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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47100/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissata la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza Sez. 5, n. 4983 del 2017, ha confermato la sentenza pronunciata in data 17 luglio 2014 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] BUCCA, amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita in data 5 maggio 2009, per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali a fini IVA relative all'anno 2007 (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - capo a), per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata per distrazione e occultamento (artt. 216, 223, 219

I. fallimentare — capo b) nonché per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216, 223, 219

I. fallimentare — capo c), rideterminando la pena in anni due e mesi otto di reclusione.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito e a seguito della parziale rinnovazione della prova nel giudizio di rinvio, è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopraindicati delitti alla luce della ricostruzione contabile, delle ammissioni dell'imputato e del mancato reperimento delle scritture obbligatorie.

Il giudice di rinvio ha limitato la propria cognizione, in tal senso interpretando la sentenza rescindente, alla responsabilità per il capo c); alla riqualificazione dei reati di cui ai capi b) e c) nell'ipotesi di bancarotta semplice; alla sussistenza dell'aggravante relativa alla commissione di più fatti di bancarotta ex art. 219

I. fall.; alle questioni sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.

2. [OSCURATO:PERSONA] BUCCA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione degli artt. 609, comma 2, e 624, comma 2, cod. proc. pen. perché il giudice di rinvio ha violato il mandato conferitogli con particolare riguardo alla disposizione che lo investiva di una nuova valutazione dei motivi di ricorso sulla responsabilità e non soltanto dell'esame del quarto motivo di appello.

Il giudice di rinvio ha erroneamente ritenuto di essere stato investito soltanto della questione relativa alla derubricazione in bancarotta semplice del reato di cui al capo c), mentre il dispositivo della sentenza di legittimità fa riferimento al nuovo esame di tutte le imputazioni.

Il giudice di rinvio ha errato nel ritenere la formazione del giudicato sostanziale con riguardo alle violazioni tributarie per l'anno 2007 contestate al capo a) e alla responsabilità per i capi b) e c) in quanto si tratta di condotte strettamente connesse (Sez.

U, n. 4460, del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887), non solo dal punto di vista probatorio; infatti, la distrazione riguarda proprio le somme fiscalmente non dichiarate, mentre pure la bancarotta documentale attiene all'occultamento delle tracce contabili di tale somma; (primo e secondo motivo) - il vizio della motivazione con riguardo al quinto motivo di appello relativo alla sovrapponibilità delle condotte di cui ai capi b) e c), anche tenuto presente che l'annullamento riguardava la responsabilità per tali reati (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. Va ricordato che per determinare l'autorità di cosa giudicata, quando «l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni», vanno individuate quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'iter processuale, mentre il rapporto di «connessione essenziale con la parte annullata» deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata, tenendo che per «parte» della sentenza deve intendersi qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale (Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887; recentemente Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01).

Ciò, del resto, si riflette sul giudizio di rinvio che non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di cassazione che lo ha disposto; il giudice di rinvio, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle dovutegli: i limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato (Sez.

U, n. 373 del 23/11/1990 - dep. 1991, Agnese, Rv. 186164).2.1.

Tale regola va ovviamente parametrata, salvo l'effetto estensivo di cui agli artt. 587 e 627, comma 5, cod. proc. pen., al principio devolutivo, sicché deve verificarsi quali fossero, nell'ambito del primo giudizio di legittimità, le parti e i capi di sentenza per i quali era stata proposta l'impugnazione.

3. È anzitutto necessario chiarire, posto che la questione influisce sulla individuazione del contenuto della sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 4983 del 2017), che il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 15 gennaio 2016 aveva ad oggetto, così come riportato nella decisione di legittimità, le seguenti questioni:

1. la ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto di bancarotta documentale [capo C)];

2. la invocata derubricazione dei reati di cui alla legge fallimentare in fattispecie di bancarotta semplice;

3. la omessa esclusione dell'aggravante ex art. 219 del r.d. n. 267/1942;

4. il contestato giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche (da considerare invece, secondo la prospettazione difensiva, prevalenti) rispetto all'aggravante anzidetta;

5. la dedotta incongruità, per eccesso, del trattamento sanzionatorio irrogato.

3.1. Il giudice di legittimità ha dato atto che la Corte d'appello di Messina ha esaminato la questione della derubricazione (n. 2), mentre è stata giudicata insufficiente la risposta relativa alla richiesta derubricazione dei reati di cui ai capi b) e c).

In particolare, il giudice di legittimità ha stigmatizzato che la sentenza impugnata non aveva dedicato nessuno spazio al delitto di cui al capo c) (n. 1) e al conseguente tema della sussistenza di più ipotesi di bancarotta (n. 3), mentre le questioni sul trattamento sanzionatorio, che dovevano comunque essere riesaminate con riguardo alle decisioni da assumere per il capo c), in merito al quale è stato disposto l'annullamento, avevano ottenuto una risposta insufficiente sia con riguardo al bilanciamento delle circostanze (n. 4) sia con riguardo alla determinazione della pena (n. 5).

3.2. In sostanza, come si evince chiaramente dalla sintesi dei motivi di ricorso originariamente proposti, sintesi che non risulta contestata, il giudizio di legittimità non riguardava il capo a) e la responsabilità per il capo b), sicché l'annullamento con rinvio aveva ad oggetto unicamente, nell'ambito delle questioni devolute, quelle ritenute fondate e, in particolare, quelle concernenti: la responsabilità per il capo c); la riqualificazione dei reati di cui ai capi b) e c) nell'ipotesi di bancarotta semplice; la sussistenza dell'aggravante relativa alla commissione di più fatti di bancarotta ex art. 219

I. fall.; le ulteriori questioni sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.

4. Così chiariti gli ambitidi devoluzione e cognizione e precisato che non vengono dedotte questioni rilevabili d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., risulta evidente che i primi due motivi di ricorso sono infondati là dove deducono la violazione del mandato attribuito al giudice di rinvio.

4.1. Pur in presenza di un dispositivo di annullamento con rinvio che appare formulato in termini generali e in mancanza della declaratoria di irrevocabilità parziale di cui all'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. (declaratoria che non è necessaria: ex multis, Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio, Rv. 272966), è chiaro che l'originario ricorso per cassazione aveva un ambito ristretto, ambito nel quale si è mossa la Corte di legittimità, sicché il rinvio aveva per oggetto unicamente tali disposizioni.

4.2. Del resto, l'esistenza di una connessione essenziale, tra le disposizioni della sentenza di annullamento e quelle non annullate, è soltanto asserita dalla difesa.

La violazione tributaria di cui al capo a), consistita nell'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2007, non ha attinenza con la condotta distrattiva di cui al capo b), poiché essa, pur richiamando gli importi sottratti all'imposizione fiscale, attiene alla diversa questione della sottrazione di tali somme dalle casse sociali, e, tanto meno, riguarda la bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo c) che si riferisce a vari libri obbligatori concernenti più annualità (libro giornale degli anni 2008-2009; libro inventari degli anni 2005-2009; libro mastro degli anni 2005-2009).

5. Il terzo motivo è inammissibile, sia perché si poggia sull'erroneo presupposto che fosse stata devoluta la questione sulla responsabilità per il capo b), sia perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha chiaramente illustrato la sostanziale differenza tra le condotte distrattive del capo b) e la bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo c).6.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissata la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza Sez. 5, n. 4983 del 2017, ha confermato la sentenza pronunciata in data 17 luglio 2014 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] BUCCA, amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita in data 5 maggio 2009, per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali a fini IVA relative all'anno 2007 (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - capo a), per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata per distrazione e occultamento (artt. 216, 223, 219 I. fallimentare — capo b) nonché per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216, 223, 219 I. fallimentare — capo c), rideterminando la pena in anni due e mesi otto di reclusione. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito e a seguito della parziale rinnovazione della prova nel giudizio di rinvio, è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopraindicati delitti alla luce della ricostruzione contabile, delle ammissioni dell'imputato e del mancato reperimento delle scritture obbligatorie. Il giudice di rinvio ha limitato la propria cognizione, in tal senso interpretando la sentenza rescindente, alla responsabilità per il capo c); alla riqualificazione dei reati di cui ai capi b) e c) nell'ipotesi di bancarotta semplice; alla sussistenza dell'aggravante relativa alla commissione di più fatti di bancarotta ex art. 219 I. fall.; alle questioni sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] BUCCA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione degli artt. 609, comma 2, e 624, comma 2, cod. proc. pen. perché il giudice di rinvio ha violato il mandato conferitogli con particolare riguardo alla disposizione che lo investiva di una nuova valutazione dei motivi di ricorso sulla responsabilità e non soltanto dell'esame del quarto motivo di appello. Il giudice di rinvio ha erroneamente ritenuto di essere stato investito soltanto della questione relativa alla derubricazione in bancarotta semplice del reato di cui al capo c), mentre il dispositivo della sentenza di legittimità fa riferimento al nuovo esame di tutte le imputazioni. Il giudice di rinvio ha errato nel ritenere la formazione del giudicato sostanziale con riguardo alle violazioni tributarie per l'anno 2007 contestate al capo a) e alla responsabilità per i capi b) e c) in quanto si tratta di condotte strettamente connesse (Sez. U, n. 4460, del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887), non solo dal punto di vista probatorio; infatti, la distrazione riguarda proprio le somme fiscalmente non dichiarate, mentre pure la bancarotta documentale attiene all'occultamento delle tracce contabili di tale somma; (primo e secondo motivo) - il vizio della motivazione con riguardo al quinto motivo di appello relativo alla sovrapponibilità delle condotte di cui ai capi b) e c), anche tenuto presente che l'annullamento riguardava la responsabilità per tali reati (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Va ricordato che per determinare l'autorità di cosa giudicata, quando «l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni», vanno individuate quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'iter processuale, mentre il rapporto di «connessione essenziale con la parte annullata» deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata, tenendo che per «parte» della sentenza deve intendersi qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887; recentemente Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01). Ciò, del resto, si riflette sul giudizio di rinvio che non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di cassazione che lo ha disposto; il giudice di rinvio, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle dovutegli: i limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990 - dep. 1991, Agnese, Rv. 186164).2.1. Tale regola va ovviamente parametrata, salvo l'effetto estensivo di cui agli artt. 587 e 627, comma 5, cod. proc. pen., al principio devolutivo, sicché deve verificarsi quali fossero, nell'ambito del primo giudizio di legittimità, le parti e i capi di sentenza per i quali era stata proposta l'impugnazione. 3. È anzitutto necessario chiarire, posto che la questione influisce sulla individuazione del contenuto della sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 4983 del 2017), che il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 15 gennaio 2016 aveva ad oggetto, così come riportato nella decisione di legittimità, le seguenti questioni: 1. la ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto di bancarotta documentale [capo C)]; 2. la invocata derubricazione dei reati di cui alla legge fallimentare in fattispecie di bancarotta semplice; 3. la omessa esclusione dell'aggravante ex art. 219 del r.d. n. 267/1942; 4. il contestato giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche (da considerare invece, secondo la prospettazione difensiva, prevalenti) rispetto all'aggravante anzidetta; 5. la dedotta incongruità, per eccesso, del trattamento sanzionatorio irrogato. 3.1. Il giudice di legittimità ha dato atto che la Corte d'appello di Messina ha esaminato la questione della derubricazione (n. 2), mentre è stata giudicata insufficiente la risposta relativa alla richiesta derubricazione dei reati di cui ai capi b) e c). In particolare, il giudice di legittimità ha stigmatizzato che la sentenza impugnata non aveva dedicato nessuno spazio al delitto di cui al capo c) (n. 1) e al conseguente tema della sussistenza di più ipotesi di bancarotta (n. 3), mentre le questioni sul trattamento sanzionatorio, che dovevano comunque essere riesaminate con riguardo alle decisioni da assumere per il capo c), in merito al quale è stato disposto l'annullamento, avevano ottenuto una risposta insufficiente sia con riguardo al bilanciamento delle circostanze (n. 4) sia con riguardo alla determinazione della pena (n. 5). 3.2. In sostanza, come si evince chiaramente dalla sintesi dei motivi di ricorso originariamente proposti, sintesi che non risulta contestata, il giudizio di legittimità non riguardava il capo a) e la responsabilità per il capo b), sicché l'annullamento con rinvio aveva ad oggetto unicamente, nell'ambito delle questioni devolute, quelle ritenute fondate e, in particolare, quelle concernenti: la responsabilità per il capo c); la riqualificazione dei reati di cui ai capi b) e c) nell'ipotesi di bancarotta semplice; la sussistenza dell'aggravante relativa alla commissione di più fatti di bancarotta ex art. 219 I. fall.; le ulteriori questioni sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. 4. Così chiariti gli ambitidi devoluzione e cognizione e precisato che non vengono dedotte questioni rilevabili d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., risulta evidente che i primi due motivi di ricorso sono infondati là dove deducono la violazione del mandato attribuito al giudice di rinvio. 4.1. Pur in presenza di un dispositivo di annullamento con rinvio che appare formulato in termini generali e in mancanza della declaratoria di irrevocabilità parziale di cui all'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. (declaratoria che non è necessaria: ex multis, Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio, Rv. 272966), è chiaro che l'originario ricorso per cassazione aveva un ambito ristretto, ambito nel quale si è mossa la Corte di legittimità, sicché il rinvio aveva per oggetto unicamente tali disposizioni. 4.2. Del resto, l'esistenza di una connessione essenziale, tra le disposizioni della sentenza di annullamento e quelle non annullate, è soltanto asserita dalla difesa. La violazione tributaria di cui al capo a), consistita nell'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2007, non ha attinenza con la condotta distrattiva di cui al capo b), poiché essa, pur richiamando gli importi sottratti all'imposizione fiscale, attiene alla diversa questione della sottrazione di tali somme dalle casse sociali, e, tanto meno, riguarda la bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo c) che si riferisce a vari libri obbligatori concernenti più annualità (libro giornale degli anni 2008-2009; libro inventari degli anni 2005-2009; libro mastro degli anni 2005-2009). 5. Il terzo motivo è inammissibile, sia perché si poggia sull'erroneo presupposto che fosse stata devoluta la questione sulla responsabilità per il capo b), sia perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha chiaramente illustrato la sostanziale differenza tra le condotte distrattive del capo b) e la bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo c).6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.
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