CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11458/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
usione dei proilente mento SENTENZA Mettere pnereaà ge adtri dati k:19f nificatim, sul ricorso proposto da: • norma dei l'art. 52 Procuratore Generale presso Corte d'appello di Perugia diga. 1903tY in quanto: P.G. 3 (*.posto d'ufficio O a resta ch park mposto «fa iegge nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore di parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso per l'imputato ed accoglimento per il ricorso della Procura Generale e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione; Il difensore presente dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 marzo 2024 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Perugia del 22 febbraio 2022 - con la quale P.G. è stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen. per aver costretto S.F. di anni sedici, a subire atti sessuali, nel periodo in cui era ospite dei genitori in un casolare, consistiti nel toccarla, una sera, nelle parti intime, e l'indomani mattina, nell'avere un rapporto orale e quindi nel penetrarla, commettendo i fatti con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della minore, derivante dalla notevole differenza di età, dalla autorevolezza, in ragione dello stretto rapporto di amicizia con la famiglia della vittima, nonché tra quest'ultima e la propria figlia, e con abuso di ospitalità ai sensi dell'art. 61, n. 11 cod. pen., fatti commessi in Perugia e Magione nel luglio 2013, e quindi, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni nove di reclusione, nonché pene accessorie e risarcimento del danno - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta in primo grado, con la già ritenuta continuazione, ad anni tre, mesi sei di reclusione; revocava la pena accessoria dell'interdizione legale, sostituiva la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque, riduceva le già concesse provvisionali ad euro 20.000,00 per la vittima e ad euro 8.000,00 per ciascun genitore, confermando nel resto la pronuncia. Avverso la pronuncia hanno presentato ricorso per Cassazione il Procuratore generale di Perugia e l'imputato; la parte civile ha depositato memoria. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 61, n. 11, cod. pen. e 62-bis cod. pen., nonché carenza ed illogicità della motivazione con travisamento delle risultanze istruttorie. 2.1 Lamenta il ricorrente che la Corte di appello ha ritenuto insussistente l'aggravante contestata in relazione a due distinti episodi di violenza, assumendo che i fatti si sarebbero verificati presso una struttura ricettiva e non presso l'abitazione della vittima e che l'ospitalità in macchina difetterebbe dei caratteri minimi, attese le connotazioni contingenti e limitate dell'occasionale passaggio in macchina, tutto ciò senza considerare che la vacanza in Umbria era stata completamente organizzata e pagata dai genitori della vittima, che avevano ospitato in un casolare l'imputato e la di lui figlia. Si afferma che indipendentemente dal luogo ove avviene l'ospitalità la circostanza aggravante de qua si giustifica in ragione della familiarità dei rapporti che esisteva tra l'autore, amico di famiglia, e la vittima del reato, tale da ridurre le difese della vittima e facilitare la commissione del delitto da parte del suo autore.2.2 Si deduce poi che la Corte, pur avendo ritenuto il fatto grave, ha irrogato il minimo della pena, in violazione dell'art. 133 cod. pen. 2.3 Si lamenta infine che la Corte abbia ritenuto concedibili all'imputato le circostanze attenuanti generiche con motivazione incongrua ed illogica, laddove si è evidenziato che esse venivano concesse esclusivamente al fine di mitigare il rigore della pena circoscritto ad un episodio che è rimasto avulso da qualsiasi forma di violenta aggressione fisica, essendosi basato su di una coinvolgente opera di convincimento psicologico. Si osserva che, al contrario, la violenza del gesto si è manifestata con una subdola, e per questo più pericolosa ed invincibile per la vittima, opera di convincimento, con evidente sproporzione di forze reattive di difesa per la vittima e di attacco per il carnefice, dipendenti dalla considerevole differenza di età tra i due; dal fatto che l'uomo è il padre della migliore amica della vittima, nonché amico dei genitori della ragazzina, che avevano offerto a lui e alla di lui figlia, compagna di classe e migliore amica della vittima, quella vacanza in Umbria; dal fatto che l'imputato è un medico di professione e già solo per questo genera affidamento ed era diventato con la sua disponibilità all'ascolto confidente della giovane, segnata da un passato di violenze domestiche in un paese straniero molto pesante e doloroso, del quale l'imputato era perfettamente a conoscenza. 3. Ha proposto ricorso anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi a quattro motivi. 3.1 Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge nonché contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Si deduce che il percorso logico giuridico afferma la penale responsabilità in relazione ad una condotta diversa da quella descritta nel capo di imputazione, posto che nessun accertamento di un eventuale consenso al presunto atto sessuale è stato oggetto del contraddittorio nell'istruttoria dibattimentale. Si evidenzia altresì che non risultano né provate né sussistenti le condizioni di labilità psichica, di inferiorità fisica o psichica della vittima e che anche sul punto afferente allo stato di menomazione in cui versava la ragazza la motivazione risulta del tutto carente. Nell'insistere sulle relazioni quasi familiari tra i soggetti, sulla fiducia riposta dalla ragazza nell'imputato, sull'influenza esercitata sulla minore, la Corte di appello allude alla fattispecie concreta di cui all'art. 609-quater, comma terzo, cod. pen. e non a quella per la quale è intervenuta condanna. 3.2 Con il secondo motivo il difensore lamenta violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria, nonché travisamento della prova avendo il giudice del merito fondato il proprio convincimento su un risultato di prova parzialmente diverso da quello reale. La sentenza della Corte di appello si basa unicamente sul racconto della persona offesa, costituitasi parte civile, di cui si afferma l'assoluta credibilità, nonostante le numerose aporie, ed omette di vagliare i riscontri estrinseci alle dichiarazioni della ragazza ed anche di considerare gli intenti che potrebbero averla animata, oltre alla scarsa credibilità di tutto il narrato offerto e alla mancanza di valutazione degli elementi indicati dalla difesa a sostegno di tali incongruenze. 3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria in ordine alle modalità di conduzione dell'istruttoria dibattimentale, per la mancata ammissione delle domande al consulente tecnico di parte civile circa la compatibilità tra i disturbi lamentati dalla ragazza e le immagini tratte dai social network della stessa. 3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e nullità per l'omessa acquisizione della memoria difensiva depositata innanzi al Tribunale di Perugia. La mancata acquisizione della memoria non ha consentito di valutare complessivamente l'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, posto che in essa si censuravano una serie di errori ed omissioni nella trascrizione della registrazione dell'incidente probatorio. Tale omessa acquisizione veniva censurata anche innanzi alla Corte di appello, con richiesta di rinnovazione parziale diretta all'acquisizione dell'atto, che veniva acquisito ma al quale la Corte di appello non faceva poi alcun riferimento specifico, con invalidità della decisione adottata. 4. Con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. il difensore dell'imputato evidenzia che non sussistono vizi in relazione alla motivazione sul punto dell'esclusione della aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. e che la decisione impugnata non va censurata in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si chiede quindi di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso della Procura generale. 4. La parte civile costituita ha trasmesso memoria con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso promosso dalla Procura generale e di respingere quello presentato dall'imputato, con condanna dell'imputato alle spese del grado di legittimità come da separata nota. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale presente in udienza ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto dall'imputato è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico, diversamente da quello presentato dal Procuratore generale che va accolto per le ragioni di seguito esplicitate. 1. Il primo motivo del ricorso proposto dall'imputato è inammissibile in quanto le censure proposte si risolvano, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione delle acquisizioni istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità, e non si confrontano con le puntuali e precise motivazioni contenute nella sentenza impugnata. 1.1 Giova sul punto evidenziare che nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; più di recente Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 hanno ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 1.2 Con motivazione immune da censure la Corte di appello di Perugia ha correttamente dichiarato la penale responsabilità dell'imputato per il reato, contestatogli, di violenza sessuale continuata, aggravata dall'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della minore, in relazione al quale già il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata l'accusa. Privo di pregio è il rilievo della difesa laddove sostiene che la motivazione della Corte di appello sembra ricondurre il fatto alla diversa fattispecie di cui all'art. 609- quater cod. pen. non soffermandosi sulla sussistenza della violenza, della costrizione e sul dissenso (o mancanza di consenso): ritiene questo Collegio che non si versi in una ipotesi di difetto di correlazione tra il ritenuto e il pronunciato, e ciò alla luce di quanto diffusamente esposto dalla Corte di appello (pagg. da 7 a 11) laddove analizza gli atti sessuali posti in essere, le modalità della condotta, il comportamento dell'imputato e la condizione psichica in cui versava la vittima. I giudici territoriali, con motivazione priva di aporie, hanno valorizzato la circostanza che gli atti sessuali compiuti dall'imputato mentre questi era ospite della famiglia della ragazza - consistiti, dapprima, nel toccarle le gambe e con mossa repentina le parti intime, mentre entrambi erano seduti in macchina sul sedile posteriore e poi, il giorno dopo, mentre si trovavano in camera da letto della ragazza, nel metterle il pene in bocca e quindi nel penetrarla, avendo così con lei un rapporto sessuale completo - sono stati realizzati in ragione del continuato assoggettamento psichico della vittima rispetto all'imputato, che ha di fatto manipolato la minore al punto da farla vivere nel timore e nel terrore delle ripercussioni che avrebbe potuto subire per quanto accadutole. Questi dati vengono letti nella sentenza impugnata in uno alla notevole differenza di età tra i due (avendo l'imputato, all'epoca dei fatti, 56 anni e la ragazza 16 anni); al rapporto che legava l'imputato alla vittima (trattandosi del padre della migliore amica della ragazza, nonché a sua volta amico dei genitori della stessa; essendo anche confidente della ragazza ed avendo su di lei autorevolezza, in quanto medico); alle modalità di commissione del fatto, realizzato costringendo di fatto la ragazza a subire gli atti. Si legge, a tal proposito, nella sentenza impugnata che la ragazza «aveva dunque subito "senza fiatare" il primo assalto sessuale "a sorpresa" (quello in auto della sera) rimanendo effettivamente impietrita e incapace di reagire...» ed aveva poi "suo malgrado partecipato" ad un atto sessuale - ossia il rapporto sessuale completo, con perdite ematiche e dolori, cui hanno fatto seguito i rimedi offerti dall'imputati, consistiti in un test di gravidanza e nella possibilità, in caso di esito positivo, di ricorrere ad un collega medico compiacente - «senza poter esprimere un consenso giuridicamente valido a quell'atto sia [...] per la giovane età della vittima e sia (soprattutto) per lo stato di paralizzante sottomissione psichica (vero e proprio annullamento delle sue già !abili risorse di valutazione critica e capacità di reazione)». 1.3 Così ricostruiti gli elementi di fatto, non può ritenersi, come si sostiene nel primo motivo di ricorso, che si versi nella differente ipotesi del reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., posto che nel caso di specie vengono in rilievo condotte che sono state realizzate dall'imputato esercitando una pressione coercitiva nei confronti della vittima, ancora più subdola, perché di natura psichica. 1.4 Sul punto questo Collegio intende infatti dare continuità all'orientamento giurisprudenziale, consolidato, espresso in una massima un po' risalente ma giammai superata, secondo la quale la fattispecie di cui all'art. 609-quater cod. 6 .,------- ,- pen., che incrimina gli atti sessuali con minorenne, tutela il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore stabilendo la sua assoluta intangibilità sessuale (per il minore di quattordici anni) e quella relativa (in particolari situazioni, per il minore di anni sedici nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela, cura o vigilanza con il minore stesso), è configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati dall'art. 609-bis cod. pen., i quali, avendo come destinatario il minore, realizzano piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex art. 609-ter, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 3, n. 15287 del 25/02/2004, D'Ettore, Rv. 228610- 01; in termini conformi quanto alla individuazione del bene giuridico protetto nel reato di atti sessuali con minorenni e alla sua libertà di autodeterminazione Sez. 3, n. 23205 del 11/04/2018, G, Rv. 272790-01). 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di doglianza. 2.1 La Corte di appello nell'impugnato provvedimento si diffonde ampiamente, in oltre sette pagine, sul narrato della vittima, analizzando la genesi della denuncia, la credibilità della propalante e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto, il tutto applicando correttamente i principi di questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile: a fronte di queste valutazioni il difensore, nel proposto ricorso, reitera i motivi di doglianza già oggetto del gravame, senza confrontarsi con quanto affermato dalla Corte di appello. 2.2 Va sul punto evidenziato che, nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); dall'altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente inditerminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2.3 Premesso che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni Unite Bell'Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575) nessuna censura può essere mossa ai giudici territoriali, posto che la valutazione da loro compiuta oltre a non presentare vizi di illogicità o di incongruenze è rispondente ai criteri espressi dalla Corte, cui questo collegio aderisce, quando la persona offesa, come nel caso di specie, sia costituita parte civile. E' infatti principio consolidato che il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante persona offesa che si sia costituita parte civile deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), che possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). 2.4 Tanto premesso, va infatti evidenziato che la Corte di appello si sofferma diffusamente sulla credibilità e sulla attendibilità della ragazza, analizzando, in termini giuridicamente corretti e senza alcuna illogicità, le circostanze che hanno portato all'emersione dei fatti (denunciati non dalla vittima, ma dalla psicologa che vari anni dopo ha avuto in cura la ragazza, logicamente ritenuti prova della mancanza di un intento calunniatorio), soffermandosi sul rapporto tra la vittima e l'imputato, sulla reazione della ragazza durante la vacanza e subito dopo (sostanzialmente plagiata dall'uomo, inerme e incapace di fronteggiarlo), sui rapporti tra le famiglie (che sono continuati nel tempo anche in ragione del fatto che la vittima non aveva svelato nulla), sulle dinamiche, anche psicologiche, che hanno spinto la ragazza a non raccontare, sulla mancanza di intenti calunniatori e sulla complessiva attendibilità di tutto il narrato desunta anche alla luce di tali circostanze. 3 Egualmente inammissibile è il terzo motivo di doglianza. La parte non si confronta in alcun modo con le argomentazioni della Corte di appello che, rispondendo (a pag. 5) al secondo motivo di gravame, ha evidenziato, con argomentazione giuridicamente corretta, che l'ammissione delle domande e più in generale la conduzione dell'istruttoria dibattimentale costituisce esercizio del discrezionale apprezzamento del giudice e che, in ogni caso, le domande non ammesse riguardavano un aspetto estraneo al tema istruttorio.4. Quanto, infine, all'ultimo motivo di doglianza dell'imputato, anch'esso va dichiarato inammissibile tenuto conto della esaustiva e completa analisi effettuata dai giudici di merito delle dichiarazioni della parte civile e dalla Corte di appello che, nello specifico, ha acquisito la memoria di cui la difesa lamentava la mancata acquisizione. 4.1 Sotto questo profilo, va subito precisato che il Collegio accede alla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542 - 01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739 - 01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561 - 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713 ). Nell'ambito di detto filone, si è altresì condivisibilmente opinato che tale capacità di incidere sulla tenuta della sentenza che definisce il grado nel quale la memoria è stata prodotta non è incondizionata. Come puntualizzato nella sentenza Tropea sopra citata, infatti, «quando siffatte memorie contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esame invalidi il percorso logico- motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del tutto incongrui e sinanco formulati con scopi diversivi». Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione della memoria nella sentenza di appello, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Nel caso di specie i dati esaltati nella memoria (errori ed omissioni nella trascrizione della deposizione della teste) non hanno la capacità di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo della sentenza impugnata e ciò rende inammissibile anche quest'ultima doglianza. 5. Fondati sono il primo ed il terzo motivo di doglianza avanzati della Procura generale. 5.1 La Corte di appello ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità in quanto l'imputato «non avrebbe potuto ritenersi "ospite" in senso stretto dei genitori della persona offesa, essendo tutti loro (imputato, persona offesa e genitori di quest'ultima) soggiornanti in più camere di una stessa struttura ricettiva gestita da terze persone; anche la presenza dell'imputato a bordo dell'auto dei genitori della ragazza la sera aveva avuto connotazioni così contingenti e limitate - sostanzialmente quelle proprie di un'occasionale "passaggio" - da ritenersi insufficienti ad integrare quel concetto di ospitalità che evoca relazioni dotate di più consistenza e durata». L'aggravante in questione è stata dunque esclusa, da un lato, perché tutte le persone coinvolte si trovavano in una struttura ricettiva gestita da terzi, all'interno della quale i fatti sono stati commessi, e dunque, sembra di cogliersi, non in una casa privata, o comunque nella abitazione o nel luogo di domicilio o di dimora del soggetto ospitante; da un altro, perché il primo episodio criminoso, perpetratosi in macchina, avrebbe avuto connotazioni troppo contingenti e in ogni caso limitate al tempo, breve, del tragitto percorso in auto. 5.2 Ritiene il Collegio che la valutazione operata dalla Corte di appello della nozione di "ospitalità" richiesta dall'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. non sia convincente, risultando eccessivamente limitata e limitante, oltre che contraria ai principi espressi da questa Corte in tema. In primo luogo, il tempo di permanenza e le tempistiche di trattenimento in un luogo non rilevano ai fini della "ospitalità" solo se durature o frequenti, come sostenuto dalla Corte di appello: questa Corte già in passato ha affermato che la circostanza aggravante prevista dall'art 61 n 11 cod. pen., nella previsione dell'abuso di relazioni di ospitalità, sussiste anche se il rapporto di ospitalità è saltuario ed occasionale (Sez. 2, n. 996 del 22/04/1970, dep. 1971, Santostasi, Rv. 117204-01) posto che per aversi ospitalità è sufficiente che il soggetto attivo, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, venga accolto con il consenso, sia pur tacito, dell'ospitante nella sfera domestica di questi o in altro luogo destinato alle esplicazioni dell'attività della vita privata (Sez. 1, n. 11186 del 16/06/1980, Avilez, Rv. 146392-01). Dunque, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte il concetto di ospitalità, di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., va inteso nel senso di un rapporto, anche provvisorio, momentaneo od occasionale, di ospitalità (Sez. 1, n. 1693 del 20/11/1981, dep. 1982, Gentilini, Rv. 152341 — 01). In secondo luogo, "l'ospitalità" richiesta dalla menzionata circostanza aggravante non necessariamente coincide con la ristretta sfera domestica dell'ospitante: già in una risalente pronuncia la Corte ha avuto modo di affermare che per aversi ospitalità - agli effetti dell'aggravante prevista dall'art 61 n 11 cod. pen. - non è necessario che la condotta avvenga nella ristretta sfera domestica dell'ospitante, ma è sufficiente che costui ammetta l'ospitato in qualsiasi luogo nel quale egli si intrattenga, anche per poche ore soltanto dalla giornata, per la esplicazione delle attività della propria vita privata (Sez. 5, n. 820 del 22/05/1967, Acerbi, Rv. 105289-01, che ha ritenuto sussistente l'aggravante in relazione ad un fatto commesso, con abuso del relativo rapporto di ospitalità, in uno studio professionale ai danni di un cliente che era stato lì ricevuto). A ben vedere, anche l'opposto orientamento secondo cui l'ospitalità integra un rapporto di permanenza anche di breve durata per un qualsiasi motivo nella casa altrui, intendendosi il concetto di casa, pur se inteso in senso ampio, come contenuto nei limiti di cui all'art. 614 cod. pen., (espresso da Sez. 2, n. 1127 del 03/05/1968, Viglongo, Rv. 109373-01) ha gradualmente accolto un concetto più ampio di casa, e dunque di ospitalità, che include oltre alla casa di abitazione, qualunque altro luogo, destinato all'esplicazione delle attività di vita privata. Si è quindi affermato che deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata con il suo consenso (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271885-01; Sez. 1, n. 35187 del 10/07/2002, Botticelli, Rv. 222523-01) e si è ritenuto che quando si tratti di più ospiti di uno stesso albergo o di una stessa pensione, ogni camera costituisce abitazione dell'ospitato (in questo senso Sez. 2, n. 6 del 11/01/1971, Baroncelli, Rv. 118528-01) e che, di conseguenza, l'ospitalità è da escludersi in contesti quali gli uffici pubblici (Sez. 2, n. 1127 del 03/05/1968, cit.). Oggi, in una epoca in cui gli spostamenti sono fortemente agevolati e diffusi e con essi la mobilità anche quotidiana delle persone, le attività della vita privata non si esauriscono più e solo nelle proprie dimore o nelle proprie abitazioni ma possono svolgersi in molteplici luoghi e contesti, che includono abitazioni in affitto, camere di albergo, strutture ricettive, soggiorni in case vacanze, in "B&B", solo per fare alcuni esempi. È allora inevitabile che anche il concetto di "ospitalità", nella sua accezione di luogo in cui l'ospite viene accolto, non è più limitato alla casa di abitazione privata, ma è più ampio ed esteso, rientrandovi tutti quei luoghi in grado di accogliere persone e di consentirne il soggiorno, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente. Infine, ed in questo la caratteristica forse più qualificante della nozione di "abuso di ospitalità", ciò che connota l'aggravante, ossia la ragione che la contraddistingue, è la maggiore intensità criminale dell'ospite che tradisce la fiducia in lui riposta dalla persona ospitante e la correlata agevolazione al delitto che il rapporto fiduciario gli offre (in questo senso Sez. 1, n. 5901 del 14/02/1980, Iaquinta, Rv. 145245-01).In altri termini, l'ospitalità e di conseguenza l'abuso di ospitalità presuppone ed è connotato da un rapporto di fiducia, la cui violazione integra gli estremi della sussistenza dell'aggravante (Sez. 1, n. 1185 del 04/06/1982, Ghini, Rv. 154603- 01), e consiste in una condizione obiettiva ambientale che agevola la commissione del reato (Sez. 3, n. 10057 del 05/06/1984, Maraca, Rv. 166691-01). Di qui il principio per cui ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. non hanno rilevanza i motivi da cui ha tratto origine la relazione di ospitalità perché la ragione dell'aggravante - sia quando il reato è commesso dall'ospitante, sia quando è commesso dall'ospitato - consiste nella maggiore intensità criminale dello agente che tradisce la fiducia in lui riposta dalla vittima e nella agevolazione al delitto che gli offre il rapporto di ospitalità (Sez. 2, n. 11195 del 31/05/1983, Giaffreda, Rv. 161910-01; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1850 del 02/12/2010, dep. 2011, R., Rv. 249405-01 secondo cui la suddetta circostanza è configurabile anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante, essendosi precisato che la "ratio" dell'aggravante è da ravvisarsi nella violazione del sentimento di fiducia che intercorre tra le parti del rapporto di ospitalità, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia l'ospite o l'ospitante, e nell'agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato). 5.3 Deve dunque affermarsi che l'aggravante in questione si configura anche se l'ospitalità è momentanea, episodica ed occasionale posto che ciò che necessariamente deve sussistere è il rapporto di fiducia tra il soggetto ospitante ed il soggetto ospitato, che, come tale, agevola la commissione del reato. Quanto poi al luogo in cui l'aggravante in questione è configurabile, ciò che rileva non è più (e non solo) la casa intesa come luogo di privata abitazione, ma qualunque luogo in cui si esplichi attività privata, sia esso la propria casa di residenza, ma anche una casa in affitto breve, una stanza di un albergo, una stanza in un B&B, o ancora, il proprio ufficio, una camera di una casa, e ciò indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia l'ospite o l'ospitante. 5.4 Alla luce di questi principi, tenuto anche conto di quanto sottolineato dal Procuratore Generale ricorrente laddove evidenzia che l'imputato era ospite dei genitori della vittima che avevano pagato il soggiorno, la circostanza che i fatti, nel caso di specie, siano avvenuti in una "magione" presa in affitto (o in camere di una struttura ricettiva) e dunque gestita da terzi, non esclude la configurabilità dell'aggravante, così come non la esclude l'occasionalità o la sporadicità degli episodi, posto che ciò che rileva è la verifica dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra le parti e l'esplicazione del fatto in un luogo in cui si esplica attività privata, nel senso sopra inteso, anche se per un tempo limitato.Quanto detto, ferma restando la dichiarazione definitiva di responsabilità in ordine ai reati contestati, impone l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Firenze che dovrà valutare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. attenendosi ai principi sopra indicati. 6 La sentenza impugnata va censurata anche nella parte in cui ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo di doglianza del ricorso del Procuratore generale. 6.1 La Corte di appello ha sul punto così motivato: «devono riconoscersi in favore dell'imputato le attenuanti generiche esclusivamente al fine di mitigare il rigore della pena - ma non la gravità del fatto - in un episodio che (per fortuna) è rimasto avulso da qualsiasi forma di violenta aggressione fisica, essendosi unicamente basato si un una coinvolgente opera di convincimento psicologico». 6.2 Ritiene il Collegio che la motivazione che sorregge la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia contraddittoria e illogica. E' contraddittoria laddove riconosce le circostanze attenuanti generiche, riducendo notevolmente la pena, nonostante l'estrema gravità del fatto che si è sostanziato in un episodio che, seppur unico, ha avuto conseguenze altrettanto gravi per la persona offesa, come osservato nella memoria depositata dalle parti civili. E' illogica laddove riconosce il beneficio ritenendo che la «coinvolgente opera di convincimento psicologico» abbia connotazioni meno gravi rispetto ad una violenta aggressione fisica. 6.3 In conclusione, si impone anche sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche l'annullamento con rinvio della decisione, limitatamente a tale aspetto. 6.4 L'ulteriore motivo di doglianza proposto dal Procuratore generale è assorbito. 7. In conclusione, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. e delle attenuanti generiche, disposto in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, ferma la definitività dell'accertamento di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, va disposta la trasmissione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, cui rimette anche la liquidazione delle spese in favore delle parti civili. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. A norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge P.Q.M. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata limitatamente alla