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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 27906/2026

Testo disponibile della fonte

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te d’appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengarigettato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19/02/2026, la Corte d’appello di Milano confermava lasentenza del 06/02/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano, in esito agiudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessivadi anni tre, mesi quattro di reclusione ed € 1.200,00 di multa per il più gravereato sub iudice di truffa pluriaggravata (dall’essere stata commessaingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario nonchéapprofittando di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa, oltreche dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale) in concorso ai danni diGabriele [OSCURATO:PERSONA] e per il meno grave reato, unificato al primo dal vincolodella continuazione, di tentata truffa di cui alla sentenza del 04/06/2024 delTribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 21/06/2024.2.

Avverso tale sentenza del 19/02/2026 della Corte d’appello di Milano, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Amodio, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt.178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, dello stesso codice, nonché degli artt.24 e 111 Cost., per «[v]iolazione del principio del contraddittorio in conseguenzadella omessa valutazione, da parte dell’A.G. illo tempore procedente, diun’istanza di rinvio della trattazione del processo a carico dell’imputato perlegittimo impedimento dell’allora difensore (tempestivamente trasmessa allaCancelleria competente)».Espone che: a) in accoglimento della richiesta del proprio precedentedifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano avevadisposto che l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si svolgesse con la partecipazione delleparti e aveva fatto notificare tale provvedimento al menzionato difensore; b) conPEC del 13/02/2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato istanza di rinviodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento a comparirvi dovuto aconcomitanti impegni professionali in alcuni procedimenti in Napoli, uno dei qualia carico di un soggetto detenuto per quella causa.Ciò esposto, il ricorrente denuncia che tale istanza di rinvio non sarebbestata esaminata dalla Corte d’appello di Milano – alla quale la stessa istanza erastata sottoposta solo il 20/02/2026, cioè il giorno dopo quello di celebrazionedell’udienza – e deduce che ciò integrerebbe una nullità assoluta, ai sensi degliartt. degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. degli atticompiuti dalla stessa Corte d’appello di Milano, compresa la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo proposto non è fondato.La Corte di cassazione ha anche recentemente ribadito che l’inoltro dellerichieste difensive a mezzo della PEC costituisce una modalità di trasmissioneammissibile e consentita.

Tuttavia, in attesa dell’applicabilità dell’art. 111-biscod. proc. pen. (inserito dall’art. 6, comma 1, lett. c, del d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150), e in assenza di una specifica disciplina normativa, la parte che abbiafatto ricorso alla suddetta modalità è onerata di provare non solo l’avvenutoinoltro della PEC e la ricezione di essa, ma anche l’effettiva conoscenza dellastessa da parte dell’ufficio ricevente (Sez. 6, n. 7047 del 15/01/2026, C., Rv.289412-01; Sez. 6, n. 890 del 09/12/2025, dep. 2026, Russo, non massimata;Sez. 4, n. 31658 del 04/04/2024, Ferroni, non massimata.

Si veda anche Sez. 2,n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964-01, relativa a una fattispecieanteriore alla disciplina emergenziale di contrasto al Covid-19).Posto tale principio, che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, si deverilevare che la richiesta di rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti alla Corted’appello di Milano è stata inoltrata alla Cancelleria della stessa Corte d’appello il13/02/2026, data alla quale: a) non operava ormai più da tempo il meccanismodi deposito telematico che era stato previsto, in relazione all’emergenzaepidemiologica da Covid-19, dall’art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamenteprorogato fino al 31/12/2022 (da ultimo, con l’art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv con modif. dalla legge 25 febbraio 2022,n. 15); b) non era ancora applicabile, nelle corti d’appello, l’art. 111-bis cod.proc. pen.Ciò in quanto: a) l’art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2022 ha previstoche l’art. 111-bis cod. proc. pen.

«si applica […] a partire dal diverso termineprevisto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per letipologie di atti in esso indicati»; b) il regolamento che è stato approvato con ildecreto del Ministro della giustizia 27 dicembre 2024, n. 206, ha previsto, all’art.1, comma 5, che nelle corti d’appello il deposito di atti, documenti e richieste haluogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 111-bis cod.proc. pen., a decorrere dal 01/01/2027.Ne discende pertanto, alla stregua del summenzionato principio affermatodalla Corte di cassazione, la lesione del diritto di difesa non era nel caso di specieinvocabile dal ricorrente.Lamentare l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello di Milano, sullarichiesta di rinvio del suo difensore, limitandosi a fornire la prova di avereinoltrato tale richiesta alla Cancelleria della stessa Corte d’appello non è pertantosufficiente per ritenere esistente la violazione de qua, atteso che, in assenzadell’applicabilità di una specifica disciplina normativa, era onere dello stessoricorrente dimostrare l’effettiva tempestiva conoscenza della medesima richiestada parte della menzionata Cancelleria: onere che il ricorrente non ha adempiuto.2.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, perché è stato proposto per ununico motivo che non è fondato.Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d’appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengarigettato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19/02/2026, la Corte d’appello di Milano confermava lasentenza del 06/02/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano, in esito agiudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessivadi anni tre, mesi quattro di reclusione ed € 1.200,00 di multa per il più gravereato sub iudice di truffa pluriaggravata (dall’essere stata commessaingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario nonchéapprofittando di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa, oltreche dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale) in concorso ai danni diGabriele [OSCURATO:PERSONA] e per il meno grave reato, unificato al primo dal vincolodella continuazione, di tentata truffa di cui alla sentenza del 04/06/2024 delTribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 21/06/2024.2. Avverso tale sentenza del 19/02/2026 della Corte d’appello di Milano, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Amodio, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt.178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, dello stesso codice, nonché degli artt.24 e 111 Cost., per «[v]iolazione del principio del contraddittorio in conseguenzadella omessa valutazione, da parte dell’A.G. illo tempore procedente, diun’istanza di rinvio della trattazione del processo a carico dell’imputato perlegittimo impedimento dell’allora difensore (tempestivamente trasmessa allaCancelleria competente)».Espone che: a) in accoglimento della richiesta del proprio precedentedifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano avevadisposto che l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si svolgesse con la partecipazione delleparti e aveva fatto notificare tale provvedimento al menzionato difensore; b) conPEC del 13/02/2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato istanza di rinviodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento a comparirvi dovuto aconcomitanti impegni professionali in alcuni procedimenti in Napoli, uno dei qualia carico di un soggetto detenuto per quella causa.Ciò esposto, il ricorrente denuncia che tale istanza di rinvio non sarebbestata esaminata dalla Corte d’appello di Milano – alla quale la stessa istanza erastata sottoposta solo il 20/02/2026, cioè il giorno dopo quello di celebrazionedell’udienza – e deduce che ciò integrerebbe una nullità assoluta, ai sensi degliartt. degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. degli atticompiuti dalla stessa Corte d’appello di Milano, compresa la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo proposto non è fondato.La Corte di cassazione ha anche recentemente ribadito che l’inoltro dellerichieste difensive a mezzo della PEC costituisce una modalità di trasmissioneammissibile e consentita. Tuttavia, in attesa dell’applicabilità dell’art. 111-biscod. proc. pen. (inserito dall’art. 6, comma 1, lett. c, del d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150), e in assenza di una specifica disciplina normativa, la parte che abbiafatto ricorso alla suddetta modalità è onerata di provare non solo l’avvenutoinoltro della PEC e la ricezione di essa, ma anche l’effettiva conoscenza dellastessa da parte dell’ufficio ricevente (Sez. 6, n. 7047 del 15/01/2026, C., Rv.289412-01; Sez. 6, n. 890 del 09/12/2025, dep. 2026, Russo, non massimata;Sez. 4, n. 31658 del 04/04/2024, Ferroni, non massimata. Si veda anche Sez. 2,n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964-01, relativa a una fattispecieanteriore alla disciplina emergenziale di contrasto al Covid-19).Posto tale principio, che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, si deverilevare che la richiesta di rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti alla Corted’appello di Milano è stata inoltrata alla Cancelleria della stessa Corte d’appello il13/02/2026, data alla quale: a) non operava ormai più da tempo il meccanismodi deposito telematico che era stato previsto, in relazione all’emergenzaepidemiologica da Covid-19, dall’art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamenteprorogato fino al 31/12/2022 (da ultimo, con l’art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv con modif. dalla legge 25 febbraio 2022,n. 15); b) non era ancora applicabile, nelle corti d’appello, l’art. 111-bis cod.proc. pen.Ciò in quanto: a) l’art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2022 ha previstoche l’art. 111-bis cod. proc. pen. «si applica […] a partire dal diverso termineprevisto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per letipologie di atti in esso indicati»; b) il regolamento che è stato approvato con ildecreto del Ministro della giustizia 27 dicembre 2024, n. 206, ha previsto, all’art.1, comma 5, che nelle corti d’appello il deposito di atti, documenti e richieste haluogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 111-bis cod.proc. pen., a decorrere dal 01/01/2027.Ne discende pertanto, alla stregua del summenzionato principio affermatodalla Corte di cassazione, la lesione del diritto di difesa non era nel caso di specieinvocabile dal ricorrente.Lamentare l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello di Milano, sullarichiesta di rinvio del suo difensore, limitandosi a fornire la prova di avereinoltrato tale richiesta alla Cancelleria della stessa Corte d’appello non è pertantosufficiente per ritenere esistente la violazione de qua, atteso che, in assenzadell’applicabilità di una specifica disciplina normativa, era onere dello stessoricorrente dimostrare l’effettiva tempestiva conoscenza della medesima richiestada parte della menzionata Cancelleria: onere che il ricorrente non ha adempiuto.2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, perché è stato proposto per ununico motivo che non è fondato.Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]