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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03034/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5147/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 495 / 04 / 20 20 emessa dalla CTR della Toscana il 14/07/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13712/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto Avviso pagamento per accertamento accatastamento unità abitativa –Motivazione apparente

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo avverso l’avviso di accertamento con cui tre unità abitative di sua proprietà erano state accatastate nella categoria A/8, con attribuzione delle relative rendite.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la proposta conciliativa formulata dal contribuente in corso di causa che prevedeva l’attribuzione ad uno degli immobili della cat.

A/8 (come richiesto dall’Agenzia del Territorio) ed agli altri due della cat.

A/2.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse viziato sotto il profilo dell’assoluta carenza di motivazione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la motivazione apparente della sentenza, con conseguente nullità della stessa per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente.

1.1. Il motivo è fondato.

E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione .

E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111,comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giud icato iuxta alligata et probata(cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).

Orbene, l’impugnata sentenza, in ordine all’appello principale proposto dall’Agenzia, ha reso una motivazione solo graficamente esistente, ma sostanzialmente del tutto inappagante e ben al di sotto del minimo costituzionale, dal momento che nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello, né si dà conto, se non ricorrendo ad espressioni generiche ed apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell’appello.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello dell’ufficio utilizzando la apodittica formula “L’appello dell’Ufficio non merita accoglimento”, laddove l’Ufficio aveva appellato la sentenza di primo grado asserendo di non ave r accettato la proposta conciliativa del contribuente, fatta propria dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico - giuridico seguito dalla sentenza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 2 e 3, dm n. 701/1994 e 61 dPR n. 1142/1948, nonché delle relative istruzioni operative II della circ. n. 4/2009 dell’Agenzia del Territorio, per non aver la CTR considerato che, allorquando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.

2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento del primo motivo, cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5147/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 495 / 04 / 20 20 emessa dalla CTR della Toscana il 14/07/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13712/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto Avviso pagamento per accertamento accatastamento unità abitativa –Motivazione apparente 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo avverso l’avviso di accertamento con cui tre unità abitative di sua proprietà erano state accatastate nella categoria A/8, con attribuzione delle relative rendite. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la proposta conciliativa formulata dal contribuente in corso di causa che prevedeva l’attribuzione ad uno degli immobili della cat. A/8 (come richiesto dall’Agenzia del Territorio) ed agli altri due della cat. A/2. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse viziato sotto il profilo dell’assoluta carenza di motivazione. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la motivazione apparente della sentenza, con conseguente nullità della stessa per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente. 1.1. Il motivo è fondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione . E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111,comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giud icato iuxta alligata et probata(cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018). Orbene, l’impugnata sentenza, in ordine all’appello principale proposto dall’Agenzia, ha reso una motivazione solo graficamente esistente, ma sostanzialmente del tutto inappagante e ben al di sotto del minimo costituzionale, dal momento che nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello, né si dà conto, se non ricorrendo ad espressioni generiche ed apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell’appello. In particolare, i giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello dell’ufficio utilizzando la apodittica formula “L’appello dell’Ufficio non merita accoglimento”, laddove l’Ufficio aveva appellato la sentenza di primo grado asserendo di non ave r accettato la proposta conciliativa del contribuente, fatta propria dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico - giuridico seguito dalla sentenza. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 2 e 3, dm n. 701/1994 e 61 dPR n. 1142/1948, nonché delle relative istruzioni operative II della circ. n. 4/2009 dell’Agenzia del Territorio, per non aver la CTR considerato che, allorquando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento del primo motivo, cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
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