CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 21781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06897/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 68 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – nonché [OSCURATO:PERSONA] Spa; -intimata - avverso la sentenza n. 5374/22/16 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 21/9/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento avente ad oggetto somme dalla stessa dovute per contributi di bonifica relativi all’anno 2011, sul rilievo della loro non debenza, non sussistendo in capo al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il relativo potere impositivo. In particolare, la ricorrente eccepiva che gli immobili oggetto di imposizione si trovavano in area urbanizzata del Comune di Roma, regolarmente servita da pubblica rete di fognaturae, dunque, per effetto dell’art. 36 della L.R. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53, nulla era dovuto a titolo di contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (CTR) con la sentenza n. 5374 / 22 / 20 16 , depositata il 21 . 9 .20 16 , accoglieva l ’ appello proposto dal Consorzio e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava dovute le somme indicate nella cartella impugnata. In particolare, la CTR riteneva, da un lato, non applicabile l’art. 36 cit. in assenza della stipula tra il Consorzio e il Gestore del S.I.I. della convenzione prevista al comma 3 e, dall’altro, non rilevante il disposto di cui all’art. 155, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, non avendo la ricorrente dimostrato il pagamento delle somme poste a fondamento della cartella impugnata. 3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. 4.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Equitalia sud S.p.a. non si sono costituiti. 5.In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1.Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., la falsa applicazione degli artt. 860 e 862 cod.civ. in combinato disposto con l’art. 36 L.R. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53 e con l’art. 155, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La ricorrente rileva che l ’ inte r pretazione fornita dalla CTR circa la portata dell’art. 36 cit. – secondo cui per l ’ esenzione dal pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura sarebbe necessaria l’esistenza della convenzione di cui al comma 3 –si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. e con l’art. 155, comma 3, cit. Quanto alla violazione ai richiamati parametri costituzionali, la ricorrente rileva che,con riferimento: -agli artt. 2 e 97 Cost., se si ritenesse necessaria, ai fini dell’esenzione del pagamento del contributo consortile, l’approvazione della convenzione tra gli enti di cui all’art. 36 cit. , si finirebbe con il legittimare una situazione in cui né il Consorzio né il gestore ACEA hanno alcun vero interesse a promuovere la convenzione stessa, posto che se lo facessero vedrebbero diminuire le loro entrate, in quanto dovrebbero spartirsi il tributo chiesto; -agli artt. 2 e 3 Cost. sarebbe violato il principio di equità orizzontale, secondo il quale tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione devono essere tassati in egual misura, in quanto a seconda se l’Autorità d’Ambito alla quale essi appartengono ha sottoscritto la suindicata convenzione, sarebbero sottoposti ad una diversa pressione fiscale; - all ’ art. 53 C ost . , poi, lo stesso immobile sarebbe sottoposto al pagamento del canone di fognatura e al contributo di bonifica e, dunque, si sarebbe in presenza di una “doppia imposizione”. in violazione del principio della capacità contributiva. Quanto al contrasto con il disposto di cui all’art. 155, comma 3, cit.,la ricorrente rileva che nel contributo di bonifica ex art 36 cit. sono ricompresi i servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche, oggetto della tariffa di pubblica fognatura di cui all’art. 155 cit., il cui pagamento, secondo quanto previsto dal comma 3, esonera il contribuentedal versamento di altre somme dovute per il medesimo titolo da altri enti. In conclusione, a parere della ricorrente, l’art. 36, comma 3, cit. va diversamente interpretato nel senso che, in mancanza della convenzione, il Gestore del S.I.I. è tenuto a versare parte dei tributi ricevuti al Consorzio senza, quindi, che il mancato accordo di tali enti influisca sulla posizione del contribuente. Qualora la Corte, diversamente, ritenesse di avallare l’interpretazione dell’art. 36 cit. fornita dalla CTR, la ricorrente chiede che sia sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale di tale norma rispetto agli indicati parametri costituzionali. 2.Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della CTR circa la mancata prova fornita dal Consorzio relativa alla debenza del pagamento richiesto. Ed invero, premesso che l’onere del Consorzio di provare la fondatezza della pretesa è assolto con l’approvazione del piano di classifica, laricorrente rileva che il 26.11.2002 era stata sottoscritta la Convenzione di Gestione con l’ATO2, sottoscrizione successiva all’approvazione dell’ultimo piano di classifica avvenuto con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.910/2001. Da ciò consegue che il suindicato piano di classifica, volto ad individuare i potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi e sul quale si fondava la cartella impugnata, si doveva ritenere superato con conseguente mancata prova fornita dall’ente impositore. 3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, commi 1 e 2, cod.proc.civ. e dell’art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006.La CTR, in violazione dell’art. 115 cit. non avrebbe, infatti, tenuto conto che controparte non aveva mai contestato la circostanza che la ricorrente fosse sottoposta, a favore dell’ente Gestore del S.I.I., al pagamento del servizio relativo alla pubblica fornitura. Tale circostanza doveva, poi, ritenersi notoria,vista l’ avvenuta costituzione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e dell’affidamento della gestione ad [OSCURATO:SOCIETA]. di quello in cui erano inclusi gli immobili della ricorrente, così evincendosi l’obbligo di pagamento a favore di quest’ultima. Notorio era, poi, l’inclusione nella bolletta ACEA del pagamento del servizio fognatura, escluso dalla CTR, ed espressamente indicato in tale documento. 4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, exart. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ,la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., per avere la CTR affermato la mancata prova dell’avvenuto pagamento ad opera della ricorrente a favore del Gestore del S.I.I., in quanto la bolletta da essa prodotto atteneva all’annualità 2012 e non 2011, circostanza non eccepita dalla controparte ma rilevata d’ufficio senza che la stessa fosse stata sottoposta alle parti. 5. Preliminarmente, con riguardo a quanto eccepito in memoria, riguardo la sussistenza di giudicato esterno sopravvenuto relativo alle annualità2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, la Corte rileva che , nella specie, non operaalcuna preclusione in forza dell’art. 2909 c.c. a che questo Collegio conosca i fatti di causa. Infatti, la situazione fattuale emersa nei giudizi richiamati dalla ricorrente non ̀ invero affatto estendibile al di l̀ di quei processi e risulta in concreto priva di elementi avente rilievo inderogabile rispetto alla fattispecie qui esaminata. Va fatta sul punto applicazione di quella giurisprudenza in forza della quale (Cass. Sez n. 4832 del 2015) in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, ̀ limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchè ̀ esclusa l ’ efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale. Nel concreto, per come di seguitoriportato, ciò che assume rilievo è la stipula della convenzione ex art 36 della L.R. Lazio n. 53 del 1998 , la cui valutazione e sussistenza ̀ elemento mutevole di anno in anno; ne consegue l’impossibilit̀ di ritenerla elemento di fatto avent e efficacia permanente o pluriennale come quelli suscettibili di costituire elemento di giudicato esterno.Va quindi confermato il principio giurisprudenziale secondo il quale la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmentepermanente, come già ricordato (in tema anche Cass. n. 6953 del 2015). Va, infine, rilevato che le pronunce richiamate nella memoria si fondono sull’interpretazione dell’art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto al quale non può essere fatto valere alcun giudicato in questa sede, assumendo rilievo il principio affermato da questa Corte (Cass.n. 24992 del 2018 Rv. 650745 - 01) secondo cui « Il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti».6. Il primo motivo non è fondato , avendo la CTR correttamente interpretato l’art. 36 L.R. Lazio n. 53 del 1998. 6.1. E ’ i ncontroversa l ’ inclusione dei terreni di proprietà della contribuente nel perimetro di contribuenza e l ’ esistenza di piano di classifica regolarmente adottato dal Consorzio ed approvato dalla Regione, pertanto deve trovare applicazione il principio costantemente affermato in materia da questa Corte secondo cui « In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l’onere di provare l’inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite».(ex plurimis Cass. n. 11431 del 2022 Rv. 664350 -01). 6.2. La peculiarit̀ della fattispecie in esame, relativa all ’ avere la contribuente invocato l’esenzione dall’obbligazione contributiva secondo l’art. 36 della L.R.Lazio n. 53 del 1998, presuppone l’esistenza della convenzione di cui al comma 3 della norma indicata. In proposito, tale ultima disposizione consente l’esenzione contributiva di bonifica ai proprietari di fondi urbani cadenti nel perimetro che siano soggetti al pagamento dei servizi di fognatura (commi 1 e 2) , solamente in ipotesi di stipula di apposite convenzioni tra Consorzi e Autorità d’Ambito (comma 3) ; convenzion e che, nella specie, nemmeno èstata allegat a (cfr. pag. 3 sentenza della CTR) .L’art. 155, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006stabilisce che gli utenti obbligati al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esonerati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta ad altri enti pubblici al medesimo titolo. E’ evidente la comune finalità perseguita dalle norme richiamate di evitare che i proprietari di immobili urbani siano tenuti a eventuali “doppie imposizioni” per il servizio di allontanamento degli scarichi. Essi, infatti, non possono essere contemporaneamente gravati sia dai canoni di fognatura pubblica che dai contributi consortili di scarico, dunque a due oneri per un unico servizio. Per evitare ciò, in tali casi l’obbligo contributivo per l’utilizzo dei canali di bonifica come recapito di scarichi è assolto dai Comuni o dagli altri enti preposti, mentre sui singoli grava unicamente il pagamento della tariffa del servizio idrico.A tal’uopo tali enti contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento di canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi. Quindi in presenza di una convenzione che disciplina lo scarico dei reflui in un canale di bonifica, sarà lo stesso Comune o, in ogni caso, il diverso soggetto legittimato a percepire le somme dovute connesse al servizio idrico ad assumere la qualità di concessionario dello scarico ed il rapporto contributivo potrà validamente instaurarsi solo con tale soggetto. Pertanto l’ente gestore - o eventualmente il Comune - potrà essere, ad un tempo, creditore verso gli utenti del pagamento della tariffa e debitore verso il Consorzio delle spese consortili nella forma di canoni. In conclusione, in presenza della convenzione sopra indicata legittimato a richiedere la contribuzione per lo scolo delle acque sarà il Comune o l’ente preposto al servizio idrico, viceversa, in assenza sarà il Consorzio.E’, dunque, la convenzione lo strumento attraverso il quale l’ente preposto alla gestione della pubblica fognatura può richiedere le somme per il relativo servizio al consorziato, diversamente tenuto al pagamento del contributo consortile per lo scarico delle acque. Quanto sopra trova ragione nell’interpretazione della portata dell’art. 36 cit. data da q uesta Cort e secondo cui tale norma consente l’esenzione contributiva di bonifica ai soli proprietari di fondi urbani che abbiano provato l’avvenuta stipula delle apposite convenzioni tra il consorzio e l’Autorità d’Ambito, non essendo altrimenti sufficiente per tale esenzione il mero pagamento dei servizi fognari (cfr. Cass. n. 24639 del 2018 Rv. 651103-01 e n. 421 del 2013 Rv. 624799 -01). 6.3.L’interpretazione sopra riportata dell’a rt. 36 L.R. Lazio n 53 del 1998 non si pone, poi,in contrasto con gli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. Ed invero, la questione di legittimità costituzionale posta dalla contribuente è manifestamente infondata in quanto muove da un errato presupposto logico giuridico circa gli effetti della convenzione, da cui discende il rilievo secondo cui, rimettere agli enti preposti (Gestore del S.I.I. ed ente Consortile) la scelta di sottoscrivere la convenzione di cui al comma 3 dell’art. 36 cit.,si pone in contrasto con i suindicati parametri costituzionali. Richiamati gli effetti della convenzione per come individuati al precedente punto 6.2., si evince che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la scelta in esame non pregiudica in alcun modo la posizione dei proprietari facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti al pagamento del servizio di pubblica fognatura, in quanto l’esenzione dalla debenza del relativo contributo di bonifica, sottoposta alla condizione della stipula della richiamata convenzione, ha quale unico risultato quello di mutare il soggetto legittimato a richiedere le somme per l’indicato servizio. Ed invero, qualora si sia in presenza di tale convenzione, il proprietario sarà chiamato a pagare l’ente di Gestione del S.I.I. con conseguente esonero dal pagamento delle somme dovute per lo stesso titolo a favore dell’ente Consortile, diversamente sarà quest’ultimo ad essere legittimato a chiedere le relative somme, con evidente esclusione di ogni ipotesi di “doppia imposizione”. In sostanza, dalla scelta operata dal Gestore del S.I.I. e dal Consorzio non deriva alcun vulnus della posizione del proprietario di immobile, peraltro identica a quella degli altri proprietari i cui beni fanno parte del medesimo comprensorio, non ravvisandosi, così, alcuna disparità di trattamento tra di essi. 7.Il secondo motivo è inammissibile. E’principio costante della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis e da ultimo) Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 (Rv. 633667 - 01) quello secondo cui «llricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte». Nella specie, la ricorrente deduce l’omesso esame di una Convenzione di gestione tra ATO 2 sottoscritta il 26.11.2002, omettendo ogni indicazione circa il contenuto della stessa; contenuto che, peraltroper come si evince dal ricorso, è riconducibile alla regolazione dei rapporti tra i comuni dell’ATO e il gestore Acea ATO 2 e, dunque, si pone su un piano del tutto diverso rispetto alla portata applicativa dell’art. 36 cit.8.Il terzo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati. Ed invero, richiamate le motivazioni di cui al primo motivo di ricorso in ordine di riparto della prova e, precisamente, il mancato assolvimento del relativo onere da parte della contribuente circa la presenza di una convenzione, la CTR ha, poi, correttamenteescluso l’applicabilità della previsione di cui all’art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, norma richiamata dalla stessa ricorrente al fine di andare esente dal pagamento.Tale decisione si fonda sul presupposto che la ricorrente si era limitata a produrre una bolletta emessa per l’anno 2012 dall’ente di gestione per il servizio di fognatura e, dunque, relativa ad annualità diversa da quella oggetto della cartella impugnata (2011)e, peraltro, riferita alla fornitura d’acqua e quindi a servizio diverso da quello di fognatura. Discende da quanto sopra che risultano non cogliere nel senso le censure circa una presunta violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ. e del fatto notorio dedotte dalla ricorrente, in quanto esse non tengono conto che, fermi i principi espressi in ordine al riparto dell’onere probatorio riportati con riferimento al primo motivo di ricorso, la motivazione sopra indicata tiene conto della diversa annualità e natura del pagamento opposto dalla ricorrente rispetto a quello richiesto dal Consorzio. D’altronde il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod.proc.civ., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonch ̀ in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, purché restino immutati il petitum e la causa petendi. Infine, va rilevato che, quanto alla presunta violazione dell ’ art. 115 cod.proc.civ., che il principio di non contestazione , se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento; l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamentecontestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato; la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario. 9.Il ricorso va pertanto rigettato. 10. Nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio in assenza di attività difensiva delle parti vittoriose. 11.Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte -Rigetta il ricorso. -Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembr