro stretta connessione, possono esseretrattati congiuntamente e sono fondati.Si controverte del diritto del professionista all’integrazione alminimo della pensione di vecchiaia unificata ordinaria –diversamente da quanto argomentato dalla Corte di merito inriferimento a trattamento di pensione di vecchiaia unificataanticipata – ostacolata, secondo la tesi patrocinata dalla Cassa,dalle disposizioni recate dall’art. 28 del [OSCURATO:PERSONA], entrato in vigore nel 2013, che escludono dettaintegrazione nel caso in cui il pensionato, nell’anno antecedenteal pensionamento, sia titolare di un ISEE superiore al limite di30.000,00 euro previsto da tale disposizione.Vale tratteggiare la cornice regolatoria emergente dalRegolamento che, in vigore dal 1° gennaio 2013, ha sostituito ilNumero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025pregresso Statuto di Inarcassa, quanto alle presNtumaezroio dni rai ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026previdenziali:-in luogo della pregressa pensione di vecchiaia e della pensionedi anzianità, viene erogata la pensione di vecchiaia unificata;-i requisiti anagrafico e contributivo della pregressa pensione divecchiaia, rispettivamente di 65 anni e di 30 anni, sono statimantenuti nella nuova pensione di vecchiaia unificata;-per la pensione di anzianità non era previsto un requisitoanagrafico minimo, ma una riduzione del trattamento inproporzione agli anni mancanti per coloro che non avesseromaturato 65 anni di età;-mentre la pensione di vecchiaia era compatibile con l’eserciziodella professione, non lo era la pensione di anzianità, la qualeimplicava l’obbligo di cancellazione dall’albo;-la nuova pensione di vecchiaia unificata è compatibile conl’iscrizione all’albo e la continuazione dell’attività, e, come laprecedente pensione di vecchiaia, attribuisce supplementi dipensione in relazione alla continuazione dell’attività;-sia la pensione di vecchiaia sia quella di anzianità previste dalprecedente [OSCURATO:PERSONA] erano calcolate nel rispetto di unminimo;-il nuovo Regolamento del 2012 ha introdotto la possibilità dichiedere la pensione di vecchiaia unificata in via anticipatarispetto al requisito anagrafico di 65 anni, avendo un’età minimadi 63 anni; in tal caso spetta una riduzione sulla quota deltrattamento pensionistico calcolato con sistema retributivo enon spetta l’integrazione al minimo; di converso, ilprofessionista può continuare a svolgere l’attività e ha diritto asupplementi di pensione al compimento di ogni successivoquinquennio di iscrizione e contribuzione (art.25);Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025- il nuovo regolamento, ferma restando la normativa prevNiugmeerno tdei r,a ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026ha escluso l’adeguamento alla pensione minima per ilpensionato il cui valore dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui ald.lgs. n.190/1998 e s.m.i., con riferimento all’anno precedenteil pensionamento, sia superiore ad euro 30.000,00 (art.28,co.5).In linea generale va ribadito (v.

Cass. n. 17980/2023) che laregola del pro-rata introdotta con l’art.1, comma 12, della leggen.335/1995 non costituisce principio destinato ad incideresempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemipensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva ocontributiva), ma attiene specificamente al meccanismo dicalcolo della pensione secondo il criterio retributivo econtributivo.Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 34273/2024), ilprincipio del pro-rata non può essere invocato quando il dirittoa pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributivadel diritto stesso: in tal caso, non si tratta di parametrare ilcalcolo della pensione secondo due regimi temporalmente enormativamente distinti in ordine al computo delle quote, ma diall’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto apensione.Nella specie, il diritto alla pensione unificata è sorto solo con ilRegolamento del 2012 che, per la prima volta, ha introdotto lapossibilità di optare per il pensionamento a 63 anni, lacompatibilità con l’iscrizione all’albo e la continuazionedell’attività e, come la precedente pensione di vecchiaia,l’attribuzione di supplementi di pensione in relazione allacontinuazione dell’attività.Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025Dunque, a tale sopravvenuto regime viene attratta tNuumttearo dli ara ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026disciplina del trattamento pensionistico, ovvero: a) riduzionedella quota calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 delRegolamento; b) esclusione dell’integrazione al minimo ai sensiex art.28.5, lett. a) del Regolamento.Il principio del pro-rata, invero, è già salvaguardato nei diversitermini previsti dall’art.20.2 del Regolamento 2012, ovveroprevedendo che la pensione di vecchiaia unificata sia costituitadalla somma di due distinte quote confluenti in unicotrattamento unitario, ove la prima quota, riferita alle anzianitàcontributive maturate entro il 31 dicembre 2012, è determinatacol metodo retributivo, e la seconda quota, per le anzianitàcontributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, èdeterminata col metodo contributivo.Diversamente da quanto reputato dal Collegio d’appello, non viè alcuna anzianità maturata da salvaguardare né alcun relativoaffidamento, poiché l’istituto della pensione di vecchiaiaunificata è stato introdotto a partire dal 1°.1.2013 e, rispetto adesso, non poteva esservi alcun affidamento sul fatto che talenuovo istituto avrebbe mantenuto l’integrazione al minimo allemedesime condizioni previgenti.L’applicazione dell’art.28.5 del Regolamento del 2012, dipendedal fatto che il diritto a pensione è stato acquisito sotto lavigenza e in forza dell’introduzione dell’istituto della pensione divecchiaia unificata con anticipo sull’età pensionabile ordinaria,sicché in modo integrale al relativo regime il trattamentopensionistico deve rifarsi.Quanto poi all’affermazione secondo cui l’esclusionedell’integrazione al minimo violerebbe l’art.38, comma 2, Cost.,in quanto priverebbe l’assicurato dei mezzi adeguati alle sueesigenze di vita, occorre rilevare quanto segue.Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025Il diritto all’integrazione al minimo della pensione noNunm erpo udi òra ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026essere considerato in modo assoluto ma deve essere valutato inun giudizio di bilanciamento con contrapposti interessi, tra cuiquello di contenimento della spesa previdenziale.

È così nelsistema dell’AGO, dove l’esclusione dell’integrazione al minimodella pensione calcolata col metodo contributivo (art.1, comma6, della legge n.335/1995) risponde ad esigenze dicontenimento della spesa pubblica (v. punto 5 del Consideratoin diritto di Corte Cost. n.400/1999, nonché punto 12 delConsiderato in diritto di Corte Cost. n.94/2025), e dove, più ingenerale, sempre trattando dell’integrazione al minimo, è statoaffermato che l’art.38 Cost. non esclude la possibilità di unintervento legislativo che, per inderogabile esigenza dicontenimento della spesa pubblica, riduca il trattamentopensionistico (v.

Corte Cost. n.240/1994); ed è così anchenell’ordinamento delle Casse professionali, dove l’esigenza dicontenimento della spesa previdenziale è imposta dall’art.3,comma 12, della legge n.335/95, volto ad assicurare l’equilibriodi bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali nell’arcotemporale non inferiore ai trenta anni, poi portato a cinquantaanni, con obbligo delle Casse di adottare i provvedimentinecessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungotermine.

Né può dirsi che il predetto bilanciamento traprestazione previdenziale ed equilibrio finanziario delle gestionipensionistiche sia stato attuato, mercè l’eliminazionedell’integrazione al minimo, in modo del tutto sproporzionatorispetto al risparmio perseguito dall’ente previdenziale, comeafferma la sentenza impugnata.Merita, inoltre, considerare l’esclusione dell’integrazione alminimo è controbilanciata dal vantaggio – non configurabile nelregime previgente – di continuare ad esercitare l’attività eNumero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025quindi di fruire dei supplementi di pensione quinquNeumnenroa dli era ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026(art.25 del Regolamento), in modo da eventualmente integrarel’originaria misura del trattamento pensionistico.Una volta escluso che l’art.28.5, lett. a) del Regolamento del2012 determini l’illegittima compressione del dirittocostituzionalmente garantito dall’art. 38, comma 2, Cost.,nemmeno potrebbe valere l’argomento secondo cui spetterebbealla Cassa dimostrare che l’art.28.5 del Regolamento serva allastabilità finanziaria dell’ente e al pareggiamento di bilancio:peraltro, va precisato che il risparmio di spesa dovuto allamancata integrazione al minimo non può non contribuire allastabilità finanziaria della Cassa così da garantire risorse infavore di tutti gli iscritti e quindi anche alle nuove generazioni,in attuazione dell’equità intergenerazionale cui ha riguardol’art.3, comma 12, della legge n.335/1995.Conclusivamente, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Roma in diversa composizione, per nuovo esame delgravame alla luce di quanto sin qui detto, per i conseguentiaccertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre2025.Il Consigliere estensore La PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA] EspositoNumero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025Numero di raccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Presidente e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];4896 - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiMARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3265/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/10/2024 R.G.N. 1561/2022;Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/202626/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Inarcassa impugna la sentenza in epigrafe indicata, della Corted’appello di Roma, che ha respinto il gravame della Cassaavverso la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto ildiritto dell’attuale intimato alla riliquidazione del propriotrattamento pensionistico (pensione di vecchiaia unificata) acarico di Inarcassa mediante disapplicazione del RegolamentoGenerale di Previdenza del 2012 e applicazione dell’integrazioneal minimo, con decorrenza dal 1° novembre 2019. Secondo laCorte territoriale il Regolamento della Cassa del 2012, cheescludeva il diritto all’integrazione al minimo per la pensione divecchiaia ai pensionati con indicatore della situazioneeconomica equivalente del nucleo familiare (ISEE) superiore aeuro 30.000,00 con riferimento all’anno precedente ilpensionamento, era illegittimo siccome non rispettoso delprincipio del pro-rata, per essere l’importo della pensioneliquidata inferiore alla previgente soglia di otto volte il contributosoggettivo minimo vigente alla data di decorrenza della stessa,alla stregua del Regolamento della Cassa antecedente al 2012.Sono proposti quattro motivi di censura, cui resiste DurantiClaudio con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scrittenel senso dell’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026La sentenza è censurata sulla base di quattro motivi.1)Violazione o falsa applicazione del combinato dispostodell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, dellalegge n.335/1995, dell’art.24, comma 24, del D.L. n. 201/2011,degli artt.38 e 81 della Costituzione, con riferimento all’art.28del Regolamento Generale di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di Appello haomesso di considerare che il parametro di legittimità delRegolamento di previdenza Inarcassa era costituito dallariforma cd Fornero del 2011 e dall’art.81 Cost.2)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs.n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995,dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento alprincipio del pro rata e all’art.28 del Regolamento Generale diPrevidenza Inarcassa, in relazione all’art.360, comma 1, n.3cod. proc. civ.: la Corte di Appello ha omesso di considerare cheil principio del pro rata temporis è inconferente rispetto allafattispecie dell’anticipazione del trattamento pensionistico edella integrazione al minimo.3)Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 del d.lgs.n.509/1994, dell’art.3, comma 12, della legge n.335/1995,dell’art.38 della Costituzione, con specifico riferimento alprincipio di gradualità ed equità intergenerazionale e all’art.28del Regolamento Generale di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.: la Corte di Appello haomesso di considerare che il principio di gradualità ed equitàintergenerazionale è inconferente rispetto alla fattispeciedell’anticipazione del trattamento pensionistico e dellaintegrazione al minimo.Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/20254)Violazione e/o falsa applicazione dell’art.38 della CostitNuuzmieoron dei r,a ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’art.2 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, comma 12, dellalegge n.335/1995 con riferimento alla natura della integrazioneal minimo e all’art.28 del Regolamento Generale di PrevidenzaInarcassa, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.:la Corte d’appello ha omesso di tener conto che l’istituto dellaintegrazione al minimo è una prestazione assistenziale e nonprevidenziale.Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso formulata da parte controricorrente, secondo la quale imotivi tenderebbero a censurare valutazioni di merito compiutedalla sentenza. Al contrario, i motivi tendono a confutare leargomentazioni giuridiche espresse dalla Corte d’appello, inparticolare negando che si applichi al caso di specie il principiodel pro-rata e affermando che, comunque, esso non è statoviolato.I motivi, data la loro stretta connessione, possono esseretrattati congiuntamente e sono fondati.Si controverte del diritto del professionista all’integrazione alminimo della pensione di vecchiaia unificata ordinaria –diversamente da quanto argomentato dalla Corte di merito inriferimento a trattamento di pensione di vecchiaia unificataanticipata – ostacolata, secondo la tesi patrocinata dalla Cassa,dalle disposizioni recate dall’art. 28 del [OSCURATO:PERSONA], entrato in vigore nel 2013, che escludono dettaintegrazione nel caso in cui il pensionato, nell’anno antecedenteal pensionamento, sia titolare di un ISEE superiore al limite di30.000,00 euro previsto da tale disposizione.Vale tratteggiare la cornice regolatoria emergente dalRegolamento che, in vigore dal 1° gennaio 2013, ha sostituito ilNumero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025pregresso Statuto di Inarcassa, quanto alle presNtumaezroio dni rai ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026previdenziali:-in luogo della pregressa pensione di vecchiaia e della pensionedi anzianità, viene erogata la pensione di vecchiaia unificata;-i requisiti anagrafico e contributivo della pregressa pensione divecchiaia, rispettivamente di 65 anni e di 30 anni, sono statimantenuti nella nuova pensione di vecchiaia unificata;-per la pensione di anzianità non era previsto un requisitoanagrafico minimo, ma una riduzione del trattamento inproporzione agli anni mancanti per coloro che non avesseromaturato 65 anni di età;-mentre la pensione di vecchiaia era compatibile con l’eserciziodella professione, non lo era la pensione di anzianità, la qualeimplicava l’obbligo di cancellazione dall’albo;-la nuova pensione di vecchiaia unificata è compatibile conl’iscrizione all’albo e la continuazione dell’attività, e, come laprecedente pensione di vecchiaia, attribuisce supplementi dipensione in relazione alla continuazione dell’attività;-sia la pensione di vecchiaia sia quella di anzianità previste dalprecedente [OSCURATO:PERSONA] erano calcolate nel rispetto di unminimo;-il nuovo Regolamento del 2012 ha introdotto la possibilità dichiedere la pensione di vecchiaia unificata in via anticipatarispetto al requisito anagrafico di 65 anni, avendo un’età minimadi 63 anni; in tal caso spetta una riduzione sulla quota deltrattamento pensionistico calcolato con sistema retributivo enon spetta l’integrazione al minimo; di converso, ilprofessionista può continuare a svolgere l’attività e ha diritto asupplementi di pensione al compimento di ogni successivoquinquennio di iscrizione e contribuzione (art.25);Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025- il nuovo regolamento, ferma restando la normativa prevNiugmeerno tdei r,a ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026ha escluso l’adeguamento alla pensione minima per ilpensionato il cui valore dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui ald.lgs. n.190/1998 e s.m.i., con riferimento all’anno precedenteil pensionamento, sia superiore ad euro 30.000,00 (art.28,co.5).In linea generale va ribadito (v. Cass. n. 17980/2023) che laregola del pro-rata introdotta con l’art.1, comma 12, della leggen.335/1995 non costituisce principio destinato ad incideresempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemipensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva ocontributiva), ma attiene specificamente al meccanismo dicalcolo della pensione secondo il criterio retributivo econtributivo.Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 34273/2024), ilprincipio del pro-rata non può essere invocato quando il dirittoa pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributivadel diritto stesso: in tal caso, non si tratta di parametrare ilcalcolo della pensione secondo due regimi temporalmente enormativamente distinti in ordine al computo delle quote, ma diall’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto apensione.Nella specie, il diritto alla pensione unificata è sorto solo con ilRegolamento del 2012 che, per la prima volta, ha introdotto lapossibilità di optare per il pensionamento a 63 anni, lacompatibilità con l’iscrizione all’albo e la continuazionedell’attività e, come la precedente pensione di vecchiaia,l’attribuzione di supplementi di pensione in relazione allacontinuazione dell’attività.Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025Dunque, a tale sopravvenuto regime viene attratta tNuumttearo dli ara ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026disciplina del trattamento pensionistico, ovvero: a) riduzionedella quota calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 delRegolamento; b) esclusione dell’integrazione al minimo ai sensiex art.28.5, lett. a) del Regolamento.Il principio del pro-rata, invero, è già salvaguardato nei diversitermini previsti dall’art.20.2 del Regolamento 2012, ovveroprevedendo che la pensione di vecchiaia unificata sia costituitadalla somma di due distinte quote confluenti in unicotrattamento unitario, ove la prima quota, riferita alle anzianitàcontributive maturate entro il 31 dicembre 2012, è determinatacol metodo retributivo, e la seconda quota, per le anzianitàcontributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, èdeterminata col metodo contributivo.Diversamente da quanto reputato dal Collegio d’appello, non viè alcuna anzianità maturata da salvaguardare né alcun relativoaffidamento, poiché l’istituto della pensione di vecchiaiaunificata è stato introdotto a partire dal 1°.1.2013 e, rispetto adesso, non poteva esservi alcun affidamento sul fatto che talenuovo istituto avrebbe mantenuto l’integrazione al minimo allemedesime condizioni previgenti.L’applicazione dell’art.28.5 del Regolamento del 2012, dipendedal fatto che il diritto a pensione è stato acquisito sotto lavigenza e in forza dell’introduzione dell’istituto della pensione divecchiaia unificata con anticipo sull’età pensionabile ordinaria,sicché in modo integrale al relativo regime il trattamentopensionistico deve rifarsi.Quanto poi all’affermazione secondo cui l’esclusionedell’integrazione al minimo violerebbe l’art.38, comma 2, Cost.,in quanto priverebbe l’assicurato dei mezzi adeguati alle sueesigenze di vita, occorre rilevare quanto segue.Numero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025Il diritto all’integrazione al minimo della pensione noNunm erpo udi òra ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026essere considerato in modo assoluto ma deve essere valutato inun giudizio di bilanciamento con contrapposti interessi, tra cuiquello di contenimento della spesa previdenziale. È così nelsistema dell’AGO, dove l’esclusione dell’integrazione al minimodella pensione calcolata col metodo contributivo (art.1, comma6, della legge n.335/1995) risponde ad esigenze dicontenimento della spesa pubblica (v. punto 5 del Consideratoin diritto di Corte Cost. n.400/1999, nonché punto 12 delConsiderato in diritto di Corte Cost. n.94/2025), e dove, più ingenerale, sempre trattando dell’integrazione al minimo, è statoaffermato che l’art.38 Cost. non esclude la possibilità di unintervento legislativo che, per inderogabile esigenza dicontenimento della spesa pubblica, riduca il trattamentopensionistico (v. Corte Cost. n.240/1994); ed è così anchenell’ordinamento delle Casse professionali, dove l’esigenza dicontenimento della spesa previdenziale è imposta dall’art.3,comma 12, della legge n.335/95, volto ad assicurare l’equilibriodi bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali nell’arcotemporale non inferiore ai trenta anni, poi portato a cinquantaanni, con obbligo delle Casse di adottare i provvedimentinecessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungotermine. Né può dirsi che il predetto bilanciamento traprestazione previdenziale ed equilibrio finanziario delle gestionipensionistiche sia stato attuato, mercè l’eliminazionedell’integrazione al minimo, in modo del tutto sproporzionatorispetto al risparmio perseguito dall’ente previdenziale, comeafferma la sentenza impugnata.Merita, inoltre, considerare l’esclusione dell’integrazione alminimo è controbilanciata dal vantaggio – non configurabile nelregime previgente – di continuare ad esercitare l’attività eNumero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025quindi di fruire dei supplementi di pensione quinquNeumnenroa dli era ccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026(art.25 del Regolamento), in modo da eventualmente integrarel’originaria misura del trattamento pensionistico.Una volta escluso che l’art.28.5, lett. a) del Regolamento del2012 determini l’illegittima compressione del dirittocostituzionalmente garantito dall’art. 38, comma 2, Cost.,nemmeno potrebbe valere l’argomento secondo cui spetterebbealla Cassa dimostrare che l’art.28.5 del Regolamento serva allastabilità finanziaria dell’ente e al pareggiamento di bilancio:peraltro, va precisato che il risparmio di spesa dovuto allamancata integrazione al minimo non può non contribuire allastabilità finanziaria della Cassa così da garantire risorse infavore di tutti gli iscritti e quindi anche alle nuove generazioni,in attuazione dell’equità intergenerazionale cui ha riguardol’art.3, comma 12, della legge n.335/1995.Conclusivamente, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Roma in diversa composizione, per nuovo esame delgravame alla luce di quanto sin qui detto, per i conseguentiaccertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre2025.Il Consigliere estensore La PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA] EspositoNumero registro generale 8473/2025Numero sezionale 4896/2025Numero di raccolta generale 11080/2026Data pubblicazione 24/04/2026