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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 25292/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e per l'inammissibilità, nel resto, del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1 Violazione di legge, mancanza o insufficienza della motivazione in merito alla esclusione della recidiva, richiesta, con l'atto di appello, in ragione della lontananza nel tempo dell'ultimo precedente (2011 ) e della occasionalità della condotta di reato per cui è stata pronunciata condanna. 2.2 Violazione di legge in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla insussistenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, senza considerare le dedotte disagiate condizioni di vita. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, pur dando atto che uno dei motivi di appello investiva il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'esclusione della recidiva, ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza.

Peraltro, la struttura argomentativa della sentenza non consente di ritenere che il motivo sia stato implicitamente rigettato dalla Corte territoriale.

2. E', invece, inammissibile, per genericità ed aspecificità, il secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi insistendo genericamente sulla rilevanza delle sue condizioni di vita, ha negato le circostanze attenuanti generiche, non ravvisando alcun elemento positivo che possa incidere sulla valutazione dell'entità del reato o della capacità a delinquere, così, implicitamente disattendendo la dedotta rilevanza delle "disagiate condizioni sociali".

Va, al riguardo, ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e per l'inammissibilità, nel resto, del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1 Violazione di legge, mancanza o insufficienza della motivazione in merito alla esclusione della recidiva, richiesta, con l'atto di appello, in ragione della lontananza nel tempo dell'ultimo precedente (2011 ) e della occasionalità della condotta di reato per cui è stata pronunciata condanna. 2.2 Violazione di legge in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla insussistenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, senza considerare le dedotte disagiate condizioni di vita. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata, pur dando atto che uno dei motivi di appello investiva il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'esclusione della recidiva, ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza. Peraltro, la struttura argomentativa della sentenza non consente di ritenere che il motivo sia stato implicitamente rigettato dalla Corte territoriale. 2. E', invece, inammissibile, per genericità ed aspecificità, il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi insistendo genericamente sulla rilevanza delle sue condizioni di vita, ha negato le circostanze attenuanti generiche, non ravvisando alcun elemento positivo che possa incidere sulla valutazione dell'entità del reato o della capacità a delinquere, così, implicitamente disattendendo la dedotta rilevanza delle "disagiate condizioni sociali". Va, al riguardo, ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 3. Alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a altra Sezione della Corte di appello di Roma. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte di appello di Roma. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensor
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