CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 22605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2025 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 05/12/2024, con cui il Tribunale di Pescara ha condannato i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e la sola [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di oltraggio.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei tre ricorrenti, impugna la citata sentenza con tre distinti ricorsi, proponendo motivi qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Primo motivo. Si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per il delitto previsto dall'art. 341-bis cod. pen. Secondo la ricorrente non è dimostrato - e comunque la Corte non motiva sul punto - che, al momento della formulazione delle frasi oltraggiose, fossero presenti più persone, diverse dai pubblici ufficiali. 2.1.2. Secondo motivo. Si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Sussistevano i presupposti di legge (avendo la ricorrente riportato solo una precedente condanna con decreto penale, con sospensione condizionale della pena, senza beneficiare della non menzione). La Corte non ha motivato sulle ragioni per cui non è stato accordato il beneficio, nemmeno per ritenere che la precedente condanna o la precedente assoluzione riportata in altra vicenda ex art. 131-bis cod. pen. rivelino una capacità a delinquere ostativa al riconoscimento del beneficio. 2.1.3. Nella memoria depositata in data 12/05/2026, si insiste per l'accoglimento del ricorso, riproponendo i medesimi argomenti espressi nell'atto introduttivo. 2.2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. I giudici di merito si sono limitati a ritenere ostativi a tale esito i precedenti penali dell'imputato, trascurando di valutare se le pene inflitte con le precedenti condanne superassero o meno le soglie previste dalla legge o se essi - per gravità e indole - rivelino una capacità a delinquere ostativa al riconoscimento del beneficio. La contraddittorietà della decisione è poi rivelata dal fatto che i giudici di merito nemmeno hanno riformato la sentenza di primo grado che aveva concesso la sospensione condizionale della pena. 2.3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di motivo di ricorso - redatto dal medesimo difensore - che risulta formulato in termini identici a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sopra sintetizzato al punto 2.2, alla cui sintesi si rinvia. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] 2Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. 4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. 2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, posto che, in essi, si deduce il medesimo vizio. Ambedue i ricorrenti si dolgono infatti della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Entrambi i ricorsi risultano infondati, difettando il presupposto di legge. Infatti, ambedue i ricorrenti risultano essere già stati irrevocabilmente condannati per delitti commessi anteriormente a quello per cui si procede in questa sede. Il fatto oggetto del presente giudizio è stato commesso il 4 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato in precedenza condannato per furto tentato, commesso nel 2020 (con sentenza di condanna - a pena sospesa - divenuta irrevocabile nel 2020) e per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, commessi il 10 febbraio 2021 (con sentenza divenuta irrevocabile nel 2022, che riconobbe il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2016 (con condanna - a pena sospesa - divenuta irrevocabile nel 2021). È dunque evidente che, per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sussiste il presupposto per applicare il beneficio invocato. L'art. 175, primo comma, cod. pen. prevede infatti che il beneficio possa essere applicato «con una prima condanna». Occorre aggiungere che, in linea con il chiaro enunciato normativo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concesso una seconda volta nel solo caso in cui il reato per cui si procede risulti commesso antecedentemente alla condanna rispetto alla quale esso è già stato riconosciuto» (così Sez. 4, n. 22591 del 18/04/2024, Ferrante, Rv. 286684 - 01; conf.: n. 2653 3del 1986, Rv. 172328-01 e n. 2546 del 1985, Rv. 168351-01). 3. Anche i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. è infondato. Secondo la ricorrente non sarebbe dimostrato il presupposto del reato: non si contesta che l'imputata abbia formulato una frase offensiva all'indirizzo dei pubblici ufficiali; né si contesta che essa sia stata formulata in un luogo pubblico; l'oggetto della doglianza è che detta frase sia stata formulata alla presenza di più persone che abbiano percepito detta offesa. Su questo secondo presupposto del reato, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante, non menzionando terze persone - diverse dai pubblici ufficiali intervenuti per ragioni di servizio - che abbiano assistito alla formulazione delle frasi oltraggiose. Questa Corte ha avuto modo di affermare che «in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente» (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 - 01). Nondimeno, dal testo della sentenza impugnata e da quella di primo grado, emerge che le frasi oltraggiose sono state formulate quantomeno alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali il delitto di oltraggio non è attribuito. Le frasi oltraggiose, dunque, sono state formulate in presenza di almeno altre due persone, non responsabili del delitto di oltraggio ed estranee alla pubblica amministrazione. Ne discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Con esso si deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati. In linea astratta, per la posizione della ricorrente non valgono gli argomenti spesi per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A differenza di questi ultimi, infatti, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per un solo reato, commesso in epoca 4successiva a quello per cui si procede in questa sede. Risulta infatti che - all'indirizzo della ricorrente - sia stato emesso un decreto penale per i delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (per fatti commessi nel 2022, con decreto di condanna divenuto irrevocabile nel 2023). La presenza di tale precedente non è, in astratto, ostativa al riconoscimento della non menzione (a seguito di Corte Cost. sentenza n. 155 del 1984, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 175, primo comma cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, «nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta dei privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, e pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio»; in senso conforme, con riferimento alla precedente formulazione della disposizione, Corte cost. sentenza n. 225 del 1975). Ciò premesso in ordine alla possibilità astratta di applicare la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati, il motivo di ricorso si rivela comunque infondato. Va anzitutto rilevato che il motivo di appello relativo alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale era stato formulato in modo estremamente generico: l'appellante si era limitata a evidenziare che - di tale beneficio - ricorrevano «i presupposti anche e soprattutto alla luce dello stato di incensuratezza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]». L'estrema genericità della doglianza avrebbe reso detto motivo viziato da inammissibilità originaria, per difetto di specificità (Sez. 2, n. 10527 del 27/02/2026, Compaore, Rv. 289701 - 01). Ma, al netto di tale premessa, occorre evidenziare che la Corte territoriale ha, in realtà, risposto a tale motivo di appello; nella sentenza impugnata, infatti, vengono evidenziati chiari elementi che, valutati congiuntamente, rendono adeguata la motivazione della Corte territoriale in relazione al diniego del beneficio. La Corte territoriale - nell'escludere che potesse applicarsi la causa di non punibilità codificata dall'art. 131-bis cod. pen. - ha posto l'accento su una serie di elementi rilevanti anche ai fini della valutazione da effettuare ai sensi dell'art. 175 cod. pen.; nella sentenza impugnata, infatti, vengono negativamente valutate le modalità della condotta; l'intensità del dolo; l'esistenza di una precedente assoluzione ex art. 131-bis per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; l'esistenza di un decreto penale di condanna per i delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta di motivazione che - con la necessaria concisione - evoca gli elementi considerati dall'art. 133 cod. pen. di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione da effettuare a proposito della decisione di accordare o meno la non 5menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Detti elementi sono enumerati nella parte di motivazione immediatamente precedente alla trattazione del motivo di appello sull'invocato beneficio e - anche per il tramite dell'evidenziazione relativa all'esistenza dei precedenti - possono dirsi implicitamente richiamati anche per replicare alle doglianze svolte in punto non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati. Non sussiste, pertanto, il vizio di motivazione dedotto nel ricorso. 4. I ricorsi debbono dunque essere rigettati. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i r P.Q.M