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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10960/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-CARELLI che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza sopra indicata la Corte di Appello di Bologna ha rifor-mato, relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia.2.

L’imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Si deduce erronea applicazione della legge penale oltre a mancanza,contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento al ricono-scimento della recidiva semplice da parte di entrambi i giudici di merito.

Osservala ricorrente che, pur risultando la recidiva elisa in concreto dall’applicazione dellericonoscerne la sussistenza in quanto si sono basati sul mero dato di un precedenteper resistenza a pubblico ufficiale risalente al 2021 e su una serie di fatti soprav-venuti (violazioni delle prescrizioni della misura cautelare e commissione di untentato furto appena pochi giorni dopo il reato per cui qui si procede).

Ciò comportasecondo la ricorrente che la Corte d’Appello non si sia conformata ai principi dettatida SS.UU. 35738/2010, omettendo di valutare se la condotta fosse in concretoespressione di una maggiore riprovevolezza e pericolosità e, in particolare, valo-rizzando erroneamente i fatti successivi al reato senza alcuna indagine sui diversiparametri individuati dalla suddetta pronuncia (raffronto fra la natura dei reati,distanza temporale rispetto al precedente penale, livello di offensività della con-dotta, qualità dei comportamenti criminosi).

La valutazione sul punto avrebbe do-vuto in effetti vertere soltanto sul rapporto fra i precedenti penali e il fatto conte-stato, senza alcun approfondimento relativo alla personalità in quanto questoaspetto (anche dedotto da comportamenti contestuali e successivi) è già contem-plato dall’art. 133 c.p. fra i parametri relativi alla determinazione concreta dellapena: ne deriva che l’indagine su un medesimo profilo, ossia la personalità dell’im-putato, è stata indebitamente duplicata in violazione del divieto del ne bis in idemsostanziale portando a ricadute ingiustamente più gravose sul piano sanzionatorio.Detto questo, poi, la Corte ha omesso di tener conto dell’evidente eterogeneità frail reato oggetto della precedente condanna (resistenza a pubblico ufficiale) e quellooggetto del presente giudizio (furto in abitazione); anzi, si è contraddetta nell’evi-denziare, quali elementi a sostegno del riconoscimento della recidiva, proprio lanatura dei reati, nonostante a loro diversità di indole, e la loro distanza cronolo-gica, nonostante fossero separati da un lasso di tempo notevole.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore con apposite note scritte ha ribadito le proprie argomenta-zioni insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.

Le sentenze di primo e secondo grado valoriz-zano da un lato la parziale confessione della [OSCURATO:PERSONA] ma anche, sotto altro profilo,l’entità elevata del profitto del furto (2200 euro in contanti), il contestuale tenta-tivo di furto di uno scooter, la non marcata distanza temporale fra il precedentepenale e il reato per cui si procede (meno di tre anni), la commissione, solo 13giorni dopo quest’ultimo, di un ulteriore furto e, infine, la violazione delle prescri-zioni imposte con l’originaria misura cautelare dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria.

Si tratta dunque di numerose e precise circostanze di fatto, chenella sentenza impugnata vengono analizzate dettagliatamente e delle quali laCorte d’Appello sottolinea la rilevanza ai fini sia del riconoscimento della recidivasia, per altro verso, del diniego delle attenuanti generiche prevalenti.

Sono suffi-cienti queste osservazioni per rimarcare che la Corte d’Appello, al contrario diquanto si sostiene in ricorso, non ha limitato la propria attenzione ai fatti soprav-venuti ma l’ha estesa, con esame puntuale e motivato, a dati oggettivi sia ante-cedenti che contestuali al reato; né c’è dubbio che tali circostanze di fatto costi-tuiscano a loro volta, proprio secondo la sentenza delle Sezioni Unite citata dallaricorrente, elementi individualizzanti idonei al fine di valutare la riprovevolezza epericolosità del comportamento criminoso.

Inoltre, proprio in forza dell’ampiezzadel potere riconosciuto al giudice ai fini del riconoscimento o meno della recidiva,non si può non ritenere che anche del comportamento successivo al reato si possae debba tener conto nel quadro del complessivo giudizio sulla personalità del reo.Il ricorso non è condivisibile neanche nella parte in cui si ipotizza che, rientrandola condotta susseguente al reato fra i parametri del 133 cod. pen., la sua valuta-zione anche ai fini della recidiva implicherebbe una duplicazione tale da violare ildivieto del ne bis in idem sostanziale.

Sul punto bastino due osservazioni: la primaè che, sviluppando l’argomentazione della difesa, ai fini della recidiva non si do-vrebbero allora considerare nemmeno gli altri parametri, sia oggettivi che sogget-tivi, previsti dall’art. 133 cod. pen., quando è invece indubbio che di essi, anchesulla base della citata sentenza, sia possibile fare applicazione; in secondo luogo,si rammenta il principio generale sancito da questa Corte secondo il quale, nell’am-bito del trattamento sanzionatorio, è legittima la valutazione a diversi fini di unostesso elemento di fatto (“Ai fini della determinazione della pena, il giudice puòvalutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considera-zione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze atte-nuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalu-tato in vista di una diversa finalità”: v. fra le altre Sez.

II, numero 933dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Conclusivamente, non si scorgono nella motivazione della sentenza impu-gnata (valutata sia ex se sia unitamente a quella di primo grado) né profili diinosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche né vizi logici idonei a in-taccare, anche solo in parte, la complessiva tenuta della sentenza.2.

Il ricorso, pertanto, è infondato e il rigetto comporta la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10960/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 231/2026ALFREDO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40151/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-CARELLI che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza sopra indicata la Corte di Appello di Bologna ha rifor-mato, relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia.2.

L’imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Si deduce erronea applicazione della legge penale oltre a mancanza,contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento al ricono-scimento della recidiva semplice da parte di entrambi i giudici di merito.

Osservala ricorrente che, pur risultando la recidiva elisa in concreto dall’applicazione dellericonoscerne la sussistenza in quanto si sono basati sul mero dato di un precedenteper resistenza a pubblico ufficiale risalente al 2021 e su una serie di fatti soprav-venuti (violazioni delle prescrizioni della misura cautelare e commissione di untentato furto appena pochi giorni dopo il reato per cui qui si procede).

Ciò comportasecondo la ricorrente che la Corte d’Appello non si sia conformata ai principi dettatida SS.UU. 35738/2010, omettendo di valutare se la condotta fosse in concretoespressione di una maggiore riprovevolezza e pericolosità e, in particolare, valo-rizzando erroneamente i fatti successivi al reato senza alcuna indagine sui diversiparametri individuati dalla suddetta pronuncia (raffronto fra la natura dei reati,distanza temporale rispetto al precedente penale, livello di offensività della con-dotta, qualità dei comportamenti criminosi).

La valutazione sul punto avrebbe do-vuto in effetti vertere soltanto sul rapporto fra i precedenti penali e il fatto conte-stato, senza alcun approfondimento relativo alla personalità in quanto questoaspetto (anche dedotto da comportamenti contestuali e successivi) è già contem-plato dall’art. 133 c.p. fra i parametri relativi alla determinazione concreta dellapena: ne deriva che l’indagine su un medesimo profilo, ossia la personalità dell’im-putato, è stata indebitamente duplicata in violazione del divieto del ne bis in idemsostanziale portando a ricadute ingiustamente più gravose sul piano sanzionatorio.Detto questo, poi, la Corte ha omesso di tener conto dell’evidente eterogeneità frail reato oggetto della precedente condanna (resistenza a pubblico ufficiale) e quellooggetto del presente giudizio (furto in abitazione); anzi, si è contraddetta nell’evi-denziare, quali elementi a sostegno del riconoscimento della recidiva, proprio lanatura dei reati, nonostante a loro diversità di indole, e la loro distanza cronolo-gica, nonostante fossero separati da un lasso di tempo notevole.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore con apposite note scritte ha ribadito le proprie argomenta-zioni insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.

Le sentenze di primo e secondo grado valoriz-zano da un lato la parziale confessione della [OSCURATO:PERSONA] ma anche, sotto altro profilo,l’entità elevata del profitto del furto (2200 euro in contanti), il contestuale tenta-tivo di furto di uno scooter, la non marcata distanza temporale fra il precedentepenale e il reato per cui si procede (meno di tre anni), la commissione, solo 13giorni dopo quest’ultimo, di un ulteriore furto e, infine, la violazione delle prescri-zioni imposte con l’originaria misura cautelare dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria.

Si tratta dunque di numerose e precise circostanze di fatto, chenella sentenza impugnata vengono analizzate dettagliatamente e delle quali laCorte d’Appello sottolinea la rilevanza ai fini sia del riconoscimento della recidivasia, per altro verso, del diniego delle attenuanti generiche prevalenti.

Sono suffi-cienti queste osservazioni per rimarcare che la Corte d’Appello, al contrario diquanto si sostiene in ricorso, non ha limitato la propria attenzione ai fatti soprav-venuti ma l’ha estesa, con esame puntuale e motivato, a dati oggettivi sia ante-cedenti che contestuali al reato; né c’è dubbio che tali circostanze di fatto costi-tuiscano a loro volta, proprio secondo la sentenza delle Sezioni Unite citata dallaricorrente, elementi individualizzanti idonei al fine di valutare la riprovevolezza epericolosità del comportamento criminoso.

Inoltre, proprio in forza dell’ampiezzadel potere riconosciuto al giudice ai fini del riconoscimento o meno della recidiva,non si può non ritenere che anche del comportamento successivo al reato si possae debba tener conto nel quadro del complessivo giudizio sulla personalità del reo.Il ricorso non è condivisibile neanche nella parte in cui si ipotizza che, rientrandola condotta susseguente al reato fra i parametri del 133 cod. pen., la sua valuta-zione anche ai fini della recidiva implicherebbe una duplicazione tale da violare ildivieto del ne bis in idem sostanziale.

Sul punto bastino due osservazioni: la primaè che, sviluppando l’argomentazione della difesa, ai fini della recidiva non si do-vrebbero allora considerare nemmeno gli altri parametri, sia oggettivi che sogget-tivi, previsti dall’art. 133 cod. pen., quando è invece indubbio che di essi, anchesulla base della citata sentenza, sia possibile fare applicazione; in secondo luogo,si rammenta il principio generale sancito da questa Corte secondo il quale, nell’am-bito del trattamento sanzionatorio, è legittima la valutazione a diversi fini di unostesso elemento di fatto (“Ai fini della determinazione della pena, il giudice puòvalutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considera-zione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze atte-nuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalu-tato in vista di una diversa finalità”: v. fra le altre Sez.

II, numero 933dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Conclusivamente, non si scorgono nella motivazione della sentenza impu-gnata (valutata sia ex se sia unitamente a quella di primo grado) né profili diinosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche né vizi logici idonei a in-taccare, anche solo in parte, la complessiva tenuta della sentenza.2.

Il ricorso, pertanto, è infondato e il rigetto comporta la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-CARELLI che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di Appello di Bologna ha rifor-mato, relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia.2. L’imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Si deduce erronea applicazione della legge penale oltre a mancanza,contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento al ricono-scimento della recidiva semplice da parte di entrambi i giudici di merito. Osservala ricorrente che, pur risultando la recidiva elisa in concreto dall’applicazione dellericonoscerne la sussistenza in quanto si sono basati sul mero dato di un precedenteper resistenza a pubblico ufficiale risalente al 2021 e su una serie di fatti soprav-venuti (violazioni delle prescrizioni della misura cautelare e commissione di untentato furto appena pochi giorni dopo il reato per cui qui si procede). Ciò comportasecondo la ricorrente che la Corte d’Appello non si sia conformata ai principi dettatida SS.UU. 35738/2010, omettendo di valutare se la condotta fosse in concretoespressione di una maggiore riprovevolezza e pericolosità e, in particolare, valo-rizzando erroneamente i fatti successivi al reato senza alcuna indagine sui diversiparametri individuati dalla suddetta pronuncia (raffronto fra la natura dei reati,distanza temporale rispetto al precedente penale, livello di offensività della con-dotta, qualità dei comportamenti criminosi). La valutazione sul punto avrebbe do-vuto in effetti vertere soltanto sul rapporto fra i precedenti penali e il fatto conte-stato, senza alcun approfondimento relativo alla personalità in quanto questoaspetto (anche dedotto da comportamenti contestuali e successivi) è già contem-plato dall’art. 133 c.p. fra i parametri relativi alla determinazione concreta dellapena: ne deriva che l’indagine su un medesimo profilo, ossia la personalità dell’im-putato, è stata indebitamente duplicata in violazione del divieto del ne bis in  idemsostanziale portando a ricadute ingiustamente più gravose sul piano sanzionatorio.Detto questo, poi, la Corte ha omesso di tener conto dell’evidente eterogeneità frail reato oggetto della precedente condanna (resistenza a pubblico ufficiale) e quellooggetto del presente giudizio (furto in abitazione); anzi, si è contraddetta nell’evi-denziare, quali elementi a sostegno del riconoscimento della recidiva, proprio lanatura dei reati, nonostante a loro diversità di indole, e la loro distanza cronolo-gica, nonostante fossero separati da un lasso di tempo notevole.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore con apposite note scritte ha ribadito le proprie argomenta-zioni insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato. Le sentenze di primo e secondo grado valoriz-zano da un lato la parziale confessione della [OSCURATO:PERSONA] ma anche, sotto altro profilo,l’entità elevata del profitto del furto (2200 euro in contanti), il contestuale tenta-tivo di furto di uno scooter, la non marcata distanza temporale fra il precedentepenale e il reato per cui si procede (meno di tre anni), la commissione, solo 13giorni dopo quest’ultimo, di un ulteriore furto e, infine, la violazione delle prescri-zioni imposte con l’originaria misura cautelare dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria. Si tratta dunque di numerose e precise circostanze di fatto, chenella sentenza impugnata vengono analizzate dettagliatamente e delle quali laCorte d’Appello sottolinea la rilevanza ai fini sia del riconoscimento della recidivasia, per altro verso, del diniego delle attenuanti generiche prevalenti. Sono suffi-cienti queste osservazioni per rimarcare che la Corte d’Appello, al contrario diquanto si sostiene in ricorso, non ha limitato la propria attenzione ai fatti soprav-venuti ma l’ha estesa, con esame puntuale e motivato, a dati oggettivi sia ante-cedenti che contestuali al reato; né c’è dubbio che tali circostanze di fatto costi-tuiscano a loro volta, proprio secondo la sentenza delle Sezioni Unite citata dallaricorrente, elementi individualizzanti idonei al  fine di valutare la riprovevolezza epericolosità del comportamento criminoso. Inoltre, proprio in forza dell’ampiezzadel potere riconosciuto al giudice ai fini del riconoscimento o meno della recidiva,non si può non ritenere che anche del comportamento successivo al reato si possae debba tener conto nel quadro del complessivo giudizio sulla personalità del reo.Il ricorso non è condivisibile neanche nella parte in cui si ipotizza che, rientrandola condotta susseguente al reato fra i parametri del 133 cod. pen., la sua valuta-zione anche ai fini della recidiva implicherebbe una duplicazione tale da violare ildivieto del ne bis in idem sostanziale. Sul punto bastino due osservazioni: la primaè che, sviluppando l’argomentazione della difesa, ai fini della recidiva non si do-vrebbero allora considerare nemmeno gli altri parametri, sia oggettivi che sogget-tivi, previsti dall’art. 133 cod. pen., quando è invece indubbio che di essi, anchesulla base della citata sentenza, sia possibile fare applicazione; in secondo luogo,si rammenta il principio generale sancito da questa Corte secondo il quale, nell’am-bito del trattamento sanzionatorio, è legittima la valutazione a diversi fini di unostesso elemento di fatto (“Ai fini della determinazione della pena, il giudice puòvalutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considera-zione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze atte-nuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalu-tato in vista di una diversa finalità”: v. fra le altre Sez. II, numero 933dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Conclusivamente, non si scorgono nella motivazione della sentenza impu-gnata (valutata sia ex se sia unitamente a quella di primo grado) né profili diinosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche né vizi logici idonei a in-taccare, anche solo in parte, la complessiva tenuta della sentenza.2. Il ricorso, pertanto, è infondato e il rigetto comporta la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10960/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 231/2026ALFREDO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 40151/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-CARELLI che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di Appello di Bologna ha rifor-mato, relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia.2. L’imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Si deduce erronea applicazione della legge penale oltre a mancanza,contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento al ricono-scimento della recidiva semplice da parte di entrambi i giudici di merito. Osservala ricorrente che, pur risultando la recidiva elisa in concreto dall’applicazione dellericonoscerne la sussistenza in quanto si sono basati sul mero dato di un precedenteper resistenza a pubblico ufficiale risalente al 2021 e su una serie di fatti soprav-venuti (violazioni delle prescrizioni della misura cautelare e commissione di untentato furto appena pochi giorni dopo il reato per cui qui si procede). Ciò comportasecondo la ricorrente che la Corte d’Appello non si sia conformata ai principi dettatida SS.UU. 35738/2010, omettendo di valutare se la condotta fosse in concretoespressione di una maggiore riprovevolezza e pericolosità e, in particolare, valo-rizzando erroneamente i fatti successivi al reato senza alcuna indagine sui diversiparametri individuati dalla suddetta pronuncia (raffronto fra la natura dei reati,distanza temporale rispetto al precedente penale, livello di offensività della con-dotta, qualità dei comportamenti criminosi). La valutazione sul punto avrebbe do-vuto in effetti vertere soltanto sul rapporto fra i precedenti penali e il fatto conte-stato, senza alcun approfondimento relativo alla personalità in quanto questoaspetto (anche dedotto da comportamenti contestuali e successivi) è già contem-plato dall’art. 133 c.p. fra i parametri relativi alla determinazione concreta dellapena: ne deriva che l’indagine su un medesimo profilo, ossia la personalità dell’im-putato, è stata indebitamente duplicata in violazione del divieto del ne bis in  idemsostanziale portando a ricadute ingiustamente più gravose sul piano sanzionatorio.Detto questo, poi, la Corte ha omesso di tener conto dell’evidente eterogeneità frail reato oggetto della precedente condanna (resistenza a pubblico ufficiale) e quellooggetto del presente giudizio (furto in abitazione); anzi, si è contraddetta nell’evi-denziare, quali elementi a sostegno del riconoscimento della recidiva, proprio lanatura dei reati, nonostante a loro diversità di indole, e la loro distanza cronolo-gica, nonostante fossero separati da un lasso di tempo notevole.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore con apposite note scritte ha ribadito le proprie argomenta-zioni insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato. Le sentenze di primo e secondo grado valoriz-zano da un lato la parziale confessione della [OSCURATO:PERSONA] ma anche, sotto altro profilo,l’entità elevata del profitto del furto (2200 euro in contanti), il contestuale tenta-tivo di furto di uno scooter, la non marcata distanza temporale fra il precedentepenale e il reato per cui si procede (meno di tre anni), la commissione, solo 13giorni dopo quest’ultimo, di un ulteriore furto e, infine, la violazione delle prescri-zioni imposte con l’originaria misura cautelare dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria. Si tratta dunque di numerose e precise circostanze di fatto, chenella sentenza impugnata vengono analizzate dettagliatamente e delle quali laCorte d’Appello sottolinea la rilevanza ai fini sia del riconoscimento della recidivasia, per altro verso, del diniego delle attenuanti generiche prevalenti. Sono suffi-cienti queste osservazioni per rimarcare che la Corte d’Appello, al contrario diquanto si sostiene in ricorso, non ha limitato la propria attenzione ai fatti soprav-venuti ma l’ha estesa, con esame puntuale e motivato, a dati oggettivi sia ante-cedenti che contestuali al reato; né c’è dubbio che tali circostanze di fatto costi-tuiscano a loro volta, proprio secondo la sentenza delle Sezioni Unite citata dallaricorrente, elementi individualizzanti idonei al  fine di valutare la riprovevolezza epericolosità del comportamento criminoso. Inoltre, proprio in forza dell’ampiezzadel potere riconosciuto al giudice ai fini del riconoscimento o meno della recidiva,non si può non ritenere che anche del comportamento successivo al reato si possae debba tener conto nel quadro del complessivo giudizio sulla personalità del reo.Il ricorso non è condivisibile neanche nella parte in cui si ipotizza che, rientrandola condotta susseguente al reato fra i parametri del 133 cod. pen., la sua valuta-zione anche ai fini della recidiva implicherebbe una duplicazione tale da violare ildivieto del ne bis in idem sostanziale. Sul punto bastino due osservazioni: la primaè che, sviluppando l’argomentazione della difesa, ai fini della recidiva non si do-vrebbero allora considerare nemmeno gli altri parametri, sia oggettivi che sogget-tivi, previsti dall’art. 133 cod. pen., quando è invece indubbio che di essi, anchesulla base della citata sentenza, sia possibile fare applicazione; in secondo luogo,si rammenta il principio generale sancito da questa Corte secondo il quale, nell’am-bito del trattamento sanzionatorio, è legittima la valutazione a diversi fini di unostesso elemento di fatto (“Ai fini della determinazione della pena, il giudice puòvalutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considera-zione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze atte-nuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalu-tato in vista di una diversa finalità”: v. fra le altre Sez. II, numero 933dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Conclusivamente, non si scorgono nella motivazione della sentenza impu-gnata (valutata sia ex se sia unitamente a quella di primo grado) né profili diinosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche né vizi logici idonei a in-taccare, anche solo in parte, la complessiva tenuta della sentenza.2. Il ricorso, pertanto, è infondato e il rigetto comporta la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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