CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 05780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ro avviso alle pa?t-r2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 25/03/2021., parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 09/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente sebbene l'atto sia stato controfirmato dal difensore (Sez. 6, ord. n. 48096 del 10.9.2018, Farouk, Rv. 274241). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ELLERlA • • •