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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 21304/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e Domenico ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso i decreti del 10- 8- 2021, con cui la Procura della Repubblica aveva disposto, unitamente alla perquisizione personale e locale, il sequestro delle cose ivi indicate, in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 355 cod. proc. pen., poichè il decreto di perquisizione non è stato seguito da convalida.

Il provvedimento, infatti, relativamente agli oggetti da sottoporre a sequestro, faceva riferimento a documentazione relativa allo sfruttamento dei braccianti agricoli, documentazione extracontabile, copia schede di presenza giornaliere, agende, appunti relativi a rapporti di lavoro, documentazione contabile riferita a pagamento di ingaggi dei lavoratori, dati, documenti, foto, agende telefoniche, corrispondenza; materiale informatico, supporti informatici e telefoni utilizzati dagli indagati per gestire l'attività illecita.

La polizia giudiziaria delegata ha sequestrato anche oggetti del tutto estranei alle indagini in corso, come, ad esempio, appunti manoscritti che non sono connessi alle ipotesi prefigurate.

La documentazione extracontabile oggetto di sequestro non può includere dati attinenti esclusivamente alla sfera personale dell'indagato e comunque estranei alle ipotesi di reato in contestazione, onde il pubblico ministero avrebbe dovuto verificare il rispetto di tali limiti ed emettere un provvedimento di convalida del sequestro, necessario poichè la polizia giudiziaria delegata ha valutato autonomamente il vincolo di pertinenzialità delle cose e in altrettanta autonomia ha deciso di sequestrare tutti i dati informatici relativi al telefono cellulare personale di [OSCURATO:PERSONA], in modo indiscriminato e senza alcuna selezione del materiale di specifico interesse.

La motivazione data dal Tribunale al riguardo è apparente.

2.1. Il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione, poiché lo strumento attivato dalla difesa non è stato quello previsto dall' art. 257 cod. proc. pen. ma il riesame di cui all'art. 324 cod. proc. pen. e d'altronde ritenere non ammissibile il riesame avverso il decreto di perquisizione significherebbe limitare fortemente l'esercizio del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., privando il soggetto destinatario di una misura restrittiva della possibilità di avvalersi di un diritto inviolabile.

2.2. In sede di riesame si è fatta erronea applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen. allorché il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di perquisizione fosse connotato da idonea motivazione, conseguentemente ritenendo legittimo il sequestro operato sul telefono cellulare personale dell'indagato.

Viceversa la motivazione contenuta nel decreto di perquisizione personale, locale e informatica emesso dal pubblico ministero è gravemente inadeguata rispetto all'obbligo di specificazione delle esigenze probatorie perseguite, giacché non chiarisce sotto quale profilo i beni sequestrati siano funzionali all'accertamento del fatto contestato o all'individuazione di eventuali correi.

Illegittimamente il Tribunale, esorbitando dalle proprie funzioni, ha cercato di integrare al riguardo la motivazione, tanto più che la condotta criminosa nel caso di specie non è per nulla individuata nel decreto, sicchè l'indagato è stato costretto ad una impugnazione "al buio".

2.3. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la violazione dei limiti temporali prescritti dall'art. 251 cod. proc. pen. non induca alcun vizio, poiché nel caso di specie non è ravvisabile una nullità ma una inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., vizio che ricorre allorché la perquisizione venga effettuata in orari notturni senza la sussistenza di ragioni di urgenza.

2.4. La piattaforma indiziaria è costituita soltanto da una dichiarazione resa in sede di sommarie informazioni acquisite da uno straniero, che stenta a capire la lingua italiana e che, alla domanda su chi gli offrisse il lavoro, ha risposto di essere stato assunto dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA].

Nè il decreto indica quali elementi inducano a ritenere che l'indagato fosse dedito all'illecita attività di cui all'art. 603 bis cod. pen. o abbia commesso ulteriori delitti non specificati.

La contestazione è dunque generica.

Il Tribunale ha travisato gli atti processuali dai quali non emergono risultanze indiziarie certe e inconfutabili a carico dell'indagato, atteso che non è stato approfondito neanche il ruolo effettivamente svolto da quest'ultimo.

2.5. È stato violato anche l'art. 275 cod. proc. pen., poiché i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dettati da quest'ultima norma sono applicabili anche alle misure cautelari reali, equiparate al sequestro probatorio.

Non è stata fornita alcuna spiegazione in ordine alla necessità di mantenere il vincolo sulla totalità dei dati contenuti nel telefono cellulare, a fronte di un'indagine che riguarda un singolo fatto noto, inquadrato nell'art. 603 bis cod. pen., e altri eventuali fatti totalmente ignoti.

Dunque un sequestro così ampio e indiscriminato viola le regole in tema di proporzionalità tra le ragioni del sequestro e l'entità dello stesso.

3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'art. 355 cod.proc. pen. per la mancanza di un provvedimento di convalida, rappresentando che egli lavora come dipendente della ditta del padre Prospero e come tale non ha alcun potere gestionale o dirigenziale, come si evince anche dalla dichiarazione Unilav, e pertanto nulla di quanto in suo possesso può essere riferito alle indagini in corso.

Le altre doglianze riproducono quelle formulate nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con un apparato argomentativo sostanzialmente analogo.

Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Con conclusioni scritte in data 24-2-2022, la difesa ha ulteriormente argomentato e illustrato le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.

I. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] h 9 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Si è, Infatti, chiarito, in giurisprudenza, che la necessità che il pubblico ministero provveda alla convalida del sequestro sorge laddove il decreto di perquisizione e sequestro indichi genericamente l'eventuale sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcuna specificazione, in quanto la predetta indeterminal:ezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato o cose ad esso pertinenti, la quale richiede un controllo da parte dell'autorità giudiziaria ( Cass., Sez. 2, n. 5494 del 28-1-2016, Rv. 266306), a pena di inefficacia del vincolo probatorio, con conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione delle cose sequestrate (Cass., Sez. 2, n. 9858 del 21 gennaio 2016, Rv. 266465).

Nel caso in esame, invece, dalla motivazione del provvedimento impugnato si desume che il pubblico ministero, nel decreto di perquisizione personale, locale e sequestro, non si era limitato ad un generico ed indeterminato riferimento al solo titolo di reato per il quale si procedeva ma aveva formulato una dettagliata contestazione provvisoria, indicando i coindagati e descrivendo la condotta ascritta a ciascuno di essi.

In relazione a tale dettagliata contestazione aveva poi analiticamente indicato le cose pertinenti al reato da ricercare e da assoggettare al vincolo reale, onde è da escludersi che sia stata conferita una delega "in bianco" agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Del resto molta parte di quanto in sequestro era stata spontaneamente esibita ai militari, in modo collaborativo, proprio dai destinatari del decreto di perquisizione, a conferma della specificità delle cose da ricercare e sequestrare.

Correttamente dunque il giudice a quo ha concluso per l'esclusione della necessità di un provvedimento di convalida, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui all'individuazione delle cose da sequestrare può pervenirsi mediante riferimento alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta e alle nozioni normative di corpo del reato e di cosa pertinente al reato, essendo necessario emettere un provvedimento di convalida soltanto allorquando la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile da tali nozioni (Cass., Sez. 2, n. 51867 del 20-11- 2013, Gaeta; Sez. 1, n. 1953 del 10-3-1997, RV. 207430).

2. Il secondo motivo è infondato, poiché lo strumento previsto dall'art. 324 cod. proc. pen., attivato dalla difesa, è, proprio ed esattamente, il riesame di cui all'art. 257 cod. proc. pen., norma che espressamente richiama l'art. 324 cod. pen., non essendovi alcuna alterità tra i mezzi d'impugnazione previsti da tali norme, che si riferiscono entrambe alla richiesta di riesame, correttamente ritenuta ammissibile nel caso in disamina.

3. In ordine al terzo motivo di ricorso, concernente la motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, vanno richiamate le considerazioni di cui al paragrafo 1, avendo il giudice a quo evidenziato l'analiticità della motivazione dell'atto emesso dal pubblico ministero, il quale aveva specificato, in ordine alle esigenze probatorie, che oggetto della ricerca erano i materiali e gli oggetti utilizzati per gestire l'attività illecita ipotizzata e per concordare modalità di reclutamento dei braccianti, procedendo ad un'ampia elencazione di tali oggetti (documentazione inerente ai braccianti agricoli impiegati e documentazione contabile; schede di presenza giornaliera; agende e appunti relativi ai predetti rapporti di lavoro; documentazione relativa al pagamento di ingaggi dei lavoratori; agende telefoniche; corrispondenza e dati inerenti ai detti rapporti di lavoro; materiale informatico; telefoni cellulari): motivazione senz'altro congrua ed esente da vizi logico - giuridici, anche a prescindere dalle integrazioni motivazionali, peraltro meramente esplicative, apportate dal Tribunale del riesame .

4. Non può essere accolto nemmeno il quarto motivo di ricorso, poiché correttamente il giudice a quo ha evidenziato che la violazione dei limiti temporali di cui all'art. 251 cod. proc.pen. non induce alcun vizio, trattandosi di mera irregolarità, poiché la norma non prevede nessuna sanzione processuale né si rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 178, comma 1, cod. proc. pen., onde non si è in presenza di alcuna nullità.

Nemmeno è ravvisabile il vizio di inutilizzabilità, esulando la violazione dei limiti temporali dalla sfera di applicabilità dell'art. 191 cod. proc. pen., poiché la prova non è stata acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge.5.

Il quinto motivo di ricorso non può trovare ingresso in questa sede.

Occorre osservare che il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc:. pen. è ammesso esclusivamente per violazione di legge.

Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte,i1 principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali.

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art.606 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 2 del 28-1-2004, Ferrazzi).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U., n. 25080 del 28-5-2003,Pellegrino, Rv. 224611).

Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

Dunque soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19-5- 2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez.

U., n. 3287 del 27-11-2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina, in cui il ricorrente, come si evince dall'esposizione della doglianza di cui al par. 2.4 del Ritenuto in fatto, deduce esclusivamente, con il motivo in esame, vizi motivazionali del provvedimento impugnato e non violazioni di legge

6. E' privo di fondamento anche il sesto motivo di ricorso.

E', infatti, corretta l'affermazione formulata dal ricorrente secondo cui i principi di adeguatezza e proporzionalità si applicano anche alle misure cautelari reali (Cass., Sez.

6. n.17763de/ 13/12/2018, Rv. 275886 - 01) ma a queste ultime non può in alcun modo equipararsi il sequestro probatorio, a fondamento del quale non vi è né l'esigenza di ovviare al pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati né la confiscabilità del bene ma la ben diversa esigenza di accertare i fatti.

Dunque la necessità del vincolo reale va valutata non alla stregua dei parametri di adeguatezza e proporzionalità ma sulla base del criterio della sussistenza delle finalità probatorie di cui all'art. 262 cod. proc. pen.

In ordine ad esse, il giudice a quo ha adeguatamente motivato in relazione alla stretta connessione, evidenziata già nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero, tra l'addebito provvisorio formulato, le indagini in corso e le cose oggetto del vincolo reale, come specificato nei precedenti paragrafi.

7. In relazione al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vanno richiamate le considerazioni di cui al par. 5, essendo stati dedotti vizi di motivazione del provvedimento impugnato e non violazioni di legge.

8. In relazione alla doglianza inerente alla mancanza di un provvedimento di convalida e alle altre censure formulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vanno richiamate le considerazioni fin qui formulate, a proposito del ricorso del coindagato,non essendo state prospettate argomentazioni nuove o diverse.

9. I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali PQM N Rigetta i ricorsi e condanna -i-IVig—

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e Domenico ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso i decreti del 10- 8- 2021, con cui la Procura della Repubblica aveva disposto, unitamente alla perquisizione personale e locale, il sequestro delle cose ivi indicate, in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 355 cod. proc. pen., poichè il decreto di perquisizione non è stato seguito da convalida. Il provvedimento, infatti, relativamente agli oggetti da sottoporre a sequestro, faceva riferimento a documentazione relativa allo sfruttamento dei braccianti agricoli, documentazione extracontabile, copia schede di presenza giornaliere, agende, appunti relativi a rapporti di lavoro, documentazione contabile riferita a pagamento di ingaggi dei lavoratori, dati, documenti, foto, agende telefoniche, corrispondenza; materiale informatico, supporti informatici e telefoni utilizzati dagli indagati per gestire l'attività illecita. La polizia giudiziaria delegata ha sequestrato anche oggetti del tutto estranei alle indagini in corso, come, ad esempio, appunti manoscritti che non sono connessi alle ipotesi prefigurate. La documentazione extracontabile oggetto di sequestro non può includere dati attinenti esclusivamente alla sfera personale dell'indagato e comunque estranei alle ipotesi di reato in contestazione, onde il pubblico ministero avrebbe dovuto verificare il rispetto di tali limiti ed emettere un provvedimento di convalida del sequestro, necessario poichè la polizia giudiziaria delegata ha valutato autonomamente il vincolo di pertinenzialità delle cose e in altrettanta autonomia ha deciso di sequestrare tutti i dati informatici relativi al telefono cellulare personale di [OSCURATO:PERSONA], in modo indiscriminato e senza alcuna selezione del materiale di specifico interesse. La motivazione data dal Tribunale al riguardo è apparente. 2.1. Il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione, poiché lo strumento attivato dalla difesa non è stato quello previsto dall' art. 257 cod. proc. pen. ma il riesame di cui all'art. 324 cod. proc. pen. e d'altronde ritenere non ammissibile il riesame avverso il decreto di perquisizione significherebbe limitare fortemente l'esercizio del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., privando il soggetto destinatario di una misura restrittiva della possibilità di avvalersi di un diritto inviolabile. 2.2. In sede di riesame si è fatta erronea applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen. allorché il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di perquisizione fosse connotato da idonea motivazione, conseguentemente ritenendo legittimo il sequestro operato sul telefono cellulare personale dell'indagato. Viceversa la motivazione contenuta nel decreto di perquisizione personale, locale e informatica emesso dal pubblico ministero è gravemente inadeguata rispetto all'obbligo di specificazione delle esigenze probatorie perseguite, giacché non chiarisce sotto quale profilo i beni sequestrati siano funzionali all'accertamento del fatto contestato o all'individuazione di eventuali correi. Illegittimamente il Tribunale, esorbitando dalle proprie funzioni, ha cercato di integrare al riguardo la motivazione, tanto più che la condotta criminosa nel caso di specie non è per nulla individuata nel decreto, sicchè l'indagato è stato costretto ad una impugnazione "al buio". 2.3. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la violazione dei limiti temporali prescritti dall'art. 251 cod. proc. pen. non induca alcun vizio, poiché nel caso di specie non è ravvisabile una nullità ma una inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., vizio che ricorre allorché la perquisizione venga effettuata in orari notturni senza la sussistenza di ragioni di urgenza. 2.4. La piattaforma indiziaria è costituita soltanto da una dichiarazione resa in sede di sommarie informazioni acquisite da uno straniero, che stenta a capire la lingua italiana e che, alla domanda su chi gli offrisse il lavoro, ha risposto di essere stato assunto dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA]. Nè il decreto indica quali elementi inducano a ritenere che l'indagato fosse dedito all'illecita attività di cui all'art. 603 bis cod. pen. o abbia commesso ulteriori delitti non specificati. La contestazione è dunque generica. Il Tribunale ha travisato gli atti processuali dai quali non emergono risultanze indiziarie certe e inconfutabili a carico dell'indagato, atteso che non è stato approfondito neanche il ruolo effettivamente svolto da quest'ultimo. 2.5. È stato violato anche l'art. 275 cod. proc. pen., poiché i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dettati da quest'ultima norma sono applicabili anche alle misure cautelari reali, equiparate al sequestro probatorio. Non è stata fornita alcuna spiegazione in ordine alla necessità di mantenere il vincolo sulla totalità dei dati contenuti nel telefono cellulare, a fronte di un'indagine che riguarda un singolo fatto noto, inquadrato nell'art. 603 bis cod. pen., e altri eventuali fatti totalmente ignoti. Dunque un sequestro così ampio e indiscriminato viola le regole in tema di proporzionalità tra le ragioni del sequestro e l'entità dello stesso. 3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'art. 355 cod.proc. pen. per la mancanza di un provvedimento di convalida, rappresentando che egli lavora come dipendente della ditta del padre Prospero e come tale non ha alcun potere gestionale o dirigenziale, come si evince anche dalla dichiarazione Unilav, e pertanto nulla di quanto in suo possesso può essere riferito alle indagini in corso. Le altre doglianze riproducono quelle formulate nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con un apparato argomentativo sostanzialmente analogo. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con conclusioni scritte in data 24-2-2022, la difesa ha ulteriormente argomentato e illustrato le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. Con requisitoria scritta ex art. 23 d. I. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] h 9 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Si è, Infatti, chiarito, in giurisprudenza, che la necessità che il pubblico ministero provveda alla convalida del sequestro sorge laddove il decreto di perquisizione e sequestro indichi genericamente l'eventuale sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcuna specificazione, in quanto la predetta indeterminal:ezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato o cose ad esso pertinenti, la quale richiede un controllo da parte dell'autorità giudiziaria ( Cass., Sez. 2, n. 5494 del 28-1-2016, Rv. 266306), a pena di inefficacia del vincolo probatorio, con conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione delle cose sequestrate (Cass., Sez. 2, n. 9858 del 21 gennaio 2016, Rv. 266465). Nel caso in esame, invece, dalla motivazione del provvedimento impugnato si desume che il pubblico ministero, nel decreto di perquisizione personale, locale e sequestro, non si era limitato ad un generico ed indeterminato riferimento al solo titolo di reato per il quale si procedeva ma aveva formulato una dettagliata contestazione provvisoria, indicando i coindagati e descrivendo la condotta ascritta a ciascuno di essi. In relazione a tale dettagliata contestazione aveva poi analiticamente indicato le cose pertinenti al reato da ricercare e da assoggettare al vincolo reale, onde è da escludersi che sia stata conferita una delega "in bianco" agli ufficiali di polizia giudiziaria. Del resto molta parte di quanto in sequestro era stata spontaneamente esibita ai militari, in modo collaborativo, proprio dai destinatari del decreto di perquisizione, a conferma della specificità delle cose da ricercare e sequestrare. Correttamente dunque il giudice a quo ha concluso per l'esclusione della necessità di un provvedimento di convalida, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui all'individuazione delle cose da sequestrare può pervenirsi mediante riferimento alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta e alle nozioni normative di corpo del reato e di cosa pertinente al reato, essendo necessario emettere un provvedimento di convalida soltanto allorquando la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile da tali nozioni (Cass., Sez. 2, n. 51867 del 20-11- 2013, Gaeta; Sez. 1, n. 1953 del 10-3-1997, RV. 207430). 2. Il secondo motivo è infondato, poiché lo strumento previsto dall'art. 324 cod. proc. pen., attivato dalla difesa, è, proprio ed esattamente, il riesame di cui all'art. 257 cod. proc. pen., norma che espressamente richiama l'art. 324 cod. pen., non essendovi alcuna alterità tra i mezzi d'impugnazione previsti da tali norme, che si riferiscono entrambe alla richiesta di riesame, correttamente ritenuta ammissibile nel caso in disamina. 3. In ordine al terzo motivo di ricorso, concernente la motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, vanno richiamate le considerazioni di cui al paragrafo 1, avendo il giudice a quo evidenziato l'analiticità della motivazione dell'atto emesso dal pubblico ministero, il quale aveva specificato, in ordine alle esigenze probatorie, che oggetto della ricerca erano i materiali e gli oggetti utilizzati per gestire l'attività illecita ipotizzata e per concordare modalità di reclutamento dei braccianti, procedendo ad un'ampia elencazione di tali oggetti (documentazione inerente ai braccianti agricoli impiegati e documentazione contabile; schede di presenza giornaliera; agende e appunti relativi ai predetti rapporti di lavoro; documentazione relativa al pagamento di ingaggi dei lavoratori; agende telefoniche; corrispondenza e dati inerenti ai detti rapporti di lavoro; materiale informatico; telefoni cellulari): motivazione senz'altro congrua ed esente da vizi logico - giuridici, anche a prescindere dalle integrazioni motivazionali, peraltro meramente esplicative, apportate dal Tribunale del riesame . 4. Non può essere accolto nemmeno il quarto motivo di ricorso, poiché correttamente il giudice a quo ha evidenziato che la violazione dei limiti temporali di cui all'art. 251 cod. proc.pen. non induce alcun vizio, trattandosi di mera irregolarità, poiché la norma non prevede nessuna sanzione processuale né si rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 178, comma 1, cod. proc. pen., onde non si è in presenza di alcuna nullità. Nemmeno è ravvisabile il vizio di inutilizzabilità, esulando la violazione dei limiti temporali dalla sfera di applicabilità dell'art. 191 cod. proc. pen., poiché la prova non è stata acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge.5. Il quinto motivo di ricorso non può trovare ingresso in questa sede. Occorre osservare che il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc:. pen. è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte,i1 principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art.606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 2 del 28-1-2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U., n. 25080 del 28-5-2003,Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Dunque soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19-5- 2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U., n. 3287 del 27-11-2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina, in cui il ricorrente, come si evince dall'esposizione della doglianza di cui al par. 2.4 del Ritenuto in fatto, deduce esclusivamente, con il motivo in esame, vizi motivazionali del provvedimento impugnato e non violazioni di legge 6. E' privo di fondamento anche il sesto motivo di ricorso. E', infatti, corretta l'affermazione formulata dal ricorrente secondo cui i principi di adeguatezza e proporzionalità si applicano anche alle misure cautelari reali (Cass., Sez. 6. n.17763de/ 13/12/2018, Rv. 275886 - 01) ma a queste ultime non può in alcun modo equipararsi il sequestro probatorio, a fondamento del quale non vi è né l'esigenza di ovviare al pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati né la confiscabilità del bene ma la ben diversa esigenza di accertare i fatti. Dunque la necessità del vincolo reale va valutata non alla stregua dei parametri di adeguatezza e proporzionalità ma sulla base del criterio della sussistenza delle finalità probatorie di cui all'art. 262 cod. proc. pen. In ordine ad esse, il giudice a quo ha adeguatamente motivato in relazione alla stretta connessione, evidenziata già nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero, tra l'addebito provvisorio formulato, le indagini in corso e le cose oggetto del vincolo reale, come specificato nei precedenti paragrafi. 7. In relazione al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vanno richiamate le considerazioni di cui al par. 5, essendo stati dedotti vizi di motivazione del provvedimento impugnato e non violazioni di legge. 8. In relazione alla doglianza inerente alla mancanza di un provvedimento di convalida e alle altre censure formulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vanno richiamate le considerazioni fin qui formulate, a proposito del ricorso del coindagato,non essendo state prospettate argomentazioni nuove o diverse. 9. I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali PQM N Rigetta i ricorsi e condanna -i-IVig—
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