CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 04153/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Ancona ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro quindicimila di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d. Igs. n. 285 del 1998 perché già espulso con provvedimento notificato in data 14 gennaio 2021, con ordine del Questore del 13 agosto 2022, permaneva sul territorio nazionale. Considerato che i motivi dedotti per il tramite del difensore (erronea applicazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione- primo motivo; erronea applicazione dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 e dell'art. 14, comma 5-quater TU Imm. e vizio di motivazione - secondo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. ,pen. e vizio di motivazione - terzo motivo) sono inammissibili in sede di legittimità, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive della specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, della censura (primo motivo), riproduttive di questioni già vagliate dal Giudice di merito, disattese con argomenti corretti e non manifestamente illogici (secondo e terzo motivo) nonché manifestamente infondate perché inerenti a asserito difetto di motivazione (secondo e terzo motivo) che non si ravvisa dalla mera lettura della sentenza impugnata (cfr. penultima pagina della sentenza, dalla quale si evince anche la motivazione sulla quale può correttamente fondarsi il diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerati i precedenti penali dell'imputato rispetto ai quali il rinvio al provvedimento del Prefetto appare unicamente descrittivo: cfr. nel senso che è incensurabile in sede di legittimità il motivato diniego delle generiche in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli agli imputati e dei loro precedenti penali, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere esten