CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6596/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o a Roma presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -controricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA e [OSCURATO:PERSONA].P.A. -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5138 del 20 16 , depositata i l 8 settembre 2016 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’intimazione di pagamento della somma di euro 39.803,18 di cui alla cartella esattoriale n. 09720070370798207, emessa all’esito di controllo formale ai sensi dell’art. 36 bisd.P.R. n. 600 del 1973 per il mancato pagamento di IRAP, [OSCURATO:PERSONA] e addizionali nell’anno di imposta 2004. 2. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso del contribuente che aveva lamentato, fra l’altro l’illegittimità della pretesa di pagamento dell’IRAP nei suoi confronti in quanto professionista che aveva svolto la sua attività a livello individuale e senza un’autonoma organizzazione. 3. La CTR del Lazio,adita in appello dal contribuente , aveva respinto il suo gravame ritenendo l’inammissibilità dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento per vizi relativi all’atto prodromico costituito dalla cartella esattoriale, ritualmente notificata e mai impugnata. 4. Avverso la sentenza della CTR del Lazio il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi a quattro motivi , e l’A genzia delle E ntrate si è difesa depositandoil controricorso. Dopo la fissazione dell’adunanza camerale per la decisione del ricorso il difensore del ricorrente ha comunicato la morte del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va esclusa la rilevanza nel presente procedimento della comunicazione da parte del difensore della morte del ricorrente, intervenuta dopo la notificazione del ricorso per cassazione. Infatti, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo ( Cass. 1757 del 2016; Cass. 1257 del 2006 Cass. Sez. U, Sentenza n. 14385 del2007). 2. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal ricorrente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante la notificazione del ricorso per cassazione. Il Ministero è privo, infatti, della legittimazione passiva nelle controversie tributarie dopo l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate a cui, dal primogennaio 2001, spetta esclusivamente la legittimazione processuale e sostanziale (Cass. n. 28187del 2024; Cass. n. 29183 del 2017; Cass. Sez. U. n. 3118del 2006) e neanche risulta che abbia preso parte ai giudizi di merito. 3. Il primo ed il secondo motivo , entrambi formulati in relazione ad una pluralità dei vizi prospettabili ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. , attinenti, essenzialmente, alla mancanza di motivazione sulla stessa questione della ricorrenza o meno del presupposto impositivo dell’IRAP, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. attuaz. c.p.c. perché lamotivazione della sentenza impugnata sarebbe “arbitraria e illegittima” nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità della sua domanda per carenza di interesse ad agire che avrebbe dovuto, invece, essere ritenuto in re ipsa, in quanto l’IRAP è un’imposta che, come professionista privo di organizzazione autonoma,non avrebbe dovuto pagare. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992 per omessa motivazione non avendo la sentenza impugnata “speso neppure una parola per spiegare le ragioni per cui il ricorrente era obbligato a pagare l’IRAP” con conseguente erronea applicazione del d. lgs. n. 446 del 1997 istitutivo dell’IRAP ed ingiusta imposizione dell’imposta a suo carico. 3.2. Nessuna delle due censure mossedal ricorrente si confronta con il contenuto della motivazione della decisione impugnata che si incentra unicamente sulla questione dirimente dell’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di intimazione di pagamento per vizi afferenti agli atti presupposti divenuti definitivi perché mai impugnati. La CTR ha esposto le ragioni del rigetto dell’appello proposto dal contribuente affermando che “ l’avviso di mora, o come il sollecito di pagamento, susseguente a cartella di pagamento non impugnata è impugnabile esclusivamente per vizi propri e non pure per i vizi eventualmente affiggenti la cartella detta o addirittura, l’atto presupposto dalla cartella, anch’esso non impugnato” con una motivazione idonea di per sé a giustificare la decisione. Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione lamentato dal ricorrente con riferimento ad aspetti del tutto superati dalla ratio decidendi chiaramente esposta nella sentenza impugnata. 4.Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., l’erronea applicazione dell’art. 91 comma 1 c.p.c. in relazione alle disposizioni del d.m. n. 55 del 2014 in materia di tariffe forensi in quanto la CTR lo avrebbe condannato al pagamento delle spese processuali,liquidandole in euro 3000 per ciascuna delle resistenti Agenzia delle Entrate e Equitalia sud [OSCURATO:SOCIETA]. , quando, in relazione al valore della controversia, pari ad euro 29.000, avrebbe dovu to liquidare l’imposto di euro 1180, dal momento che le resistenti si erano limitate a presentare delle semplici controdeduzioni al ricorso. 4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.,non avendo il ricorrente indicato analiticamente le voci della tariffa forense che sarebbero state violate dal giudice di merito nel regolare le spese di lite. 4.2. La giur isprudenza della Corte, al riguardo, è consolidata nell’affermare che In sede di ricorso per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore […] (Cass n. 10409 del 2016)e ha anche chiarito che il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto, per l'ammissibilità della censura è necessario che nel ricorso per cassazione sianospecificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare una inammissibile indagine sugli atti di causa. (Cass. n. 270 del 2016; Cass. n. 10409 del 2016;Cass. 4990 del 2020; Cass. n. 22983 del 2014; Cass. n. 3651 del 2007). 5. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., l’erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c. sostenendo che la CTR avrebbe errato nel condannarlo al rimborso delle spese di lite in presenza di numerosi giusti motivi per disporre la compensazione, ivi compreso il fatto che era stato costretto a pagare un’imposta non dovuta. 5.1. Il motivo è infondato. 5.2. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cuinon possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Esula, invece, dal sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca siain quella di concorso di altri giusti motivi (Cass.n. 24502 del 2017). 5.3. Nel caso di specie la CTR ha condannato il ricorrente integralmente soccombente al pagamento delle spese di lite e non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata. 6.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e r igettato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nel rapporto fra il ricorrente e l’A genzia delle Entrate controricorrente. Non devono , invece, essere regolate nel rapporto tra il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e tra il ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze,rimasti intimati. 8. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, a i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U n. 4315del 2020). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze, rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condanna il ricorrente al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u