CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28530/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 22 / 10/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 19252 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19252del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA]. ING. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 65H50 H223T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rappresentant i per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. Discepolo (C.F. : DSCDNL 47L20 C129I ) STEFANELLI Franco(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81M18 F463A ) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -controricorrenti- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ( P.I. : 01791490343), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 19252/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 01591110356), già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 01178580997) , in persona del legale rappresentante pro tempore BURGHIGNOLI Massimo (C.F.: BRGMSM 46TO3 H5010) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - società con socio unico (P.I. : 04951650268) e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I. : 02473170153) , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA].(P.I.: 00880671003) , in persona del legale rappresentante pro tempore KASH [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82D15 Z336D) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 346/2023, pubblicatain data 22 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immo- biliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], nella quale sono intervenuti gli ulteriori creditoriItalfondiario S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:SOCIETA]., la società debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA] dott. ing. [OSCURATO:PERSONA] di Al- dino [OSCURATO:SOCIETA]. (per brevità, anchesolo [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.,avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] IbrahimKash di uno dei lotti degli immobili pignorati. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre EnocianinaS.n.c., sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentata da MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nonché [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 19252/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno deposi- tato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Va, in primo luogo, dichiarata l’inammissibilità della costitu- zione della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresen- tata da MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui ha dichiarato di inten- deresubentrare, a seguito di fusione per incorporazione (avve- nuta già dal mese di ottobre 2024, con efficacia dal mese di novembre 2024), con atto di intervento depositato, peraltro, soloin prossimità della data dell’adunanza camerale del 22 ot- tobre 2025 (atto di intervento datato 21 ottobre 2025, ma de- positato il giorno stesso dell’adunanza camerale),[OSCURATO:PERSONA] In- vesting S.p.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il Ric. n. 19252/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 potere rappresentativo del soggetto(giurisprudenza risalente e costante di questa Corte, cui intende darsi continuità; cfr., ex multis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005). Nella specie, l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]risulta partecipareal pre- sente giudizio a mezzo della rappresentante MB [OSCURATO:PERSONA]- tions S.p.A., che a sua volta si è costituita, con il controricorso, nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , i quali si qualificano procurator i speciali (quindi rappresentant i volon- tari) di detta ultima società e, in tale qualità,hanno sottoscritto il mandato difensivo aldifensore per la presente fase, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.. L ’atto di procura speciale di MB [OSCURATO:PERSONA]- lutions S.p.A.,in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è stato,però, né indicat o , né, tanto meno, prodott o in giu- dizio(ed è appena il caso di osservare che nessun rilievo può avere, in proposito, la circostanza che il Piazza risulti legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto tale società non è costituita in proprio nel presente giudizio, ma a mezzo della rappresentante MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.). Il controricorso è,pertanto, inammissibile , così come , esclusi- vamente in conseguenza di tanto,la stessa successiva costitu- zione della societàNPL [OSCURATO:SOCIETA]., che ha incorporato Ric. n. 19252/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 l’intimatae controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . , avvenuta in pros- simità dell’adunanza camerale. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 617 cpc e 618 cpc in relazione alla normativa disciplinante la causa di opposizione agli atti esecu- tivi quanto ai presupposti (motivo ex art. 360 n. 3 cpc)». La società ricorrente deduce che «l’opposizione agli atti esecu- tivi può essere proposta non solo in caso di irregolarità formale degli atti stessi, ma anche nei casi di inopportunità dell’atto, di illegittimità o di incongruità dello stesso», precisando che «ivizi formali, di cui stiamo parlando, sono la serie di fatti, a giustifi- cazione della opposizione, che costituiscono l’alterazione del re- golare funzionamento della gara, attraverso anomalie procedi- mentali documentalmente accertate, in contrasto con quanto sostiene la sentenza impugnata che considera i vizi e le irrego- larità del tutto generiche, disorganiche ed alcune anche non ve- ritiere» e che «in realtà le predette irregolarità ed anomalie sono bene chiare e rappresentano vizi formali che inficiano l’iter della procedura, in particolare lo svolgimento dell’asta». Il motivo è inammissibile. In primo luogo, lecensure, così come formulate, non appaiono cogliere adeguatamente ed integralmente l’effettiva ratio deci- dendi della sentenza impugnata, essenzialmente fondata sull’esclusione dell’assunto di una aggiudicazione avvenuta per un prezzo incongruo, soprattutto in considerazione delnotevole scarto, in maggiorazione,tra il prezzo base della vendita e d il prezzo di aggiudicazione conseguente ai rilanci avvenuti nel corso della gara. In ogni caso, le pretese irregolarità del procedimento di vendita devono effettivamenteritenersi denunciate in modo non suffi- cientemente specifico da parte ricorrente e, in particolare , quelle sintetizzate dalla stessa ricorrente nel ricorso ( « a) l’ag- giudicatario era soggetto irreperibile e sotto accertamento di Ric. n. 19252/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 residenza da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] da ben 4 anni; b) Il ricorso a prestanome; c) Procedura espropriativa Comu- nale»),non costituiscono, in sé considerate , motivi di illegitti- mità degli atti esecutivi. Tanto meno può condividersi l’assunto per cui le circostanzedi fatto poste a sostegno dell’opposizione avrebbero inciso « sul regolare svolgimento dell’asta e sulla libera determinazione del prezzo che poteva essere ricavato, nonché sul pregiudizio che ne ha riportato il debitore, a causa di un prezzo “pilotato” con aste andate deserte e successivamente con le predette offerte al rialzo tra un prestanome, Kash e la società [OSCURATO:PERSONA]», avendo –come già chiarito – il giudice del merito escluso che vi fossero elementi di prova sufficienti a comprovare le ipotesidi illegitti- mità dell’aggiudicazione formulate (in verità anche in modo estremamente generico) dalla ricorrente, e ciò sulla base di ac- certamentidi fatto fondati sulla valutazione delle prove (e, in particolare, sul rilievo della notevole superiorità dell’importodel prezzo di aggiudicazione rispetto a quello a basedella vendita, segnale di un effettivo fisiologico svolgimentodella procedura competitiva di vendita) e sostenut i da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 3.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa ap- plicazionedell’art. 586 cpc (motivo 360 n. 3 cpc ). D ocumento decisivo, notiziato nel corso del giudizio ed il cui contenuto si è reso noto soltanto dopo la sentenza di opposizione ex art. 617 c.p.c.». La società ricorrente deduce che la vendita avrebbe dovuto es- sere sospesa ai sensi dell’art. 586 c.p.c., in quanto il prezzo dell’immobile sarebbe stato notevolmente inferiore a quello giu- sto. Il motivo è inammissibile. Ric. n. 19252/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 In primo luogo, si osserva, infatti,che l’art. 586 c.p.c. consente al giudice dell’esecuzione di «sospendere la vendita quando ri- tiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto», ma ciò esclusivamente una volta «avvenuto il versa- mento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma», cioè dopol’aggiudicazione ed il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, onde la disposizione non potrebbe essere, neanche in astratto, invocata per sostenere una contestazione volta a dedurre l’illegittimità del provvedimento che dispone l’aggiudicazione. In ogni caso, le censure poste a base del motivo di ricorso in esame non possonoritenersi, a giudizio di questa Corte, suffi- cientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,in particolare nel richiamo al le ragioni per cui il prezzo di aggiudicazione dovrebbe ritenersi, in concreto,notevolmente inferiore a quello giusto, e neanche nell’indicazione dell’effet- tivo e decisivo rilievo, in tale ottica, del documento che si as- sume non valutatodal giudice di merito. Le suddette censure si risolvono, in definitiva, nella contesta- zione del medesimo accertamento di fattooperato dal giudice di merito inrelazione all’ assoluta congruità del prezzo di aggiu- dicazione, accertamento che, come si è già visto in relazione al primo motivo, risulta fondato sulla valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, onde, come tale non è sindacabile nella presente sede. 4.Con il terzo motivo si denunzia « omessa motivazione della sentenza in relazione alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 295 c.p.c. (mo- tivo ex art. 360 n. 3 cpc)». La società ricorrente deduce che il giudizio avrebbe dovuto es- sere sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della Ric. n. 19252/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 definizione di un «procedimento penale pendente a seguito di denuncia sulla illegittimità ed illiceità delle condotte dei parte- cipanti all’asta». Anche questo motivo è inammissibile, prima anche che infon- dato. La censura difetta, in primo luogo, di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia con riguardo all’indica- zione degli esatti termini, sia con riguardo al richiamo del con- tenuto degli atti processuali con i quali era stata dedotta da- vanti al giudice di merito la questione della pretesa sussistenza di una ipotesi di pregiudizialitànecessaria. In ogni caso, è da escludere in radice ogni pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., tra il giudizio civile di opposizione agli atti esecutivi, anche relativo alla legittimità dell’aggiudicazione, e quello penale per l’accertamento di eventuali condotte penal- mente rilevanti nell’ambito dellaprocedura di vendita, non es- sendo prevista nell’attuale assetto ordinamentale la cd. “pre- giudiziale penale”, sostanzialmenteinvocata dal ricorrente, at- teso che «in applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giu- dizio civile, previste dall ’ art. 75, comma 3 , c.p.p., detto pro- cesso deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vin- colato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sic- ché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della defini- zione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valuta- zione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme», come avvenuto nella specie (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4758 del 10/03/2015;Sez. L, Sentenza n. 1095 del 18/01/2007; nel medesimo senso, cfr., ex multis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. Ric. n. 19252/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 6478 del 25/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; Sez. L, Sentenza n. 287 del 12/01/2016;Sez. 3, Sentenza n. 16893 del 25/06/2019;Sez. 3, Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021). 5.Con il quarto motivo si denunzia « lite temeraria violazione e/o falsa applicazionedell’art. 96 c.p.c. e dei suoi presupposti violazionedell’ art. 2697 c.c . e violazione dell’ art. 24 C ostitu- zione(motivo ex art. 360 c.p.c. n. 3)». La società ricorrente contesta la propria condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. da parte del giudice di merito. Il motivo è infondato. Il tribunale hadisposto la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della società opponente, integralmente soccombente nel giudizio di merito, ritenendo che «l’opposizione è palese- mente generica e pretestuosa; inoltre, l’opponente, nonostante la chiara ordinanza con cui il G.E. aveva respinto l’istanza di sospensiva, ha pervicacemente insistito nei propri infondati motivi instaurando il giudizio di merito». Si tratta di una motivazione che giustifica sufficientemente la condanna inflitta alla parte soccombente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., oggetto di un potere discrezionale del giudice delmerito , al quale è rimesso l’accertamento di fatto in ordine alla sussistenzadella «violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e pro- prioabuso della “ potestas agendi ” con un ’ utilizzazione del po- tere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato», cioèdella mala f ede o colpa gravedella parte, indice di abuso dello strumento processuale, che costituisce il presupposto di detta condanna (per tutte, cfr., Cass.,Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez. U, Or- dinanza n. 32001 del 28/10/2022;Sez. 3, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023) ed in relazione al quale accertamento è, di conseguenza , Ric. n. 19252/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 consentito, in sede di legittimità, il solo controllo sull’esistenza ed adeguatezza della motivazione. Nella specie, il giudice del merito ha ravvisato un sostanziale abuso dello strumento processuale nella genericità delle ragioni poste a base dell’opposizione e nella non ragionevole prosecu- zione della stessa,anche quando erano ormai state rese espli- cite all’opponente (da parte del giudice dell’esecuzione, in sede di valutazione sommaria)e, pertanto, erano agevolmente per- cepibili, le ragioni per cui un suo accoglimento sarebbe stato del tutto improbabile (sulla configurabilità dell’abuso del pro- cesso in caso di «insistenza colpevole in tesi giuridiche già re- putate manifestamente infondate dal primo giudice», ovvero, in generale, in argomentila cui inconsistenza giuridica può es- sere apprezzata dalla parte,in modo da evitare la prosecuzione del giudizio, anche in sede di gravame: Cass., Sez. 1, Ordi- nanza n. 34429 del 25/12/2024, oltre alle già richiamate Cass., Sez. U, Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022;Sez. 3, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023). In tale ottica, a giudizio di questa Corte, la motivazione alla base della statuizione impugnata – ferma restando, ovvia- mente, la piena garanzia per la parte dell’insopprimibile diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni, attraverso gli stru- menti processuali ad essa consentiti dall’ordinamento, purché l’utilizzazione degli stessi non risulti, appunto, in concreto abu- siva, in quanto connotata da mala fede o colpa grave –rispetta senz’altro, quanto meno , il cd. minimo costituzionale, atteso che proporre un’opposizione esecutiva fondata su argomenti formulati in termini“generici e pretestuosi” e proseguirla anche quando appare evidente che essa non può avere ragionevoli margini di accoglimento, costituisce una condotta certamente inquadrabile nell’abuso dello strumento processuale. 6.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 19252/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo(in favore del solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA], per la vista irregolarità della costituzione in giudizio dell’altra controricorrente). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nelli, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 q