CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 37924/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28768-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell' [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A R.L., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I I A 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2681/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. chiedendo la condanna al risarcimento del danno per il danneggiamento di materiale noleggiato. La convenuta chiamò in causa sia [OSCURATO:SOCIETA]. che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:SOCIETA] chiamò in causa Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.I.. Il Tribunale adito rigettò la domanda con compensazione delle spese. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla pronuncia sulle spese e [OSCURATO:SOCIETA], con appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.I.. Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 17 giugno 2019 la Corte d'appello di Milano dispose come segue, per quanto qui rileva: condannò Palco a corrispondere a Adiolux la somma di Euro 6.399,18 oltre interessi; condannò [OSCURATO:SOCIETA] a tenere indenne da tale somma Palco; condannò [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne da tale somma [OSCURATO:SOCIETA]; condannò [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di Palco; condannò Cattolica di Assicurazione alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Ric. 2019 n. 28768 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -2- Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo e resiste con controricorso Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.I.. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 1917 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di condannare Cattolica di Ass.ne a tenere indenne la società ricorrente delle spese processuali da questa dovute per il primo e secondo grado in favore di Palco. Il motivo è manifestamente fondato. Le spese di soccombenza, e cioè quelle che l'assicurato è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa in conseguenza della condanna alle spese poste a suo carico dal giudice, costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, il quale ha perciò diritto di ripeterle dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1917, comma 1, cod. civ., nei limiti del massimale (fra le tante, Cass. n. 10595 del 2018). Poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendo che l'assicuratore debba tenere indenne l'assicurato di quanto corrisposto in favore del danneggiato per spese processuali di primo e secondo grado, nei limiti del massimale. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quanto alle spese dei gradi di merito si intendono confermate le relative statuizioni del giudice di appello. Ric. 2019 n. 28768 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -3- P. Q. M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa del merito, condanna Cattolica di Ass.ne soc. coop. a r.l. a tenere indenne [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme dovute da questa in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di spese processuali per il primo ed il secondo grado. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2021 Il Presidente ‹Ak [OSCURATO:PERSONA] C ANCEU